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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1852/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1852 dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ENRICO DE LUCA presso il cui studio, sito in Terni Via dell'Annunziata n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
- attore-opponente
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Saracino e Daniela Bevagna, ed è elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. della prima, giusta procura allegata alla comparsa;
- convenuta-opposta
OGGETTO: oneri consortili
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte depositate per l'udienza del 15.04.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 537/2023, emesso da questo Tribunale in data 23.06.2023, notificato in data
03.07.2023, su ricorso del veniva Controparte_1 ingiunto alla (in breve , il pagamento della Parte_1 Parte_1 somma di € 25.916,32, IVA inclusa, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di spese e/o versamenti legittimamente deliberati dall'assemblea consortile per il raggiungimento degli obiettivi del CP_1
e non corrisposti dall' nonostante le richieste in via stragiudiziale. CP_2
In sede di ricorso monitorio, in particolare, il deduceva: - che la CP_1 Controparte_3 proprietaria del Centro Commerciale denominato sito in Terni Via Montefiorino n. CP_1
484, aveva concesso in sublocazione alla un'unità immobiliare a destinazione Controparte_4 commerciale posta al piano primo della superficie lorda di mq 259 per l'esercizio dell'attività di sanitaria
e di vendita di articoli ortopedici e di podologia;
- che, quindi, la era entrata a far parte Controparte_4 della struttura organizzativa del;
- che, a decorrere dal 13.08.2021, aveva esercitato la predetta CP_1 attività all'interno del locale in uso alla , la Controparte_4 Parte_1 odierna opponente, che, quindi, era entrata a far parte del , come risultava dalla sua visura CP_1 camerale ove si dava testualmente atto della “Segnalazione certificata di inizio attività in data
13.08.2021” e dai verbali di assemblea consortili, ove la era indicata nell'elenco dei consorziati;
Pt_1
- che, ai sensi degli artt. 6 e 9 dello Statuo del , ciascun consorziato era obbligato a contribuire CP_1 alle spese e ai versamenti deliberati o comunque obbligatori per legge;
- che, pertanto, la era Parte_1 tenuta a versarle l'importo di € 25.916,32 in virtù delle deliberazioni assembleari del 25.11.2021,
23.02.2022, 23.11.2022 e 23.02.2023.
Con atto di citazione notificato in data 11/09/2023, la Parte_1 proponeva opposizione nei confronti della per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società in quanto la stessa non è stata mai membro del Consorzio Parte_1 ingiungente e l'importo richiesto per oneri consortili non è dalla stessa dovuto, e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficacie il Decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, dichiarare
l'inesistenza del credito ingiunto i quanto non giustificato per inesistenza di prestazioni del CP_1 in favore della società ingiunta e ciò per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese e competenze legali di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva: - di aver sì stipulato con un Controparte_4 contratto di sub-locazione per il predetto locale commerciale, ma di non essere mai subentrata nelle obbligazioni già eventualmente assunte dal concedente verso il , non avendo mai assunto CP_1 qualità di consorziata e non essendo, quindi, legittimata passivamente rispetto all'obbligazione posta a fondamento del ricorso monitorio;
- che, in ogni caso, il aveva omesso di fornire adeguati CP_1 giustificativi ai pagamenti richiesti, omettendo di produrre le tabelle di gestione e quelle pubblicitarie.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2023 - in vista della prima udienza del
07.02.2024 - si costituiva in giudizio la , chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “-in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
537/2023, pubblicato il 26.06.2023 dal Tribunale Civile di Terni (nrg 1156/2023) per l'importo di €
25.916,32, non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutto quanto in atti dedotto e provato;
- in via principale, nel merito, accertata l'esistenza e fondatezza del credito vantato dal nei confronti rigettare Controparte_1 Parte_1
l'avversa opposizione in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto fosse dichiarato per qualsiasi ragione nullo, invalido, ingiusto e/o erroneo e pertanto fosse revocato, accertare e dichiarare che la è tenuta Parte_1
a corrispondere al l'importo di € 25.916,32, a titolo di oneri consortili e/o Controparte_1 spese per la fruizione dei beni e servizi comuni del centro commerciale a far data dal CP_1
13.08.2021 e sino al 30.06.2023, oltre interessi moratori sino al soddisfo, o la somma maggiore o minore
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che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannare la a versare la Parte_1 predetta somma o quella maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori sino al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio”.
Secondo parte opposta, la qualità di consorziata della società opponente emergeva: - dal pacifico esercizio della sua attività commerciale nei locali del centro dal 13.08.2021, CP_1 accompagnato dall'utilizzo dei servizi e beni comuni del centro;
- dalla sua partecipazione, da novembre
2021 a febbraio 2023, a tutte le Assemblee dei Consorziati, in conformità all'art. 11 dello Statuto;
- dall'omessa impugnazione di dette deliberazioni assembleari che la indicavano come consorziata tenuta al pagamento delle relative quote;
- dall'indicazione, nella visura camerale aggiornata dell'opponente, della “segnalazione certificata di inizio attività in data 13.08.2021” presso l'unità locale di via
Montefiorino n. 84, sede del Centro Commerciale gestito dal . CP_1
Precisava, inoltre, il che: - nell'ambito della corrispondenza intercorsa tra le parti prima del CP_1 ricorso monitorio, l'opponente non aveva mai negato la propria qualità di consorziata, ma si era limitata a chiederle delucidazioni e documentazione comprovante i criteri di riparto delle spese (che le veniva compiutamente fornita), dando quindi per presupposta ed assodata la propria adesione al;
- CP_1 nel contratto stipulato in data 21.07.2021 la proprietaria del centro commerciale, Controparte_3 aveva stipulato il contratto di sublocazione avente ad oggetto l'esercizio dell'attività sanitaria e di vendita di articoli ortopedici con la la quale aveva dichiarato di aver preso visione Controparte_4
e di aver ricevuto copia del regolamento di gestione e dello statuto del , approvandoli CP_1 espressamente e “obbligandosi a rispettarli e a farli rispettare ai propri aventi causa”; - successivamente la aveva stipulato il contratto di sublocazione avente ad oggetto lo Controparte_4 stesso immobile per l'esercizio della medesima attività con la la quale aveva, tuttavia, omesso CP_2 di produrlo in atti;
- la menzione dell'opponente e del suo logo nel sito internet del centro commerciale insieme a quello degli altri operatori del centro, smentiva, infine, l'assunto per cui CP_1
l'opponente non aveva mai beneficiato dei servizi del . CP_1
Con ordinanza del 26.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, oltre che le istanze di ammissione di prove testimoniali formulate dalle parti, e rimetteva le stesse in mediazione, con rinvio al 11.06.2024 per l'eventuale prosecuzione del giudizio.
Il tentativo di mediazione veniva regolarmente esperito da parte opposta con esito negativo.
All'esito dell'udienza del 11.06.2024, il Giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. al 10.12.2024, udienza quest'ultima poi differita d'ufficio al 15.04.2025, con termine di legge per note scritte ex art. 127-ter cpc ed ulteriore termine per note conclusive;
infine, con ordinanza del
28.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La domanda sottesa al ricorso monitorio ravvisa la propria causa petenti nella qualità di consorziata della società opponente, la quale, sin dall'atto introduttivo del presente giudizio, ha recisamente contestato tale assunto, deducendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto in tal senso.
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È pacifico in atti che la società opponente eserciti, a far data dal 13.08.2021, la propria attività commerciale presso il , sito in Terni, via Montefiorino, n. 48, in Controparte_1 forza di un contratto di sub-locazione di un locale ivi collocato.
Tale locale era stato, a sua volta, concesso in locazione dalla membro di diritto Controparte_3 del consorzio quale proprietaria del Centro Commerciale, alla “consorziata Controparte_4 ordinaria”, in data 21.07.2021 (v. art. 5 dello Statuto e contratto di sub-locazione, all.ti 2 e 3 al ricorso monitorio).
L'esame degli atti di causa consente di affermare che, a partire dall'inizio del rapporto di sub-locazione con la l'opponente avesse cominciato ad esercitare, almeno in via di fatto, i diritti Controparte_4 tipici delle consorziate, partecipando alle relative assemblee ed esercitando il relativo diritto di voto (v. all.ti 4-7 al ricorso monitorio).
La domanda di pagamento sottesa al ricorso monitorio, tuttavia, non può trovare accoglimento in quanto non risulta prodotto in atti (o perlomeno reso oggetto di richiesta di emissione di ordine di esibizione da parte del ), né il contratto di sub-locazione intervenuto tra la e la società CP_1 Controparte_4 opponente, né il contratto di adesione di quest'ultima al . CP_1
Tale atto di adesione è, infatti, soggetto a forma scritta ad substantiam, come già constatato dal giudicante con ordinanza del 26.02.2024 e come, successivamente, confermato dalla Suprema Corte nella recente pronuncia n. 13742 del 17/05/2024, la quale ha accolto il motivo di ricorso deducente l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che l'adesione del ricorrente al CP_1 controricorrente potesse essere dimostrata anche per fatti concludenti o mediante presunzioni dell'adesione fondate su elementi (statuto e deliberazioni) inidonei allo scopo laddove, invece, era necessaria la forma scritta ad substantiam.
La Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha, infatti, precisato che l'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto cosiddetto aperto, qual è quello di , concretando una modificazione soggettiva del CP_1 negozio originario, deve avvenire con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo dall'art. 2603
c.c., il quale prevede, appunto, la forma scritta ad substantiam, requisito da intendersi riferito non soltanto all'atto costitutivo o allo statuto, ma anche ai singoli atti di adesione.
Ancor prima della citata pronuncia di legittimità, seppur in tempi oramai risalenti, la Suprema Corte si era espressa nei medesimi termini, sostenendo che “l'adesione di un soggetto ad un , CP_1 comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c. c., deve farsi, al pari della costituzione del (art. 2603 c. c.), per iscritto a pena di nullità; all'uopo non occorre la CP_1 creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o più atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche” (cfr. Cass. sent. n. 4208 del 29/06/1981) ed ancora che “l'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto cosiddetto aperto, quale e quello di consorzio, concretando una modificazione soggettiva del negozio originario, deve avvenire con
l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo; forma che, per il contratto di e costituita, CP_1
a norma dell'art 2603 c.c. dell'atto scritto” (così Cass. 3230/1975; nella giurisprudenza di merito, più di
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recente, cfr. Tribunale Frosinone sez. I, 16/08/2016, n.930 e Corte d'Appello di Ancona, n. 1406/2023 del 28/09/2023).
La ratio di tale prescrizione è fornita anche dalla relazione al codice (n. 1053): “evitare l'incertezza sul contenuto di un contratto di singolare importanza”, nonché rendere “più agevole quella vigilanza governativa sull'attività dei consorzi che è prevista dall' art. 2619 c.c.”.
Nel caso di specie, la forma scritta dell'adesione è, poi, espressamente prevista e ulteriormente disciplinata dall'art. 5 dello Statuto del , il quale prevede che “la domanda di adesione al CP_1
deve essere sottoscritta contestualmente alla firma del contratto di affitto di ramo di azienda CP_1
o locazione per l'esercizio di attività all'interno del centro commerciale” e che “l'ammissione diviene a tutti gli effetti operativa con l'iscrizione nel libro dei consorziati disposta dal Consiglio di
Amministrazione” (v. all. 3 al ricorso monitorio).
Inoltre, l'art. 18 del predetto Statuto, quale disposizione di chiusura, rinvia, per quanto ivi non espressamente previsto, “alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle riguardanti i consorzi di cui agli articoli dal 2602 al 2615-bis del vigente Codice civile” e, quindi, anche all'art. 2603
c.c., che, secondo la ricostruzione interpretativa sinora esposta e alla quale si ritiene di dover aderire, contempla la forma scritta ad substantiam anche dell'atto di adesione.
A conclusioni opposte potrebbe addivenirsi soltanto qualora si qualificasse il Controparte_1
” al pari di un “consorzio di urbanizzazione”, atteso che l'art. 2603, comma 1, c.c., che prevede
[...] la forma scritta, a pena di nullità, per il contratto di , è da riferire ai soli consorzi tra CP_1 imprenditori per il coordinamento della produzione e degli scambi e, pertanto, non è applicabile al consorzio costituito tra proprietari d'immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, in relazione ai quali, salvo il caso in cui la legge e lo statuto richiedano la forma espressa o addirittura quella scritta, la volontà di partecipare alla costituzione del o di aderire al CP_1 CP_1 già costituito può assumere la forma tacita e desumersi da presunzioni o fatti concludenti, come la consapevolezza di acquistare immobile compreso in un consorzio oppure l'utilizzazione in concreto dei servizi posti a disposizione dei consorziati (v. Cass. 1277/2003; Cass. 4199/1984; v. anche Trib. Roma,
10/03/2020, n. 5004).
La Corte di legittimità nella citata recente pronuncia ha, del resto, relegato il principio di libertà delle forme ai soli consorzi atipici (ossia quelli tra proprietari di immobili), diversi da quelli in senso proprio, ossia quelli tra imprenditori, disciplinati dagli artt. 2602 e ss. c.c. (v. Cass. 13742/2024, la quale richiama
Cass. 286/2005).
D'altro canto, un subentro automatico nel contratto di consorzio commerciale-tipico è previsto dall'art. 2610 c.c. per la sola ipotesi di trasferimento d'azienda da parte del consorziato (ipotesi mai prospettata in atti) e non già per l'ipotesi di locazione o sub-locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo.
Nel caso di specie, non v'è prova (né è stato mai dedotto, anche a seguito dell'ordinanza del 26.02.2024) che ricorra un'ipotesi di consorzio di urbanizzazione, né che sia intervenuto un trasferimento d'azienda
(o di ramo d'azienda) tra la e l'odierna opponente (trasferimento del quale, del Controparte_4 resto, nella visura camerale di cui all. 17.1 alla comparsa non v'è traccia).
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Piuttosto, occorre sottolineare che l'art. 3 dello Statuto, nell'enunciare l'oggetto sociale del CP_1 opposto, lo rende pienamente riconducibile alla nozione di Consorzio tipico di cui all'art. 2602 c.c., dando atto che trattasi di ente che si propone, tra l'altro, “di promuovere tutte le iniziative opportune per sviluppare l'attività del Centro Commerciale “ e per tutelare gli interessi comuni dei CP_1 consorziati” e di “coordinare l'attività dei consorziati per quanto riguarda, tra l'altro, orari del Centro
Commerciale, iniziative commerciali, vendite promozionali, saldi, liquidazioni ecc.” (v. art. 3 dello
Statuto, all. 3 al ricorso monitorio).
In difetto di prova dell'esistenza di un contratto di adesione munito di forma scritta ad substantiam, non occorre interrogarsi circa la valenza confessoria ovvero di riconoscimento del debito che parte opposta pretende di attribuire alle comunicazioni trasmessele dalla controparte - quale riscontro alle varie richieste di pagamento degli oneri consortili - sulla base dell'assunto per cui non vi si rinviene alcuna esplicita contestazione della qualità di consorziata, in quanto, quando per l'esistenza di un determinato contratto la legge richiede a pena di nullità la forma scritta, “alla mancata produzione in giudizio del documento non può ovviare la produzione di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da tale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (così Cass. 4431/2017, richiamata più di recente da Cass.
30954/2023).
Ed ancora, l'art. 5, par. 5, dello Statuto prevede, quale condizione di operatività dell'ammissione,
l'iscrizione nel libro dei consorziati disposta dal Consiglio di Amministrazione, anch'esso non prodotto in atti (non essendo né coincidente con il libro giornale, né con la presa d'atto del nuovo elenco dei consorziati effettuato all'assemblea del 23.02.2022, su indicazione del suo presidente, v. all.ti 17.10,
17.11 e 17.4 alla comparsa) e, comunque, priva di efficacia costitutiva rispetto all'ammissione del socio.
L'opposizione merita, quindi, integrale accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, difettando in atti la prova scritta della legittimazione passiva della società opponente rispetto agli obblighi consortili oggetto della domanda monitoria.
3. Nemmeno può trovare accoglimento la domanda proposta in via subordinata da parte opposta per il caso di intervenuta revoca del decreto ingiuntivo, in quanto parimenti fondata sulla qualità di consorziata dell'opponente.
La causa petendi della domanda proposta dal in via subordinata coincide, infatti, con quella CP_1 della domanda articolata in via principale nel ricorso monitorio, ossia l'obbligo dei consorziati di
“contribuire alle spese e/o versamenti – legittimamente deliberati o comunque obbligatori per legge o comunque opportuni in caso di necessità e di urgenza – per il raggiungimento degli obiettivi singoli o complessivi del e versare quanto altro legittimamente deliberato dall'assemblea”, in forza CP_1 del disposto di cui all'art. 6 dello Statuto e, quindi, della qualità di membro del medesimo. CP_1
Parte opposta non ha, invece, specificamente individuato i presupposti fondanti un'eventuale azione di arricchimento senza causa (soltanto genericamente prospettato nelle note conclusive depositate in data
11.04.2025), ossia le specifiche prestazioni rese in favore del e il diretto vantaggio che CP_1
l'opponente avrebbe tratto da ciascuna di esse, nonché la minor somma tra il proprio impoverimento e l'arricchimento conseguito dall'opponente.
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Una domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., del resto, non è mai stata specificamente proposta, nemmeno a seguito dell'eccezione dell'opponente in ordine all'assenza di prova della sottoscrizione di qualsivoglia atto di adesione al , ritenuto dal giudicante soggetto a forma scritta ad substantiam CP_1 già nell'ordinanza del 26.02.2024, con la quale è stata negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
4. In definitiva, le domande articolate da parte opposta nel presente giudizio, presupponendo l'accertamento della qualità di consorziata in capo alla società opponente, non possono trovare accoglimento e meritano di essere respinte.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, non può omettersi, tuttavia, di considerare che la costante partecipazione, in via di fatto, della società opponente alle assemblee del CP_1
(ampiamente documentata dall'opposta, v. all.ti 4-7 al ricorso monitorio) e l'omessa impugnazione delle relative delibere, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali l'art. 92, co. 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese di lite (v. Corte Cost., 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 537/2023, emesso da questo CP_1
Tribunale in data 23.06.2023 (R.G. 1156/2023);
- rigetta la domanda proposta in via subordinata da nei confronti di CP_1
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Terni, 15/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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