Sentenza breve 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 19/07/2021, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2021
N. 00950/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tacchi Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura -OMISSIS-, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di -OMISSIS- -OMISSIS- emesso in data 10.03.2021 e notificato all'odierno ricorrente in data 24.03.2021 con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS- e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, di nazionalità -OMISSIS-, di essere in Italia dal 2002 e di aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rinnovato da ultimo in data 31.10.2018 con scadenza 30.10.2019.
A seguito della richiesta inoltrata per l’ulteriore rinnovo del titolo di soggiorno, la Questura di -OMISSIS- opponeva il diniego oggetto del presente ricorso, provvedimento notificato al ricorrente in data 24.3.2021.
Nel motivare il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, la Questura dava risalto alla -OMISSIS- subita dallo straniero per effetto della sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 19.12.2019, confermata in sede di appello, alla -OMISSIS-di -OMISSIS- e -OMISSIS- di-OMISSIS- “per aver sottoposto a -OMISSIS- la -OMISSIS-, anche in presenza -OMISSIS-
Inoltre veniva evidenziato quanto rilevato nella sentenza di -OMISSIS- relativamente al vincolo di continuazione tra i -OMISSIS- oggetto di tale processo con quelli oggetto di precedente sentenza di -OMISSIS- ad -OMISSIS- di -OMISSIS-
Ritenuta la gravità del comportamento tenuto dal ricorrente nel corso degli anni e la natura ostativa del reato commesso, assolte le garanzie partecipative e valutate le deduzioni svolte dall’interessato, anche con riferimento all’attuale inserimento in una comunità per il recupero dalla dipendenza dall’-OMISSIS-, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla -OMISSIS- del ricorrente, l’amministrazione concludeva in termini sfavorevoli al rinnovo del titolo di soggiorno, dando risalto alla tipologia di -OMISSIS- commessi nei confronti dei propri familiari in un arco temporale considerevole, di tal chè nel bilanciamento degli opposti interessi coinvolti, ritenuta la mancanza di reale integrazione del ricorrente e la pericolosità del medesimo non superata dalle attuali misure cui lo stesso è sottoposto, concludeva con il provvedimento di reiezione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno, ferma restando la permanenza attuale dello straniero sul territorio nazionale per la durata della -OMISSIS-da scontare.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, è stato affidato alle seguenti doglianze:
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, OLTRE CHE PER VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL 19 MARZO 2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART 19 COMMA 1.2 TUI, in quanto la Questura non ha minimamente preso in considerazione e valutato la possibilità di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 12 TUI, omettendo di interessare in tal senso la competente Commissione territoriale.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: OMESSA APPLICAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 5, co. 5, TUI E DEI DIRITTI E DELLE GARANZIE ENUCLEABILI DALL’ART. 2 COST, NEI CONFRONTI DEL NUCLEO FAMILIARE, in quanto nel provvedimento assunto dal Questore di -OMISSIS- non risulta essere stato effettuato un adeguato e ponderato bilanciamento degli interessi coinvolti, con specifico riferimento alla mancata valutazione della reale pericolosità sociale del ricorrente ed alla omessa valutazione della presenza dei -OMISSIS-, con i quali, pur dopo le sentenze di -OMISSIS-, anche grazie al positivo percorso di reinserimento seguito sotto la guida della comunità cui è affidato, avrebbe avviato nuovi e positivi rapporti di relazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dalla stessa -OMISSIS-.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, controdeducendo alle censure esposte in ricorso, confermando sotto ogni profilo la legittimità del provvedimento impugnato, nel quale è stata approfonditamente valutata la situazione del ricorrente e la gravità dei fatti al medesimo addebitati e oggetto delle condanne subite, concludendo per la reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
Con note di udienza depositate in previsione della trattazione in camera di consiglio, parte istante ha ribadito le proprie conclusioni, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 7 luglio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti, omesso ogni ulteriore avviso, come da verbale.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le seguenti considerazioni.
Infondato è il primo motivo di ricorso, potendo al riguardo essere richiamato quanto già osservato da questo giudice in fattispecie analoga (TAR Veneto, III, n. 867/21), laddove si è ritenuto che la previsione invocata da parte ricorrente, disponendo che “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”, non possa trovare applicazione, in quanto anche nel caso in esame la difesa istante non ha evidenziato né invocato né tanto meno allegato la sussistenza delle situazioni di cui ai commi 1 e 1.1 della richiamata disposizione normativa (relativi al divieto di respingimento o espulsione verso Stati in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero verso Stati in relazione ai quali esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti) tali da indurre la Questura a trasmettere l’istanza alla competente Commissione Territoriale, essendosi limitata ad invocare in termini generici la sussistenza di un obbligo in tal senso da parte dell’amministrazione.
Non essendo stato fornito al riguardo alcune elemento che in qualche misura potesse giustificare l’avvio di tale diverso procedimento, la censura dedotta da parte istante non può trovare accoglimento.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, non essendo il provvedimento assunto dall’amministrazione affetto dai vizi denunciati, in particolare il difetto di motivazione e di istruttoria, non risultando omesso il necessario bilanciamento dei diversi interessi, anche di ordine familiare, coinvolti.
Pacifica è la sussistenza a carico dello straniero di una -OMISSIS-, recentemente inflitta, per un reato ostativo, la cui commissione, anche in ragione delle modalità e del coinvolgimento oltre che della -OMISSIS- anche delle -OMISSIS- -OMISSIS-, intervenute a difendere la -OMISSIS-, appare chiaramente denotare un’indole violenta del ricorrente, il quale ha mostrato assenza di integrazione e ha manifestato la propria indole violenta nel corso degli anni, rinnovando nei confronti dei propri congiunti il reato di -OMISSIS- per il quale aveva già subito in passato analoga -OMISSIS-.
Nel descrivere tali comportamenti e richiamando il contenuto della sentenza di -OMISSIS-, confermata anche in appello, l’amministrazione ha dato piena contezza della valutazione effettuata in ordine alla sussistenza dei requisiti per poter ottenere il rinnovo del titolo di soggiorno, giungendo correttamente a denegare tale richiesta proprio a fronte della sussistenza di un reato ostativo, già valutato come tale dal Legislatore.
Il diniego quindi è immune dai vizi denunciati, in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza, nell’esercizio della sua prudente e discrezionale valutazione dei comportamenti tenuti dallo straniero, confermati in questo caso anche dalle condanne inflitte, ha formulato un giudizio che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo evidenziato, in particolare, la gravità della tipologia di reato e delle circostanze concrete relative ai fatti per i quali il ricorrente è stato --OMISSIS- e avendo compiuto un adeguato bilanciamento dei contrapposti interessi, valutando la situazione personale e familiare del ricorrente in relazione al reato commesso e definitivamente accertato.
Nel provvedimento, in particolare, sono state descritte le circostanze relative ai reiterati (e indubbiamente gravi) -OMISSIS-, posti in essere dal ricorrente nei confronti della -OMISSIS- e delle -OMISSIS- e quindi in un contesto di intimità familiare, che oggettivamente rende secondaria ogni pretesa considerazione circa l’unità familiare.
In conclusione, per le considerazioni sin qui espresse, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 2000,00 € (duemila/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.