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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 18/12/2024, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(CF: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi
Pezzopane;
nei confronti di
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
L'Aquila - frazione Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliato in Galatina (LE), presso lo studio dell'Avv. Roberto Stanislao;
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alle note scritte in sostituzione d'udienza del 10.07.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.03.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in L'Aquila (AQ) il 02.03.2020 e che da tale CP_1
unione matrimoniale non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, esponendo di essere separati da oltre il periodo previsto dalla Legge.
2. A sostegno della propria domanda riferiva che: a) il 20.01.2023, i coniugi hanno dichiarato ufficialmente di volersi separare consensualmente, come riportato nel verbale redatto alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di L'Aquila e, in data 21.02.2023, hanno confermato la volontà di separarsi;
b) da quella data, tra i coniugi non è più esistita né la comunione materiale né quella spirituale;
c) poiché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 3 L. 898/70), la ricorrente ha deciso di chiedere lo scioglimento del matrimonio;
d) la Sig.ra afferma di non avere nulla da richiedere al coniuge, a qualsiasi titolo. Inoltre, dichiara di Parte_1 essere stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per questa procedura, come da provvedimento in atti.
3. In data 12.06.2024, si costituiva in giudizio il Sig. il quale aderiva alla richiesta di CP_1
dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra facendo Parte_1
proprie le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. All'udienza del 19.06.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste dichiaravano di aver trovato un accordo;
pertanto, chiedevano concedersi breve rinvio per il deposito della copia delle condizioni concordate, debitamente sottoscritta dalle parti.
Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 10.07.2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nell'ambito della quale le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Presidente, preso atto, ordinava la trasformazione del rito
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, ed essendo trascorso il periodo di legge previsto dalla separazione, dichiarata con processo verbale redatto dall'Ufficiale di Stato Civile in data 21.02.2023. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
6. Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, il visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in L'Aquila (AQ) il 02.03.2020, trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2020 - n.
4 - Parte I) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
- Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in videoconferenza il 4/12/2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore
dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 551/2024 promossa da:
(CF: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi
Pezzopane;
nei confronti di
(CF: ) nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
L'Aquila - frazione Paganica (AQ) ed elettivamente domiciliato in Galatina (LE), presso lo studio dell'Avv. Roberto Stanislao;
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alle note scritte in sostituzione d'udienza del 10.07.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 14.03.2024, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in L'Aquila (AQ) il 02.03.2020 e che da tale CP_1
unione matrimoniale non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, esponendo di essere separati da oltre il periodo previsto dalla Legge.
2. A sostegno della propria domanda riferiva che: a) il 20.01.2023, i coniugi hanno dichiarato ufficialmente di volersi separare consensualmente, come riportato nel verbale redatto alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile del comune di L'Aquila e, in data 21.02.2023, hanno confermato la volontà di separarsi;
b) da quella data, tra i coniugi non è più esistita né la comunione materiale né quella spirituale;
c) poiché sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 3 L. 898/70), la ricorrente ha deciso di chiedere lo scioglimento del matrimonio;
d) la Sig.ra afferma di non avere nulla da richiedere al coniuge, a qualsiasi titolo. Inoltre, dichiara di Parte_1 essere stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per questa procedura, come da provvedimento in atti.
3. In data 12.06.2024, si costituiva in giudizio il Sig. il quale aderiva alla richiesta di CP_1
dichiarazione dello scioglimento del matrimonio contratto con la Sig.ra facendo Parte_1
proprie le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
4. All'udienza del 19.06.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, queste dichiaravano di aver trovato un accordo;
pertanto, chiedevano concedersi breve rinvio per il deposito della copia delle condizioni concordate, debitamente sottoscritta dalle parti.
Preso atto, il Presidente rinviava all'udienza del 10.07.2024, da sostituirsi con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., nell'ambito della quale le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
Il Presidente, preso atto, ordinava la trasformazione del rito
5. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione, ed essendo trascorso il periodo di legge previsto dalla separazione, dichiarata con processo verbale redatto dall'Ufficiale di Stato Civile in data 21.02.2023. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
6. Le spese di lite restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, il visto il parere favorevole del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in L'Aquila (AQ) il 02.03.2020, trascritto Parte_1 CP_1 nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2020 - n.
4 - Parte I) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
- Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in videoconferenza il 4/12/2024.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli