Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.SS Susanna MANTOVANI Presidente rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere Dott.SS Laura BERTOLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 352/24, est. Dott.SS Emanuela Fedele, posta in decisione all'udienza collegiale del 20/3/25 e promoSS
DA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.08.1969 e residente a [...], elettivamente domiciliata in Catania, via Francesco Crispi n.211 presso lo studio dell'Avv. Dino Caudullo, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p.t.
APPELLATO CONTUMACE
E CONTRO di cui alla graduatoria della mobilità Controparte_2 interregionale dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2023-24
APPELLATI CONTUMACI
Il procuratore di parte appellante, come sopra costituito, precisava le
CONCLUSIONI come da ricorso:“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fiSSzione di udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, annullare o con qualsiasi formula privare di giuridici effetti ed integralmente
“Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il verbale del 12.7.2023 con cui L' ha disconosciuto la precedenza ex lege 104 vantata dalla CP_3 ricorrente nonché l'elenco graduato contenenti i nominativi dei dirigenti partecipanti alla procedura di mobilità interregionale dove la ricorrente è collocata alla posizione 109, nonché il provvedimento del 13.7.2023 dell' e il relativo Allegato “C” e la nota del 27.7.2023 prot. n. 003053 CP_3
- Conseguentemente condannare il a riconoscere la precedenza Controparte_1 ex legge 104/1992 e a rettificare l'elenco graduato per i movimenti in uscita verso la regione e CP_3 l'allegato C al provvedimento del 13.7.2023 n. 30649, collocando la nella posizione n. 40 Pt_1 della detta graduatoria in virtù dei titoli posseduti e, per l'effetto, a steSS presso una delle sedi indicate con la propria domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, ovvero presso una delle sedi assegnati a chi aveva posizione peggiore e nella Per_ specie ER, LE e/o .
Quanto sopra, previa eventuale sospensione del presente giudizio e rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, delle seguenti questioni pregiudiziali:
«a) se il diritto dell'Unione europea debba interpretarsi, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che sussista la legittimazione del caregiver familiare di genitore gravemente disabile, il quale deduca di avere patito una discriminazione indiretta in ambito lavorativo come conseguenza dell'attività di assistenza da lui prestata, ad azionare la tutela antidiscriminatoria che sarebbe riconosciuta al medesimo disabile, ove quest'ultimo fosse il lavoratore, dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia d occupazione e di condizioni di lavoro;
b) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione a), il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che gravi sul datore di lavoro del caregiver di cui sopra l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per garantire, altresì in favore del detto caregiver, il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti degli altri lavoratori, sul modello di quanto previsto per i disabili dall'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
c) se, nell'ipotesi di risposta affermativa alla questione a) e/o alla questione b) il diritto dell'Unione europea vada interpretato, eventualmente in base anche alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel senso che per caregiver rilevante ai fini dell'applicazione della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 si debba intendere qualunque soggetto, appartenente alla cerchia familiare o convivente di fatto, che si prenda cura in un ambito domestico, pure informalmente, in via gratuita, quantitativamente significativa, esclusiva, continuativa e di lunga durata di una persona che, in ragione della propria grave disabilità, non sia assolutamente autosufficiente nello svolgimento degli atti quotidiani della vita o se il diritto dell'Unione europea vada interpretato nel senso che la definizione di caregiver in questione sia più ampia o ancora più ristretta di quella sopra riportata».
Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 352/24 rigettava - ponendo le spese di lite (liquidate in € 1.600,00, oltre accessori di legge) a carico della soccombente - il ricorso di Parte_1
, che aveva presentato il 27/6/23 istanza per la mobilità verso la Regione
[...]
Sicilia per l'a.s. 2023-24 ai sensi dell'articolo 9,4^ comma del CCNL applicato per “esigenze personali: motivi eccezionali e ai sensi dell'art 9 co.3 lett. CCNL/2010:Articolo 33 c. 5 L. 104/92 Necessità di assistere il padre riconosciuto portatore di Handicap grave ex art. 3 c. 3 L. 104/92” ed era rimasta esclusa, non essendole stato riconosciuto il diritto di precedenza ex lege n. 104/92, in quanto “non è stata indicata quale prima preferenza sintetica il comune di residenza dell'assistito (Sambuca di Sicilia, provincia di AG) – nemmeno oggetto di preferenza successiva - quanto, piuttosto, sedi specifiche del comune di propria residenza (ER) e di altri comuni della medesima provincia di ER. La provincia di Agrigento è indicata quale 41^ preferenza….
La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza” (così USR Regione Sicilia, doc. 14 resistente).
Richiamato il contenuto dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 31/12/23 e in particolare la motivazione della nota del 27/7/23, il giudice a quo CP_3 dichiarava di condividere detta valutazione: “Va preliminarmente chiarito che la domanda è stata correttamente inviata secondo la modulistica e le indicazioni fornite dall'USR Regione OM presso la quale presta servizio la ricorrente.
Per quanto riguarda, invece, la valutazione delle sedi richieste e della preferenza accordata, vanno applicate le linee indicate dalla circolare dell'USR Regione Sicilia, regione di destinazione prescelta. In tal senso non rileva quindi il numero delle sedi di preferenza indicate (47 rispetto alle dieci consentite dalla regione ) poiché la nota dell'Usr OM non pone alcun limite….. CP_3
Nel caso di specie la ricorrente, che ha spostato la residenza presso il padre malato a Sambuca di Sicilia nel luglio 2022, ha indicato solo tre preferenze su 47 (circa il 6%) in linea con la norma ovvero le preferenze dalla 36 alla 38; per il resto ha indicato in via prevalente sedi e comuni della città metropolitana di ER nonché di ER dove la ricorrente risiedeva e lavorava prima dell'incarico dirigenziale.
In sostanza, già sulla base dei principi generali della normativa primaria, l'esigenza tutelata dall'art. 33 L. 104/'92 appare assolutamente marginale e non sufficiente a riconoscere alla ricorrente la precedenza richiesta. La sede più vicina al domicilio della persona da assistere è al contempo l'obiettivo minimo garantito ed il perimetro della richiesta di tutela del diritto alla cura. L'obiettivo minimo garantito, ove possibile, compete al datore di lavoro pubblico o privato che vi dovrà provvedere compatibilmente con le necessità produttive o di buon andamento della pubblica amministrazione. Diversamente, la sede più vicina al domicilio della persona da assistere è per il richiedente l'oggetto della tutela che qualifica il suo diritto e giustifica il sacrificio di differenti esigenze.
La scelta di indicare in via prioritaria sedi semplicemente più vicine invece che le più vicine al domicilio di cura (sedi peraltro disponibili), frustra la finalità della tutela che diventa veicolo per facilitare un mutamento di incarico in corso di contratto per necessità differenti. Con La valutazione della domanda in via ordinaria operata dall' risulta altresì in linea con i canoni di correttezza e buona fede nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
tali principi impongono infatti una valutazione attenta della priorità per cura sia per la comparazione con gli altri richiedenti che vantano diritti analoghi che per i riflessi organizzativi ed educativi degli studenti delle scuole che soffriranno la perdita di dirigente in corso di incarico”.
ha proposto appello, affidandosi a due ordini di censure. Parte_1
Con il primo motivo (pag. 10 e seg.) impugna la sentenza n. 352/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che “La scelta di indicare in via prioritaria sedi semplicemente più vicine invece che le più vicine al domicilio di cura (sedi peraltro disponibili), frustra la finalità della tutela che diventa veicolo per facilitare un mutamento di incarico in corso di contratto per necessità differenti” ed altresì che “La valutazione della Con domanda in via ordinaria operata dall' risulta altresì in linea con i canoni di correttezza e buona fede nonché del principio del buon andamento della pubblica amministrazione..”, denunciando la “ violazione agli artt. 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. Area V del 11.04.2006, degli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. Area V del 15.07.2010, dell'art.25 del D.Lvo 165/2001 e dell'art.33 comma 5 della legge 104/92”.
Richiamando la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. osserva che “In primo luogo, il Giudice di primo grado non ha tenuto conto della circostanza, determinante ai fini della decisione, che l'indicazione delle preferenze di sede da esprimere nella domanda di mobilità era da intendersi meramente facoltativa, essendo neceSSria soltanto l'indicazione della regione (o delle regioni) verso la quale si chiedeva la mobilità.
Invero, la circolare dell' del 20.06.2023 (all.11 del fascicolo di parte di primo grado) CP_3 specificava espreSSmente quanto segue “Sarà possibile esprimere preferenze sia specifiche, per singola Istituzione scolastica o per singolo C.P.I.A., che sintetiche, per Comune o Provincia. … È consentito indicare complessivamente fino a un massimo di dieci preferenze. Laddove concorrano per la medesima sede soggetti che abbiano espresso l'uno preferenza specifica e l'altro preferenza sintetica, sarà data priorità al Dirigente che abbia indicato preferenza di tipo specifico, sempre che poSS trovare accoglimento anche la domanda con preferenza sintetica del Dirigente maggiormente titolato. In caso contrario, sarà data priorità a quest'ultimo. È opportuno precisare che i Dirigenti scolastici, in sede di istanza, potranno esprimere comunque il loro gradimento anche per sedi attualmente occupate;
la richiesta di tali sedi sarà presa in considerazione laddove le stesse si rendessero disponibili durante le operazioni di mobilità. È prevista, inoltre, la possibilità di esprimere la preferenza su sedi con titolare in incarico nominale e con scadenza successiva al 31.08.2023. …”
La circostanza che l'indicazione delle sedi era da intendersi meramente facoltativa, essendo peraltro possibile indicare anche più di una regione , e la mancata previsione, in maniera esplicita - a pena di decadenza dal beneficio della precedenza nelle operazioni di mobilità - della necessità di indicare quale prima preferenza il luogo di residenza/domicilio del congiunto disabile, era invero determinante al fine di decidere la controversia con l'accoglimento del ricorso….” Contr Sostiene, inoltre, che la condotta dell' non può ritenersi rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, poiché “l'Amministrazione ha sostanzialmente
“creato ad hoc” e solo successivamente alla valutazione delle domande, un criterio a suo dire escludente il riconoscimento della precedenza nelle operazioni di mobilità… non solo ha modificato le regole della procedura, ma lo ha addirittura fatto dopo la chiusura del termine per la presentazione delle domande e dopo la valutazione delle stesse. Qualora il criterio indicato ex post ai fini del riconoscimento della precedenza fosse stato effettivamente indispensabile allo scopo, proprio per il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in quanto non espreSSmente previsto dalla normativa in materia sopra richiamata, avrebbe dovuto essere neceSSriamente indicato nella circolare che dava avvio alle operazioni di mobilità.”
Rammenta, altresì, “che, in ogni caso, a fronte della circostanza che il padre dell'appellante era residente a [...]di Sicilia, in detto comune non risultava alcuna sede scolastica esprimibile quale preferenza, mentre nella provincia di Agrigento erano disponibili solo le sedi di e Per_2
, Agrigento, , e (indicata in Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 domanda… Coerentemente quindi, anche in osservanza delle indicazioni di cui alla circolare dell'Usr OM e della necessità di indicare la regione per la quale si chiedeva la mobilità, la OF.SS Pt_1 aveva espresso quale principale preferenza in domanda proprio la regione nel suo CP_3 complesso, salvo specificare successivamente le possibili opzioni di sede (indicabili in via facoltativa, come previsto dalla circolare ministeriale e dalla circolare dell'Usr Lombardi come si evince dall'estratto della domanda sotto riprodotto…..
La preferenza n. 1 – l'unica neceSSria - non poteva che essere la regione nel suo complesso, trattandosi di mobilità interregionale……
Quanto sopra è peraltro assolutamente coerente con la dimensione regionale del ruolo dei dirigenti scolastici, tenuto conto che l'art.25 del D.Lvo 165/2001 prevede che i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e, conseguentemente, la domanda di mobilità interregionale non poteva che esplicitarsi nella indicazione (unica neceSSria)….
Coerentemente con le indicazioni di cui alle circolari del e dell'Usr OM (che CP_1
l'appellante doveva osservare in quanto titolare in OM), dopo avere indicato come prima (unica obbligatoria) preferenza la regione , l'appellante ha indicato oltre 40 sedi e (si badi CP_3 Con bene) tutte Coerentemente con le indicazioni di cui alle circolari del e dell' OM CP_1
(che l'appellante doveva osservare in quanto titolare in OM), dopo avere indicato come prima (unica obbligatoria) preferenza la regione , l'appellante ha indicato oltre 40 sedi e (si CP_3 badi bene) tutte le province siciliane (anche Ragusa) pur di essere trasferita nella regione . CP_3
Da ultimo, sostiene che “Il comportamento tenuto dall'Amministrazione ha determinato quindi una discriminazione diretta nei riguardi della ricorrente quale caregiver del disabile grave, in violazione degli artt. 2 e 5 della Direttiva europea 2000/78/CE, tenuto conto che in rispetto ai Con principi eurounitari, nella valutazione della domanda di mobilità, l' aveva l'obbligo di adottare delle soluzioni ragionevoli in ragione delle esigenze concrete del disabile….”
