Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Edoardo Pallavicini e dell'Avv. Brunetta Pallavicini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Marco Marrano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Biassono (MB) il
30/3/2000 tra il sig. e la sig.ra ); Parte_2 Controparte_2
2. Ordinare all'Ufficiale di stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art 473 bis.51 c.p.c., a margine dell'Atto di matrimonio (n. 10 - Parte II - Serie
A - Anno 2000), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Biassono (MB), in data
31/03/2000, parti contraenti:
), nato il [...] (1963/817/IA) a Monza (MI) e ( ), Parte_2 Parte_1 CP_2 nata il [...] (1971/344/IA) a Desio (MI);
3. I coniugi sono titolari di redditi autonomi e pertanto nulla sarà versato dal sig. alla sig.ra CP_1
e viceversa, a titolo di assegno divorzile;
i coniugi danno altresì atto di aver già Pt_1 regolamentato in sede di separazione i propri rapporti di natura patrimoniale, e che pertanto non vi
Collocamento e mantenimento dei figli, pur maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
talché quanto al seguente è rimesso alla totale volontà di e di;
Per_1 Per_2
4. I figli e coabiteranno in prevalenza con la madre , presso l'abitazione Per_1 Per_2 Pt_1
(ex casa coniugale) di proprietà della IG.ra e degli eredi della IG.ra , Parte_1 Persona_3 madre della IG.ra , in Via per Seregno n. 65 - in Comune di Desio (MB), dove gli Parte_1 stessi già risiedono;
5. Stante, la maggiore età dei figli, Essi potranno altresì vedere e frequentare il padre, anche singolarmente, presso l'abitazione di quest'ultimo (in Villasanta – Via Dei Tigli 8, dove il sig. CP_1 trasferirà la propria residenza) nei termini di seguito indicati, posto tuttavia che la suddivisione delle visite è meramente orientativa e non tassativa ed auspicata, proprio in considerazione dell'autonomia dei ragazzi, entrambi maggiorenni:
Fine settimana alternati: i figli potranno stare con ciascun genitore a weekend alternati, indicativamente dal sabato mattina (ovvero dal venerdì sera) fino alla domenica sera (prima o dopo cena), ferma la volontà dei figli, ormai maggiorenni;
Visite infrasettimanali: i figli ed potranno stare col padre per Per_1 Per_2 CP_1 una/due sere alla settimana - nei giorni di martedì e/o mercoledì -, salvo eventuale diverso accordo, anche in relazione ai rispettivi impegni di lavoro e/o disponibilità dei figli, ferma la volontà dei figli, ormai maggiorenni;
Feste comandate: i figli alterneranno ogni anno il periodo di Natale (dal 23 Dicembre al 30
Dicembre) col periodo di Capodanno (dal 31 Dicembre al 6 Gennaio), a cominciare dal prossimo
Natale 2025 che trascorreranno con il papà; per il periodo delle vacanze pasquali (2026), i figli passeranno metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, alternando di anno in anno il primo o secondo periodo della vacanza medesima, ferma la volontà dei figli, ormai maggiorenni;
Altre festività verranno concordate tra i genitori di volta in volta, in relazione ai propri reciproci impegni di lavoro e/o disponibilità dei figli, ferma la volontà dei figli, ormai maggiorenni;
Vacanze estive (indicativamente Agosto): i figli potranno stare con ciascun genitore per 15 giorni continuativi del mese, alternando tra loro di anno in anno le prime due e le ultime due settimane del medesimo mese di vacanza;
indipendentemente dal periodo di competenza, se i ragazzi (ormai maggiorenni) volessero fare le vacanze da soli, le spese di viaggio e soggiorno dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, che ne sosterranno i relativi costi in ragione del 50%;
6. Il sig. in quanto genitore non prevalentemente collocatario dei figli, CP_1 corrisponderà alla sig.ra un bonifico mensile di € 600,00= (€ 300,00 per ciascun figlio) a Pt_1 titolo di contribuzione nel mantenimento dei figli, entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
oltre all'Assegno Unico (fino al compimento del 21° anno di età di
), di cui il sig. presta sin d'ora il proprio assenso, affinché venga percepito Per_2 CP_1 integralmente dalla sig.ra quale genitore prevalentemente collocatario. L'importo di cui Pt_1 sopra verrà rivalutato annualmente, in base agli indici ISTAT, decorso il primo anno successivo alla sentenza di divorzio;
7. Le spese straordinarie, individuate seguendo lo schema attualmente adottato dal Tribunale di
Monza (da intendersi quivi integralmente richiamato) saranno ripartite rispettivamente nella misura del 50%, e rimborsate al genitore anticipatario nel rispetto ed in conformità con quanto richiesto nelle precitate Linee Guida;
sotto quest'ultimo profilo, il sig. comunque s'impegna sin d'ora a CP_1 sostenere esclusivamente ed a proprio carico le spese universitarie di entrambi i figli, con il tetto massimo di spesa di € 6.000,00/anno (l'eventuale eccedenza verrà ripartita equamente tra i coniugi, in quanto spese straordinarie);
8. Il sig. effettuerà il versamento del bonifico di cui al punto 6) entro il giorno 15 di ogni mese CP_1 mediante disposizione di bonifico bancario sul conto corrente Banco Posta intestato alla sig.ra al seguente codice IBAN [...] Parte_1
*****
Dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emendata sentenza
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa in data 11 luglio 2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Biassono in data 31.03.2000 (atto n. 10, Parte II, Serie A del registro degli CP_1 atti di matrimonio del Comune di Biassono), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Biassono, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898. 3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.06.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti