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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 3441/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
AT BA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Nulla sulle spese.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
1 espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socioeconomici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa non veniva istruita con ulteriore C.T.U. medico legale e veniva fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note depositate da parte ricorrente, viene pronunciata la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, avendo conservato integra la propria autonomia, indicando in particolare che il ricorrente era in grado di compiere in modo autonomo i principali atti della vita quotidiana.
2 Parte ricorrente non ha mosso specifiche contestazioni rispetto a detto accertamento, non indicando in concreto per il compimento di quali attività della vita quotidiana il ricorrente abbisognasse di assistenza continua, in conseguenza delle proprie condizioni di salute.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 20/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025
LA GIUDICE
PA RI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 3441/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1
AT BA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trovava né si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Nulla sulle spese.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
1 espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socioeconomici, rigettarsi il ricorso perché infondato.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socioeconomici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova.
La causa non veniva istruita con ulteriore C.T.U. medico legale e veniva fissata per la decisione con trattazione scritta all'odierna udienza, per la quale venivano effettuate regolarmente le comunicazioni alle parti dalla Cancelleria.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e le note depositate da parte ricorrente, viene pronunciata la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va rigettato.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse né sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento, avendo conservato integra la propria autonomia, indicando in particolare che il ricorrente era in grado di compiere in modo autonomo i principali atti della vita quotidiana.
2 Parte ricorrente non ha mosso specifiche contestazioni rispetto a detto accertamento, non indicando in concreto per il compimento di quali attività della vita quotidiana il ricorrente abbisognasse di assistenza continua, in conseguenza delle proprie condizioni di salute.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare alla ritenuta insussistenza di un consistente difetto di autonomia, avendo il periziato conservato integra sia la funzione deambulatoria che la possibilità di compiere in modo autonomo gli atti quotidiani della vita.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente, che ha presentato dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la domanda non risulta manifestamente infondata e temeraria.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 20/11/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025
LA GIUDICE
PA RI
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