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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/12/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. TA LA - Presidente dr. Carla Ciofani - Consigliera avv. Giuseppe de Falco - Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 1211 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra con sede legale in Conegliano e per essa, la Parte_1 Controparte_1 quale ha conferito a sua volta procura a con sede in Controparte_2
Milano in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. CP_3
AT NG come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione depositata avanti il Tribunale di Chieti R.G. n. 1325/2022
- appellante
E
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mililli Controparte_4 come da procura in atti firmata digitalmente
- appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 605 del Tribunale di Chieti pubblicata in data
25/10/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo/contratti bancari.
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRELINARE E
CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 605/2023 emessa dal Tribunale di Chieti, Giudice Dott. Francesco Turco, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1325/2022, depositata in cancelleria in data 25/10/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1. In via principale nel merito: Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo n. 289/2022 del 26.05.2022 emesso dal Tribunale di Chieti;
2. In via di subordine nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro
65.613,48 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore. in ogni caso
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia all'On. le Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria pretesa e istanza,
- In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 283 c.p.c.;
- In via principale, dichiarare manifestamente infondato l'appello proposto dalla Controparte_5 ovvero rigettare lo stesso per i motivi tutti indicati in premessa;
- In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame avversario, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, che di seguito si ritrascrivono:
“[…] Piaccia all'intestato On.le Tribunale, per quanto dedotto in premessa:
1. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO,
A) CON RIFERIMENTO ALLA FIDEIUSSIONE OMNIBUS DEL 21.04.2010: Revocare il decreto ingiuntivo opposto siccome nullo e/o inammissibile, poiché riferito a crediti maturati nei confronti dell'odierno opponente in base ad una garanzia fideiussoria nulla, in quanto mai sottoscritta e/o accettata dal Sig. ovvero, in Controparte_4 subordine, dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 presenti nell'atto di fideiussione omnibus del
21.04.2010 per violazione dell'art. 2, comma 2, della L. Antitrust, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. della Società opposta ad agire nei confronti dell'odierno opponente nei termini indicati al paragrafo n. IV del presente atto;
2. IN SUBORDINE E NEL MERITO,
B) CON RIFERIMENTO AL C/C N. 001/665/1257, per i motivi dedotti in premessa, accertare e dichiarare, sul rapporto per cui è causa, congiuntamente e/o alternativamente:
1. la nullità del rapporto di conto corrente indicato in premessa per mancanza di valida forma scritta del contratto di apertura e della collegata linea di credito ovvero, in subordine, la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali passivi in misura ultralegale e/o, comunque, l'inefficacia dei relativi addebiti per indeterminatezza dell'oggetto ovvero per difetto della necessaria forma scritta o, in ulteriore subordine, l'inefficacia delle condizioni peggiorative eventualmente applicate rispetto a quelle eventualmente pattuite originariamente, per mancanza delle prescritte comunicazioni ex art.118 TUB;
2. la nullità della clausola impositiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e/o comunque l'inefficacia dei relativi addebiti;
3. la nullità e/o l'inefficacia degli addebiti effettuati a titolo di C.M.S., C.D.F. e C.I.V., spese ovvero per ogni altra commissione comunque denominata;
4. la nullità e/o comunque l'inefficacia degli addebiti per interessi ed altri oneri applicati ultra tasso soglia, per effetto delle illegittime variazioni in pejus intervenute nel corso del rapporto;
Applicate le valute secondo le effettive date delle operazioni contabilizzate, rideterminare l'effettivo saldo dare-avere del conto corrente n. 1257 alla data di apparente recesso dal rapporto, considerando inesistente e/o comunque non provato il credito oggetto d'ingiunzione, in difetto dell'integrale produzione ex adverso di tutti gli estratti conto del rapporto azionato ovvero, in subordine, azzerando il saldo del primo e/c eventualmente prodotto in giudizio, previa:
- applicazione del tasso sostitutivo legale ovvero ex art. 117 TUB, ovvero epurando integralmente, ex art. 1815 2° comma c.c., gli oneri addebitati a qualsiasi titolo nel caso di riscontrata pattuizione usuraria;
- dichiarando in ogni caso inefficaci le variazioni in peius, tempo per tempo, intervente nel corso del rapporto;
- epurando il costo determinato dalla capitalizzazione degli interessi passivi e degli altri oneri addebitati;
- eliminando il costo determinato dalle commissioni di massimo scoperto (C.M.S.), commissioni di messa a disposizione fondi (C.DF) e delle commissioni di istuttoria veloce (CIV), delle spese e degli oneri applicati e non pattuiti e/o comunque non dovuti;
- tenendo conto degli interessi attivi, in misura pari al tasso contrattuale ovvero legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito di parte opponente per effetto della depurazione dal conto degli indebiti pagamenti sopra evidenziati, oltre accessori come per legge;
