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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere dott.ssa Piliego Alessandra - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1424/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.to CALABRESE Parte_1 CodiceFiscale_1
Vito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Valenzano (Bari).
APPELLANTE avverso la sentenza n.2296/2023 pubblicata in data 12.06.2023 pronunciata dal Tribunale di Bari, resa nel procedimento n.19965/2016, non notificata
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv.to PEZZOLLA Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gugliemo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degll'avv.to in Monopoli (Bari)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c., adiva il Tribunale Parte_1 di Bari proponendo opposizione avverso l'atto di pignoramento verso terzi (RG. N.378/2016), notificato dalla in data 23.01.2016 per crediti vantati dalla nei confronti della CP Pt_1
in virtù della sentenza n.4286/2015 pubblicata in data 12.10.2015, munita di Controparte_2 formula esecutiva in data 30.10.2015, con la quale la era stata condannata al pagamento Pt_1 in favore di , delle spese e competenze legali liquidate in € 1.732,00 oltre Controparte_1 accessori di legge.
Nello specifico, la ricorrente deduceva che:
Pag. 1 di 9 - con sentenza n.2736/2011 depositata in data 09.06.2011, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta da nei confronti di Parte_1 CP
e , condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_3 favore dell'attrice della somma di € 5.164,57, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 23.09.2011, veniva notificata unitamente ad atto di precetto, a in data 19.10.2011; Controparte_1
- non avendo la debitrice spontaneamente provveduto al pagamento di quanto dovuto, in data
16.01.2012 veniva messo in esecuzione il suindicato titolo, notificando atto di pignoramento presso terzi nei confronti della “Banca Popolare di Bari s.c.p.a.”, all'interno della procedura esecutiva mobiliare, presso terzi, iscritta al n.1532/2012 R.G. Es;
- con ordinanza del 09.01.2014, il Giudice dell'Esecuzione liquidava, in favore della , Pt_1 la somma di € 6.277,17, oltre agli interessi come dovuti sino al soddisfo, ordinava al terzo di pagare in favore della ceditrice procedente la somma di euro 4.313,13, dichiarava il terzo libero da ogni obbligo di pagamento previo il rilascio delle relative quietanze e dichiarava l'incapienza del credito per il residuo;
- detta ordinanza, munita di formula esecutiva, veniva notificata alla debitrice n data CP
30.01.2014;
- successivamente, in data 10.02.2014, in forza della suddetta ordinanza Parte_1 del 09.01.2014 notificava alla un atto di precetto con il quale le intimava il CP pagamento della residua somma dovutale per un totale omnicomprensivo di € 3.331,27;
- con atto notificato in data 18.02.2014, proponeva, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Bari, opposizione avverso il suindicato atto di precetto lamentandone, tra l'altro, la nullità in quanto fondato sulla preindicata ordinanza di assegnazione somme e non sulla sentenza originaria;
- con sentenza n.4286/2015 pubblicata in data 12.10.2015 il Tribunale di Bari accoglieva l'eccezione di nullità del predetto precetto condannando la al pagamento in favore Pt_1 della elle spese e competenze legali liquidate in € 1.732,00 oltre accessori di legge;
CP
- in forza della suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, in data 30.10.2015, veniva notificato, il 9.12.2015, atto di precetto con il quale la intimava di pagare alla CP
la somma complessiva di euro 2.835,02 oltre interessi e spese ulteriori;
Pt_1
- in data 15.12.2015 , a sua volta, notificava alla n nuovo atto di Parte_1 CP precetto, basato questa volta sull'originario titolo esecutivo in proprio favore (sentenza n.2736/2011 del 09.06.2011) con il quale le intimava il pagamento della complessiva somma di euro 3.811,47;
- in data 23.01.2016 la faceva seguito al summenzionato precetto, con atto di CP pignoramento dei crediti vantati dalla nei confronti della Pt_1 Controparte_2
L'opponente, considerata illegittima l'esecuzione intrapresa dalla perché d'importo CP inferiore rispetto al credito che la stessa vantava nei confronti della medesima, concludeva quindi chiedendo, previa sospensione della procedura esecutiva di:
Pag. 2 di 9 - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della procedura esecutiva azionata dalla nei suoi confronti e, per gli effetti, dichiarare l'inefficacia e la nullità dell'atto di CP pignoramento presso terzi opposto;
- condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Disposta dal Giudice dell'Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva, ed assegnati alle parti i termini per l'instaurazione del giudizio di merito, con atto di citazione, notificato in data 29.03.2016,
ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, insistendo nell'accoglimento Parte_1 delle conclusioni, già formulate in sede sommaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2017, si è costituita CP
, la quale, eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto il rigetto
[...] dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 04.11.2020 il Tribunale disponeva CTU contabile al fine di accertare le posizioni reciproche di dare/avere in base ai titoli giudiziari passati in giudicato e di quelli ancora in sub judice, con il calcolo degli interessi legali, nonché determinare, conseguentemente, l'eventuale importo ancora dovuto da parte dell'attrice/opponente effettuate le relative compensazioni.
Depositata la CTU, all'udienza del 24.11.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2296/2023 pubblicata in data 12.06.2023, il Tribunale di Bari così provvedeva:
A. “RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, l'efficacia e la validità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto;
C. CONDANNA al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali della fase sommaria e di quella di merito, che liquida in € 1.930,00, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Guglielmo PEZZOLLA, dichiaratosi antistatario;
D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del 30.06.2021, definitivamente a carico di , CONDANNANDO quest'ultima, a rifondere la controparte parte di Parte_1 quanto dalla stessa versato a tale titolo”.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di compensazione, sollevata dalla , per un Pt_1 duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto, rilevava che il controcredito originato dalla sentenza n.2736/2011, si sarebbe dovuto eccepire in compensazione nell'ambito del giudizio di merito, all'interno del quale si era formata la sentenza, legittimante la procedura esecutiva opposta.
Pag. 3 di 9 In secondo luogo, evidenziava che, trattandosi di un controcredito litigioso, per applicarsi la compensazione giudiziale ex art. 1243 co. 2 c.c., non era sufficiente l'esistenza di un titolo esecutivo, ma si rendeva necessario, per soddisfare il requisito della certezza del credito, che la sentenza che lo aveva accertato fosse divenuta definitiva.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale rigettava l'opposizione per non aver l'opponente allegato che la sentenza che aveva riconosciuto il controcredito era divenuta definitiva, atteso che il provvedimento giurisdizionale non presentava l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello per la riforma Parte_1 della suddetta sentenza, chiedendo di accogliere le medesime conclusioni già proposte nel precedente grado di giudizio, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali della fase sommaria e del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.03.2024 si è costituita in giudizio
, la quale, previa dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, ha Controparte_1 chiesto nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito delle sole note difensive di udienza, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
Pag. 4 di 9 A riguardo, fermo restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene che verranno esaminati e delibati i motivi di appello se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
L'appello è pertanto ammissibile ma infondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'ineccepibilità, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il cui titolo sia di matrice giurisdizionale, dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi sorti anteriormente alla formazione del titolo stesso, che quindi devono esser eccepiti a valutati esclusivamente nell'ambito del relativo stesso giudizio di cognizione.
Ha dedotto l'appellante, in primo luogo, che il giudizio di cognizione R.G. n.2586/2014, promosso dalla dal quale era scaturita poi la sentenza n.4286 del 12.10.2015, posta a fondamento CP della procedura esecutiva opposta, risultava in evidente connessione, sia oggettiva che soggettiva, con la sentenza n.2736 del 09.06.2011, portata in compensazione dall'appellante per il credito ivi vantato, in quanto con il suddetto giudizio, la aveva proposto opposizione al precetto CP notificato dall'appellante sulla base dell'ordinanza di assegnazione somme e non su quella della originaria sentenza. In secondo luogo, la procedura esecutiva opposta n.378/2016 RGE azionata dall'appellata era fondata sulla base della sentenza n.4286/2015, ossia relativamente ed esclusivamente alle somme che fanno riferimento alle spese e competenze legali ivi liquidate.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 ritenuto non allegata, da parte dell'opponente, l'attestazione della effettiva definitività e passaggio in giudicato del titolo opposto in compensazione, ossia della sentenza n.2736/2011.
Ha dedotto l'appellante che la sentenza n.2736/2011, quale titolo opposto in compensazione, successivamente era stata ampiamente confermata sia in sede di appello con sentenza n.773/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari il 20.06.2017, sia in sede di legittimità dalla S.C. nel procedimento n.23105/2017 con sentenza n.015296/2019 del 28.02.2019.
Sussistevano quindi, a giudizio dell'appellante, i tre requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. (fungibilità, liquidità ed esigibilità) in quanto i crediti vantati dalla due controparti consistevano in somme di denaro determinate e quantificate ed immediatamente esigibili in virtù dei rispettivi titoli giudiziari muniti entrambi della prescritta formula esecutiva.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può esser decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ., Sez.
V, sent. n.11458 de 11.05.2018).
Pag. 5 di 9 Ciò premesso e con riferimento quindi al merito della controversia, deve evidenziarsi che la domanda così come proposta da è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, merita preliminarmente svolgere brevi considerazioni sull'istituto della compensazione.
La compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., si realizzata quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per la quantità corrispondente. Pertanto, tra i modi di estinzione dell'obbligazione, la compensazione è catalogata tra quelli satisfattori in quanto ciascun creditore, pur senza l'attuazione dell'obbligo da parte del debitore, consegue l'interesse ad essere liberato dal proprio debito.
Va tuttavia stabilito se il credito sub iudice debba integrare tutti i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione.
Tali presupposti variano a seconda che si discorra di compensazione legale o giudiziale. La compensazione legale, prevista dall'art. 1243 co.1 c.c., impone la contestuale esistenza di tre condizioni: omogeneità, esigibilità e liquidità. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili;
è esigibile quando è immediatamente azionabile;
è liquido quando è determinato nel suo preciso ammontare. La liquidità è pertanto il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c. Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale, ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale.
Il credito sub iudice è senz'altro un credito che presenta il carattere dell'omogeneità, laddove abbia ad oggetto denaro o comunque una certa quantità di cose fungibili;
può essere esigibile posto che è un credito azionabile a seguito della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva, nonché può essere parimenti liquido o anche liquidabile in quanto la pronuncia giudiziale quantifica direttamente la somma dovuta al creditore, oppure individua i criteri stringenti per quantificarli.
L'art. 1243 c.c., tuttavia, nulla precisa in merito alla certezza del controcredito da opporre in contestazione, ed è proprio in ordine a tale requisito che si è incentrato, a livello giurisprudenziale e dottrinario, il dibattito circa la compensabilità del credito litigioso.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte nella sua massima composizione a Sezioni Unite, che, risolvendo l'annoso dibattito, con sentenza n.23225/2016 ha ritenuto ammissibile la compensazione del credito giudiziale solo qualora lo stesso, se dedotto, non sia più controvertibile, vale a dire non sia più modificabile a seguito di impugnazione, tanto nella sua esattezza quanto nella sua esistenza.
Secondo quanto, in definitiva, affermato dalla Suprema Corte, è vero che la certezza non è prevista dall'art. 1243 c.c. quale requisito del credito per la compensazione, così come è anche vero che il significato di certezza è diverso da quello di liquidità. La liquidità è un concetto che attiene all'oggetto della prestazione, al suo quantum. La certezza, invece, concerne l'esistenza dell'obbligazione stessa;
Pag. 6 di 9 essa attiene all'an della pretesa. Nonostante l'evidente lontananza tra le due definizioni, l'idea di liquidità, a ben vedere, postula però quella di certezza.
Nell'art. 1243 c.c., di conseguenza, il requisito di liquidità espresso dal legislatore sottende quello di certezza: l'obbligazione non è liquida o liquidabile se non è certa.
Inoltre, è bene sottolineare che, se il credito è controverso, viene meno la finalità dell'istituto della compensazione, quale modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio. Quindi, la possibilità che il titolo giudiziario, ancorché provvisoriamente esecutivo, venga modificato a seguito dell'impugnazione in corso, è motivo sufficiente per escludere l'operatività della compensazione che, quale mezzo estintivo di una situazione debitoria in atto, postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere, e non è applicabile a situazioni provvisorie.
Nel caso di specie, il controcredito opposto in compensazione dall'odierna appellate origina dalla sentenza n.2736/2011 del Tribunale di Bari depositata in data 06.09.2011, mentre il titolo esecutivo de quo è costituito dalla sentenza n.4826/2015 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 12.10.2015 che, accogliendo l'eccezione di nullità proposta dalla condannava la al CP Pt_1 pagamento delle spese processuali per euro 1.732,00 oltre accessori a favore della prima.
Nello specifico, con il giudizio di cognizione R.G. n.2586/2014, promosso dinanzi al Tribunale di Bari
e dal quale è scaturita poi la sentenza n.4286/2015, la aveva proposto opposizione al CP precetto, notificatole dalla , fondato sull'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate Pt_1
e non, come correttamente, sulla base dell'originaria sentenza, ossia la n.2736/2011.
Rileva comunque la Corte, in disparte la questione della eccepibilità della compensazione, da parte della di un proprio credito, sorto antecedentemente a quello di cui era titolare la Pt_1 CP in quanto accertato, quest'ultimo, non in sede di contraddittorio ma in conseguenza della condanna alle spese giudiziali per la soccombenza nel giudizio di opposizione RG. N.19965/2016, è del tutto evidente che il credito della non poteva definirsi certo, in quanto oggetto di contestazione Pt_1
e sottoposto al vaglio dei giudici di secondo grado, a nulla rilevando la circostanza che la sentenza n.2736/2011 fosse munita di formula esecutiva, come più volte dedotto dalla medesima.
Il credito è, infatti, divenuto definitivo e certo solo a seguito della pronuncia della Suprema Corte avvenuta con la sentenza n.015296/2019 del 28.02.2019, come dedotto dall'appellante in questo grado di giudizio.
L'attrice/odierna appellante, neppure in questa sede ha fornito alcuna prova circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n.2736/2011, limitandosi ad affermare, nella comparsa conclusionale, depositata in data 27.01.2023, che la sentenza n.2736/2011 era stata confermata sia in appello sia in Cassazione, senza allegare alcunché.
In ogni caso, come a questa Corte preme rammentare, l'eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto, non già di mera allegazione difensiva, non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma soggetta all'onere di allegazione e di prova. Pertanto, poiché il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve intendersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e alla sua spedita definizione,
Pag. 7 di 9 l'eccezione di compensazione non può esser proposta dopo la prima udienza di trattazione, nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., sentenza n.6532/2006).
Allorché eccepita la compensazione, tuttavia, il credito vantato in compensazione doveva già presentarsi come liquido, esigibile e certo.
Nella specie invece, al momento della proposizione dell'eccezione da parte della , il credito Pt_1 opposto in compensazione mancava del presupposto indefettibile della certezza, a nulla rilevando che tale certezza potesse in astratto, esse intervenuta nel corso del procedimento stesso.
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione – valori minimi, considerato il mancato deposito di note difensivi).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , avverso la sentenza n.2296/2023 Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 12.06.2023 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.458,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
Pag. 8 di 9 Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere dott.ssa Piliego Alessandra - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1424/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli avv.to CALABRESE Parte_1 CodiceFiscale_1
Vito, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Valenzano (Bari).
APPELLANTE avverso la sentenza n.2296/2023 pubblicata in data 12.06.2023 pronunciata dal Tribunale di Bari, resa nel procedimento n.19965/2016, non notificata
CONTRO
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv.to PEZZOLLA Controparte_1 CodiceFiscale_2
Gugliemo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degll'avv.to in Monopoli (Bari)
APPELLATA
All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito di note difensive, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c., adiva il Tribunale Parte_1 di Bari proponendo opposizione avverso l'atto di pignoramento verso terzi (RG. N.378/2016), notificato dalla in data 23.01.2016 per crediti vantati dalla nei confronti della CP Pt_1
in virtù della sentenza n.4286/2015 pubblicata in data 12.10.2015, munita di Controparte_2 formula esecutiva in data 30.10.2015, con la quale la era stata condannata al pagamento Pt_1 in favore di , delle spese e competenze legali liquidate in € 1.732,00 oltre Controparte_1 accessori di legge.
