Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5357/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...] (Avv. COMPAGNO Parte_1
MAURIZIO);
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. COMPAGNO Controparte_1
MAURIZIO);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 15/01/2013;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 08/03-12/04/2013;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito integralmente
“Art. 1) – I ricorrenti si liberano reciprocamente e definitivamente dall'obbligo della coabitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto.
Art. 2) – Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e, pertanto, di rinunziare reciprocamente, anche per il futuro, al mantenimento od a qualsiasi altra forma di assistenza economica;
gli stessi dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente avendo già provveduto a risolvere l'assegnazione a ciascuno di essi dei mobili e suppellettili della casa coniugale, che rimarrà nella piena e libera disponibilità della sig di proprietà della figli e ciò in ossequio alle disposizioni di cui Controparte_1 Per_1 all'omologa del Tribunale di Palermo dei 08-03/12-04.2013.
Art. 3) – La figlia maggiorenne, residente all'estero per la propria attività Per_1 lavorativa, è economicamente autosufficiente.
Art. 4) - I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione dovrà valere quale nulla osta per qualunque autorità competente per il rilascio ed il rinnovo.
Art. 5) – Le spese e le competenze legali relative al presente giudizio vengono interamente compensate”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in PALERMO, in data 02/09/1988, da nato Parte_1
a PALERMO il 09/07/1957 e da , nata ad [...] il Controparte_1
06/10/1960, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 440, parte II, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
20/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.