3. IN OGNI CASO, all'esito di quanto sopra, in accoglimento delle domande come sopra formulate, dichiarare, in tutto
o in parte, non dovute le somme oggetto di ingiunzione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, compensando
l'asserita ragione creditoria apparentemente vantata dalla società opposta con le somme illegittimamente addebitate in danno alla debitrice apparentemente garantita in conseguenza delle nullità sopra eccepite, maggiorate degli interessi attivi, in misura pari al tasso legale, sui saldi che, tempo per tempo, risultassero eventualmente a credito della detta parte debitrice principale per effetto dell'epurazione delle somme indebitamente applicate e supra eccepite, oltre accessori - rivalutazione ed interessi - come per legge, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio[…]”;
In ogni caso, con vittoria di spese e diritti ed onorari del presente grado di giudizio. da distrarsi in favore del deducente Procuratore che si dichiara antistatario.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 605 pubblicata il giorno 25/10/2023 il Tribunale di Chieti in accoglimento dell'opposizione proposta da revocava il decreto ingiuntivo n. 289/2022 con il Controparte_4 quale era stato intimato all'opponente e al sig. il pagamento in favore della Controparte_6 [...] della somma di € 65.613,48 oltre interessi e spese della procedura monitoria quale saldo Parte_1 debitore del rapporto di conto corrente n. 001/665/1257 in qualità di fideiussori della società debitrice
Società Sportiva Dilettantistica Chieti Calcio S.r.l e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'opponente aveva eccepito in via preliminare l'assenza di prova della titolarità del credito in capo all'opposta e nel merito la nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della prova scritta, la non autenticità delle firme apposte sul contratto di garanzia, la nullità delle clausole della fideiussione conformi allo schema ABI con conseguente decadenza della opposta e con riferimento al conto corrente il difetto di forma scritta del contratto di apertura di credito, l'illegittimo esercizio dello ius variandi, l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, l'applicazione di tassi usurari e l'illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce e di messa a disposizione fondi.
1.2. Il Tribunale riferiva che la e, per essa, si era Parte_1 Controparte_2 costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Il Tribunale rigettava l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo all'opposta rilevando che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il Tribunale osservava che nel caso di specie nell'estratto della Gazzetta Ufficiale erano indicati come ceduti dalla “i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse Controparte_7 aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019” tra i quali quindi rientrava il contratto di conto corrente del 2010 come dimostrato anche dalla dichiarazione di cessione della . CP_7
1.4. Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta rilevando che l'opposta aveva prodotto il contratto di conto corrente.
1.5. Riteneva il credito non provato in quanto dall'esame dei documenti agli atti non risultava prodotto alcun estratto conto.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 24/11/2023 e per essa Parte_1 [...] proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di due motivi, Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare l'appello e in via Controparte_4 subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di gravame avversario di accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado. 2.2. L'udienza del 18/11/2025 fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
2.3. Con ordinanza del 20.11.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Motivazione della decisione.
Primo motivo di appello. Dell'onere della prova.
Con il primo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha statuito che la mancata produzione degli estratti conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo giustificasse la mancata prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito.
L'appellante argomenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la può provare il CP_7 proprio diritto di credito con documenti ulteriori e diversi dall'estratto conto (quali ad es. il contratto, il relativo piano di ammortamento, i tassi concordati nelle condizioni economiche del contratto) al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall'origine del medesimo.
L'appellante rileva che grava sull'opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo della propria pretesa creditoria ed allegare l'altrui inadempimento, mentre spetta al debitore opponente dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere.
L'appellante deduce che la ha dato prova del proprio credito attraverso la produzione Parte_1
Parte dei contratti di conto corrente, della fideiussione e dell'estratto ex articolo 50 attestante l'insoluto dovuto dalla Società Sportiva Dilettantistica Chieti Calcio, che individuava il credito ceduto con n. ABI
5387, il codice pratica n. 133463, il n. NDG 7648525 e il codice rapporto 3708984, tutti dati rinvenibili nella documentazione di CP_7
L'appellante argomenta che gli estratti conto ex art. 50 T.U.B. costituiscono valido elemento di prova anche in caso di cessione del credito e deduce, per contro, che l'opponente, oggi appellato, non ha provato i fatti estintivi, impeditivi e modificativi del diritto fatto valere.
3.1. Il motivo è infondato.
Al fine di meglio motivare le ragioni dell'infondatezza del motivo di appello, è bene precisare in via preliminare che il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Chieti sulla scorta di un ricorso in cui si prospetta l'esistenza di un credito quale saldo del conto corrente C/C N. 001/665/1257 intrattenuto fra le parti. La creditrice ed appellante ha infatti prodotto un contratto di conto corrente con i relativi termini e condizioni. Ha prodotto anche un contratto di finanziamento chirografario stipulato contestualmente al conto corrente il 21 aprile 2010, per l'importo di euro 250.000,00, erogato in un'unica soluzione e da restituirsi in 60 rate. Entrambi i contratti sono contenuti nel doc. 3 di parte appellante, in fase monitoria.
Il finanziamento dunque è regolato in conto corrente e ha documentato il proprio Parte_1 credito residuo mediante produzione dell'estratto ex articolo 50 d.lgs. n. 386/1993 ossia facendo valere il saldo positivo del rapporto di conto corrente che, come stabilito dall'articolo 1823 c.c., comporta l'annotazione in un conto di reciproche rimesse sicché il saldo del conto corrente non documenta l'insoluto del solo contratto di finanziamento ma tutti i rapporti di dare avere tra la banca e il suo cliente. È giocoforza che la produzione documentale della debba quindi consentire di verificare la CP_7 correttezza delle annotazioni eseguite per verificare il saldo quando questo venga contestato. In un simile contesto, la prova dell'erogazione del finanziamento non è decisiva quando confluisca in un più complesso scambio di rimesse tra le parti fatto valere dal creditore attraverso una domanda che chiede il pagamento del saldo medesimo.
Ciò premesso, l'odierna appellante non ha assolto al proprio onere della prova circa l'esistenza del credito riveniente dal saldo del conto corrente n. 001/665/1257 oggetto di ingiunzione in quanto in primo grado non ha prodotto la sequenza dei relativi estratti conto. L'insufficienza della produzione del solo saldaconto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ossia di procedimento di piena cognizione, esprime un principio pacifico in giurisprudenza.
“E' principio costante di questa Corte che l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (Cass., n. 21092/2016; Cass., n.
14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n. 14640 /2018; Cass., n.
15148/2018; Cass., n. 34812/2021)”.
(Cassazione Civile, Sez. I 23 gennaio 2023, n. 1892)
“Questa Corte, con indirizzo consolidato, ha statuito che «nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo»
(Cass. 9365/2018, 22208/2018, 23313/2018)”
(Cassazione Civile, Sez. VI, 02 dicembre 2020, n. 27589)
L'opposta, odierna appellante, rivestendo la qualità di attrice in senso sostanziale, data l'espressa contestazione circa l'esistenza del credito oggetto d'ingiunzione da parte dell'opponente, in primo grado avrebbe dovuto provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, documentando l'andamento del rapporto mediante la produzione della serie continua degli estratti conto.
4.Secondo motivo di impugnazione. Spese di lite.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato alla refusione delle spese legali di primo grado in Parte_1 contrasto con gli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante deduce che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensare le spese di lite avendo rigettato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione di e la domanda di nullità Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di prova scritta del credito azionato.
4.1. Il motivo è infondato.
“Il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito.”
(Cassazione civile sez. VI, 28/11/2019, n.31176)
Non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca il solo rigetto dell'eccezione di nullità per l'assenza di forma scritta potendo la soccombenza reciproca registrarsi solo nel caso di domande reciproche tra le parti.
Il giudice di primo grado ha correttamente liquidato le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza e si è limitato a vagliare, unicamente, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della società appellante, ritenendo le ulteriori eccezioni preliminari assorbite dalla ragione più liquida, ravvisata nel manifesto difetto di prova del credito da parte della creditrice istante. Inoltre,
l'opponente e odierno appellato ha conseguito integralmente l'oggetto della domanda inteso quale bene della vita domandato dalla parte e può ritenersi integralmente vittoriosa, indipendentemente dal fatto che la vittoria in giudizio consegua da un'eccezione (accolta) piuttosto che da un'altra (rigettata)- È principio consolidato che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle spese di lite (Cassazione civile sez. trib., 15/04/2025, n.9860).
5. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
6.Spese di lite.
Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore compreso tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
7.Contributo unificato.
Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari Parte_1 al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante come rappresentata, a pagare in favore dell'appellato Parte_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 9.991,00 Controparte_4 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% da distrarsi in favore dell'avv. Maurizio Mililli dichiaratosi antistatario;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4.12.2025
Rel. est. Presidente
avv. Giuseppe de Falco dr. TA LA