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Articolo 29 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
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Articolo 28
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Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 29 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Versione
19 dicembre 1984
Art. 29.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984
Vedi fonte istituzionale
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