Nello specifico, la ricorrente deduceva che:
Pag. 1 di 9 - con sentenza n.2736/2011 depositata in data 09.06.2011, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta da nei confronti di Parte_1 CP
e , condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in
[...] Controparte_3 favore dell'attrice della somma di € 5.164,57, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- la suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 23.09.2011, veniva notificata unitamente ad atto di precetto, a in data 19.10.2011; Controparte_1
- non avendo la debitrice spontaneamente provveduto al pagamento di quanto dovuto, in data
16.01.2012 veniva messo in esecuzione il suindicato titolo, notificando atto di pignoramento presso terzi nei confronti della “Banca Popolare di Bari s.c.p.a.”, all'interno della procedura esecutiva mobiliare, presso terzi, iscritta al n.1532/2012 R.G. Es;
- con ordinanza del 09.01.2014, il Giudice dell'Esecuzione liquidava, in favore della , Pt_1 la somma di € 6.277,17, oltre agli interessi come dovuti sino al soddisfo, ordinava al terzo di pagare in favore della ceditrice procedente la somma di euro 4.313,13, dichiarava il terzo libero da ogni obbligo di pagamento previo il rilascio delle relative quietanze e dichiarava l'incapienza del credito per il residuo;
- detta ordinanza, munita di formula esecutiva, veniva notificata alla debitrice n data CP
30.01.2014;
- successivamente, in data 10.02.2014, in forza della suddetta ordinanza Parte_1 del 09.01.2014 notificava alla un atto di precetto con il quale le intimava il CP pagamento della residua somma dovutale per un totale omnicomprensivo di € 3.331,27;
- con atto notificato in data 18.02.2014, proponeva, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Bari, opposizione avverso il suindicato atto di precetto lamentandone, tra l'altro, la nullità in quanto fondato sulla preindicata ordinanza di assegnazione somme e non sulla sentenza originaria;
- con sentenza n.4286/2015 pubblicata in data 12.10.2015 il Tribunale di Bari accoglieva l'eccezione di nullità del predetto precetto condannando la al pagamento in favore Pt_1 della elle spese e competenze legali liquidate in € 1.732,00 oltre accessori di legge;
CP
- in forza della suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, in data 30.10.2015, veniva notificato, il 9.12.2015, atto di precetto con il quale la intimava di pagare alla CP
la somma complessiva di euro 2.835,02 oltre interessi e spese ulteriori;
Pt_1
- in data 15.12.2015 , a sua volta, notificava alla n nuovo atto di Parte_1 CP precetto, basato questa volta sull'originario titolo esecutivo in proprio favore (sentenza n.2736/2011 del 09.06.2011) con il quale le intimava il pagamento della complessiva somma di euro 3.811,47;
- in data 23.01.2016 la faceva seguito al summenzionato precetto, con atto di CP pignoramento dei crediti vantati dalla nei confronti della Pt_1 Controparte_2
L'opponente, considerata illegittima l'esecuzione intrapresa dalla perché d'importo CP inferiore rispetto al credito che la stessa vantava nei confronti della medesima, concludeva quindi chiedendo, previa sospensione della procedura esecutiva di:
Pag. 2 di 9 - accertare e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza della procedura esecutiva azionata dalla nei suoi confronti e, per gli effetti, dichiarare l'inefficacia e la nullità dell'atto di CP pignoramento presso terzi opposto;
- condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., a titolo di responsabilità processuale aggravata.
Disposta dal Giudice dell'Esecuzione la sospensione della procedura esecutiva, ed assegnati alle parti i termini per l'instaurazione del giudizio di merito, con atto di citazione, notificato in data 29.03.2016,
ha introdotto la fase di merito dell'opposizione, insistendo nell'accoglimento Parte_1 delle conclusioni, già formulate in sede sommaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2017, si è costituita CP
, la quale, eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione, ha chiesto il rigetto
[...] dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, oltre che al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 04.11.2020 il Tribunale disponeva CTU contabile al fine di accertare le posizioni reciproche di dare/avere in base ai titoli giudiziari passati in giudicato e di quelli ancora in sub judice, con il calcolo degli interessi legali, nonché determinare, conseguentemente, l'eventuale importo ancora dovuto da parte dell'attrice/opponente effettuate le relative compensazioni.
Depositata la CTU, all'udienza del 24.11.2022, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n.2296/2023 pubblicata in data 12.06.2023, il Tribunale di Bari così provvedeva:
A. “RIGETTA l'opposizione;
B. CONFERMA, per l'effetto, l'efficacia e la validità dell'atto di pignoramento presso terzi opposto;
C. CONDANNA al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali della fase sommaria e di quella di merito, che liquida in € 1.930,00, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, da distarsi in favore dell'avv. Guglielmo PEZZOLLA, dichiaratosi antistatario;
D. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del 30.06.2021, definitivamente a carico di , CONDANNANDO quest'ultima, a rifondere la controparte parte di Parte_1 quanto dalla stessa versato a tale titolo”.
Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di compensazione, sollevata dalla , per un Pt_1 duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto, rilevava che il controcredito originato dalla sentenza n.2736/2011, si sarebbe dovuto eccepire in compensazione nell'ambito del giudizio di merito, all'interno del quale si era formata la sentenza, legittimante la procedura esecutiva opposta.
Pag. 3 di 9 In secondo luogo, evidenziava che, trattandosi di un controcredito litigioso, per applicarsi la compensazione giudiziale ex art. 1243 co. 2 c.c., non era sufficiente l'esistenza di un titolo esecutivo, ma si rendeva necessario, per soddisfare il requisito della certezza del credito, che la sentenza che lo aveva accertato fosse divenuta definitiva.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale rigettava l'opposizione per non aver l'opponente allegato che la sentenza che aveva riconosciuto il controcredito era divenuta definitiva, atteso che il provvedimento giurisdizionale non presentava l'attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello per la riforma Parte_1 della suddetta sentenza, chiedendo di accogliere le medesime conclusioni già proposte nel precedente grado di giudizio, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali della fase sommaria e del doppio grado di giudizio in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.03.2024 si è costituita in giudizio
, la quale, previa dichiarazione di inammissibilità del gravame proposto, ha Controparte_1 chiesto nel merito il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza collegiale del 22.04.2025, svolta in modalità cartolare, con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dai difensori, precedute dal deposito delle sole note difensive di udienza, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
Pag. 4 di 9 A riguardo, fermo restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene che verranno esaminati e delibati i motivi di appello se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
L'appello è pertanto ammissibile ma infondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'ineccepibilità, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il cui titolo sia di matrice giurisdizionale, dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi sorti anteriormente alla formazione del titolo stesso, che quindi devono esser eccepiti a valutati esclusivamente nell'ambito del relativo stesso giudizio di cognizione.
Ha dedotto l'appellante, in primo luogo, che il giudizio di cognizione R.G. n.2586/2014, promosso dalla dal quale era scaturita poi la sentenza n.4286 del 12.10.2015, posta a fondamento CP della procedura esecutiva opposta, risultava in evidente connessione, sia oggettiva che soggettiva, con la sentenza n.2736 del 09.06.2011, portata in compensazione dall'appellante per il credito ivi vantato, in quanto con il suddetto giudizio, la aveva proposto opposizione al precetto CP notificato dall'appellante sulla base dell'ordinanza di assegnazione somme e non su quella della originaria sentenza. In secondo luogo, la procedura esecutiva opposta n.378/2016 RGE azionata dall'appellata era fondata sulla base della sentenza n.4286/2015, ossia relativamente ed esclusivamente alle somme che fanno riferimento alle spese e competenze legali ivi liquidate.
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha Parte_1 ritenuto non allegata, da parte dell'opponente, l'attestazione della effettiva definitività e passaggio in giudicato del titolo opposto in compensazione, ossia della sentenza n.2736/2011.
Ha dedotto l'appellante che la sentenza n.2736/2011, quale titolo opposto in compensazione, successivamente era stata ampiamente confermata sia in sede di appello con sentenza n.773/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari il 20.06.2017, sia in sede di legittimità dalla S.C. nel procedimento n.23105/2017 con sentenza n.015296/2019 del 28.02.2019.
Sussistevano quindi, a giudizio dell'appellante, i tre requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. (fungibilità, liquidità ed esigibilità) in quanto i crediti vantati dalla due controparti consistevano in somme di denaro determinate e quantificate ed immediatamente esigibili in virtù dei rispettivi titoli giudiziari muniti entrambi della prescritta formula esecutiva.
Deve preliminarmente rilevarsi che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può esser decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. civ., Sez.
V, sent. n.11458 de 11.05.2018).
Pag. 5 di 9 Ciò premesso e con riferimento quindi al merito della controversia, deve evidenziarsi che la domanda così come proposta da è infondata e non merita accoglimento. Parte_1
Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, merita preliminarmente svolgere brevi considerazioni sull'istituto della compensazione.
La compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., si realizzata quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per la quantità corrispondente. Pertanto, tra i modi di estinzione dell'obbligazione, la compensazione è catalogata tra quelli satisfattori in quanto ciascun creditore, pur senza l'attuazione dell'obbligo da parte del debitore, consegue l'interesse ad essere liberato dal proprio debito.
Va tuttavia stabilito se il credito sub iudice debba integrare tutti i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione.
Tali presupposti variano a seconda che si discorra di compensazione legale o giudiziale. La compensazione legale, prevista dall'art. 1243 co.1 c.c., impone la contestuale esistenza di tre condizioni: omogeneità, esigibilità e liquidità. Segnatamente, il credito è omogeneo quando ha ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili;
è esigibile quando è immediatamente azionabile;
è liquido quando è determinato nel suo preciso ammontare. La liquidità è pertanto il requisito che contraddistingue la compensazione legale, che opera di diritto, da quella giudiziale, descritta al secondo comma dell'art. 1243 c.c. Se infatti l'obbligazione non è liquida, bensì solo liquidabile, ossia di pronta e facile liquidazione, non ci sono i presupposti necessari per la compensazione legale, ma sussistono quelli per la compensazione giudiziale.
Il credito sub iudice è senz'altro un credito che presenta il carattere dell'omogeneità, laddove abbia ad oggetto denaro o comunque una certa quantità di cose fungibili;
può essere esigibile posto che è un credito azionabile a seguito della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva, nonché può essere parimenti liquido o anche liquidabile in quanto la pronuncia giudiziale quantifica direttamente la somma dovuta al creditore, oppure individua i criteri stringenti per quantificarli.
L'art. 1243 c.c., tuttavia, nulla precisa in merito alla certezza del controcredito da opporre in contestazione, ed è proprio in ordine a tale requisito che si è incentrato, a livello giurisprudenziale e dottrinario, il dibattito circa la compensabilità del credito litigioso.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte nella sua massima composizione a Sezioni Unite, che, risolvendo l'annoso dibattito, con sentenza n.23225/2016 ha ritenuto ammissibile la compensazione del credito giudiziale solo qualora lo stesso, se dedotto, non sia più controvertibile, vale a dire non sia più modificabile a seguito di impugnazione, tanto nella sua esattezza quanto nella sua esistenza.
Secondo quanto, in definitiva, affermato dalla Suprema Corte, è vero che la certezza non è prevista dall'art. 1243 c.c. quale requisito del credito per la compensazione, così come è anche vero che il significato di certezza è diverso da quello di liquidità. La liquidità è un concetto che attiene all'oggetto della prestazione, al suo quantum. La certezza, invece, concerne l'esistenza dell'obbligazione stessa;
Pag. 6 di 9 essa attiene all'an della pretesa. Nonostante l'evidente lontananza tra le due definizioni, l'idea di liquidità, a ben vedere, postula però quella di certezza.
Nell'art. 1243 c.c., di conseguenza, il requisito di liquidità espresso dal legislatore sottende quello di certezza: l'obbligazione non è liquida o liquidabile se non è certa.
Inoltre, è bene sottolineare che, se il credito è controverso, viene meno la finalità dell'istituto della compensazione, quale modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio. Quindi, la possibilità che il titolo giudiziario, ancorché provvisoriamente esecutivo, venga modificato a seguito dell'impugnazione in corso, è motivo sufficiente per escludere l'operatività della compensazione che, quale mezzo estintivo di una situazione debitoria in atto, postula il definitivo accertamento delle obbligazioni da estinguere, e non è applicabile a situazioni provvisorie.
Nel caso di specie, il controcredito opposto in compensazione dall'odierna appellate origina dalla sentenza n.2736/2011 del Tribunale di Bari depositata in data 06.09.2011, mentre il titolo esecutivo de quo è costituito dalla sentenza n.4826/2015 del Tribunale di Bari, pubblicata in data 12.10.2015 che, accogliendo l'eccezione di nullità proposta dalla condannava la al CP Pt_1 pagamento delle spese processuali per euro 1.732,00 oltre accessori a favore della prima.
Nello specifico, con il giudizio di cognizione R.G. n.2586/2014, promosso dinanzi al Tribunale di Bari
e dal quale è scaturita poi la sentenza n.4286/2015, la aveva proposto opposizione al CP precetto, notificatole dalla , fondato sull'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate Pt_1
e non, come correttamente, sulla base dell'originaria sentenza, ossia la n.2736/2011.
Rileva comunque la Corte, in disparte la questione della eccepibilità della compensazione, da parte della di un proprio credito, sorto antecedentemente a quello di cui era titolare la Pt_1 CP in quanto accertato, quest'ultimo, non in sede di contraddittorio ma in conseguenza della condanna alle spese giudiziali per la soccombenza nel giudizio di opposizione RG. N.19965/2016, è del tutto evidente che il credito della non poteva definirsi certo, in quanto oggetto di contestazione Pt_1
e sottoposto al vaglio dei giudici di secondo grado, a nulla rilevando la circostanza che la sentenza n.2736/2011 fosse munita di formula esecutiva, come più volte dedotto dalla medesima.
Il credito è, infatti, divenuto definitivo e certo solo a seguito della pronuncia della Suprema Corte avvenuta con la sentenza n.015296/2019 del 28.02.2019, come dedotto dall'appellante in questo grado di giudizio.
L'attrice/odierna appellante, neppure in questa sede ha fornito alcuna prova circa l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n.2736/2011, limitandosi ad affermare, nella comparsa conclusionale, depositata in data 27.01.2023, che la sentenza n.2736/2011 era stata confermata sia in appello sia in Cassazione, senza allegare alcunché.
In ogni caso, come a questa Corte preme rammentare, l'eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto, non già di mera allegazione difensiva, non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma soggetta all'onere di allegazione e di prova. Pertanto, poiché il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve intendersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo e alla sua spedita definizione,
Pag. 7 di 9 l'eccezione di compensazione non può esser proposta dopo la prima udienza di trattazione, nel termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (Cass. civ., sentenza n.6532/2006).
Allorché eccepita la compensazione, tuttavia, il credito vantato in compensazione doveva già presentarsi come liquido, esigibile e certo.
Nella specie invece, al momento della proposizione dell'eccezione da parte della , il credito Pt_1 opposto in compensazione mancava del presupposto indefettibile della certezza, a nulla rilevando che tale certezza potesse in astratto, esse intervenuta nel corso del procedimento stesso.
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione – valori minimi, considerato il mancato deposito di note difensivi).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di , avverso la sentenza n.2296/2023 Parte_1 Controparte_1 pubblicata in data 12.06.2023 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.458,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.04.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
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