CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 636/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800086 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800086 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800086 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti congiuntamente chiedono la cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TYZ03D800086/2022 notificato via pec il 10/05/2022, l'Ufficio Controlli, valutata la fondatezza dei rilievi contenuti nel Processo Verbale di Constatazione elevato in data
24.05.2018 dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Ragusa, a conclusione di una verifica fiscale eseguita per l'anno di imposta 2016 nei confronti della società Ricorrente_1 SRL- P.IVA P.IVA_1 - con sede legale a Modica, Indirizzo_1, esercente attività di “commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata, surgelata” (cod. att. 463210), accertava per l'anno d'imposta 2016, a seguito della constatazione dell'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi € 153.366,00, ai fini Ires, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis del
D.P.R. 600/73, un reddito d'impresa di € 196.381,00, ai fini Irap, visti gli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 4, 8, 11 e 25 del DLgs 446/97, un valore della produzione netta di € 304.057,00 ed ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 633/72, operazione attive non dichiarate per
€ 153.366,00, da cui:
• Ires dovuta pari a € 42.176,00 oltre sanzioni e interessi;
• Irap dovuta pari a € 7.778,00 oltre sanzioni e interessi;
• Iva dovuta pari a € 12.861,00 oltre interessi e sanzioni.
Con ricorso notificato in data 7/7/2022 e depositato il 2/8/2022, la Ricorrente_1 s.r.l., nella persona del legale rappresentante p.t., impugnava predetto avviso di accertamento, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento. In particolare, parte ricorrente ha eccepito:
1) la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, oltre che per la violazione dell'art. 7 l. 212/2000, non essendo stato allegato l'atto cui l'avviso faceva riferimento;
2) la nullità dell'atto per violazione di legge in relazione agli artt. 10, c. 1, e 12, c. 2 e 7 l. 212/2000, essendo stato violato il principio di leale collaborazione fisco/contribuente in ragione della mancata attivazione del contraddittorio;
3) la nullità dell'avviso per carenza dei presupposti impositivi e l'assenza di elementi probatori gravi, precisi e concordanti;
4) nel merito, rilevava che la società ricorrente ha ad oggetto l'acquisto e la vendita di capi di bestiame macellati e che l'avvenuta emissione di circa mille note di credito si giustificava in ragione della necessità di far fronte alle problematiche connesse al calo di peso e di qualità che la merce può subite nel corso del trasporto.
L'ufficio, costituitosi in giudizio, rilevava la correttezza del proprio operato e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, fondato su un P.V.C. della Guardia di Finanza in possesso della ricorrente, e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, all'udienza del 6/12/2022, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 276/2023, depositata il 12.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso di parte, con condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in € 1.500,00.
L'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, affidando il gravame ad unico motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione/motivazione apparente, difetto di prova, omessa/erronea valutazione della prova contraria offerta dalla contribuente”.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita. Con nota di deposito successiva l'Agenzia delle Entrate ha depositato apposito accordo conciliativo
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 17/12/2025 la società contribuente ha inoltrato a mezzo P.e.c. proposta conciliativa assunta a prot.
n. 13691/2025 che è stata accolta dall'Ufficio resistente.
L'Ufficio ha proceduto al deposito dell'accordo conciliativo N. 500042/2025 di cui all'art. 48 D.lgs. n. 546/1992 sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 22/12/2025 prot. 133619/2025 e per questo motivo può disporsi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 con la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO AR, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 636/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 276/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado RAGUSA sez. 4
e pubblicata il 12/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800086 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800086 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ03D800086 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 189/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti congiuntamente chiedono la cessata materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. TYZ03D800086/2022 notificato via pec il 10/05/2022, l'Ufficio Controlli, valutata la fondatezza dei rilievi contenuti nel Processo Verbale di Constatazione elevato in data
24.05.2018 dalla Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Ragusa, a conclusione di una verifica fiscale eseguita per l'anno di imposta 2016 nei confronti della società Ricorrente_1 SRL- P.IVA P.IVA_1 - con sede legale a Modica, Indirizzo_1, esercente attività di “commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata, surgelata” (cod. att. 463210), accertava per l'anno d'imposta 2016, a seguito della constatazione dell'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi € 153.366,00, ai fini Ires, ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis del
D.P.R. 600/73, un reddito d'impresa di € 196.381,00, ai fini Irap, visti gli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, tenuto conto delle disposizioni degli artt. 4, 8, 11 e 25 del DLgs 446/97, un valore della produzione netta di € 304.057,00 ed ai fini Iva, ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 633/72, operazione attive non dichiarate per
€ 153.366,00, da cui:
• Ires dovuta pari a € 42.176,00 oltre sanzioni e interessi;
• Irap dovuta pari a € 7.778,00 oltre sanzioni e interessi;
• Iva dovuta pari a € 12.861,00 oltre interessi e sanzioni.
Con ricorso notificato in data 7/7/2022 e depositato il 2/8/2022, la Ricorrente_1 s.r.l., nella persona del legale rappresentante p.t., impugnava predetto avviso di accertamento, chiedendone, previa sospensione, l'annullamento. In particolare, parte ricorrente ha eccepito:
1) la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, oltre che per la violazione dell'art. 7 l. 212/2000, non essendo stato allegato l'atto cui l'avviso faceva riferimento;
2) la nullità dell'atto per violazione di legge in relazione agli artt. 10, c. 1, e 12, c. 2 e 7 l. 212/2000, essendo stato violato il principio di leale collaborazione fisco/contribuente in ragione della mancata attivazione del contraddittorio;
3) la nullità dell'avviso per carenza dei presupposti impositivi e l'assenza di elementi probatori gravi, precisi e concordanti;
4) nel merito, rilevava che la società ricorrente ha ad oggetto l'acquisto e la vendita di capi di bestiame macellati e che l'avvenuta emissione di circa mille note di credito si giustificava in ragione della necessità di far fronte alle problematiche connesse al calo di peso e di qualità che la merce può subite nel corso del trasporto.
L'ufficio, costituitosi in giudizio, rilevava la correttezza del proprio operato e la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, fondato su un P.V.C. della Guardia di Finanza in possesso della ricorrente, e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, all'udienza del 6/12/2022, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza n. 276/2023, depositata il 12.06.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso di parte, con condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate liquidate in € 1.500,00.
L'appellante ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata, affidando il gravame ad unico motivo: “illegittimità della sentenza impugnata per omessa motivazione/motivazione apparente, difetto di prova, omessa/erronea valutazione della prova contraria offerta dalla contribuente”.
L'appellata Agenzia delle Entrate si è costituita. Con nota di deposito successiva l'Agenzia delle Entrate ha depositato apposito accordo conciliativo
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 17/12/2025 la società contribuente ha inoltrato a mezzo P.e.c. proposta conciliativa assunta a prot.
n. 13691/2025 che è stata accolta dall'Ufficio resistente.
L'Ufficio ha proceduto al deposito dell'accordo conciliativo N. 500042/2025 di cui all'art. 48 D.lgs. n. 546/1992 sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 22/12/2025 prot. 133619/2025 e per questo motivo può disporsi la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 con la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026