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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/10/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. RI LE CATALANO Presidente
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel.
Dott. Antonella Caterina ATTARDO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 P.IVA_1
in VIA N.TOMMASEO 78/A 35131 PADOVA presso lo studio dell'avv. SOLINAS
GIANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._1
PIAZZA MONUMENTO 4 LEGNANO presso lo studio dell'avv. BASILICO
RO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATO pagina 1 di 13 OGGETTO: Titoli di credito
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, anche in accoglimento dei motivi d'appello, riformare integralmente la sentenza n. 2991/2024 del Tribunale di Monza, emessa dal Giudice Dottor Mirko Burati in data 10 dicembre 2024 e pubblicata in pari data nel procedimento R.G. n. 3368/2024 del Tribunale di Monza e per l'effetto: In via preliminare a) anche per i motivi indicati dell'atto d'appello procedere allo stralcio delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.11.2024 dal Ricorrente in primo grado e/o comunque non tener conto delle stesse ai fini della decisione;
b) in ogni caso, si chiede alla Corte che non vengano prese in considerazione tutte le nuove rappresentazioni in fatto e le nuove contestazioni, nonché i documenti richiamati mediante collegamenti link, introdotti dal Ricorrente in primo grado con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.11.2024, ovvero dopo lo spirare delle preclusioni processuali;
In via preliminare - sul difetto di legittimazione ad agire: c) in riforma totale o parziale della sentenza n. 2991/2024 del Tribunale di Monza, anche per i motivi d'appello indicati nell'atto d'appello, ed in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da
in primo grado, accertare e dichiarare, l'inammissibilità e, comunque, Parte_1 l'infondatezza delle domande svolte nei confronti di atteso l'assoluto difetto di Controparte_2 legittimazione ad agire e/o interesse ad agire del signor , tenuto conto degli asseriti CP_1 profili di responsabilità ascritti a , con ogni effetto di legge, e con domanda di Controparte_2 ripetizione di quanto già corrisposto in virtù dell'impugnanda Sentenza maggiorati di interessi dalla data di pagamento al saldo;
Nel merito: d) in riforma totale o parziale della sentenza n. 2991/2024 del Tribunale di Monza, anche per i motivi d'appello indicati nell' atto d'appello, ed in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da
in primo grado, rigettare, in quanto infondate in fatto e/o diritto ed anche Parte_1 sotto l'aspetto dell'insussistenza del nesso causale, tutte le domande (nessuna esclusa) formulate in primo grado dal signor nei confronti di ÉD CO TA PA e, comunque, CP_1 accertare che nessuna responsabilità può essere ad essa ascritta e, comunque, rigettare tutte le domande (nessun esclusa) formulate nei confronti di , con ogni effetto di Parte_1 legge, e con domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in virtù dell'impugnanda Sentenza maggiorati di interessi dalla data di pagamento al saldo;
In via subordinata: e) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande e/o delle eccezioni sopra indicate, in riforma totale o parziale della sentenza n. 2991/2024 del Tribunale di Monza, anche per i motivi d'appello indicati nell'atto d'appello, ed in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da in primo grado dichiarare - anche per i motivi esposti in primo Parte_1 grado e nell'atto d'appello - che nessun importo deve essere riconosciuto al signor CP_1 attesa l'applicazione del II° comma dell'art. 1227 c.c. anche come richiamato dall'art. 2056 c.c, e con domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in virtù dell'impugnanda Sentenza maggiorati di interessi dalla data di pagamento al saldo;
In via ulteriormente subordinata: f) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande e/o delle eccezioni sopra indicate, in riforma totale o parziale della sentenza n. 2991/2024 del Tribunale di Monza, anche per i motivi d'appello indicati nell'atto d'appello, ed in accoglimento delle domande ed eccezioni pagina 2 di 13
sollevate da in primo grado, accertare - anche per i motivi esposti in primo Parte_1 grado e nell'atto d'appello - il concorso di colpa in capo al signor e per l'effetto, attesa CP_1 l'applicazione del I° comma dell'art. 1227 c.c. anche come richiamato dall'art. 2056 c.c., limitare l'entità del danno lamentato, e con domanda di ripetizione di quanto già corrisposto in virtù dell'impugnanda Sentenza maggiorati di interessi dalla data di pagamento al saldo;
In ogni caso: g) si chiede la restituzione di quanto già corrisposto in data 24.12.2024 in esecuzione della sentenza e, quindi, la condanna del signor al pagamento dell'importo di euro 34.383,00 (cfr già all. CP_1 E dell'atto d'appello) oltre interessi legali dalla data di pagamento alla data di effettiva restituzione;
h) con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio. ISTANZE ISTRUTTORIE: Anche in accoglimento dei motivi d'appello, per mero scrupolo defensionale e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'assunzione dei seguenti capitoli di prova: Sui fatti del 12 aprile 2023.
1) Vero che, nel corso del mese di aprile 2023, la signora ha prestato servizio Parte_2 presso la filiale di Cesano ER (MB) della ÉD CO PA;
2) Vero che, in data 12 aprile 2023 il signor ha riferito alla signora CP_1 Parte_2
di essere in trattativa per la vendita di alcuni beni di importante valore e che il pagamento
[...] sarebbe avvenuto mediante la consegna di un assegno circolare;
3) Vero che, in data 12 aprile 2023, la signora ha consigliato al signor Parte_2 [...] di pretendere dall'acquirente il pagamento mediante bonifico istantaneo irrevocabile;
CP_1
4) Vero che, in data 12 aprile 2023, la signora ha riferito al signor Parte_2 [...] che la negoziazione dell'assegno rimane sempre salvo buon fine;
CP_1
5) Vero che, in data 12 aprile 2023, la signora ha riferito al signor Parte_2 [...] che la certezza dell'incasso prevedeva un tempo di lavorazione in stanza di compensazione di CP_1 almeno quattro giorni lavorativi;
6) Vero che, in data 12 aprile 2023, la signora ha consigliato al signor Parte_2 [...] di alienare e consegnare i beni solo dopo aver ricevuto il definitivo accredito delle somme in CP_1 conto corrente;
Sui fatti del 13 e 17 aprile 2023.
7) Vero che, in data 13 aprile 2023, il signor si è presentato in filiale con il titolo n. CP_1 4332745354-02 (che si rammostra quale documento 3 fascicolo o in originale); Controparte_2
8) Vero che, in data 13 aprile 2023, il signor ha avanzato la richiesta di incasso CP_1 dell'assegno circolare n. 4332745354-02;
9) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha proceduto alla verifica Parte_2 materiale del titolo n 4332745354-02;
10) Vero che, in data 13 aprile 2023, tale assegno n. 4332745354-02 è risultato integro e regolare, ovvero privo di segni di alterazioni e/o di contraffazioni;
11) Vero che, in data 13 aprile 2023, il signor ha richiesto alla signora Firmato Da: CP_1
la verifica del titolo n. 4332745354-02 mediante bene Parte_2 emissione telefonico con la banca emittente;
12) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha riferito al signor Parte_2 [...] che la conferma del bene emissione aveva una valenza solo informativa;
CP_1
pagina 3 di 13
13) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha riferito al signor Parte_2 [...] che la negoziazione e l'incasso dell'assegno rimane sempre salvo buon fine;
CP_1
14) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha riferito al signor Parte_2 [...] che l'unica procedura per avere la certezza della correttezza dell'assegno era la sua formale CP_1 presentazione alla banca emittente tramite stanza di compensazione;
15) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora consigliava al signor Parte_2 [...] di scegliere un'altra forma di pagamento, ovvero un bonifico istantaneo irrevocabile;
CP_1
16) Vero che, in data 13 aprile 2023, nonostante tali avvertimenti e precisazioni il signor CP_1 ha insistito nella sua richiesta di verifica del titolo n. 4332745354-02 mediante bene emissione telefonico;
17) Vero che, in data in data 13 aprile 2023, la signora su richiesta del Cliente Parte_2 ha rintracciato il numero di telefono dalla BCC di Besate - Filiale di Piazza Aldo Moro 10 Besate (MI) indicata nel titolo;
18) Vero che, in data 13 aprile 2023, su richiesta del signor la signora CP_1 Parte_2
ha contattato telefonicamente la Filiale della Banca emittente indicata nel titolo;
[...]
19) Vero che, in data in data 13 aprile 2023, la signora ha proceduto a Parte_2 richiedere telefonicamente il bene emissione dell'assegno n. 4332745354-02 alla BCC di Besate - Filiale di Piazza Aldo Moro 10 Besate (MI) indicata nel titolo;
20) Vero che, in data 13 aprile 2023, a tale telefonata effettuata la signora ha Parte_2 risposto un dipendente che si è identificato come Funzionario della BCC di Besate - Filiale di Piazza Aldo Moro 10 Besate (MI) indicata nel titolo;
21) Vero che, in data 13 aprile 2023, in tale telefonata la signora ha riferito il Parte_2 numero dell'assegno n. 4332745354-02, la data, il luogo di emissione, chiedendo al proprio interlocutore il nominativo del soggetto beneficiario dell'assegno;
22) Vero che, in data 13 aprile 2023, in tale telefonata il Funzionario della BCC di Besate ha riferito la signora che l'assegno n. 4332745354- Parte_2 02, era stato emesso a favore del signor in data 12 aprile 2023 dalla BCC di Besate CP_1 Filiale di Piazza Aldo Moro 10 Besate (MI);
23) Vero che in data 13 aprile 2023 il Funzionario della BCC di Besate (MI) ha comunicato alla signora il bene emesso dell'assegno n. 4332745354-02; Parte_2
24) Vero che, in data 13 aprile 2023, il signor ha versato l'assegno n. 4332745354-02 CP_1 presso l'ATM (bancomat) della Filiale;
25) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha comunicato al signor Parte_2 [...] che con tale operazione il titolo risultava solo versato;
CP_1
26) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha riferito al signor Parte_2 [...] che l'accredito definitivo delle somme portate dal titolo si poteva avere solo dopo quattro CP_1 giorni lavorativi dalla data dell'incasso;
27) Vero che, in data 13 aprile 2023, la signora ha consigliato al signor Parte_2 [...] di consegnare gli orologi solo dopo aver ricevuto il definitivo accredito delle somme in conto CP_1 corrente;
28) Vero che in data 17 aprile 2023 la Banca emittente ha comunicato l'impagato dell'assegno n. 4332745354-02. Si indica quale teste sui capitoli 1-28 domiciliata presso la Sede Legale di Parte_2 ÉD CO TA PA, in Parma Via Università n. 1. pagina 4 di 13
Per mero scrupolo defensionale e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, si insiste per l'assunzione dell'interrogatorio formale del signor dei seguenti capitoli n. 29- CP_1 31:
29) Vero che, in data 13 aprile 2023, ho chiesto, ai funzionari della , di verificare Controparte_2 l'emissione dell'assegno n. 4332745354-02 mediante richiesta di bene emissione telefonica alla Filiale della Banca emittente (assegno che le si rammostra quale documento 3 fascicolo o in Controparte_2 originale);
30) Vero che in data 13 aprile 2023 ho assistito alla telefonata che la signora Parte_2 ha effettuato verso la BCC di Besate - Filiale di Piazza Aldo Moro 10 Besate (MI) indicata nel titolo;
31) Vero che in data 13 aprile 2023, ho consegnato gli orologi all'asserito acquirente prima di avere l'accredito definitivo in conto corrente delle somme portate dal titolo n. 4332745354-02. Si chiede, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali formulate dal Ricorrente in primo grado, di essere ammessi a prova contraria, con la testa già indicata signora . Parte_2 Si chiede, infine, per mero tuziorismo difensivo e senza alcuna accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, qualora la Corte d'Appello lo ritenesse necessario, l'acquisizione anche al fascicolo di secondo grado dell'originale assegno oggetto di causa n. 4332745354-02. (già depositati nella sua copia scansione doc. 3), già acquisito al fascicolo di primo grado all'udienza del 18.9.2024, e restituito dal Tribunale di Monza alla convenuta , con richiesta di sua custodia in Controparte_2 cassaforte.
***** Si specifica che l'originale assegno circolare oggetto di causa, n. 4332745354-02, già depositato avanti al Tribunale di Monza all'udienza del 18 settembre 2024, è stato altresì depositato, giusta autorizzazione dell'Eccellentissima Corte, anche al fascicolo del presente grado d'appello come da verbale di deposito del 26.5.2025.
Per CP_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione così GIUDICARE IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
• accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande di parte appellante per i motivi dedotti in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 2991 emessa dal Tribunale di Monza in data 10 dicembre 2024. IN VIA SUBORDINATA:
• Nella non creduta ipotesi di mancata conferma integrale della sentenza impugnata: NEL MERITO
§ Accertare e dichiarare la negligenza di nella negoziazione dell'assegno circolare n. Parte_1 4332745354-02 datato 12 aprile 2023 e, per l'effetto, dichiararla responsabile della conseguente causazione del danno al Sig. per i fatti e i motivi dedotti. CP_1
§ Per effetto dell'accertamento di cui sopra, confermare la condanna contenuta nella Sentenza n. 2991 emessa dal Tribunale di Monza in data 10 dicembre 2024. IN VIA ISTRUTTORIA:
