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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Divorzio - scioglimento matrimonio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 13.2.2025 da
c.f. nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guidotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San Donnino n.23, giusta procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LA RESISTENTE: rimasta contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in YO (città Controparte_1 di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, matrimonio non trascritto in Italia, precisando: che dall'unione erano nate le figlie (il 25.4.1996) e (il 19.8.2006); Per_1 Per_2 che era intervenuta sentenza del Tribunale di Piacenza n. 466/2021 in data 13-
22.10.2021 che aveva pronunciato la separazione dei coniugi disponendo l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre e ponendo a carico della madre il Per_2 versamento del contributo per il mantenimento della figlia di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa;
che il ricorrente era dipendente a tempo indeterminato della Parte_2
con mansioni di autista e percepiva uno stipendio mensile di circa Euro
[...]
1.300,00 netti;
che esso ricorrente risiedeva in Pontenure (PC) unitamente alle due figlie precisando che la figlia maggiore lavorava part-time presso mentre la Per_1 CP_2 figlia minore era studentessa presso l'Istituto professionale “Casali”;
che la resistente non aveva mai versato il contributo previsto a suo carico per il mantenimento della figlia minore di tal che il ricorrente si era visto costretto ad intraprendere un'azione esecutiva nei confronti della moglie;
che la resistente svolgeva attività lavorativa dipendente con un reddito mensile di circa Euro 1.400,00 mensili;
che ricorrevano i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo che fosse previsto a carico della resistente il versamento di un assegno mensile di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti Per_2 per la stessa.
Con decreto in data 17.2.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 17 giugno 2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
All'udienza del 17.6.2025 compariva il solo ricorrente assistito Parte_1 dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per la resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, di tal che veniva dichiarata la contumacia di Alla stessa udienza veniva sentito il ricorrente, che Controparte_1 confermava il ricorso e ribadiva quanto ivi dedotto, precisando: che la figlia minore era divenuta maggiorenne ed entrambe le figlie non avevano alcun rapporto con la madre posto che la stessa aveva interrotto ogni relazione con loro;
che la resistente lavorava in ospedale tramite una cooperativa;
che la madre non versava nulla per le figlie;
che esso ricorrente lavorava per la percependo circa euro 1.300,00 al mese;
che lo stesso Pt_2 desiderava il divorzio in quanto si era sposato con rito musulmano in Senegal e intendeva formalizzare questo legame in Italia.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con rinvio ad altra udienza al fine di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Venivano quindi pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e pertanto veniva dichiarato cessato l'affidamento della figlia essendo nel Persona_3 frattempo divenuta maggiorenne, con conferma nel resto delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 466/2021 depositata in data 13.10.2021.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva poi disposto rinvio all'udienza del 7.10.2025 per la discussione orale e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
All'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni già precisate da parte ricorrente ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in YO (città di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, Parte_1 Controparte_1 sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio della resistente, in un quadro in cui le parti da molto tempo conducono vite separate posto che il ricorrente ha dato atto in udienza di essersi sposato con rito musulmano con un'altra donna in Senegal e di voler formalizzare siffatto legame in Italia dove risiede e lavora da anni - dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume inoltre dalla sentenza di separazione n. 466/2021 pronunciata dal
Tribunale di Piacenza in data 13.10.2021, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia del divorzio.
Sul punto l'affermazione del ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dalla resistente, rimasta contumace, sulla quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/1970 deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in YO (città di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, da e Parte_1 Controparte_1
Per quel che concerne le condizioni di divorzio, rileva evidenziare che l'unica questione rilevante attiene al mantenimento a favore della figlia , nelle more Per_2 divenuta maggiorenne.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., si configurano circostanze idonee a fondare l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia , non Per_2 economicamente autosufficiente, in un quadro in cui la capacità reddituale del ricorrente
è rimasta pressoché invariata rispetto all'epoca della separazione posto che continua a svolgere attività di autista per la euro 1.300,00 mensili, Parte_3 incidendo tuttavia sullo stesso, in misura certamente maggiore, i costi relativi alla figlia con lui convivente – appena maggiorenne e studentessa – in un contesto in cui i maggiori oneri risultano da tempo gravare solo sul padre, in mancanza di rapporti della madre con la figlia.
Ne consegue che - in un quadro in cui non è noto l'attuale reddito della resistente che pure all'epoca della separazione risultava svolgere attività lavorativa - risponde a criteri di congruità rideterminare in Euro 250,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento a carico della madre a favore della figlia, da versarsi al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, come individuate dalle Linee
Guida del CNF.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dei motivi della decisione e del comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente – tenuto conto del protratto disinteresse della resistente nei confronti della figlia sotto ogni profilo – si giustifica la condanna della stessa al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in YO (città di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, non trascritto in Italia;
CP_1
-Stabilisce le seguenti condizioni:
1)Pone a carico della madre il versamento di un assegno Controparte_1 mensile di € 250,00, quale contributo per il mantenimento della figlia , Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, da versarsi al ricorrente in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le linee guida del C.N.F., importo così rideterminato a decorrere dalla data della sentenza;
-Condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese gen. 15%,
IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 27 novembre 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data 13.2.2025 da
c.f. nato l'[...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Guidotti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San Donnino n.23, giusta procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
-RESISTENTE CONTUMACE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 7.10.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LA RESISTENTE: rimasta contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.2.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con in YO (città Controparte_1 di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, matrimonio non trascritto in Italia, precisando: che dall'unione erano nate le figlie (il 25.4.1996) e (il 19.8.2006); Per_1 Per_2 che era intervenuta sentenza del Tribunale di Piacenza n. 466/2021 in data 13-
22.10.2021 che aveva pronunciato la separazione dei coniugi disponendo l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre e ponendo a carico della madre il Per_2 versamento del contributo per il mantenimento della figlia di Euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa;
che il ricorrente era dipendente a tempo indeterminato della Parte_2
con mansioni di autista e percepiva uno stipendio mensile di circa Euro
[...]
1.300,00 netti;
che esso ricorrente risiedeva in Pontenure (PC) unitamente alle due figlie precisando che la figlia maggiore lavorava part-time presso mentre la Per_1 CP_2 figlia minore era studentessa presso l'Istituto professionale “Casali”;
che la resistente non aveva mai versato il contributo previsto a suo carico per il mantenimento della figlia minore di tal che il ricorrente si era visto costretto ad intraprendere un'azione esecutiva nei confronti della moglie;
che la resistente svolgeva attività lavorativa dipendente con un reddito mensile di circa Euro 1.400,00 mensili;
che ricorrevano i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, chiedendo che fosse previsto a carico della resistente il versamento di un assegno mensile di Euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti Per_2 per la stessa.
Con decreto in data 17.2.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 17 giugno 2025 per la comparizione delle parti, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, informando altresì le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare.
All'udienza del 17.6.2025 compariva il solo ricorrente assistito Parte_1 dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per la resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, di tal che veniva dichiarata la contumacia di Alla stessa udienza veniva sentito il ricorrente, che Controparte_1 confermava il ricorso e ribadiva quanto ivi dedotto, precisando: che la figlia minore era divenuta maggiorenne ed entrambe le figlie non avevano alcun rapporto con la madre posto che la stessa aveva interrotto ogni relazione con loro;
che la resistente lavorava in ospedale tramite una cooperativa;
che la madre non versava nulla per le figlie;
che esso ricorrente lavorava per la percependo circa euro 1.300,00 al mese;
che lo stesso Pt_2 desiderava il divorzio in quanto si era sposato con rito musulmano in Senegal e intendeva formalizzare questo legame in Italia.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, con rinvio ad altra udienza al fine di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Venivano quindi pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e pertanto veniva dichiarato cessato l'affidamento della figlia essendo nel Persona_3 frattempo divenuta maggiorenne, con conferma nel resto delle condizioni di separazione di cui alla sentenza del Tribunale di Piacenza n. 466/2021 depositata in data 13.10.2021.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, veniva poi disposto rinvio all'udienza del 7.10.2025 per la discussione orale e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
All'udienza del 7.10.2025, sulle conclusioni già precisate da parte ricorrente ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e in YO (città di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, Parte_1 Controparte_1 sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Ed invero, la prolungata separazione dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – dato atto anche della mancata costituzione in giudizio della resistente, in un quadro in cui le parti da molto tempo conducono vite separate posto che il ricorrente ha dato atto in udienza di essersi sposato con rito musulmano con un'altra donna in Senegal e di voler formalizzare siffatto legame in Italia dove risiede e lavora da anni - dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Come si desume inoltre dalla sentenza di separazione n. 466/2021 pronunciata dal
Tribunale di Piacenza in data 13.10.2021, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla separazione ai fini della pronuncia del divorzio.
Sul punto l'affermazione del ricorrente, secondo cui la separazione prosegue ininterrottamente da quell'epoca, non è stata smentita dalla resistente, rimasta contumace, sulla quale, secondo l'art. 3 legge 898/70, come modificato dalla legge 74/87, gravava l'onere di eccepire l'interruzione della separazione.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/1970 deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in YO (città di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, da e Parte_1 Controparte_1
Per quel che concerne le condizioni di divorzio, rileva evidenziare che l'unica questione rilevante attiene al mantenimento a favore della figlia , nelle more Per_2 divenuta maggiorenne.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 337 septies c.c., si configurano circostanze idonee a fondare l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia , non Per_2 economicamente autosufficiente, in un quadro in cui la capacità reddituale del ricorrente
è rimasta pressoché invariata rispetto all'epoca della separazione posto che continua a svolgere attività di autista per la euro 1.300,00 mensili, Parte_3 incidendo tuttavia sullo stesso, in misura certamente maggiore, i costi relativi alla figlia con lui convivente – appena maggiorenne e studentessa – in un contesto in cui i maggiori oneri risultano da tempo gravare solo sul padre, in mancanza di rapporti della madre con la figlia.
Ne consegue che - in un quadro in cui non è noto l'attuale reddito della resistente che pure all'epoca della separazione risultava svolgere attività lavorativa - risponde a criteri di congruità rideterminare in Euro 250,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento a carico della madre a favore della figlia, da versarsi al ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, come individuate dalle Linee
Guida del CNF.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dei motivi della decisione e del comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente – tenuto conto del protratto disinteresse della resistente nei confronti della figlia sotto ogni profilo – si giustifica la condanna della stessa al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in YO (città di Dakar-Senegal), il 31.8.1994, non trascritto in Italia;
CP_1
-Stabilisce le seguenti condizioni:
1)Pone a carico della madre il versamento di un assegno Controparte_1 mensile di € 250,00, quale contributo per il mantenimento della figlia , Per_2 maggiorenne non economicamente autosufficiente, da versarsi al ricorrente in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, individuate secondo le linee guida del C.N.F., importo così rideterminato a decorrere dalla data della sentenza;
-Condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese gen. 15%,
IVA e CPA come per legge.
Piacenza, 27 novembre 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti