Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 9.4.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 17499/2024 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. CIRILLO Parte_1 C.F._1
ERNESTO MARIA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.07.2024 la ricorrente, già dipendente della società convenuta, premetteva di aver ottenuto, con sentenza n. 2325/22 di questo Tribunale, il riconoscimento del proprio diritto ad un inquadramento superiore ai sensi del CCNL vigente, nonché la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive;
chiedeva pertanto di accertare il proprio diritto al pagamento delle stesse per un importo di € 3.726,02 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in proprio favore, di tale somma o di quella diversa, maggiore o minore, che fosse ritenuta equa;
con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
La parte convenuta, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti. Il diritto azionato dall'istante trova fondamento nella sentenza surrichiamata, la quale costituisce la regola di giudizio in base alla quale deve procedersi alla richiesta quantificazione, qui effettuata con il conteggio analitico allegato al ricorso.
Parte istante ha svolto conteggi che hanno riguardo ai periodi indicati in ricorso, avvalendosi delle buste paga in suo possesso, fondando gli stessi su un accordo sindacale del 28.02.2017 applicabile alle parti, e tenendo conto dei periodi di sospensione dal lavoro. Possono pertanto farsi propri i calcoli depositati dalla parte ricorrente da cui emergono differenze retributive calcolate fino al 30.11.2019, pari a € 3.726,02 di cui €. 285,95 per Tfr;
parte resistente va condannata al pagamento di tali importi in favore della ricorrente, e su detti importi, ricavabili dai conteggi depositati sub doc. A) allegato al ricorso, vanno calcolati gli interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione delle singole poste creditorie mensili al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza calcolandosi nel minimo anche in ragione della parcellizzazione dei giudizi per l'an ed il quantum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., a corrispondere a € 3.726,02, oltre rivalutazione ed interessi come Parte_1 specificato in motivazione, per il periodo oggetto di giudizio;
- condanna parte resistente altresì al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.313,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Si comunichi.
Così deciso in Napoli, il 9.4.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon