Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 11102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11102 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11102/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2020, proposto da
Sat – Società Autostrada Tirrenica p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Annoni in Roma, via Udine 6;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. al risarcimento del danno subito in conseguenza dei minori pedaggi percepiti per l’esercizio 2018 per effetto del minore adeguamento tariffario illegittimamente riconosciuto dal MIT e dal MEF con il Decreto n. 611/2017 annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 1564/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette la Società Autostrada Tirrenica S.p.A. di essere concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia.
Tale concessione è attualmente regolata dalla Convenzione Unica sottoscritta in data 11.3.2009 con ANAS S.p.A. cui è subentrato il MIT a far data dal 1.10.2012 nel ruolo di Concedente ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 5, d.l. 216/2011 e dell’art. 36 d.l. n. 98 del 2011.
La Convenzione di Concessione riconosce a SAT il diritto (nonché l’obbligo) di applicare una tariffa di pedaggio all’utenza che usufruisce dell’infrastruttura autostradale assentita in concessione calcolata sulla base dei criteri esplicitati nell’Allegato A alla Convenzione stessa che deve essere soggetta ad aggiornamento annuale.
Con decreto interministeriale n. 611 del 29 dicembre 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva disposto sull’istanza di adeguamento tariffario proposta dalla Concessionaria per l’anno 2018 riconoscendo tale adeguamento nella misura dell’1,33% a fronte della richiesta del 36,51% formulata dalla Concessionaria comprensiva dei recuperi tariffari relativi agli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017.
2. Con ricorso n. 2941/2019 SAT impugnava tale decreto davanti a questo Tribunale deducendo l’illegittimità del predetto adeguamento.
Il ricorso veniva accolto con sentenza di questo Tribunale, pubblicata in data 7 febbraio 2019 n. 1564, con cui veniva disposto l’annullamento del predetto decreto n. 611/2017, , con contestuale statuizione dell’“ l’obbligo dei Ministeri resistenti di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario di SAT e sul recupero degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti, determinandosi secondo modalità e con motivazione coerenti con le prescrizioni di legge e della convenzione ”.
3. A seguito del passaggio in giudicato della predetta decisione, la società ricorrente proponeva nella presente sede domanda risarcitoria ex art. 30, comma 5 c.p.a. al fine di ottenere:
(i) l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dei minori pedaggi incassati per l’esercizio 2018 in conseguenza dell’illegittimo decreto interministeriale n. 611 del 29 dicembre 2017 con il quale il MIT, di concerto con il MEF aveva disposto sull’istanza di adeguamento tariffario proposta dalla Concessionaria per l’anno 2017 riconoscendo tale adeguamento nella misura dello 1,33% a fronte della richiesta del 36,51% formulata dalla Concessionaria comprensiva dei recuperi tariffari relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 e 2017;
(ii) la conseguente condanna del MIT e del MEF, in solido tra di loro, al pagamento del danno così come accertato e dovuto in favore di SAT da quantificarsi nell’importo di € 12.573.000,00, ovvero, in subordine di € 5.418.000,00, ovvero nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia.
4. Successivamente alla proposizione di tale domanda risarcitoria SAT, preso atto della mancata ottemperanza del MIT e del MEF al comando impartito da questo Tribunale, ha presentato in data 27 aprile 2020 ricorso in ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. chiedendo di ordinare alle predette amministrazioni di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo nuovamente sull’istanza di adeguamento tariffario presentata dalla Concessionaria per l’esercizio 2018, tenendo conto dei principi espressi dalla sopra citata sentenza.
Con sentenza n. 13171, emessa in data 18 novembre 2019 questo Tribunale ha accolto quindi la predetta istanza, ordinando “ ai Ministeri resistenti di provvedere nuovamente, entro e non oltre un termine massimo di 60 giorni, sull’istanza di adeguamento tariffario presentata da SAT, conformandosi ai principi espressi nella sentenza ”.
5. Non avendo i Ministeri provveduto neppure nell’ulteriore termine assegnato, SAT ha ulteriormente presentato in data 27.04.2020 istanza per la nomina di Commissario ad acta che questo Tribunale ha accolto con ordinanza collegiale n. 7333 del 30.06.2020, nominando quale Commissario il Capo del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, con il compito di “ provvedere, in luogo delle amministrazioni resistenti, sull’istanza di adeguamento tariffario presentata da SAT, conformandosi ai principi espressi nella sentenza n. 1564/2019 ”.
Il Capo del Dipartimento, con provvedimento prot. n. 16719 del 24 luglio 2020, ha delegato all’espletamento dell’incarico il Consigliere Dott. Calogero Mauceri che si è insediato quale Commissario ad acta in data 6 agosto 2020, il quale espletando il proprio incarico ha adottato e depositato in giudizio in data 27 ottobre 2020 il nuovo decreto con cui ha determinato nella misura del 1,65% l’aggiornamento tariffario applicabile da SAT per l’anno 2018.
6. Tale decreto commissariale veniva impugnato dall’odierna ricorrente con reclamo ai sensi dell’art. 114 comma 6 c.p.a. che veniva parzialmente accolto da questo Tribunale con sentenza n. 10572, pubblicata in data 25 luglio 2022 che
- ha parzialmente accolto il I motivo di Reclamo statuendo che “ il valore del parametro K da riconoscere a SAT ai fini dell’aggiornamento tariffario per l’anno 2018 è pari a 1,32% ” contro l’1,82% richiesto da SAT;
- ha accolto anche il II motivo di Reclamo ritenendo riconoscibile in favore di SAT il recupero tariffario relativo all’anno 2015 “ nella misura del 5,68%, già indicata nell’istruttoria originaria degli uffici del MIMS ”.
A seguito di tale decisione il Commissario ad acta ha rideterminato nella misura del 2,94% l’aggiornamento tariffario spettante a SAT per il 2018 riconoscendo alla stessa un recupero tariffario per l’anno 2018 nella misura dell’1,61% “ pari alla differenza tra quanto spettante (2,94%) e quanto disposto con il decreto interministeriale n. 611 del 29 dicembre 2017 (1,33%) ” annullato da questo Tribunale.
7. Tale ultima decisione è stata appellata dalla SAT innanzi al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 6528 del 4 luglio 2023 ha accolto l’appello, per l’effetto, dichiarando la parziale illegittimità del Decreto del Commissario ad acta e contestualmente statuendo l’obbligo di quest’ultimo “ di adottare le ulteriori determinazioni per garantire l’adempimento della presente sentenza”.
In esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 6528/2023 del Consiglio di Stato il Commissario ad acta ha adottato l’ulteriore decreto in data 25 settembre 2023 con il quale ha definitivamente determinato nella misura del 7,21% l’adeguamento tariffario spettante a SAT per il 2018 (contro lo 0,90% inizialmente riconosciuto dal Decreto n. 611/2017 annullato da questo tribunale) « quale risultante dalla somma: (i) del 3,44%, specificatamente spettante per l’esercizio 2018 derivante dall’inserimento nella formula di cui all’art. 15 della convenzione di concessione dei seguenti corretti valori: ((= (ΔP=1,70%) − (X=0,00%) + ((=((((() + (βΔQ=0,08%) = 3,44% (ii) del 3,77%, dovuto a titolo di effetto composto ”.
8. All’udienza straordinaria del 21.02.2025, fissata per la trattazione del presente ricorso, la Sezione ha chiesto alle amministrazioni resistenti di acquisire, da parte delle amministrazioni intimate, una relazione sui fatti di causa da parte delle amministrazioni intimate, segnatamente concernente lo stato del procedimento di rideterminazione delle tariffe da parte del Commissario ad acta nominato.
8.1. A seguito di tale istruttoria il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che con il decreto del 25.09.2023 il Commissario ad acta designato, dott. Calogero Mauceri, ha rideterminato nella misura del 7,21% l’aggiornamento tariffario per l’anno 2018 spettante alla concessionaria autostradale SAT S.p.A. stabilendo che “ 2. Il recupero tariffario spettante per l’anno 2017 è dunque pari alla differenza tra il valore così rideterminato (9,70%) ed il valore originariamente riconosciuto (0,90%) dal decreto interministeriale n. 502/2016.
3. La regolazione dei rapporti economici da effettuare con il Concedente nel rispetto delle norme di legge e convenzionali vigenti tiene conto del livello tariffario applicato in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 7500/2023, anche al fine di evitare duplicazione delle poste economiche attive ”.
Con tale relazione la resistente ha sostenuto l’illegittimità della pretesa di SAT, in quanto la ricorrente a fronte degli adeguamenti tariffari riconosciuti in via giudiziale, avrebbe “ deciso unilateralmente di darne solo parziale attuazione, mediante variazioni tariffarie inferiori a quelle riconosciute. Ne consegue che non può essere addebitato all’Amministrazione alcun eventuale ed ulteriore risarcimento per fatti riconducibili alla stessa concessionaria ”.
9. All’udienza straordinaria dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è fondato.
Orbene, la sentenza di questo Tribunale (Sezione Prima) del 7 febbraio 2019 n. 1564, ha annullato il decreto n. 611/2017, con il quale il MIT, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dichiarato che l’aggiornamento tariffario applicabile alla concessionaria SAT per l’anno 2018 in relazione alla gestione dell’Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia è pari all’1,33%, così ha stabilito:
« Giova premettere che la disciplina degli adeguamenti tariffari nel settore delle concessioni autostradali è regolata dell’art. 21, comma 5, del D.L. n. 355/2003, il cui testo, nella versione applicabile ratione temporis all’odierna controversia, così dispone: “Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente”. La norma, nell’indicare i presupposti motivazionali che possono sorreggere il decreto di approvazione o rigetto della variazione proposta dal concessionario, è sostanzialmente riproduttiva del contenuto dell’art. 18, comma 1, della Convenzione regolante la concessione autostradale in essere tra le parti, la quale altresì prevede che, qualora sia contestata la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale, il concessionario è tenuto ad “applicare l’aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del concedente” (art. 18, comma 3, delle Convenzione). E’, inoltre previsto che, perdurando l'inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest'ultimo, il Concedente può disporre “la sospensione dell'applicazione della formula revisionale dell'art. 15” e avviare il procedimento volto a dichiarare la decadenza della concessione, descritto all’art. 9 della Convenzione (art. 18, comma 4).
Per una migliore comprensione della controversia, occorre richiamare anche l’articolo 15 della Convenzione, che prevede che il calcolo dell’aggiornamento delle tariffe di pedaggio autostradale si basa sulla seguente formula: “(delta)T” eguale a “(delta) P” - “X” + “K”. Va precisato che “(delta)T” rappresenta la variazione percentuale annuale della tariffa, “(delta)P” il tasso di inflazione programmato risultante dall’ultima rilevazione dall’ISTAT, il fattore “X” la percentuale di adeguamento della tariffa e la componente “K” la variazione percentuale annuale della tariffa, determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione. Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una ulteriore componente, il cd. “fattore qualità”, che esprime il livello di qualità del servizio offerto dal Concessionario secondo le modalità definite dall’Allegato C alla Convenzione e dalla delibera CIPE 20.12.1996.
Nel decreto impugnato, premesso che “nelle more del perfezionamento del nuovo PEF, l’incremento tariffario per l’anno 2018 è stato determinato sulla base del PEF vigente”, in relazione alla richiesta della SAT di ottenere i recuperi tariffari per gli anni 2015, 2016 e 2017, è previsto che i valori del parametro K (investimenti) “sono stati ora attualizzati e posti pari a zero avendo tenuto conto delle significative modifiche intervenute nel rapporto concessorio circa il programma di investimenti per un importo complessivo di spesa di 2 miliardi di euro originariamente inserito nel Piano Economico-Finanziario del 28 giugno 2011”.
Il decreto soggiunge, poi, che in attesa del nuovo PEF “si è ritenuto di riconoscere esclusivamente la componente inflattiva e la qualità, considerato altresì, l’interesse pubblico di escludere negli anni rilevanti oscillazioni tariffarie che dovessero derivare dallo sviluppo del nuovo Piano Economico-Finanziario”. Inoltre, con riferimento al calcolo del parametro K per l’anno 2018, afferma che il conteggio presentato dalla concessionaria non risulta riscontrabile in alcun modo, perché presentato sulla base di uno schema difforme rispetto al PEF vigente “che non consente di rilevare le variazioni tariffarie effettivamente riconosciute negli anni precedenti nonché la determinazione del saldo da poste figurative”.
Infine, richiamata l’istruttoria svolta dagli uffici del MIT, che hanno vagliato la proposta formulata dalla concessionaria, l’aggiornamento tariffario applicabile dal 1 gennaio 2018 è stato riconosciuto in misura pari all’1,33%.
In sostanza, al fine di giustificare la scelta di applicare, per l’anno 2018, un valore pari a zero della componente tariffaria relativa agli investimenti per il 2018, nel decreto impugnato sono state richiamate due considerazioni. In primo luogo, l’“interesse pubblico di escludere negli anni rilevanti oscillazioni tariffarie che dovessero derivare dallo sviluppo del nuovo PEF”; poi, l’assoluta impossibilità di riscontrare i conteggi presentati dalla concessionaria.
Osserva il Collegio che la determinazione dell’aggiornamento si basa su una motivazione non coerente con le previsioni di legge e della convenzione, ed è il risultato di una istruttoria contraddittoria e illogica.
In proposito, si rammenta che la giurisprudenza ha affermato che non è consentito all’amministrazione fare ricorso, a fronte del chiaro tenore delle disposizioni di legge e negoziali sopra riportate e dell’analiticità e tassatività dei presupposti ivi individuati, ad ulteriori e diverse motivazioni per la determinazione della misura dell’aggiornamento ovvero per disporne la sospensione (cfr. Tar Valle d’Aosta, 12 ottobre 2016, n. 46 ed il richiamo ivi operato alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, III, 7 aprile 2016, n. 4234, confermata da Cons. Stato n. 1098/2018).
Si è, in particolare, affermato che la mancata conclusione della fase istruttoria di approvazione del nuovo P.E.F., con cui si dovrebbe stabilire il valore delle componenti della formula tariffaria, non costituisce una motivazione idonea a determinare l’arresto del procedimento di aggiornamento, non apparendo legittima l’individuazione di ulteriori ipotesi di sospensione del procedimento, al di fuori dei casi espressamente previsti.
E’ stato anche rilevato come “la sospensione di un procedimento, per essere ammissibile, deve essere contenuta in un termine ragionevole, che deve essere esplicitato nel provvedimento, altrimenti si potrebbe in maniera surrettizia determinare un definitivo arresto procedimentale, in violazione delle garanzie dei partecipanti” (Tar Valle d’Aosta n. 46/2016, cit.).
Quanto alla prima delle motivazioni addotte, quindi, il modus operandi del concedente risulta, oltre che in contrasto con le norme di legge e negoziali che regolano la concessione, pure illogico, nella parte in cui individua una necessaria correlazione tra il procedimento di adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF. E’ utile, in proposito, rammentare quanto osservato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1098 del 2018, in ordine alle diverse finalità perseguite dai due strumenti. Mentre l’aggiornamento tariffario, infatti, “è funzionale ad aggiornare il corrispettivo tariffario alla luce al concreto svolgimento del rapporto concessorio, per rendere aderente la remunerazione del Concessionario rispetto, ad esempio, agli investimenti sostenuti o al tasso di inflazione”, l’aggiornamento del PEF è volto a verificare, al termine di ciascun periodo regolatorio, “l'eventuale necessità di riequilibrio della concessione attraverso l'aggiornamento, la riallocazione e la ridistribuzione delle poste più rilevanti nella gestione della Concessione, per garantirne la sostenibilità finanziaria”.
L’azzeramento del parametro “k” non risulta nemmeno giustificabile in relazione alla asserita impossibilità di calcolarne il valore. Come sopra rammentato, qualora sorga una contestazione sulla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale dal concessionario, il concedente può indicare le correzioni da apportare, che il concessionario è tenuto ad applicare. A fronte delle presunte difformità rilevate, tuttavia, il concedente non ha attivato alcuno specifico contraddittorio sul punto, che pure la concessionaria aveva richiesto, e si è limitato a constatare l’incoerenza dei conteggi presentati da SAT rispetto alle procedure di calcolo in uso.
Ciò determina, con profilo di carattere assorbente, l’illegittimità del decreto che, lungi dal chiarire le ragioni della determinazione dell’aggiornamento tariffario, contiene una affermazione apodittica, che contrasta con l’obbligo di legge e convenzionale di calcolare il parametro K tenendo conto degli investimenti effettivamente operati e consuntivati dalla concessionaria nel singolo periodo di riferimento.
Non è stata neppure rispettata la previsione che impone al concedente di correggere le variazioni proposte, motivando adeguatamente sulle ragioni alla base della modifica rispetto alla misura proposta dal concessionario.
Analoga carenza di motivazione si riscontra in relazione alla richiesta di ottenere i recuperi tariffari relativi agli anni precedenti. In proposito, va osservato che il MIT, sia nei decreti tariffari relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017, sia nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 30.12.2014, aveva espressamente garantito a SAT il recupero dei minori incrementi tariffari riconosciuti per tali annualità “ad invarianza degli effetti finanziari”, come richiesto dalla disciplina di settore. Nonostante ciò, si rileva che: quanto all’anno 2014, su cui pure era stata espletata istruttoria (il cui esito è contestato nel gravame), il decreto nulla dispone, rimanendo sostanzialmente priva di riscontro la proposta formulata da SAT. In riferimento agli anni successivi, nel preambolo del decreto si afferma che, in ragione delle modifiche intervenute nel rapporto concessorio, i valori del parametro K “sono stati attualizzati e posti pari a zero”; nel dispositivo, inoltre, si posticipa la corresponsione dei recuperi all’aggiornamento del PEF. Anche in questo caso, l’azzeramento del parametro K appare il frutto di una scelta arbitraria, atteso che le modifiche intervenute al piano degli investimenti possono certamente essere oggetto di un intervento in rettifica rispetto ai valori proposti dal concessionario, ma ciò non può far venir meno l’obbligo per il concedente di tenere conto, nella determinazione del parametro, degli investimenti consuntivati comunque realizzati da SAT nel periodo di riferimento.
Parimenti illogica è la previsione del differimento dei recuperi tariffari relativi agli anni precedenti al momento della approvazione dell’aggiornamento del PEF, in ragione della sopra menzionata autonomia delle finalità perseguite dai due strumenti.
Avuto riguardo alle ulteriori doglianze riguardanti le decurtazioni in sede istruttoria ad alcune spese per investimenti riportate dalla concessionaria e al mancato riconoscimento del c.d. “effetto composto” nella determinazione dei recuperi tariffari, il Collegio osserva che tali valutazioni non sono state recepite nel provvedimento finale, sicché sulle relative richieste permane l’obbligo del concedente di pronunciarsi espressamente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, e con assorbimento degli ulteriori motivi formulati, il decreto impugnato deve essere annullato, salvo l’obbligo dei Ministeri resistenti di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario di SAT e sul recupero degli incrementi tariffari relativi agli anni precedenti, determinandosi secondo modalità e con motivazione coerenti con le prescrizioni di legge e della convenzione” .
10.1. Quanto sopra premesso, atteso l’annullamento del Decreto n. 611/2017 e il conseguente obbligo per i Ministeri di provvedere nuovamente sulla proposta di aggiornamento tariffario sussistono i presupposti per condannare questi ultimi al danno conseguente all’avere incassato pedaggi minori rispetto a quelli che avrebbe percepito per l’esercizio 2018 ove la tariffa fosse stata tempestivamente e correttamente adeguata, atteso l’omesso adeguamento della tariffa in misura coerente con le previsioni di legge e convenzionali più sopra richiamate (cfr. Cons. Stato, sez. Quinta, 15 aprile 2025, n. 3234; sez. III, 30 luglio 2013, n. 4020; sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882).
11. Alla luce delle esposte considerazioni, va pertanto accertata la fondatezza sotto il profilo dell’ an della domanda risarcitoria a fronte dell’illegittimità del decreto n. 502 del 2016.
A differenza di quanto affermato dalla società ricorrente, nel caso di specie, la necessità di effettuare alcuni computi induce il Collegio a non quantificare l’importo dovuto a titolo risarcitorio, ma a demandarne la esatta determinazione alle amministrazioni resistenti, in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., anche al fine di evitare illegittime sovrapposizioni e locupletazioni.
Il Collegio ritiene, quindi, che in applicazione dell’art. 34, comma 4, c.p.a., in assenza di opposizioni delle parti, le amministrazioni resistenti debbano formulare alla SAT una proposta entro novanta giorni dalla notificazione ad opera della stessa della presente sentenza, contenente la liquidazione del danno patito a titolo di minori pedaggi incassati in conseguenza dell’illegittimo diniego dell’adeguamento tariffario per l’anno 2018, quantificando il differenziale tra l’importo complessivo che SAT avrebbe incassato a titolo di pedaggio per detto esercizio applicando all’utenza l’incremento tariffario richiesto e quello determinato dal Commissario ad Acta nominato nell’ambito del ricorso volto all’ottemperanza della Sentenza del 7 febbraio 2019 n. 1564, sulla base dei volumi di traffico registrati nella medesima annualità;
- le amministrazioni dovranno, comunque, tenere conto nel contraddittorio con la SAT dei possibili conguagli ovvero degli ulteriori elementi eventualmente considerati in sede di aggiornamento del PEF, al fine di assicurare la condizione di equilibrio fra costi e ricavi per tutta la durata della concessione, evitando indebite locupletazioni.
- sull’importo determinato come sopra si riconosca, in quanto debito di valore, sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT applicabili anno per anno nell’arco di tempo compreso tra l’evento dannoso e la liquidazione del danno, sia gli interessi legali anche essi da calcolarsi anno per anno sulla somma così come annualmente rivalutata (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 08.06.2018, n. 3461; Consiglio di Stato, sez. IV, 29.05.2018, n. 3191).
12. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO