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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G.L. 47/2025
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 47/2025
Oggi 10/10/2025 innanzi al Giudice RI Papalia sono comparsi:
Per , l'avv.to PIANEZZE GIOSETTA;
Parte_1
Per , l'avv.to CLERICO LORETTA: CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente;
L'avv. Pianezze chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con liquidazione delle spese in suo favore;
L'avv. Clerico si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e in ordine alle spese rileva che vi è stata una riduzione dal 23 al 20% e quindi chiede che nella liquidazione ne tenga conto ex art. 113 TU CP_1
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G.L. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 47/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13 gennaio 2025 deduceva di essere già stato Parte_1
soggetto di riconoscimento di provvidenze dovute per malattia professionale per problemi al rachide valutata nella misura dell'8% ai sensi dell'art. 13 L. 38/2000, con riconoscimento da parte dell' di un danno biologico del 15% (così ripartito: 8% rachide, 6% tunnel carpale CP_1 bilaterale, 3% caviglia). La valutazione del danno al rachide era stato frutto dell'esito di una causa giudiziale definita a favore del ricorrente con Sentenza del 4.11.2022 emessa dal
Tribunale del lavoro di Ivrea (Rg 669/2021). Successivamente vi era stato un ulteriore aggravamento, come emergeva dalla valutazione medico- legale della dott.ssa Persona_1
valutabile nella misura del 16% ex art. 13 L. 38/2000 per un danno totale del 23%
(comprendente anche la valutazione della compromissione arti superiori). Domandava, quindi, la revisione dell'indennizzo del danno biologico da parte dell' , previa CP_1
pagina 2 di 4 riconduzione del peggioramento alla malattia professionale di cui era affetto il ricorrente.
Concludeva con la richiesta di accertamento della malattia professionale che aveva provocato un danno biologico complessivo pari al 23% e per l'effetto condannarsi l' a costituire CP_1
in favore del ricorrente la rendita prevista per legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Con comparsa del 7 maggio 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che a seguito del CP_1
ricorso giudiziale era stata riesaminata la posizione del ricorrente e in accordo con lo stesso era stata svolta una visita medica collegiale con valutazione concorde del danno alla colonna vertebrale (pratica n. 517211024) nella misura del 12%, con valutazione complessiva di tutti i postumi degli eventi già occorsi al ricorrente nella misura del 20%. In conseguenza l' CP_1
aveva attivato il procedimento di costituzione della rendita nella misura del 20% con decorrenza 1/8/2024, ossia dal 1° del mese successivo alla domanda di revisione in conformità all'art. 84 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo, quindi, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente dava conto che la materia del contendere era cessata nelle more del giudizio, modificando, quindi, le proprie conclusioni con richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere e refusione delle spese legali.
***
In primo luogo, va affermata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il diritto azionato da parte ricorrente è stato riconosciuto (seppur in misura percentuale parziale con riguardo al danno biologico) da parte dell' che ha proceduto subito dopo il CP_1
ricorso alla relativa istruttoria in via amministrativa, tanto che la stessa parte ricorrente oggi domanda a questo Tribunale dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il merito della controversia va, poi, analizzato al solo fine di regolamentare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). In ordine agli elementi fattuali è pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c., il sopravvenire dell'aggravamento della malattia professionale e la fondatezza dell'azione pagina 3 di 4 esperita per il riconoscimento delle somme che oggi la stessa parte resistente ha riconosciuto in via amministrativa, a nulla rilevando che la percentuale di danno biologico complessivo riconosciuta sia ridotta dal 23% oggetto di domanda al 20% in quanto l'accoglimento della domanda in misura inferiore non importa alcuna soccombenza della parte ricorrente (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) ma, al più la parametrazione delle spese di lite in forza della somma riconosciuta come di spettanza nella domanda accolta (ovvero nel caso di specie riconosciuta di spettanza già in via amministrativa con conseguente cessazione della materia del contendere).
La liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause da di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della domanda di parte ricorrente volta alla costituzione della rendita da parte dell' , e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di CP_1
studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata, l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, con intervenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio per effetto dell'attività amministrativa compiuta dopo il ricorso da parte dell' . Gli onorari CP_1
vengono, pertanto liquidati in €.4.638,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in CP_1 P.IVA_1
favore di (C.F. , che liquida nella misura di €.4.638,00 Parte_1 C.F._1
per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Ivrea, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa RI Papalia
pagina 4 di 4
VERBALE DELLA CAUSA R.G.L. 47/2025
Oggi 10/10/2025 innanzi al Giudice RI Papalia sono comparsi:
Per , l'avv.to PIANEZZE GIOSETTA;
Parte_1
Per , l'avv.to CLERICO LORETTA: CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del
Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente;
L'avv. Pianezze chiede dichiararsi cessata la materia del contendere con liquidazione delle spese in suo favore;
L'avv. Clerico si associa alla richiesta di cessata materia del contendere e in ordine alle spese rileva che vi è stata una riduzione dal 23 al 20% e quindi chiede che nella liquidazione ne tenga conto ex art. 113 TU CP_1
Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Dopo discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 4 N. R.G.L. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al n. r.g.l. 47/2025 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 13 gennaio 2025 deduceva di essere già stato Parte_1
soggetto di riconoscimento di provvidenze dovute per malattia professionale per problemi al rachide valutata nella misura dell'8% ai sensi dell'art. 13 L. 38/2000, con riconoscimento da parte dell' di un danno biologico del 15% (così ripartito: 8% rachide, 6% tunnel carpale CP_1 bilaterale, 3% caviglia). La valutazione del danno al rachide era stato frutto dell'esito di una causa giudiziale definita a favore del ricorrente con Sentenza del 4.11.2022 emessa dal
Tribunale del lavoro di Ivrea (Rg 669/2021). Successivamente vi era stato un ulteriore aggravamento, come emergeva dalla valutazione medico- legale della dott.ssa Persona_1
valutabile nella misura del 16% ex art. 13 L. 38/2000 per un danno totale del 23%
(comprendente anche la valutazione della compromissione arti superiori). Domandava, quindi, la revisione dell'indennizzo del danno biologico da parte dell' , previa CP_1
pagina 2 di 4 riconduzione del peggioramento alla malattia professionale di cui era affetto il ricorrente.
Concludeva con la richiesta di accertamento della malattia professionale che aveva provocato un danno biologico complessivo pari al 23% e per l'effetto condannarsi l' a costituire CP_1
in favore del ricorrente la rendita prevista per legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Con comparsa del 7 maggio 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che a seguito del CP_1
ricorso giudiziale era stata riesaminata la posizione del ricorrente e in accordo con lo stesso era stata svolta una visita medica collegiale con valutazione concorde del danno alla colonna vertebrale (pratica n. 517211024) nella misura del 12%, con valutazione complessiva di tutti i postumi degli eventi già occorsi al ricorrente nella misura del 20%. In conseguenza l' CP_1
aveva attivato il procedimento di costituzione della rendita nella misura del 20% con decorrenza 1/8/2024, ossia dal 1° del mese successivo alla domanda di revisione in conformità all'art. 84 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo, quindi, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna la parte ricorrente dava conto che la materia del contendere era cessata nelle more del giudizio, modificando, quindi, le proprie conclusioni con richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere e refusione delle spese legali.
***
In primo luogo, va affermata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il diritto azionato da parte ricorrente è stato riconosciuto (seppur in misura percentuale parziale con riguardo al danno biologico) da parte dell' che ha proceduto subito dopo il CP_1
ricorso alla relativa istruttoria in via amministrativa, tanto che la stessa parte ricorrente oggi domanda a questo Tribunale dichiararsi cessata la materia del contendere.
Il merito della controversia va, poi, analizzato al solo fine di regolamentare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del
31/08/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). In ordine agli elementi fattuali è pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c., il sopravvenire dell'aggravamento della malattia professionale e la fondatezza dell'azione pagina 3 di 4 esperita per il riconoscimento delle somme che oggi la stessa parte resistente ha riconosciuto in via amministrativa, a nulla rilevando che la percentuale di danno biologico complessivo riconosciuta sia ridotta dal 23% oggetto di domanda al 20% in quanto l'accoglimento della domanda in misura inferiore non importa alcuna soccombenza della parte ricorrente (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) ma, al più la parametrazione delle spese di lite in forza della somma riconosciuta come di spettanza nella domanda accolta (ovvero nel caso di specie riconosciuta di spettanza già in via amministrativa con conseguente cessazione della materia del contendere).
La liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause da di valore indeterminato a complessità bassa, in considerazione dell'oggetto della domanda di parte ricorrente volta alla costituzione della rendita da parte dell' , e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di CP_1
studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata, l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, con intervenuta cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio per effetto dell'attività amministrativa compiuta dopo il ricorso da parte dell' . Gli onorari CP_1
vengono, pertanto liquidati in €.4.638,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in CP_1 P.IVA_1
favore di (C.F. , che liquida nella misura di €.4.638,00 Parte_1 C.F._1
per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Ivrea, 10 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa RI Papalia
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