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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 962/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CA MA, AT
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050036117476000 IRPEF-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050036117476000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050036117476000 IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 296 2025 90241290 02 notificata il 19 giugno 2025 per il pagamento di tributi erariali risalenti al 1997 e al 1998, richiesti con la cartella di pagamento n. 296 2005 003611747 60, per l'importo complessivo di €.226.561,66, asseritamente notificata il 18 novembre 2005.
Dedusse l'illegittimità dell'atto per omessa notifica della cartella presupposta ed eccepì la prescrizione decennale dei tributi e quella quinquennale delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controdeduzioni con le quali ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata il 4 gennaio 2026 la ricorrente ha contestato la documentazione prodotta da AdER
e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Indi, all'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E invero, anche a prescindere dalla ritualità della prova della notifica della cartella n. 296 2005 003611747
60 presupposta, risalente al 9 novembre 2005, manca del tutto la prova che successivamente sia stata notificata l'intimazione n. 29620149063428573000 che AdER asserice di avere notificato il 5 marzo 2015.
Dalla documentazione prodotta da AdER, peraltro in modo caotico, con duplicazione di fogli illeggibili e senza specifici riferimenti, emerge soltanto l'esistenza di un avviso di ricevimento datato 3 aprile 2015 senza alcun riferimento all'atto spedito, di un avviso di ricevimento datata 11 marzo 2015 con il riferimento a un numero non coincidente con quello dell'intimazione indicata nelle controdeduzioni, nonché di un elenco di atti depositati al Comune anche in questo caso con un numero relativo alla ricorrente non avente attinenza all'asserita intimazione intermedia, che, invece, non risulta neppure prodotta.
Da tale evidente carenza probatoria consegue che i tributi per cui è causa sono ampiamente prescritti e, pertanto, il ricorso va accolto con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
NA DE al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 2.500,00 più accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente
CA MA, AT
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2742/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050036117476000 IRPEF-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050036117476000 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620050036117476000 IRAP 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnò l'intimazione di pagamento n. 296 2025 90241290 02 notificata il 19 giugno 2025 per il pagamento di tributi erariali risalenti al 1997 e al 1998, richiesti con la cartella di pagamento n. 296 2005 003611747 60, per l'importo complessivo di €.226.561,66, asseritamente notificata il 18 novembre 2005.
Dedusse l'illegittimità dell'atto per omessa notifica della cartella presupposta ed eccepì la prescrizione decennale dei tributi e quella quinquennale delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha resistito con controdeduzioni con le quali ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
Con memoria depositata il 4 gennaio 2026 la ricorrente ha contestato la documentazione prodotta da AdER
e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Indi, all'udienza del 16 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
E invero, anche a prescindere dalla ritualità della prova della notifica della cartella n. 296 2005 003611747
60 presupposta, risalente al 9 novembre 2005, manca del tutto la prova che successivamente sia stata notificata l'intimazione n. 29620149063428573000 che AdER asserice di avere notificato il 5 marzo 2015.
Dalla documentazione prodotta da AdER, peraltro in modo caotico, con duplicazione di fogli illeggibili e senza specifici riferimenti, emerge soltanto l'esistenza di un avviso di ricevimento datato 3 aprile 2015 senza alcun riferimento all'atto spedito, di un avviso di ricevimento datata 11 marzo 2015 con il riferimento a un numero non coincidente con quello dell'intimazione indicata nelle controdeduzioni, nonché di un elenco di atti depositati al Comune anche in questo caso con un numero relativo alla ricorrente non avente attinenza all'asserita intimazione intermedia, che, invece, non risulta neppure prodotta.
Da tale evidente carenza probatoria consegue che i tributi per cui è causa sono ampiamente prescritti e, pertanto, il ricorso va accolto con le coerenti statuizioni di cui alla parte dispositiva anche in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
NA DE al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 2.500,00 più accessori di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Il Giudice estensore Il Presidente