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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3371/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3371/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti SPERATI LORENZO, PIERALLINI LAURA, PERFETTI LUCA RAFFAELLO e ROSI ND
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CO NN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
TT ND
CONVENUTI
nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCIO DI CP_3 P.IVA_3
NO LE
(C.F.: ), con il Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. ANTONELLA AUCIELLO
ZI MA
CONCLUSIONI pagina1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale il e la signora , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale 1. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 ad oggi, il diritto della OR ad accedere al beneficio della Controparte_2 compartecipazione al pagamento della retta posta a carico del paziente per le prestazione rese in regime di RSA e per l'effetto, accertare l'inadempimento del
alle obbligazioni di pagamento sorte nei confronti della Controparte_1 [...] per effetto delle prestazioni rese in favore della OR Parte_1
; Controparte_2
2. condannare il , al pagamento della somma complessiva Controparte_1 di Euro 66.029,37=(sessantaseimilaventinove/37) ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa. in via subordinata:
1. accertare e dichiarare la responsabilità del per il Controparte_1 mancato pagamento delle prestazioni rese da in favore Parte_1 del OR;
Controparte_2
2. condannare il ad indennizzare Controparte_1 Parte_1
ex art. 2041 c.c., della somma di Euro
[...]
66.029,37=(sessantaseimilaventinove/37) per le prestazioni sanitarie rese dall'odierna convenuta in favore della OR , o della somma Controparte_2 maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi, anche ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture insolute sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”. Ha esposto la parte attrice che la sig.ra , in base ai propri redditi, CP_2 aveva titolo a godere dei benefici della compartecipazione del Comune di residenza (nella specie, quello di ) con riferimento alla parte della diaria, riferita a CP_1 Part prestazioni aventi natura non sanitaria, da versarsi in favore della stessa . All'atto del ricovero, disposto su iniziativa dell e poi per ogni CP_3 successiva annualità, la richiesta di compartecipazione è stata inoltrata al
[...]
, il quale, però, non ha mai adempiuto, dall'anno 2016 all'epoca di CP_1 introduzione della causa (anno 2021). Si è costituito il , opponendosi alla domanda proposta dalla Controparte_1 parte attrice e deducendo che la sig.ra è affetta da una ingravescente CP_2 patologia di natura psichiatrica (schizofrenia) che la rende invalida al 100% sin dall'anno 1990.
pagina2 di 9 Ha rappresentato che la compartecipazione deve essere assicurata dal Comune ove il paziente aveva, prima del ricovero, la propria residenza nel territorio del Comune di competenza. Nel caso di specie la sig.ra prima del ricovero CP_2 aveva la propria residenza in altro Comune, ovvero in , avendola Controparte_4 trasferita in solo il 05.05.1999, a fronte di ricovero avvenuto in epoca CP_1 precedente, ovvero nel febbraio del 1999. Ha inoltre esposto che la sig.ra ha una figlia, la quale è tenuta al CP_2 pagamento della quota sociale, con precedenza rispetto al Comune di residenza. Ha rappresentato che la paziente era inoltre beneficiaria di assegno di accompagnamento, da devolversi interamente alla RSA quale contributo alle spese della diaria non sanitaria. Ha poi evidenziato che devono essere posti a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali. Le spese per i ricoveri relativi a patologie mentali sono interamente a Cont carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi a carico totale delle Ha dunque chiesto il rigetto delle domande avversarie. Si è costituita, a seguito di alcuni tentativi infruttuosi di notificazione dell'atto di citazione nei suoi riguardi, la convenuta , chiedendo in via preliminare CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti del CP_1 CP_4
e del Servizio Sanitario Nazionale, nella specie individuato nell'Azienda
[...]
Sanitaria Locale Roma 5, e nel merito, l'accertamento della natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni assistenziali erogate in favore della sig.ra CP_2
e, per l'effetto, di porre a carico della la richiesta di condanna
[...] Pt_3 avanzata dalla parte attrice;
in subordine ha chiesto di individuare il Comune effettivamente tenuto e obbligato al versamento dell'integrazione della quota sociale, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto richiesto da parte attrice. Ha evidenziato che la sig.ra è affetta da una gravissima e CP_2 ingravescente patologia di natura psichiatrica, diagnosticata come schizofrenia, oltreché cardiopatia, che la rende invalida inabile al 100% sin dal 1987. Nel 1990 la concedeva anche il diritto all'indennità di accompagnamento. Controparte_5
La stessa sin dal 1956, in concomitanza dell'esordio della grave psicopatologia da cui era affetta, ha subito ricoveri presso l' Controparte_6
e l' di Aversa, per poi essere trasferita, sin dal lontano 1967, presso
[...] CP_6
l' , per poi essere ricoverata Controparte_7 Part dal febbraio 1999 al 12 ottobre 2015 presso la di , ove quindi risultava CP_1 Part residente per poi essere nuovamente trasferita presso la di Castel Madama, ove poi, con valutazione positiva della essere trasferita definitivamente in Pt_3
R.S.A. dal 01/04/16, ove tuttora permane. La Commissione di 1° istanza della certificava, ai sensi della L. Pt_3
104/92, ed a definizione della pratica, in data 27/11/14 un handicap grave, Part attestando altresì il ricovero presso la di Corso Cesare Battisti 13 del Comune di
. CP_1
pagina3 di 9 Prima del trasferimento nella R.S.A. di del 01/04/16, la Controparte_4 sig.ra risultava pertanto residente presso il Comune di , mentre CP_2 CP_1 invece solo nell'agosto del 2023, ed a seguito di specifica istanza veniva effettuato il cambio di residenza dal Comune di , in via Cesare Battisti 1 (ove era ubicata CP_1 Part la struttura locale dell' ) ed ove era quindi residente dal 1999 (proveniente dal Comune di ove prima ancora era residente), nuovamente Controparte_4 presso il Comune di , nella struttura ove in realtà sin dal 2015 risultava CP_4 trasferita, con ricovero in specifica R.S.A. e presso la medesima struttura dal 01/04/16. Dall'ultima valutazione geriatrica multidimensionale dell'IHG del 17/05/16, successiva quindi al trasferimento in R.S.A., emerge una “sindrome schizofrenica in fase residuale, ipertensione arteriosa, ipoacusia di grado severo, con necessità di apparecchio acustico, sindrome ansioso depressiva, deficit cognitivo di grado moderato su base vascolare secondario a sindrome psichiatrica e parkinsonismo … si sono evidenziati disturbi del comportamento attualmente in fase farmacologica come: delirii, ansia, depressione, apatia .. con le seguenti Conclusioni: quadro cognitivo di grado moderato (Clinical Demential Rating Scale = 2) associato a disturbi del comportamento, in paziente che risulta dipendente nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana”. Ha evidenziato che nel caso di specie le spese dovrebbero essere poste interamente a carico del SSN. In ragione della grave patologia mentale della sig.ra
, ingravescente e che comporta un progressivo ed irreversibile CP_2 deterioramento, tutte le prestazioni, che, pur non essendo strettamente sanitarie, sono strumentali alla cura e alla terapia riabilitativa e a contenere la possibile degenerazione della malattia, rientrano quindi nelle attività a totale carico del pertanto a carico esclusivo del e delle sole territorialmente CP_8 CP_8 CP_3 competenti. Ha dedotto che nulla può essere richiesto alla figlia della sig.ra , CP_2 essendo quest'ultima ultra-sessantacinquenne, non autosufficiente ed invalida al 100%. Il Giudice ha dunque autorizzato la chiamata in causa dei terzi indicati dalla convenuta . CP_2
Si è costituita la , chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei CP_3 suoi confronti. Ha eccepito la prescrizione del diritto di credito relativo alle annualità antecedenti al 2019. Ha rappresentato che per le prestazioni come quella del caso di specie, ovvero quelle di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011, art. 4 comma 1 e di cui all'allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la compartecipazione CP_1 dell'utente.
pagina4 di 9 I principi menzionati dalle controparti riguardano invece il caso del paziente affetto dal morbo di Alzheimer. Si è costituito il , eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva. Ha evidenziato che soltanto dal primo gennaio 2016, quando risultava residente presso il Comune di , la sig.ra veniva ricoverata in regime CP_1 CP_2
RSA presso la struttura attrice. Infatti, da tutta la documentazione in atti, risulta chiaramente che prima di tale data la non era stata ricoverata in regime di CP_2
RSA e la compartecipazione pretesa da parte attrice è esclusivamente prevista per i ricoverati presso tale regime, risultando naturalmente irrilevante i precedenti ricoveri in regimi differenti. Ha rappresentato che in ogni caso il Comune di è stato Controparte_4 informato solo alla fine dell'anno 2021 del ricovero della signora , in CP_2 contrasto con il disposto dell'art. 6, comma 4, l. 328/2000, non potendo pertanto prima di tale data lo stesso assumere alcun onere connesso all'integrazione economica della retta della sig.ra . CP_2
Ha evidenziato in ogni caso che le spese di degenza della sig.ra sono CP_2 da porre interamente a carico del SSN. Sulla richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda promossa dalla parte attrice sia fondata, per le ragioni che di seguito vengono esposto. Si deve in primo luogo dare atto della legittimazione passiva del CP_1
convenuto rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla società attrice.