§ Solo nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dover aprire l'istruttoria e procedere all'ammissione di mezzi istruttori, ferma restando ogni riserva e difesa in punto di inammissibilità dei pagina 5 di 13
mezzi nuovi eventualmente richiesti dalla controparte, chiede che la Corte voglia ammettere le prove orali dedotte nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado mediante l'audizione del teste
[...] sui seguenti capitoli di prova dedotti per capitoli separati che devono intendersi Testimone_1 preceduti dalla locuzione “vero che”: a) in data 13 aprile 2023 si è recato con il Sig. in Cesano ER (MB), davanti alla CP_1 filiale dell'istituto di credito;
Parte_1 b) il Sig. le aveva chiesto di accompagnarlo perché doveva concludere una vendita di orologi CP_1 con una persona sconosciuta che l'aveva contattato tramite il portale subito.it; c) giunti davanti alla filiale della banca il Sig. si è incontrato con la persona Parte_1 CP_1 che si è presentata come;
Persona_1
d) il Sig. ha chiesto al sedicente di esibirgli il documento di identità e l'assegno
CP_1 Persona_1 circolare e, contestualmente, il chiedeva che venissero mostrati gli orologi con i rispettivi Per_1 certificati di autenticità; e) dopo aver mostrato gli orologi il Sig. ha detto al che prima della consegna
CP_1 Per_1 l'assegno circolare doveva essere verificato dalla banca e posto all'incasso; f) il ha acconsentito e, successivamente, siete entrati tutti nella filiale di Per_1 Parte_1 Cesano ER;
g) il Sig. si è recato allo sportello per consegnare l'assegno mentre lei aspettava qualche passo
CP_1 indietro insieme al Per_1 h) l'addetta allo sportello ha effettuato una telefonata;
i) terminata la telefonata l'addetta allo sportello ha accompagnato il Sig. alla cassa
CP_1 automatica per assisterlo nelle operazioni di deposito dell'assegno; j) conclusa l'operazione il Sig. ha consegnato gli orologi al sedicente compratore.
CP_1 Il tutto con vittoria di compensi e spese anche per il presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. citava in giudizio per sentirla condannare, al CP_1 Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale consistente nel controvalore della merce venduta per l'importo di 28.000 € pagata con un assegno circolare rivelatosi falso di cui aveva preventivamente richiesto alla filiale della banca convenuta dove aveva in essere il proprio conto corrente e aveva posto all'incasso il titolo la verifica della bene emissione del medesimo.
2. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2991/24 pubblicata in data 10.12.2024, ha accolto la domanda e condannato a pagare la somma di € 28.000, oltre interessi legali. Parte_1 In particolare, il tribunale riteneva che la banca fosse venuta meno al dovere di diligenza qualificata gravante sull'operatore professionale nell'esecuzione del mandato conferito dal cliente, in quanto era incontestato e, comunque, dimostrato che la filiale della l'emittente Controparte_4 del titolo- riportata sul medesimo era inesistente. Inoltre, aveva ammesso che la Parte_1 propria funzionaria aveva contattato la filiale emittente che aveva confermato la regolarità del titolo. Di qui la prova dell'inadempimento della banca convenuta, posto che la propria funzionaria aveva accettato la richiesta di verificare la “bene-emissione” del titolo, ma l'aveva adempiuta negligentemente, in quanto, pur non comprendendosi chi avesse contattato telefonicamente -stante l'inesistenza della filiale di Besate che risultava aver emesso il titolo-, non si era avveduta di tale pagina 6 di 13 circostanza, facilmente verificabile e aveva assicurato il cliente della corretta emissione dell'assegno circolare, il quale, facendo affidamento su tale verifica, aveva consegnato la merce all'acquirente.
3. , preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità delle allegazione e dei documenti Parte_3 tardivamente introdotti in giudizio dalla controparte solo con la memoria ex art. 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c nel giudizio di primo grado- ha proposto appello articolato in sei motivi:
3.1 con il primo motivo lamenta che il tribunale ha ravvisato la negligenza della banca nel fatto che Contr l'operatore ha posto all'incasso l'assegno circolare senza avvedersi che il numero riportato sullo stesso non corrispondeva ad alcuna filiale della banca emittente, laddove: i) l'inesistenza Contr della filiale corrispondente al numero era stata tardivamente allegata da solo con le CP_1 note sostitutive ex art. 127 ter dell'udienza di discussione orale della causa è stata trattenuta in decisione;
ii) ha erroneamente ritenuto non contestato e, comunque, provato il fatto dell'inesistenza della filiale, in quanto: a) sotto il primo profilo, non poteva Parte_1 contestarlo, in quanto allegato solo in sede di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale;
b) sotto il secondo profilo, il fatto non è provato in quanto il tribunale ha omesso di considerare il doc. 6 dell'appellante da cui risultava l'esistenza della suddetta filiale;
