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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/11/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1062/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 21/02/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con i Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. VILLA GIUSEPPE M. e l'abg. , giusta procura in Parte_2 atti, e (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1974, con il proc. dom. avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO del Foro di
Varese, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 20/11/2024, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1 condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare
(v. nota congiunta depositata il 14/11/2024).
Orbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/03/2003 a Caravaggio, dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(n. il 22/09/2004), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Persona_1
e (n. il 24/07/2009), ancora minorenne. La separazione personale dei Persona_2 coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.98 dell'11/04/2024, pubblicata nella medesima data, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso e riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, co. 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Caravaggio il 20/03/2003 (trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2003, atto n. 9, parte II, serie A), di seguito riportate:
“1. il figlio minorenne della coppia è affidato congiuntamente ai genitori e sarà collocato prevalentemente presso la madre nell'immobile di Treviglio (BG), don Lorenzo Milani n. 29,
2 che il sig. si è obbligato ad acquistare e di cui la moglie, alla data del divorzio, avrà Pt_1 già l'usufrutto vitalizio, libero da qualsivoglia peso o gravame, anche sugli arredi e corredi.
La signora avrà a suo carico gli oneri di cui all'art. 1004 c.c.;
2. il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario, sempre modificabile su accordo delle parti, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del ragazzo: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale, di regola il martedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, quando lo accompagnerà a scuola;
- per la metà delle cosiddette feste comandate (Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua), seguendo il principio dell'alternanza; - due settimane, anche non consecutive ad Agosto, alternandosi con la madre, salvo migliori accordi.
3. il padre contribuirà al mantenimento indiretto dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.600,00 (€ 800,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT con prima rivalutazione a Novembre 2024.
Il padre terrà integralmente a suo carico le spese straordinarie in favore dei figli, regolate come da protocollo sul punto del Tribunale di Bergamo, come di seguito qualificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
3 istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
4. dato atto del contributo della moglie alla realizzazione della vita familiare, il Signor Pt_1 corrisponderà alla signora l'assegno divorzile pari ad € 4.407,00 mensili al lordo CP_1 delle imposizioni fiscali, per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a Novembre 2024, la cui precipua natura è perequativa/compensativa;
5. il Signor in aggiunta al contributo per il mantenimento indiretto in favore dei figli Pt_1 verserà la somma annuale di € 4.500,00, con prima rivalutazione a Novembre 2024, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, quale contributo alle vacanze dei figli da trascorrere con la madre;
tale importo verrà corrisposto dal sig. direttamente Pt_1 all'agenzia viaggi o pagando direttamente i costi di trasferimento e alloggi dei figli connessi alla villeggiatura con la madre;
è escluso il cumulo sull'annualità successiva in difetto di integrale spesa del predetto importo nell'annualità precedente;
6. il sig. si obbliga mantenere in vigore o, in caso ciò non fosse possibile a stipulare Pt_1 ex novo, in favore della sig.ra e dei figli, la polizza assicurativa sanitaria Controparte_1 in essere (doc.8) e si impegna a rinnovarla a scadenza alle medesime condizioni di anno in anno a favore di moglie e figli pagando il relativo costo direttamente all'agenzia assicurativa e fornendo alla ex coniuge la quietanza-premio della relativa garanzia;
7. il sig. si impegna a custodire le regalie effettuate in favore dei figli;
nello specifico, Pt_1 con riguardo a n. 100 bottiglie di vini pregiati per ciascun figlio, il sig. provvederà Pt_1 alla loro custodia presso la cantina sita nell'immobile di sua proprietà di Arzago d'Adda
(BG), via Papa Giovanni XXIII n. 11, mentre con riferimento a n. 9 orologi di lusso destinati ai figli (di cui al punto 17 delle condizioni di separazione , qui da intendersi come integralmente richiamato e trascritto), il sig. provvederà a custodirli nella cassetta di Pt_1 sicurezza a sé intestata presso l'Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio- Filiale di
Lodi-Via Garibaldi 23; sempre ferma la libertà di richiesta di consegna delle rispettive regalie da parte della prole maggiorenne;
8. la Signora si impegna a sciogliere, congiuntamente con il Sig. (previo CP_1 Pt_1 deposito del necessario ricorso al Giudice Tutelare), il fondo patrimoniale attualmente costituito sull'immobile familiare di Treviglio (BG), Viale De Gasperi n. 15, contestualmente o successivamente alla costituzione, in capo alla stessa, del diritto di usufrutto, libero da qualsivoglia peso o gravame, dell'immobile sito in Treviglio (BG) alla Via Don Lorenzo
4 Milani n. 29 (di cui al punto 1); nella seconda ipotesi, ossia in caso di alienazione dell'attuale immobile coniugale in data antecedente al trasferimento di moglie e prole nell'appartamento di via Don Lorenzo Milani n. 29 in Treviglio (BG), la moglie avrà il diritto di abitazione, opponibile ai terzi, insieme ai figli, dell'attuale casa coniugale sino alla possibilità di trasferimento nel nuovo appartamento sopra menzionato;
9. i coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché in favore del figlio minore ” Persona_2
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 21/02/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il [...], con i Parte_1 C.F._1 proc. dom. avv. VILLA GIUSEPPE M. e l'abg. , giusta procura in Parte_2 atti, e (C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/04/1974, con il proc. dom. avv. MOLINARI GIORGIO FRANCESCO del Foro di
Varese, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 20/11/2024, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle
1 condizioni di cui al ricorso congiunto, manifestando per iscritto di non volersi riconciliare
(v. nota congiunta depositata il 14/11/2024).
Orbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 20/03/2003 a Caravaggio, dalla cui unione sono nati i figli
[...]
(n. il 22/09/2004), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, Persona_1
e (n. il 24/07/2009), ancora minorenne. La separazione personale dei Persona_2 coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n.98 dell'11/04/2024, pubblicata nella medesima data, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni enunciate in ricorso e riportate in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4
c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, co. 4 c.p.c.:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Caravaggio il 20/03/2003 (trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1
dello stato civile del medesimo Comune, anno 2003, atto n. 9, parte II, serie A), di seguito riportate:
“1. il figlio minorenne della coppia è affidato congiuntamente ai genitori e sarà collocato prevalentemente presso la madre nell'immobile di Treviglio (BG), don Lorenzo Milani n. 29,
2 che il sig. si è obbligato ad acquistare e di cui la moglie, alla data del divorzio, avrà Pt_1 già l'usufrutto vitalizio, libero da qualsivoglia peso o gravame, anche sugli arredi e corredi.
La signora avrà a suo carico gli oneri di cui all'art. 1004 c.c.;
2. il padre potrà tenere con sé il figlio minore secondo il seguente calendario, sempre modificabile su accordo delle parti, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del ragazzo: - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
- un giorno infrasettimanale, di regola il martedì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, quando lo accompagnerà a scuola;
- per la metà delle cosiddette feste comandate (Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua), seguendo il principio dell'alternanza; - due settimane, anche non consecutive ad Agosto, alternandosi con la madre, salvo migliori accordi.
3. il padre contribuirà al mantenimento indiretto dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 1.600,00 (€ 800,00 mensili per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT con prima rivalutazione a Novembre 2024.
Il padre terrà integralmente a suo carico le spese straordinarie in favore dei figli, regolate come da protocollo sul punto del Tribunale di Bergamo, come di seguito qualificate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal S.S.N.; d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
3 istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
4. dato atto del contributo della moglie alla realizzazione della vita familiare, il Signor Pt_1 corrisponderà alla signora l'assegno divorzile pari ad € 4.407,00 mensili al lordo CP_1 delle imposizioni fiscali, per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT con prima rivalutazione a Novembre 2024, la cui precipua natura è perequativa/compensativa;
5. il Signor in aggiunta al contributo per il mantenimento indiretto in favore dei figli Pt_1 verserà la somma annuale di € 4.500,00, con prima rivalutazione a Novembre 2024, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, quale contributo alle vacanze dei figli da trascorrere con la madre;
tale importo verrà corrisposto dal sig. direttamente Pt_1 all'agenzia viaggi o pagando direttamente i costi di trasferimento e alloggi dei figli connessi alla villeggiatura con la madre;
è escluso il cumulo sull'annualità successiva in difetto di integrale spesa del predetto importo nell'annualità precedente;
6. il sig. si obbliga mantenere in vigore o, in caso ciò non fosse possibile a stipulare Pt_1 ex novo, in favore della sig.ra e dei figli, la polizza assicurativa sanitaria Controparte_1 in essere (doc.8) e si impegna a rinnovarla a scadenza alle medesime condizioni di anno in anno a favore di moglie e figli pagando il relativo costo direttamente all'agenzia assicurativa e fornendo alla ex coniuge la quietanza-premio della relativa garanzia;
7. il sig. si impegna a custodire le regalie effettuate in favore dei figli;
nello specifico, Pt_1 con riguardo a n. 100 bottiglie di vini pregiati per ciascun figlio, il sig. provvederà Pt_1 alla loro custodia presso la cantina sita nell'immobile di sua proprietà di Arzago d'Adda
(BG), via Papa Giovanni XXIII n. 11, mentre con riferimento a n. 9 orologi di lusso destinati ai figli (di cui al punto 17 delle condizioni di separazione , qui da intendersi come integralmente richiamato e trascritto), il sig. provvederà a custodirli nella cassetta di Pt_1 sicurezza a sé intestata presso l'Istituto di Credito Banca Popolare di Sondrio- Filiale di
Lodi-Via Garibaldi 23; sempre ferma la libertà di richiesta di consegna delle rispettive regalie da parte della prole maggiorenne;
8. la Signora si impegna a sciogliere, congiuntamente con il Sig. (previo CP_1 Pt_1 deposito del necessario ricorso al Giudice Tutelare), il fondo patrimoniale attualmente costituito sull'immobile familiare di Treviglio (BG), Viale De Gasperi n. 15, contestualmente o successivamente alla costituzione, in capo alla stessa, del diritto di usufrutto, libero da qualsivoglia peso o gravame, dell'immobile sito in Treviglio (BG) alla Via Don Lorenzo
4 Milani n. 29 (di cui al punto 1); nella seconda ipotesi, ossia in caso di alienazione dell'attuale immobile coniugale in data antecedente al trasferimento di moglie e prole nell'appartamento di via Don Lorenzo Milani n. 29 in Treviglio (BG), la moglie avrà il diritto di abitazione, opponibile ai terzi, insieme ai figli, dell'attuale casa coniugale sino alla possibilità di trasferimento nel nuovo appartamento sopra menzionato;
9. i coniugi si prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti nonché in favore del figlio minore ” Persona_2
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARAVAGGIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 21/11/2024.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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