[...]
Invero, il è ad avviso del giudicante soggetto obbligato ex lege nei CP_1 riguardi della RSA. Tanto emerge dal disposto dell'art. 4 l. 328/2000 e dalla disciplina normativa di cui al d.lgs. 502/1992, oltre che dalla legislazione regionale. Ai sensi dell'art. 2, comma 87, della L. Regionale n. 7 del 2014 della Regione Lazio, “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE […]”. Ciò posto, in relazione all'attivazione della procedura di compartecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 prevede che “per
pagina5 di 9 ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l'ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita […]. La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune”. Inoltre, con riguardo al diritto di credito derivante dalla partecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 dispone che “in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino”. Conseguentemente, nella disciplina dell'istituto, viene riconosciuto un diritto di credito direttamente alla struttura erogatrice del servizio di ricovero o assistenziale nei confronti dell'amministrazione comunale. Pertanto deve ritenersi che il sia soggetto direttamente responsabile CP_1 del pagamento della quota di spettanza in favore della struttura erogatrice del trattamento effettuato. Ciò chiarito, si osserva che non è contestato che a far data dal 1° aprile 2016, la sig.ra fosse stata ospite presso il complesso sanitario integrato sito nel CP_2
Comune di , gestito dalla società e Controparte_4 Parte_1 accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale. Tale degenza è poi proseguita sino al 17 gennaio 2024, data del suo decesso. Più nel dettaglio, la permanenza della sig.ra presso la struttura è CP_2 avvenuta in regime di residenza sanitaria assistenziale. Il tutto, in forza della richiesta di ricovero operata dall'Unità Valutativa Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale del 27 marzo 2015, la quale ha autorizzato il ricovero della sig.ra CP_3
secondo un livello assistenziale definito di «Mantenimento Alto (Terzo CP_2
Livello – R2 – R2D)». Una successiva valutazione geriatrica multidimensionale condotta sulla sig.ra il 17 maggio 2016, quindi successivamente al suo inserimento presso la CP_2 struttura, ha poi confermato il quadro di «sindrome schizofrenica in fase residuale, ipertensione arteriosa, ipoacusia di grado severo, con necessità di apparecchio acustico, sindrome ansioso depressiva, deficit cognitivo di grado moderato su base vascolare secondario a sindrome psichiatrica e parkinsonismo … si sono evidenziati disturbi del comportamento attualmente in fase farmacologica come: delirii, ansia, depressione, apatia … con le seguenti Conclusioni: quadro cognitivo di grado moderato (Clinical Demential Rating Scale = 2) associato a disturbi del comportamento, in paziente che risulta dipendente nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana» (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta della convenuta ). CP_2
In base alle condizioni della convenuta , nonché alla stessa valutazione CP_2 Cont compiuta dall al momento dell'autorizzazione al ricovero, deve ritenersi, in pagina6 di 9 conformità alla prospettazione della parte attrice e della terza chiamata in causa
, che la stessa sia stata beneficiaria di prestazioni di lungo assistenza CP_3 destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011, art. 4, comma 1 e di cui all'allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, rientrando nella categoria di quelle «sociali a rilevanza sanitaria» di cui all'art. 3, co. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, per le quali è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la CP_1 compartecipazione dell'utente. La gratuità delle prestazioni ricorre invece per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 3, comma 1 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3 del citato Decreto. Grava ad avviso del Giudice senz'altro sul soggetto che ambisca a vedersi riconosciuta l'erogazione di prestazioni totalmente a carico del Sistema sanitario nazionale, ovvero del Comune anch'esso interessato ad essere esonerato dall'onere di compartecipazione, allegare e dimostrare che sussistono tutte le circostanze che consentano di definire le prestazioni erogate nel caso concreto come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, in quanto elementi costitutivi della pretesa. La parte interessata, in particolare, non ha allegato alcunché circa specifiche terapie o trattamenti eventualmente somministrati alla degente presso la clinica, né che la stessa abbia necessitato o ricevuto una particolare sorveglianza medica. Non essendo allegate né dimostrate le specifiche caratteristiche dell'assistenza ricevuta, deve presuntivamente ritenersi che la componente assistenziale si concreti principalmente nelle normali attività di cura della persona non autosufficiente, assicurandone le esigenze di igiene, alimentazione, ed ogni altra esigenza della vita quotidiana, non connotandosi in termini di strumentalità necessaria rispetto ad eventuali (si ripete, non allegate) specifiche cure mediche bensì come attività sostitutiva “dell'assistenza familiare” (ai sensi dell'art. 1, DPCM 8 agosto 1985), con funzione quindi schiettamente assistenziale e non sanitaria. Nè è a tal fine sufficiente il solo avvenuto riconoscimento dell'invalidità e la circostanza che la paziente sia stata affetta da grave patologia psichiatrica. Tali circostanze invero non possono considerarsi da sole sufficienti a dimostrare che la paziente necessitasse di assistenza connotata da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria rispetto a quella socio- assistenziale, rendendo così la componente socio-assistenziale indispensabile, strumentale rispetto alla prima e quindi da essa funzionalmente inscindibile.
La competenza a farsi carico della compartecipazione al pagamento della retta posta a carico della paziente per le prestazioni rese in regime di RSA spetta al quale Comune di residenza della sig.ra prima del Controparte_1 CP_2 ricovero in RSA, i precedenti ricoveri non essendo stati effettuati in regime di RSA. La compartecipazione del nella misura integrale del 50% discende dal CP_1 decreto del Commissario ad acta del 29 dicembre 2009, n. U00095 (in uno alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12), i pagina7 di 9 quali hanno posto la spesa inerente alla quota c.d. sociale o alberghiera della retta di degenza a carico del Comune di residenza del paziente nel caso in cui quest'ultimo disponga di un indicatore ISEE inferiore o uguale a EUR 20.000,00. Nel caso di specie la documentazione depositata dalla parte attrice, invero lacunosa ma integrata da quella depositata dalla convenuta , evidenzia la CP_2 titolarità da parte di quest'ultima, per tutte le annualità cui si riferisce la domanda giudiziale, delle condizioni reddituali per l'accesso alla compartecipazione del nonché l'avvenuta presentazione della richiesta di compartecipazione per CP_1 tutte le annualità, nei riguardi del e, da epoca successiva Controparte_1 all'introduzione del presente giudizio, anche nei riguardi del Controparte_4
.
[...]
Non essendo contestata la circostanza del ricovero della sig.ra presso CP_2 la RSA appartenente alla parte attrice nonché l'avvenuta erogazione in suo favore delle prestazioni sociali per cui è stato richiesto il pagamento, né avendo il CP_1 ovvero la convenuta dato prova del fatto estintivo dell'obbligazione posta a CP_2 loro carico, ovvero del pagamento, anche solo parziale, delle rette (contrariamente a quanto si afferma negli scritti del non risulta dimostrato Controparte_1
l'avvenuto pagamento da parte della di importi relativi alle prestazioni CP_2 ricevute nei riguardi della parte attrice), si ritiene pertanto che il debba CP_1 essere condannato al pagamento dell'importo indicato nelle fatture indicate dalla parte attrice, da ritenersi idonee, nel descritto ambito dei rapporti tra le parti, a quantificare l'importo del credito spettante alla parte attrice. La parte convenuta deve pertanto essere condannata a Controparte_1 corrispondere alla società attrice l'importo, aggiornato per le rette di degenza sino all'epoca del riferito decesso della paziente (gennaio 2024), di euro 103.638,84. Le ragioni del decidere giustificano l'assorbimento di ogni altra richiesta avanzata dalle parti. La complessità del quadro normativo di riferimento e l'assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato in ordine ad aspetti dirimenti delle questioni di diritto oggetto del presente giudizio giustificano la compensazione integrale tra tutte le parti in causa delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- condanna il a corrispondere all'attrice Controparte_1 Parte_1
a titolo di compartecipazione al pagamento della retta posta a carico
[...] della paziente per le prestazioni rese in regime di RSA, l'importo Controparte_2 complessivo di euro 103.638,84, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo;
- dichiara assorbita ogni altra richiesta di parte;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
pagina8 di 9 Tivoli, 24 luglio 2025
Il Giudice
EL PA
pagina9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. EL PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3371/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli avv.ti SPERATI LORENZO, PIERALLINI LAURA, PERFETTI LUCA RAFFAELLO e ROSI ND
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CO NN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._1
TT ND
CONVENUTI
nonché
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCIO DI CP_3 P.IVA_3
NO LE
(C.F.: ), con il Controparte_4 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. ANTONELLA AUCIELLO
ZI MA
CONCLUSIONI pagina1 di 9 Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a comparire Parte_2 innanzi all'intestato Tribunale il e la signora , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via principale 1. accertare e dichiarare, in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 ad oggi, il diritto della OR ad accedere al beneficio della Controparte_2 compartecipazione al pagamento della retta posta a carico del paziente per le prestazione rese in regime di RSA e per l'effetto, accertare l'inadempimento del
alle obbligazioni di pagamento sorte nei confronti della Controparte_1 [...] per effetto delle prestazioni rese in favore della OR Parte_1
; Controparte_2
2. condannare il , al pagamento della somma complessiva Controparte_1 di Euro 66.029,37=(sessantaseimilaventinove/37) ovvero in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa. in via subordinata:
1. accertare e dichiarare la responsabilità del per il Controparte_1 mancato pagamento delle prestazioni rese da in favore Parte_1 del OR;
Controparte_2
2. condannare il ad indennizzare Controparte_1 Parte_1
ex art. 2041 c.c., della somma di Euro
[...]
66.029,37=(sessantaseimilaventinove/37) per le prestazioni sanitarie rese dall'odierna convenuta in favore della OR , o della somma Controparte_2 maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi, anche ex D.Lgs. 231/2002, dalla scadenza delle singole fatture insolute sino all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”. Ha esposto la parte attrice che la sig.ra , in base ai propri redditi, CP_2 aveva titolo a godere dei benefici della compartecipazione del Comune di residenza (nella specie, quello di ) con riferimento alla parte della diaria, riferita a CP_1 Part prestazioni aventi natura non sanitaria, da versarsi in favore della stessa . All'atto del ricovero, disposto su iniziativa dell e poi per ogni CP_3 successiva annualità, la richiesta di compartecipazione è stata inoltrata al
[...]
, il quale, però, non ha mai adempiuto, dall'anno 2016 all'epoca di CP_1 introduzione della causa (anno 2021). Si è costituito il , opponendosi alla domanda proposta dalla Controparte_1 parte attrice e deducendo che la sig.ra è affetta da una ingravescente CP_2 patologia di natura psichiatrica (schizofrenia) che la rende invalida al 100% sin dall'anno 1990.
pagina2 di 9 Ha rappresentato che la compartecipazione deve essere assicurata dal Comune ove il paziente aveva, prima del ricovero, la propria residenza nel territorio del Comune di competenza. Nel caso di specie la sig.ra prima del ricovero CP_2 aveva la propria residenza in altro Comune, ovvero in , avendola Controparte_4 trasferita in solo il 05.05.1999, a fronte di ricovero avvenuto in epoca CP_1 precedente, ovvero nel febbraio del 1999. Ha inoltre esposto che la sig.ra ha una figlia, la quale è tenuta al CP_2 pagamento della quota sociale, con precedenza rispetto al Comune di residenza. Ha rappresentato che la paziente era inoltre beneficiaria di assegno di accompagnamento, da devolversi interamente alla RSA quale contributo alle spese della diaria non sanitaria. Ha poi evidenziato che devono essere posti a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali. Le spese per i ricoveri relativi a patologie mentali sono interamente a Cont carico del Servizio Sanitario Nazionale e quindi a carico totale delle Ha dunque chiesto il rigetto delle domande avversarie. Si è costituita, a seguito di alcuni tentativi infruttuosi di notificazione dell'atto di citazione nei suoi riguardi, la convenuta , chiedendo in via preliminare CP_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nei confronti del CP_1 CP_4
e del Servizio Sanitario Nazionale, nella specie individuato nell'Azienda
[...]
Sanitaria Locale Roma 5, e nel merito, l'accertamento della natura prevalentemente sanitaria delle prestazioni assistenziali erogate in favore della sig.ra CP_2
e, per l'effetto, di porre a carico della la richiesta di condanna
[...] Pt_3 avanzata dalla parte attrice;
in subordine ha chiesto di individuare il Comune effettivamente tenuto e obbligato al versamento dell'integrazione della quota sociale, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento di quanto richiesto da parte attrice. Ha evidenziato che la sig.ra è affetta da una gravissima e CP_2 ingravescente patologia di natura psichiatrica, diagnosticata come schizofrenia, oltreché cardiopatia, che la rende invalida inabile al 100% sin dal 1987. Nel 1990 la concedeva anche il diritto all'indennità di accompagnamento. Controparte_5
La stessa sin dal 1956, in concomitanza dell'esordio della grave psicopatologia da cui era affetta, ha subito ricoveri presso l' Controparte_6
e l' di Aversa, per poi essere trasferita, sin dal lontano 1967, presso
[...] CP_6
l' , per poi essere ricoverata Controparte_7 Part dal febbraio 1999 al 12 ottobre 2015 presso la di , ove quindi risultava CP_1 Part residente per poi essere nuovamente trasferita presso la di Castel Madama, ove poi, con valutazione positiva della essere trasferita definitivamente in Pt_3
R.S.A. dal 01/04/16, ove tuttora permane. La Commissione di 1° istanza della certificava, ai sensi della L. Pt_3
104/92, ed a definizione della pratica, in data 27/11/14 un handicap grave, Part attestando altresì il ricovero presso la di Corso Cesare Battisti 13 del Comune di
. CP_1
pagina3 di 9 Prima del trasferimento nella R.S.A. di del 01/04/16, la Controparte_4 sig.ra risultava pertanto residente presso il Comune di , mentre CP_2 CP_1 invece solo nell'agosto del 2023, ed a seguito di specifica istanza veniva effettuato il cambio di residenza dal Comune di , in via Cesare Battisti 1 (ove era ubicata CP_1 Part la struttura locale dell' ) ed ove era quindi residente dal 1999 (proveniente dal Comune di ove prima ancora era residente), nuovamente Controparte_4 presso il Comune di , nella struttura ove in realtà sin dal 2015 risultava CP_4 trasferita, con ricovero in specifica R.S.A. e presso la medesima struttura dal 01/04/16. Dall'ultima valutazione geriatrica multidimensionale dell'IHG del 17/05/16, successiva quindi al trasferimento in R.S.A., emerge una “sindrome schizofrenica in fase residuale, ipertensione arteriosa, ipoacusia di grado severo, con necessità di apparecchio acustico, sindrome ansioso depressiva, deficit cognitivo di grado moderato su base vascolare secondario a sindrome psichiatrica e parkinsonismo … si sono evidenziati disturbi del comportamento attualmente in fase farmacologica come: delirii, ansia, depressione, apatia .. con le seguenti Conclusioni: quadro cognitivo di grado moderato (Clinical Demential Rating Scale = 2) associato a disturbi del comportamento, in paziente che risulta dipendente nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana”. Ha evidenziato che nel caso di specie le spese dovrebbero essere poste interamente a carico del SSN. In ragione della grave patologia mentale della sig.ra
, ingravescente e che comporta un progressivo ed irreversibile CP_2 deterioramento, tutte le prestazioni, che, pur non essendo strettamente sanitarie, sono strumentali alla cura e alla terapia riabilitativa e a contenere la possibile degenerazione della malattia, rientrano quindi nelle attività a totale carico del pertanto a carico esclusivo del e delle sole territorialmente CP_8 CP_8 CP_3 competenti. Ha dedotto che nulla può essere richiesto alla figlia della sig.ra , CP_2 essendo quest'ultima ultra-sessantacinquenne, non autosufficiente ed invalida al 100%. Il Giudice ha dunque autorizzato la chiamata in causa dei terzi indicati dalla convenuta . CP_2
Si è costituita la , chiedendo il rigetto delle domande spiegate nei CP_3 suoi confronti. Ha eccepito la prescrizione del diritto di credito relativo alle annualità antecedenti al 2019. Ha rappresentato che per le prestazioni come quella del caso di specie, ovvero quelle di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011, art. 4 comma 1 e di cui all'allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la compartecipazione CP_1 dell'utente.
pagina4 di 9 I principi menzionati dalle controparti riguardano invece il caso del paziente affetto dal morbo di Alzheimer. Si è costituito il , eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva. Ha evidenziato che soltanto dal primo gennaio 2016, quando risultava residente presso il Comune di , la sig.ra veniva ricoverata in regime CP_1 CP_2
RSA presso la struttura attrice. Infatti, da tutta la documentazione in atti, risulta chiaramente che prima di tale data la non era stata ricoverata in regime di CP_2
RSA e la compartecipazione pretesa da parte attrice è esclusivamente prevista per i ricoverati presso tale regime, risultando naturalmente irrilevante i precedenti ricoveri in regimi differenti. Ha rappresentato che in ogni caso il Comune di è stato Controparte_4 informato solo alla fine dell'anno 2021 del ricovero della signora , in CP_2 contrasto con il disposto dell'art. 6, comma 4, l. 328/2000, non potendo pertanto prima di tale data lo stesso assumere alcun onere connesso all'integrazione economica della retta della sig.ra . CP_2
Ha evidenziato in ogni caso che le spese di degenza della sig.ra sono CP_2 da porre interamente a carico del SSN. Sulla richiesta delle parti, il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. La causa è stata istruita in via documentale. All'udienza del 16 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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Tanto premesso, ritiene il Giudice che la domanda promossa dalla parte attrice sia fondata, per le ragioni che di seguito vengono esposto. Si deve in primo luogo dare atto della legittimazione passiva del CP_1
convenuto rispetto alla pretesa creditoria azionata dalla società attrice.
[...]
Invero, il è ad avviso del giudicante soggetto obbligato ex lege nei CP_1 riguardi della RSA. Tanto emerge dal disposto dell'art. 4 l. 328/2000 e dalla disciplina normativa di cui al d.lgs. 502/1992, oltre che dalla legislazione regionale. Ai sensi dell'art. 2, comma 87, della L. Regionale n. 7 del 2014 della Regione Lazio, “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE […]”. Ciò posto, in relazione all'attivazione della procedura di compartecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 prevede che “per
pagina5 di 9 ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l'ISEE e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita […]. La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune”. Inoltre, con riguardo al diritto di credito derivante dalla partecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 dispone che “in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino”. Conseguentemente, nella disciplina dell'istituto, viene riconosciuto un diritto di credito direttamente alla struttura erogatrice del servizio di ricovero o assistenziale nei confronti dell'amministrazione comunale. Pertanto deve ritenersi che il sia soggetto direttamente responsabile CP_1 del pagamento della quota di spettanza in favore della struttura erogatrice del trattamento effettuato. Ciò chiarito, si osserva che non è contestato che a far data dal 1° aprile 2016, la sig.ra fosse stata ospite presso il complesso sanitario integrato sito nel CP_2
Comune di , gestito dalla società e Controparte_4 Parte_1 accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale. Tale degenza è poi proseguita sino al 17 gennaio 2024, data del suo decesso. Più nel dettaglio, la permanenza della sig.ra presso la struttura è CP_2 avvenuta in regime di residenza sanitaria assistenziale. Il tutto, in forza della richiesta di ricovero operata dall'Unità Valutativa Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale del 27 marzo 2015, la quale ha autorizzato il ricovero della sig.ra CP_3
secondo un livello assistenziale definito di «Mantenimento Alto (Terzo CP_2
Livello – R2 – R2D)». Una successiva valutazione geriatrica multidimensionale condotta sulla sig.ra il 17 maggio 2016, quindi successivamente al suo inserimento presso la CP_2 struttura, ha poi confermato il quadro di «sindrome schizofrenica in fase residuale, ipertensione arteriosa, ipoacusia di grado severo, con necessità di apparecchio acustico, sindrome ansioso depressiva, deficit cognitivo di grado moderato su base vascolare secondario a sindrome psichiatrica e parkinsonismo … si sono evidenziati disturbi del comportamento attualmente in fase farmacologica come: delirii, ansia, depressione, apatia … con le seguenti Conclusioni: quadro cognitivo di grado moderato (Clinical Demential Rating Scale = 2) associato a disturbi del comportamento, in paziente che risulta dipendente nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana» (doc. 10 allegato alla comparsa di risposta della convenuta ). CP_2
In base alle condizioni della convenuta , nonché alla stessa valutazione CP_2 Cont compiuta dall al momento dell'autorizzazione al ricovero, deve ritenersi, in pagina6 di 9 conformità alla prospettazione della parte attrice e della terza chiamata in causa
, che la stessa sia stata beneficiaria di prestazioni di lungo assistenza CP_3 destinate ad anziani e persone non autosufficienti affette da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2011, art. 4, comma 1 e di cui all'allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001, rientrando nella categoria di quelle «sociali a rilevanza sanitaria» di cui all'art. 3, co. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, per le quali è prevista la ripartizione forfetaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del con la CP_1 compartecipazione dell'utente. La gratuità delle prestazioni ricorre invece per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, art. 3, comma 1 e per quelle socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3 del citato Decreto. Grava ad avviso del Giudice senz'altro sul soggetto che ambisca a vedersi riconosciuta l'erogazione di prestazioni totalmente a carico del Sistema sanitario nazionale, ovvero del Comune anch'esso interessato ad essere esonerato dall'onere di compartecipazione, allegare e dimostrare che sussistono tutte le circostanze che consentano di definire le prestazioni erogate nel caso concreto come prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, in quanto elementi costitutivi della pretesa. La parte interessata, in particolare, non ha allegato alcunché circa specifiche terapie o trattamenti eventualmente somministrati alla degente presso la clinica, né che la stessa abbia necessitato o ricevuto una particolare sorveglianza medica. Non essendo allegate né dimostrate le specifiche caratteristiche dell'assistenza ricevuta, deve presuntivamente ritenersi che la componente assistenziale si concreti principalmente nelle normali attività di cura della persona non autosufficiente, assicurandone le esigenze di igiene, alimentazione, ed ogni altra esigenza della vita quotidiana, non connotandosi in termini di strumentalità necessaria rispetto ad eventuali (si ripete, non allegate) specifiche cure mediche bensì come attività sostitutiva “dell'assistenza familiare” (ai sensi dell'art. 1, DPCM 8 agosto 1985), con funzione quindi schiettamente assistenziale e non sanitaria. Nè è a tal fine sufficiente il solo avvenuto riconoscimento dell'invalidità e la circostanza che la paziente sia stata affetta da grave patologia psichiatrica. Tali circostanze invero non possono considerarsi da sole sufficienti a dimostrare che la paziente necessitasse di assistenza connotata da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria rispetto a quella socio- assistenziale, rendendo così la componente socio-assistenziale indispensabile, strumentale rispetto alla prima e quindi da essa funzionalmente inscindibile.
La competenza a farsi carico della compartecipazione al pagamento della retta posta a carico della paziente per le prestazioni rese in regime di RSA spetta al quale Comune di residenza della sig.ra prima del Controparte_1 CP_2 ricovero in RSA, i precedenti ricoveri non essendo stati effettuati in regime di RSA. La compartecipazione del nella misura integrale del 50% discende dal CP_1 decreto del Commissario ad acta del 29 dicembre 2009, n. U00095 (in uno alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 e alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 12), i pagina7 di 9 quali hanno posto la spesa inerente alla quota c.d. sociale o alberghiera della retta di degenza a carico del Comune di residenza del paziente nel caso in cui quest'ultimo disponga di un indicatore ISEE inferiore o uguale a EUR 20.000,00. Nel caso di specie la documentazione depositata dalla parte attrice, invero lacunosa ma integrata da quella depositata dalla convenuta , evidenzia la CP_2 titolarità da parte di quest'ultima, per tutte le annualità cui si riferisce la domanda giudiziale, delle condizioni reddituali per l'accesso alla compartecipazione del nonché l'avvenuta presentazione della richiesta di compartecipazione per CP_1 tutte le annualità, nei riguardi del e, da epoca successiva Controparte_1 all'introduzione del presente giudizio, anche nei riguardi del Controparte_4
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[...]
Non essendo contestata la circostanza del ricovero della sig.ra presso CP_2 la RSA appartenente alla parte attrice nonché l'avvenuta erogazione in suo favore delle prestazioni sociali per cui è stato richiesto il pagamento, né avendo il CP_1 ovvero la convenuta dato prova del fatto estintivo dell'obbligazione posta a CP_2 loro carico, ovvero del pagamento, anche solo parziale, delle rette (contrariamente a quanto si afferma negli scritti del non risulta dimostrato Controparte_1
l'avvenuto pagamento da parte della di importi relativi alle prestazioni CP_2 ricevute nei riguardi della parte attrice), si ritiene pertanto che il debba CP_1 essere condannato al pagamento dell'importo indicato nelle fatture indicate dalla parte attrice, da ritenersi idonee, nel descritto ambito dei rapporti tra le parti, a quantificare l'importo del credito spettante alla parte attrice. La parte convenuta deve pertanto essere condannata a Controparte_1 corrispondere alla società attrice l'importo, aggiornato per le rette di degenza sino all'epoca del riferito decesso della paziente (gennaio 2024), di euro 103.638,84. Le ragioni del decidere giustificano l'assorbimento di ogni altra richiesta avanzata dalle parti. La complessità del quadro normativo di riferimento e l'assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato in ordine ad aspetti dirimenti delle questioni di diritto oggetto del presente giudizio giustificano la compensazione integrale tra tutte le parti in causa delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- condanna il a corrispondere all'attrice Controparte_1 Parte_1
a titolo di compartecipazione al pagamento della retta posta a carico
[...] della paziente per le prestazioni rese in regime di RSA, l'importo Controparte_2 complessivo di euro 103.638,84, oltre interessi come per legge sino al dì del soddisfo;
- dichiara assorbita ogni altra richiesta di parte;
- compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza.
pagina8 di 9 Tivoli, 24 luglio 2025
Il Giudice
EL PA
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