Qualora la Corte adita ravvisi una discriminazione indiretta, chiede che venga sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, di pronunciarsi, l'interpretazione delle questioni pregiudiziali rassegnate nelle conclusioni.
Con il secondo motivo (pag. 24 e seg. ) impugna la sentenza n. 352/24 nella parte in cui il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda “nonostante in sede di note conclusive il Procuratore di primo grado avesse ampiamente dimostrato la piena ragione dell'odierna appellante, anche e soprattutto in ordine alla viciniorità delle sedi richieste in domanda rispetto al luogo di residenza del padre disabile” , denunciando “ violazione artt. 11, 13, 17 e 20 del C.C.N.L. Area V del 11.04.2006, degli articoli 7 e 9 del C.C.N.L. Area V del 15.07.2010, dell'art.25 del D.Lvo 165/2001 e dell'art.33 comma 5 della legge 104/92 ed in erronea valutazione dei presupposti”.
Richiama le argomentazioni svolte nelle note conclusive autorizzate, avendo provato che la amministrazione appellata non aveva applicato nei confronti di altri concorrenti della medesima procedura il criterio (creato ex post) a lei opposto: “In esito all'istruttoria disposta dal primo Decidente, dall'esame della domanda di mobilità della candidata , era infatti emerso che l'Amministrazione appellata non Parte_2 aveva mai utilizzato il criterio della viciniorietà della sede indicata, anzi lo aveva palesemente disapplicato, a differenza della OF.SS , alla quale le è stato opposto proprio questo Pt_1 criterio introdotto, come detto, solo ex post. In particolare, in data 25.01.2024 l'Amministrazione appellata aveva esibito su ordine del Tribunale la domanda di mobilità della dirigente scolastica
, collocata nella posizione n. 20 della graduatoria. (v. all. C provvedimento Parte_2 [...] prot. n. 30649 del 13.07.2022), dalla quale era emerso che l' aveva concesso il CP_3 CP_3 trasferimento in una sede distante 65 chilometri dal comune di assistenza, nonostante esistessero sedi disponibili in comuni più vicini…..
Invero, oltre al comune di residenza del disabile (Menfi - nel quale è presente un'istituzione scolastica), la candidata non aveva indicato i comuni ad esso limitrofi/viciniori, ove Parte_2 esistono diverse sedi scolastiche, limitandosi ad indicare in modo generico la preferenza di tre province (Agrigento-ER-Trapani).
La sede attribuita alla dall' (I. C. “ di Realmonte-AG), è stata Parte_2 CP_3 CP_4 pertanto individuata in modo autonomo e discrezionale dalla commissione/Gruppo di lavoro……
L'illegittimo disconoscimento della precedenza è invero conseguito ad una condotta arbitraria, illogica, parziale e palesemente discriminatoria da parte dell'Amministrazione appellata che, nel caso di specie, non ha esaminato le preferenze indicate dalla OF.SS , molte delle quali Pt_1 poste a 20/30 Km dalla residenza del disabile (a fronte dell'assegnazione della candidata ad una sede distante ben 65Km dal luogo di residenza del congiunto disabile!)….” Parte_2
Ricorda poi che dall'istruttoria di primo grado è emerso che i criteri di compilazione della domanda erano del tutto oscuri: “Dall'analisi comparativa delle domande di mobilità dei candidati collocati nella posizione dalla n. 40 alla n. 45, laddove il Tribunale avesse correttamente valutato la documentazione in atti – avrebbe ben potuto verificare che le domande compilate dai candidati erano tutte diverse tra loro e che nessun candidato avevano elencato analiticamente i comuni limitrofi o viciniori, come inspiegabilmente richiesto solo per la OF.SS , limitandosi più genericamente all'indicazione di Comuni e/o alcune Pt_1
Province e/o di tutte le Province della ”, svolgendo considerazioni già illustrate nel CP_3 precedente motivo di gravame. In conclusione afferma che “è di tutta evidenza che i posti vacanti e disponibili erano ben più di uno, tutti vicini al luogo di residenza del disabile, e tutti indicati in domanda dall'appellante e l'Amministrazione non ha in alcun modo provato che non vi erano posti disponibili, né poteva farlo vista l'evidenza dei fatti, né che l'esercizio del diritto dell'appellante avrebbe inciso in maniera consistente sugli interessi organizzativi della steSS Amministrazione.”
