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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/02/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 08/02/2024 nel procedimento civile iscritto al n. 2555/2023 R.G., promosso dall'attrice ei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice gli avv.ti Daniele Raccanello e Chiara Parte_1
Menegon del Foro di Treviso, oggi sostituiti dall'avv. Alessandro Rossignoli del Foro di Verona, che conclude e discute come da foglio di precisazione e da note conclusive, entrambi già depositati;
- per parte convenuta già dichiarata contumace in corso di causa, CP_1
nessuno è comparso.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando altresì atto che la parte si allontana.
Verona, 8.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che costituiscono parte integrante del presente verbale, la seguente:
1 SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2555/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Daniele Raccanello e
Chiara Menegon del Foro di Treviso, giusta procura speciale in atti;
-parte attrice- nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore;
-parte convenuta contumace- avente ad oggetto: noleggio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione depositato il 17.03.2023 e notificato tramite p.e.c. il 14.03.2023, con cui l'odierna attrice ha adito l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna Parte_1
convenuta CP_1
- esponendo: di essere stata contattata da quest'ultima il 14.07.2022 per la formulazione di un preventivo di spesa inerente la fornitura di cassoni scarrabili da 5 mc destinati a raccolta rifiuti, che l'attrice avrebbe poi dovuto trasportare e smaltire;
di averle trasmesso con mail del 18.07.2022 il chiesto preventivo, contemplante, tra l'altro, l'addebito di € 2,50 oltre i.v.a. per ogni giorno di noleggio dei cassoni (esclusi i giorni di svuotamento dei carrelli, in cui sarebbe stato applicato unicamente il costo di svuotamento pari ad € 275,00 oltre i.v.a. calcolato per i cassoni da 5 mc); di avere ricevuto dalla convenuta mail di accettazione il 18.07.2022, cui ha fatto seguito la sottoscrizione, sempre da parte della convenuta, di formale accettazione del preventivo n. 41838; che successivamente, il 21.07.2022, la convenuta ha chiesto di
2 disporre di cassoni scarrabili rifiuti da 8 mc, per cui è stato concordato dalle parti il prezzo di € 300,00 oltre i.v.a. cadauno;
di avere, pertanto, emesso le fatture n. 881 del
31.07.2022, n. 987 del 31.08.2022, n. 1120 del 30.09.2022, n. 1378 del 30.11.2022, per la somma capitale complessiva di € 11.898,05; di avere risolto, a fronte dell'inadempimento della convenuta, il contratto con la stessa sottoscritto e di averle chiesto l'immediata restituzione della propria navetta rifiuti;
di avere altresì emesso le fatture n. 1496 del 31.12.2022, n. 11 del 31.01.2023, n. 202 del 28.02.2023, così da portare il proprio credito a complessivi € 12.172,55 in sorte capitale;
che, a fronte della mancata riconsegna dei cassoni scarrabili noleggiati, deve infine addebitarsi alla convenuta il costo giornaliero di € 2,50 oltre i.v.a.;
- chiedendo, previ accertamento e declaratoria di responsabilità della convenuta
[...]
per il mancato pagamento delle prestazioni per cui è causa, per l'effetto CP_1
condannarla al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €
13.695,11 (comprensiva delle spese legali da sé sostenute a fronte dell'inadempimento e pari ad € 1.522,56), oltre all'importo di € 2,50 più i.v.a. per ogni giorno di mancata restituzione dei cassoni scarrabili dall'1.03.2023 fino all'effettiva loro riconsegna, con gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sul capitale dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, il tutto on vittoria di spese processuali;
§.II. Preso atto che, a fronte di rituale notifica a mezzo p.e.c. del 14.03.2023, nessuno si è costituito per la convenuta, di cui è stata dichiarata la contumacia il 12.05.2023 con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
§.III. Osservato che la causa, chiamata alla prima udienza del 10.10.2023, è stata istruita, oltre che tramite le produzioni documentali attoree, anche mediante prova orale per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 26.10.2023, dopo di che è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, allorché è stata trattenuta a decisione;
§.IV. Ritenuto che, nel merito, le pretese attoree siano fondate e debbano trovare accoglimento, atteso che, sulla base degli atti e dell'istruzione espletata, hanno
3 trovato conferma le circostanze consistenti nell'avvenuta conclusione tra le parti del contratto nei termini illustrati in citazione dall'attrice, in particolare con l'oggetto ed il corrispettivo ivi indicati, nonché l'avvenuta esecuzione dello stesso da parte dell'attrice e l'inadempimento da parte della convenuta, inclusa la mancata riconsegna, ad oggi, dei cassoni (cfr. i documenti da 1 a 4, scambio di mail nei giorni
14 e 18 luglio 2022; i documenti 5 e 6, preventivi sottoscritti per accettazione e reinoltrati il 19 e 22 luglio 2022; i documenti da 7 a 10, fatture emesse in corso di rapporto;
i documenti da 12 a 14, fatture emesse successivamente all'invio della diffida del 23.12.2022; le deposizioni rese dai testimoni e Testimone_1 [...]
); Tes_2
Ritenuto, pertanto, che, sulla scorta dei superiori considerata ed assorbito ogni ulteriore profilo, debba condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma capitale pari ad € 12.172,55, di cui alle sette fatture in atti, oltre all'importo di € 2,50 più i.v.a. per ogni giorno di mancata restituzione dei cassoni scarrabili dall'1.03.2023 fino all'effettiva loro riconsegna, oltre interessi di mora ex
d.lgs. n. 231/2002 sul capitale dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;
§.V. Ritenuto, infine, che le spese processuali del presente giudizio, ivi incluse quelle della fase stragiudiziale, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, oltre che della natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguano la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
2555/2023 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice l'importo capitale di € 12.172,55, oltre all'importo di € 2,50 più i.v.a. per ogni giorno di mancata restituzione dei cassoni scarrabili dall'1.03.2023 fino all'effettiva riconsegna, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 sul capitale dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo;
4 - dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esposti ed in complessivi € 5.493,00 per compensi professionali (inclusi quelli della fase stragiudiziale), oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a.
e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 8.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
5
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 08/02/2024 nel procedimento civile iscritto al n. 2555/2023 R.G., promosso dall'attrice ei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
Sono comparsi:
- per parte attrice gli avv.ti Daniele Raccanello e Chiara Parte_1
Menegon del Foro di Treviso, oggi sostituiti dall'avv. Alessandro Rossignoli del Foro di Verona, che conclude e discute come da foglio di precisazione e da note conclusive, entrambi già depositati;
- per parte convenuta già dichiarata contumace in corso di causa, CP_1
nessuno è comparso.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando altresì atto che la parte si allontana.
Verona, 8.02.2024
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Pierangela Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che costituiscono parte integrante del presente verbale, la seguente:
1 SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2555/2023 R.G.; promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Daniele Raccanello e
Chiara Menegon del Foro di Treviso, giusta procura speciale in atti;
-parte attrice- nei confronti di:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore;
-parte convenuta contumace- avente ad oggetto: noleggio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione depositato il 17.03.2023 e notificato tramite p.e.c. il 14.03.2023, con cui l'odierna attrice ha adito l'intestato Tribunale nei confronti dell'odierna Parte_1
convenuta CP_1
- esponendo: di essere stata contattata da quest'ultima il 14.07.2022 per la formulazione di un preventivo di spesa inerente la fornitura di cassoni scarrabili da 5 mc destinati a raccolta rifiuti, che l'attrice avrebbe poi dovuto trasportare e smaltire;
di averle trasmesso con mail del 18.07.2022 il chiesto preventivo, contemplante, tra l'altro, l'addebito di € 2,50 oltre i.v.a. per ogni giorno di noleggio dei cassoni (esclusi i giorni di svuotamento dei carrelli, in cui sarebbe stato applicato unicamente il costo di svuotamento pari ad € 275,00 oltre i.v.a. calcolato per i cassoni da 5 mc); di avere ricevuto dalla convenuta mail di accettazione il 18.07.2022, cui ha fatto seguito la sottoscrizione, sempre da parte della convenuta, di formale accettazione del preventivo n. 41838; che successivamente, il 21.07.2022, la convenuta ha chiesto di
2 disporre di cassoni scarrabili rifiuti da 8 mc, per cui è stato concordato dalle parti il prezzo di € 300,00 oltre i.v.a. cadauno;
di avere, pertanto, emesso le fatture n. 881 del
31.07.2022, n. 987 del 31.08.2022, n. 1120 del 30.09.2022, n. 1378 del 30.11.2022, per la somma capitale complessiva di € 11.898,05; di avere risolto, a fronte dell'inadempimento della convenuta, il contratto con la stessa sottoscritto e di averle chiesto l'immediata restituzione della propria navetta rifiuti;
di avere altresì emesso le fatture n. 1496 del 31.12.2022, n. 11 del 31.01.2023, n. 202 del 28.02.2023, così da portare il proprio credito a complessivi € 12.172,55 in sorte capitale;
che, a fronte della mancata riconsegna dei cassoni scarrabili noleggiati, deve infine addebitarsi alla convenuta il costo giornaliero di € 2,50 oltre i.v.a.;
- chiedendo, previ accertamento e declaratoria di responsabilità della convenuta
[...]
per il mancato pagamento delle prestazioni per cui è causa, per l'effetto CP_1
condannarla al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di €
13.695,11 (comprensiva delle spese legali da sé sostenute a fronte dell'inadempimento e pari ad € 1.522,56), oltre all'importo di € 2,50 più i.v.a. per ogni giorno di mancata restituzione dei cassoni scarrabili dall'1.03.2023 fino all'effettiva loro riconsegna, con gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 maturati sul capitale dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, il tutto on vittoria di spese processuali;
§.II. Preso atto che, a fronte di rituale notifica a mezzo p.e.c. del 14.03.2023, nessuno si è costituito per la convenuta, di cui è stata dichiarata la contumacia il 12.05.2023 con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c.;
§.III. Osservato che la causa, chiamata alla prima udienza del 10.10.2023, è stata istruita, oltre che tramite le produzioni documentali attoree, anche mediante prova orale per testimoni, sentiti in numero di due all'udienza del 26.10.2023, dopo di che è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza, allorché è stata trattenuta a decisione;
§.IV. Ritenuto che, nel merito, le pretese attoree siano fondate e debbano trovare accoglimento, atteso che, sulla base degli atti e dell'istruzione espletata, hanno
3 trovato conferma le circostanze consistenti nell'avvenuta conclusione tra le parti del contratto nei termini illustrati in citazione dall'attrice, in particolare con l'oggetto ed il corrispettivo ivi indicati, nonché l'avvenuta esecuzione dello stesso da parte dell'attrice e l'inadempimento da parte della convenuta, inclusa la mancata riconsegna, ad oggi, dei cassoni (cfr. i documenti da 1 a 4, scambio di mail nei giorni
14 e 18 luglio 2022; i documenti 5 e 6, preventivi sottoscritti per accettazione e reinoltrati il 19 e 22 luglio 2022; i documenti da 7 a 10, fatture emesse in corso di rapporto;
i documenti da 12 a 14, fatture emesse successivamente all'invio della diffida del 23.12.2022; le deposizioni rese dai testimoni e Testimone_1 [...]
); Tes_2
Ritenuto, pertanto, che, sulla scorta dei superiori considerata ed assorbito ogni ulteriore profilo, debba condannarsi la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma capitale pari ad € 12.172,55, di cui alle sette fatture in atti, oltre all'importo di € 2,50 più i.v.a. per ogni giorno di mancata restituzione dei cassoni scarrabili dall'1.03.2023 fino all'effettiva loro riconsegna, oltre interessi di mora ex
d.lgs. n. 231/2002 sul capitale dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo;
§.V. Ritenuto, infine, che le spese processuali del presente giudizio, ivi incluse quelle della fase stragiudiziale, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, oltre che della natura e quantità dell'attività difensiva espletata, seguano la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, nella causa civile iscritta al n.
2555/2023 R.G., ogni contraria istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice l'importo capitale di € 12.172,55, oltre all'importo di € 2,50 più i.v.a. per ogni giorno di mancata restituzione dei cassoni scarrabili dall'1.03.2023 fino all'effettiva riconsegna, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 sul capitale dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo;
4 - dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rifondere in favore di parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esposti ed in complessivi € 5.493,00 per compensi professionali (inclusi quelli della fase stragiudiziale), oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a.
e c.p.a., se dovute, come per legge.
Verona, 8.02.2024
Il Giudice
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