3.2 con il secondo motivo deduce l'assenza di prova del danno, stante l'assenza di prova dell'avvenuta vendita degli orologi e del valore degli stessi;
3.3 con il terzo motivo deduce l'omessa pronuncia del tribunale in merito all'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire del posto che lo stesso avrebbe unicamente potuto CP_1 agire nei confronti del sedicente acquirente degli orologi;
3.4 con il quarto motivo deduce l'omessa considerazione da parte del tribunale di circostanze allegate dall'appellante e non contestate -e comunque oggetto di prova testimoniale immotivatamente disattesa- secondo cui, il giorno prima della compravendita, la funzionaria della banca a cui si era rivolto l'aveva avvertito che il pagamento mediante assegno circolare avviene sempre CP_1
“salvo buon fine” e che la certezza dell'incasso della somma non poteva aversi se non dopo il decorso dei quattro giorni lavorativi necessari per la lavorazione del titolo in stanza di compensazione, salvo presentarlo direttamente alla banca emittente. Parimenti, il tribunale non aveva considerato che l'appellante aveva allegato la circostanza che, il giorno della compravendita, la funzionaria di aveva comunicato a che la “bene- Parte_1 CP_1 emissione” aveva valore meramente informativo e non attestava la copertura dell'assegno, né la regolarità del titolo e lo aveva consigliato di posticipare la consegna della merce al momento della certezza dell'avvenuto pagamento;
3.5 con il quinto motivo deduce l'esatto adempimento della banca appellante al mandato ricevuto dal cliente. Infatti, la richiesta informativa del cliente in ordine alla bene-emissione del titolo posto all'incasso era stata evasa con l'accertamento telefonico eseguito da cui era risultato che l'assegno circolare era stato bene emesso, non potendo esigersi un'ulteriore condotta a carico di
, in quanto il “bene-emesso” non assicura la copertura dell'assegno circolare - Parte_1 circostanza di cui il cliente era stato avvertito-, né lo stesso aveva richiesto alcuna ulteriore verifica integrativa, ritenendo esaustiva quella compiuta e decidendo, autonomamente, nonostante gli avvertimenti ricevuti in ordine alla assenza di garanzia della copertura dell'assegno, di porlo all'incasso; pagina 7 di 13 3.6 con il sesto motivo censura l'esclusione del concorso di colpa dell'appellato da parte del tribunale che ha omesso di considerare la condotta negligente del danneggiato che costituisce concausa del danno, ex art. 1227, primo comma, c.c. in quanto il medesimo: i) ha consegnato gli orologi, nonostante fosse consapevole che la mera consegna dell'assegno circolare non estingue l'obbligazione di pagamento e quindi tale circostanza non lo legittimava a ritenere adempiuta la relativa obbligazione;
ii) era stato avvertito dalla funzionaria della banca di utilizzare forme di pagamento più sicure e istantanee, quale il bonifico anticipato irrevocabile ovvero di recarsi direttamente alla filiale che aveva emesso l'assegno; iii) aveva proceduto alla vendita di beni di valore a un soggetto non conosciuto omettendo ogni controllo sul compratore -posto che nella denuncia ai carabinieri non era stata allegata la fotografia del documento dell'acquirente che affermava di aver fotografato-, consapevole del rischio assunto posto che lui stesso CP_1 afferma che si era fatto accompagnare da un amico .
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato.
1.1 Il terzo motivo -prioritario in ordine logico- è infondato.
Sussiste la legittimazione e l'interesse ad agire di nei confronti di . Egli, CP_1 Parte_1 infatti, titolare di un conto corrente presso la stessa, ha agito nei confronti della stessa a titolo di responsabilità contrattuale per l'inadempimento del contratto di mandato avente per oggetto la negoziazione dell'assegno circolare ricevuto in pagamento degli orologi oggetto di compravendita, allegando il colposo inadempimento della richiesta di verifica della c.d. bene- emissione del titolo.
1.2 Il primo, il quarto e il quinto motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono fondati.
Il tribunale fonda la responsabilità di sul fatto che sia incontestata -e comunque Parte_1 sia stata dimostrata- l'inesistenza della filiale di Besate dell' che risultava sul Controparte_6 titolo la banca emittente dell'assegno circolare intestato a CP_1 Conseguentemente, secondo il tribunale, la funzionaria di incaricata dallo stesso Parte_1 di verificare la “bene- emissione” dell'assegno avrebbe negligentemente eseguito il mandato conferitole, non rilevando l'inesistenza della suddetta filiale, circostanza facilmente verificabile per un operatore del settore. Invece, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, l'inesistenza della filiale di Besate di di non è né provata, né può ritenersi un fatto non contestato. Controparte_7 In primo luogo, l'inesistenza della filiale di Besate della non può ritenersi un fatto CP_4 non contestato.
pagina 8 di 13 Infatti, l'inesistenza della filiale di Besate della BCC è stato allegata da ricorrente in CP_1 primo grado, per la prima volta solo in sede di memoria ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza di discussione orale della causa. Pertanto, non era nelle condizioni di poter contestare la predetta nuova Parte_1 allegazione. Ulteriormente, per tale ragione, l'allegazione del mancato accertamento dell'inesistenza della filiale di Besate da parte del funzionario di come fatto integrante il grave Parte_1 inadempimento nell'esecuzione del mandato, come eccepito dall'appellante, è inammissibile, in quanto fatto nuovo tardivamente introdotto in violazione dell'art. 281 undecies, primo comma, c.p.c. che richiama l'art. 163 c.p.c. Infatti, nel ricorso introduttivo del giudizio, come fatto costitutivo dell'inadempimento CP_1 di , aveva allegato unicamente un fatto diverso ossia la non corrispondenza del Parte_1 Contr Codice di Avviamento Bancario riportato sull'assegno -3200- con il della filiale di CP_5 Besate della che risultava l'emittente del titolo e che avrebbe potuto essere CP_4 agevolmente rilevata dalla funzionaria della banca. Pertanto, l'inesistenza della filiale di Besate della non costituisce una mera CP_4 specificazione della condotta imputabile a già dedotta nel ricorso introduttivo - Parte_1 come affermato dall'appellato-, bensì un fatto nuovo, in quanto fondante un diverso e ulteriore profilo della condotta inadempiente della funzionaria di che, quindi, doveva Parte_1 essere allegato con l'atto introduttivo del giudizio, a maggior ragione per il fatto che rientrava nelle informazioni già accessibili al ricorrente prima di introdurre il medesimo. In ogni caso, anche a prescindere dall'inammissibilità dell'allegazione, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale non solo non è affatto provata l'inesistenza della filiale di Besate della BCC, ma vi sono elementi che ne provano presuntivamente l'esistenza al momento dell'accertamento della bene-emissione del titolo. Infatti, non vi è alcuna prova che dimostri la non esistenza della filiale di Besate della
[...] Al contrario, il tribunale ha omesso di considerare la mappa estratta da Google Maps CP_4 prodotta sub doc. 6 dall'appellante -non contestata da controparte- che attesta la presenza della filiale della in via Aldo Moro 10 a Besate esattamente come indicato sull'assegno, CP_4 né ha dedotto alcuna prova -neppure quelle testimoniali non ammesse e sulla cui CP_1 ammissione, sia pure in via subordinata, insiste nelle proprie conclusioni in appello- dirette a dimostrare che la filiale esisteva solo in epoca successiva ai fatti -peraltro di poco antecedenti rispetto alla produzione del documento-. Conclusivamente, l'inesistenza della filiale della BCC di Besate è una mera congettura del tribunale non fondata su alcuna risultanza processuale. Ciò posto, si deve ritenere, come affermato dal ricorrente -già in sede di denuncia CP_1 penale- e ammesso da comparsa di costituzione in primo grado-, che la Pt_1 CP_8 funzionaria della banca abbia reperito su internet il numero di telefono della filiale di Besate di BCC, che risultava l'emittente dell'assegno, e l'abbia contattata, riferendo al personale della stessa i dati riportati sul medesimo, ricevendo conferma della regolarità del titolo che risultava emesso a favore di su provvista di un proprio correntista solvibile, così CP_1 confermando la bene-emissione dello stesso. Pertanto, si deve ritenere che la funzionaria di abbia adempiuto correttamente Parte_1 all'incarico di verificare la bene -emissione dell'assegno. pagina 9 di 13 In primo luogo, non vi era alcuna evidenza ricavabile dall'assegno che potesse far sospettare che lo stesso fosse falso. Infatti, è incontestato e comunque accertato dalla visione dell'originale dello stesso prodotto che l'assegno circolare posto all'incasso non presentava alcuna alterazione materiale ictu oculi apprezzabile e riportava un importo compatibile con il limite di validità dello stesso. Inoltre, diversamente da quanto allegato dal nel ricorso introduttivo, non vi era alcuna CP_1 anomalia dell'assegno, neanche sotto il profilo dell'asserita mancanza di corrispondenza fra il Contr numero ivi riportato e quello della filiale apparentemente emittente lo stesso. Infatti, è provato dalla stessa risposta di -lettera prodotta sub doc.
5-che tutti gli CP_4 assegni circolari -a differenza degli assegni bancari- riportano unicamente il numero di CAB della banca che li emette -3200- e non quello delle singole filiali. Quindi, non vi erano elementi ictu oculi visibili che dovevano insospettire la funzionaria di in merito alla falsità dell'assegno. Parte_1 In secondo luogo, sulla base delle superiori circostanze fattuali, la richiesta di verificare la bene- emissione dell'assegno è stata adempiuta correttamente. Infatti, come riportato nella stessa denuncia ai carabinieri sporta da e allegato dal CP_1 medesimo nel ricorso introduttivo e ammesso da , la funzionaria della banca a Parte_1 cui il medesimo aveva consegnato l'assegno, in sua presenza: i) ricercava su internet il numero della banca emittente, BCC di Besate che contattava;
ii) comunicava il numero dell'assegno circolare le sue generalità e l'importo dell'assegno, ottenendo dal suo interlocutore conferma della validità del medesimo. Quindi, la funzionaria di si è limitata a veicolare a le informazioni Parte_1 CP_1 ricevute dalla banca emittente che confermavano la regolarità del titolo. Né, sulla base delle circostanze concrete sopradescritte avrebbe dovuto e potuto fare di più. La verifica di bene-emissione dell'assegno circolare non garantisce mai la copertura dello stesso. Di ciò era stato avvertito il correntista -circostanza affermata da e non contestata Parte_1 dal medesimo- e comunque espressamente affermata nel contratto di conto corrente – “ il bene emissione costituisce una garanzia immediata in ordine all'affidabilità dell'assegno rilasciata, anche telefonicamente, da parte della banca emittente e ne ha correttamente tratto la conclusione che il bene emissione non influisce sulla materiale disponibilità della somma portata dall'assegno, che richiede pur sempre che l'assegno venga presentato alla banca emittente per l'incasso, per il tramite della stanza di compensazione” - Cass. n. 26171 del 6.12.2006 in motivazione-. Infatti, l'unica modalità per avere la certezza immediata della copertura dell'assegno circolare è quella di porlo all'incasso presso la stessa banca emittente. Altrimenti, la certezza della effettiva copertura dell'assegno si ha solo dopo tre o quattro giorni dalla sua negoziazione -circostanza di cui parimenti era stato reso edotto come affermato CP_1 da e non contestato dal medesimo-. Parte_1 Né, nel caso specifico, vi erano elementi fattuali che avrebbero dovuto insospettire la funzionaria di della falsità dell'assegno e richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle Parte_1 che aveva chiesto o chiedere una conferma scritta. Infatti, il titolo non riportava abrasioni, alterazioni o segni visibili che ne facessero sospettare la falsità materiale. Al contrario, plausibilmente, il titolo era genuino: la falsità dello stesso era costituita dal suo abusivo riempimento. pagina 10 di 13 La verifica della bene-emissione del titolo avviene per consolidata prassi bancaria mediante mera conferma telefonica e, nel caso che occupa, la banca emittente aveva confermato, sulla base di tutti i dati contenuti nell'assegno, la bontà del titolo. Quindi, non vi erano elementi di sospetto perchè la funzionaria di chiedesse una Parte_1 conferma scritta di quanto riferito verbalmente, in quanto aveva comunicato tutti i dati presenti nell'assegno per ottenere la conferma della bene-emissione dello stesso e aveva ottenuto la conferma da parte della banca emittente. Infatti, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che la banca negoziatrice, in linea di principio non può essere ritenuta responsabile dell'inesattezza o della falsità delle notizie ricevute dalla banca emittente -che per prassi bancaria vengono acquisite legittimamente a mezzo telefono-, salvo espresse diverse pattuizioni o la presenza di circostanze emerse in sede di negoziazione che richiedessero l'adozione di maggiori cautele – “in linea di principio, la Banca negoziatrice può essere ritenuta responsabile della puntualità con cui ha comunicato al cliente le informazioni ricevute dalla banca trattaria o emittente, ma non dell'inesattezza o della falsità delle stesse, la cui rispondenza alla situazione di fatto esistente al momento della richiesta non è normalmente in grado di controllare, dovendo fare affidamento sulla correttezza di quanto le è stato riferito: proprio per tale ragione, d'altronde, la banca trattaria o emittente è stata ritenuta responsabile, a titolo d'illecito contrattuale, ove le assicurazioni da essa fornite in ordine alla regolare emissione o all'esistenza di una provvista sufficiente per il pagamento dei titoli si siano rivelate non veritiere, trovando tale responsabilità giustificazione non già nella violazione di un obbligo ad essa incombente, ma nella lesione dell'affidamento reciproco derivante dallo uso interbancario di chiedere e dare siffatte informazioni, a mezzo del telefono o di altri mezzi di comunicazione, ritenuto legittimamente riconducibile ad una prassi interna degl'istituti di credito (cfr. Cass., Sez. I, 27/11/2003, n. 18118; 1/08/2001, n. 10492; 10/03/2000, n. 2742)…. La circostanza che le predette informazioni vengano per lo più acquisite per telefono non esclude quindi la possibilità di provare che nel caso specifico si rendesse necessaria o opportuna l'adozione di modalità diverse di comunicazione, in virtù di pattuizioni preventivamente intervenute tra le parti del rapporto di conto corrente o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione del titolo – Cass. n. 16555 del 12.6.2023, in motivazione -sottolineatura aggiunta-; conformi, Cass. n. 15951 del 18.5.2022, in motivazione -sottolineatura aggiunta-: “Va, tuttavia, rilevato che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il debitore non risponde dell'inadempimento a sé non imputabile, a norma dell'art. 1218 c.c., e, nel caso di specie, la Corte d'Appello, con un apprezzamento in fatto non sindacabile se a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha ampiamente argomentato, avuto riguardo alla situazione concreta, l'insussistenza di ragioni giustificanti l'adozione di maggiori cautele, la cui omissione la ricorrente contesta alla banca negoziatrice e su cui fonda la pretesa risarcitoria….. All'esito di tale articolato ragionamento, la Corte d'appello ha ritenuto che le informazioni inesatte sulla bontà del titolo sono state fornite dalla banca negoziatrice senza dolo o colpa (vedi pag. 13 sentenza impugnata), essendo stata ritenuta responsabile per negligenza (in concorso con la ricorrente) per il mancato incasso dell'assegno la sola banca emittente” e Cass. n.20750 del 28.6.2022, in motivazione: “Né può imputarsi alla banca la mancata «la certezza del rilevazione della contraffazione degli assegni, essendo stato escluso che il direttore dell'agenzia potesse avvedersi di essa;
è noto, del resto, che, nel caso di pagamento da parte di una banca di un assegno con sottoscrizione apocrifa, non si ha riguardo — ai fini della responsabilità — alla mera pagina 11 di 13 alterazione del titolo, ma al fatto che tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (Cass. 19 giugno 2018, n. 16178; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20292): in tal senso, deve escludersi che la banca investita dal proprio correntista di una verifica preventiva circa la negoziabilità di un assegno sia tenuta ad accertamenti ulteriori rispetto a quelli che la stessa opererebbe allorquando il titolo le fosse girato per l'incasso; ciò che alla banca viene richiesto è, difatti, un giudizio prognostico circa il futuro pagamento del titolo (pagamento cui l'istituto, in assenza di segni esteriori di contraffazione, dovrebbe di regola procedere)”-. Ciò posto, nel caso specifico, ha adempiuto il mandato conferito dal cliente di Parte_1 verificare la bene-emissione del titolo con la diligenza qualificata richiesta all'operatore professionale, attuandolo mediante una telefonata in modo conforme alla consolidata prassi bancaria, ricevendo una conferma positiva della bene emissione dell'assegno da parte della banca emittente. Infatti, è incontestato che la funzionaria avesse avvertito che la verifica di bene- CP_1 emissione non garantiva la copertura dell'assegno, nonché che non vi fosse alcun preventivo accordo di una verifica scritta, né che tale richiesta fosse stata formulata dal né vi erano CP_1 elementi concreti di sospetto che potevano far sospettare la falsità dell'assegno e far richiedere ulteriori controlli. Conclusivamente, non risponde del mancato incasso dell'assegno in quanto, nel Parte_1 caso specifico, nessun inadempimento è imputabile alla medesima, essendosi limitata a riferire le informazioni non veritiere comunicatele dalla banca emittente, in assenza di elementi di sospetto che dovessero evidenziare la possibile falsità del titolo. Pertanto, delle stesse, avrebbe, se mai, avrebbe dovuto rispondere -con l'eventuale concorso di colpa del la banca emittente che aveva comunicato informazioni non veritiere, che, CP_1 tuttavia, non è stata chiamata nel presente giudizio. Consegue l'accoglimento dell'appello e il rigetto della domanda di CP_1
1.3 Gli ulteriori motivi sono assorbiti.
2. secondo il principio della soccombenza, deve essere condannato a pagare le spese di CP_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, secondo il disputatum, quanto al primo grado, in complessivi € 6.713,00 - di cui € 1.701 per studio;
€ 1.204 per la fase introduttiva;
€ 903 per la fase di trattazione -liquidata nella metà in assenza di fase istruttoria-; € 2.905 per la fase decisoria- e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 6.946,00 - di cui € 2.058 per studio;
€ 1.418 per la fase introduttiva;
€ 3.470 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. accoglie l'appello e, per l'effetto pagina 12 di 13
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n.2991/24 pubblicata in data 10.12.2024
3. rigetta la domanda di CP_1
4. condanna a pagare a le spese dei due gradi di giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano, quanto al primo grado in complessivi € 6.713,00, e quanto al presente grado in complessivi € 6.946,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
5. condanna a restituire a quanto corrisposto in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza di primo grado, oltre interesse dal giorno del pagamento al saldo effettivo
Milano, 24.9.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
RI LE LA
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