Con il terzo motivo (pag. 41 e seg.) impugna la sentenza n. 352/24 del Tribunale di Busto Arsizio in punto condanna alle spese di lite: ”Si chiede quindi di emendare anche il presente capo di pronuncia, con refusione delle spese relative al doppio grado di giudizio.”
Il è rimasto contumace in questo grado del Controparte_1 giudizio.
Disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi controintereSSti, anch'essi rimasti contumaci, all'udienza del 20/3/25 la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che la richiesta di eventuale sospensione del presente giudizio per la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, delle questioni pregiudiziali riportate nelle conclusioni dall'attuale appellante si fonda sulla violazione del principio di discriminazione e/o di parità di trattamento e cioè su una eccezione che non è stata sollevata nel giudizio di primo grado e le cui allegazioni sono del tutto nuove e dunque inammissibili. Rileva, inoltre, che non vi è uno specifica doglianza sulla statuizione di condanna alle spese processuali, poiché la modifica della sentenza di primo gradi richiesta sul punto consegue all'auspicato accoglimento del presente gravame.
PaSSndo al merito, risulta per tabulas che nella richiesta di Parte_1 mobilità interregionale verso la Regione Sicilia per l'a.s. 2023/24 ha indicato 47 preferenze: “Fino alla 35 preferenza ha indicato istituti scolastici di ER o siti in comuni facenti parte della città metropolitana di ER distanti 40 chilometri o più da Sambuca;
dalla preferenza 36 alla 38 ha indicato (la sede più vicina, comune della città Persona_9 metropolitana di ER a venti chilometri da Sambuca) e (in provincia di Agrigento a Per_8 trenta chilometri da Sambuca); dalla preferenza 39 alla 45 ha indicato le provincie siciliane con ordine (per quello che ci intereSS) ER 40, Trapani 41 e Agrigento 42. …” (così doc. n. 14 resistente).
La ragione per la quale non le è stato riconosciuto il titolo di precedenza ex lege n. 104/92 consiste nel fatto che la predetta non ha indicato quale sede di assegnazione il Comune di residenza del soggetto assistito e/o, gradatamente, i Comuni allo stesso limitrofi, avendo invece indicato ben 47 preferenze (in luogo delle 10 indicate in circolare), di cui le prime 38 su istituzioni scolastiche specifiche (36 del Comune di ER e di altri Comuni della provincia).
Non conferenti sono pertanto le eccezioni solevate dal MIM nella memoria ex art. 416 c.p.c. sulla carenza di allegazione e prova in ordine alla “condizione familiare del padre” ovvero alla “esistenza di altri figli o familiari e alle ragioni che impedirebbero a questi ultimi di potersi occupare dell'assistenza al disabile, tali da rendere neceSSria l'assegnazione della ricorrente presso la regione .”, dato che non è mai stata meSS in discussione CP_3
l'esigenza di di dover assistere il padre portatore di Parte_1 handicap.
Ciò posto, l'appello è fondato.
La mobilità dei Dirigenti scolastici è disciplinata dalla Circolare ministeriale prot. n. 35901 del 16/06/2023 avente a oggetto “Operazioni di conferimento degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2023” e le norme applicabili sono quelle stabilite dal Testo Unico sul Pubblico Impiego e dai Contratti Collettivi di Area V, cioè quelli riguardanti la dirigenza scolastica.
La disciplina che regolamenta la mobilità tra Regioni non prevede di indicare né il comune né la provincia di residenza quale prima preferenza della domanda di mobilità; ma soprattutto non prevede che l'ordine con cui s'indicano le preferenze poSS comportare la decadenza dal diritto di precedenza. Anzi la citata circolare precisa che “Nelle operazioni di cui all'oggetto, le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 120 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo informazione sulle stesse”.
E' quindi censurabile la condotta della amministrazione di appartenenza che ha sostanzialmente disciplinato la fattispecie in esame ai sensi dell'art. 13 comma IV del CCNI Docenti nella parte in cui prevede che “L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più̀ distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità̀ di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza», come si evince altresì dalla nota del 27/7/23 prot. n. 003053 (all. 8), con cui è stato rigettato il reclamo in via amministrativa ove si legge che “L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria per il riconoscimento del titolo di precedenza (cfr. art. 13 co.
1.IV CCNI mobilità personale scuola”.
Il diniego di riconoscere alla attuale appellante il titolo di precedenza ex lege n. 107/92 in sede amministrativa - ed in sede giudiziaria, avendo il giudice a quo Cont aderito alla impostazione difensiva del - è perciò illegittimo già solo per questa dirimente considerazione. Correttamente l'attuale appellante mette in luce che non è stabilito “da alcuna fonte normativa di rango legislativo e pattizio in materia di mobilità dei dirigenti scolastici, né da alcuna di rango regolamentare, che i dirigenti che presentavano domanda di mobilità interregionale per gravi motivi, nel caso di assistenza ad un congiunto disabile ai sensi dell'art.33 comma 5 della L.104/92, dovessero indicare, a pena di mancato riconoscimento della precedenza, quale prima preferenza il luogo di residenza/domicilio del congiunto assistito.”
Condivisile è pure l'ulteriore argomentazione svolta dalla attuale appellante, ovvero che, se l' non avesse ritenuto coerente con le esigenze di CP_3 assistenza dichiarate l'ordine delle preferenze espresso in domanda, piuttosto che negarle il diritto di precedenza – sanzione/decadenza non prevista da alcuna norma – avrebbe potuto attribuirle la sede considerata più giusta in ambito regionale, avendo ella partecipato ad una procedura di mobilità verso l'intera regione ed avendo indicato tutte le province siciliane e numerosissime sedi CP_3 scolastiche.
All'accertamento del diritto di precedenza ex lege n. 104/92 consegue il trasferimento dell'attuale appellante in una delle sedi richieste, essendo Cont incontroverso - non avendo il svolto alcuna contestazione al riguardo - che con il riconoscimento di tale titolo la predetta si sarebbe collocata in posizione utile in graduatoria e precisamente, secondo i criteri dettati dalla normativa vigente, si sarebbe collocata prima dei colleghi inseriti tra il 40^ e il 45^ posto, che, pur avendo il diritto di precedenza lege n. 104/92, possedevano una minor anzianità di servizio.
In riforma della sentenza n. 352/24 del Tribunale di Busto Arsizio, deve essere quindi accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c. - risultando assorbite le ulteriori Cont doglianze - e il deve essere condannato a trasferire la attuale appellante non, come richiesto in via principale, “presso una delle sedi indicate con la propria domanda, nel rispetto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità”, bensì presso una delle sedi che si trovano nella provincia di Agrigento (indicata quale 41^ preferenza) - ove risiede appunto l'assistito - o in altra provincia limitrofa, in conformità al disposto dell'art. 33, comma 5^ della legge 104/92, che sancisce il diritto del lavoratore di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.
Le spese processuali del doppio grado - determinate ai sensi dei D.M. n. 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (26.001/52.000), nonché alla presenza della fase di istruttoria/trattazione nel primo grado ed alla assenza di detta fase nel presente grado - seguono la soccombenza. Nulla per le spese del doppio grado nei confronti dei terzi controintereSSti che non si sono costituiti.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 352/24 del Tribunale di Busto Arsizio, accertato il diritto di alla precedenza ex lege n. 104/92 nell'ambito Parte_1 Cont della mobilità interregionale di cui è causa, condanna il , adottati i più opportuni provvedimenti anche in ordine alla rettifica della graduatoria, a trasferire la steSS presso una delle sedi della Provincia di Agrigento, ove si trova il Comune di residenza dell'assistito o presso una delle sedi di altra provincia limitrofa. Cont Condanna il alle spese del doppio grado, che si liquidano in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 3.500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Nulla per le spese del doppio grado nei confronti dei terzi controintereSSti.
Milano, 20/3/25
IL PRESIDENTE REL.
dott.SS Susanna Mantovani