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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230013952018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 02/10/2023 e depositato in data 29/01/2024 la società Ricorrente_1 SRL, con sede in Indirizzo_1, CF e P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1
Data_nascita_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Siciliana, Assessorato Economia,
Dipartimento Finanze e credito, avverso la cartella di pagamento n. 297 2023 00139520 18 000, notificata in data 03/07/2023, recante la somma di € 1.398,27 a titolo di tassa automobilistica 2020, limitatamente alla targa Targa_1, ruolo n. 2023/001344 di € 308,07.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'illegittimità della richiesta della tassa automobilista con decorrenza febbraio 2020, in quanto l'autovettura targata Targa_1 è stata acquistata solamente in data 18/08/2020;
● il mancato esercizio del potere di autotutela, con condanna alle spese e risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare illegittima e, per l'effetto, nulla e/o annullabile, la cartella di pagamento per la parte contestata;
con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori.
Con controdeduzioni depositate in data 04/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per quanto attiene ai motivi di opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
dichiarare che l'Agente della Riscossione ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso;
dichiarare legittima la procedura di riscossione;
condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di
ADER.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, la Regione Siciliana, Assessorato Economia,
Dipartimento Finanze e credito, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente contesta la richiesta della tassa automobilista con decorrenza febbraio 2020 in relazione alla autovettura targata Targa_1, in quanto acquistata solo in data 18/08/2020 (come da fattura in atti);
■ che tuttavia il ruolo di cui al suddetto veicolo si riferisce all'omesso pagamento del periodo agosto 2020 – aprile 2021, periodo in cui già l'autovettura era di proprietà di parte ricorrente;
■ che è dunque legittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'ente impositore, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 190,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230013952018000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 02/10/2023 e depositato in data 29/01/2024 la società Ricorrente_1 SRL, con sede in Indirizzo_1, CF e P.IVA P.IVA_1, in persona del legale rappresentante Nominativo_1
Data_nascita_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Siciliana, Assessorato Economia,
Dipartimento Finanze e credito, avverso la cartella di pagamento n. 297 2023 00139520 18 000, notificata in data 03/07/2023, recante la somma di € 1.398,27 a titolo di tassa automobilistica 2020, limitatamente alla targa Targa_1, ruolo n. 2023/001344 di € 308,07.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'illegittimità della richiesta della tassa automobilista con decorrenza febbraio 2020, in quanto l'autovettura targata Targa_1 è stata acquistata solamente in data 18/08/2020;
● il mancato esercizio del potere di autotutela, con condanna alle spese e risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare illegittima e, per l'effetto, nulla e/o annullabile, la cartella di pagamento per la parte contestata;
con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori.
Con controdeduzioni depositate in data 04/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa da Nominativo_2, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale, rilevando la propria carenza di legittimazione passiva.
Conclude perché la Corte voglia dichiarare la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per quanto attiene ai motivi di opposizione riguardanti la legittimità dell'iscrizione a ruolo;
dichiarare che l'Agente della Riscossione ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso;
dichiarare legittima la procedura di riscossione;
condannare il ricorrente alle spese di giudizio in favore di
ADER.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, la Regione Siciliana, Assessorato Economia,
Dipartimento Finanze e credito, di cui va dichiarata la contumacia.
In data 27/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che parte ricorrente contesta la richiesta della tassa automobilista con decorrenza febbraio 2020 in relazione alla autovettura targata Targa_1, in quanto acquistata solo in data 18/08/2020 (come da fattura in atti);
■ che tuttavia il ruolo di cui al suddetto veicolo si riferisce all'omesso pagamento del periodo agosto 2020 – aprile 2021, periodo in cui già l'autovettura era di proprietà di parte ricorrente;
■ che è dunque legittima l'iscrizione a ruolo effettuata dall'ente impositore, con conseguente rigetto del ricorso;
■ che le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con l'applicazione della riduzione di cui all'art. 15 comma 2-sexies del D.lgs. 546/1992;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 190,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico