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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/12/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario dott.ssa Vanessa Rocchi, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di lavoro e previdenza n. 651/2024 R.G. promossa
DAL
La sig.ra nata a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1
(PT), Via Carlo Marx n. 64/int. 3 – Cod. Fisc. - rappresentata e difesa come C.F._1 da procura in separato allegato pdf allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Carolina ANGELI del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore sito in Lucca (LU), Viale L. Cadorna n. 173
- Parte ricorrente -
CONTRO
L' , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco FALSO in forza di procura generale alle liti, rep. 37875, racc. 7313 dd. 22.03.2024 per atto Notaio in Roma Persona_1
- Parte resistente -
Oggetto: Irripetibilità dell'indebito notificato dall' in data 24.04.2024 per la complessiva CP_1 somma di euro 10.560,00 per illegittima percezione del RDC nel periodo febbraio 2022- gennaio 2023.
Conclusioni: come in atti e da verbale di udienza del 9.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo in opposizione ex art. 442 cpc ritualmente depositato in data 23.07.2024, la sig.ra contestava la richiesta dell' e chiedeva dichiararsi irripetibile Parte_1 CP_1
l'indebito notificato dall'Istituto in data 24.04.2024 per la somma di euro 10.560,00 per illegittima percezione del reddito di cittadinanza nel periodo febbraio 2022 –gennaio 2023 a seguito della revoca della prestazione per l'invio di aggiornamento della situazione del nucleo familiare tramite nuova SU. Concludeva, quindi, affinchè “…respinta ogni domanda contraria di: 1) Accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo da febbraio 2022 a gennaio 2023 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' 2) CP_1 Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di CP_1 lite”.
Si costituiva l' mediante propria memoria difensiva depositata in data 22.01.2025 CP_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda come da conclusioni ivi precisate: ““Voglia l'On.le Tribunale adito dichiarare inammissibile e, comunque, respingere la domanda avversaria, con conseguente accertamento della debenza integrale delle somme di cui alle comunicazioni dd. CP_1
05.04.2024, con il favore delle spese del giudizio”.
Ora con decreto del 29.07.2024 il giudice fissava la prima udienza di comparizione delle parti del 18.02.2025 nella quale il giudice designato, a scioglimento della riserva presa, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il fascicolo per la relativa discussione orale.
Dopo vari rinvii della causa, ritenuta la controversia vertente su questioni di diritto e già istruita con i documenti allegati dalle parti, veniva parimenti rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 9.12.2025 ove la stessa è stata discussa e decisa – dopo ritiro in camera di consiglio - con sentenza e motivazione contestuale di cui si dava pubblica lettura del relativo dispositivo in assenza delle parti costituite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso introduttivo così come proposto dalla sig.ra risulta infondato in fatto ed Parte_1 in diritto e come tale deve, pertanto, essere respinto anche in virtù del brocardo noto che “ignorantia legis et iuris non excusat”.
Infatti, in questo primo grado di giudizio si discute della spettanza o meno in capo all'odierna parte ricorrente del diritto a beneficiare del reddito di cittadinanza (d'ora in poi RDC) concessole per tutto il periodo dal febbraio 2022 al gennaio 2023 e poi revocato con provvedimento del 24.04.2024 CP_1
e richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente a seguito di nuova SU: trattasi di revoca disposta dall' a seguito di nuove verifiche e dell'irregolare attestazione CP_1 sulla composizione del nucleo familiare della odierna ricorrente già a far data dalla domanda Prot INPS-RDC-2021 4805170 presentata dalla stessa nell'ottobre 2021.
La vicenda, la successione degli eventi e le circostanze di fatto che portano a questo giudizio di impugnazione sono pacifiche e documentali.
Infatti, dall'esame dei documenti allegati ai rispettivi scritti difensivi, risulta che la sig.ra Pt_1 nell'ottobre 2021 presentava la domanda per ottenere il beneficio del RDC con domanda prot. CP_1
– RDC – 2021 – 4805170 e la domanda veniva accettata e così che la sig.ra cominciava a Pt_1 percepire il reddito dallo stesso mese di ottobre 2021. Come previsto per legge, poi, in data 05.01.2022, al ricorrente presentava la nuova SU (cfr. doc. 2 ) omettendo di indicare quale CP_1 componente del nucleo familiare il coniuge convivente (cfr. Persona_2 matrimonio contratto in Senegal come si legge nella relazione del S.S. dell'ottobre 2023 – cfr doc. 2 del ricorso). E' la stessa parte ricorrente, sul punto, che riferiva di abitare in affitto a Monsummano Terme in Via Carlo Marx, n. 64, int. 3 e che sin dal 2019 aveva iniziato una relazione con il sig.
[...] ed in data 25.12.2020 era nato il figlio Ad ottobre Persona_2 Persona_3
2021, il nucleo familiare era dunque composto dall'odierna ricorrente, dal marito/compagno
[...]
e dal figlio Il sig. Persona_2 Persona_3 Persona_2 risiedeva con la ricorrente in Monsummano Terme almeno dal 3.08.2020 (cfr. doc. 4 ). Nella CP_1
SU presentata il 05.01.2022 per continuare a fruire del RDC anche nel 2022 (cfr. doc. 2 ) era CP_1 stato omesso di indicare il coniuge/compagno/genitore convivente e gli ulteriori dati, compresi quelli reddituali, anche se pari a zero, relativi a tale componente. Ecco che con comunicazione datata 05.04.2024, l' informava la ricorrente dell'avvenuta revoca della prestazione del RDC CP_1 derivante, dunque, dall'omesso inserimento all'interno del nucleo familiare del compagno convivente e dei relativi dati reddituali, con la contestazione del relativo indebito quantificato in euro 10.560,00 relativo al RDC percepito illegittimamente per tutto il periodo da febbraio 2022 a gennaio 2023 (cfr. doc. 3 ). CP_1
Questi sono i fatti oggettivi risultanti in giudizio.
MANCATO ADEMPIMENTO ALL'ONERE DELLA PROVA
Orbene, tutto ciò premesso, da un punto di vista giuridico e di qualificazione della domanda proposta, l'azione esperita dall'odierna ricorrente avverso la pretesa di ripetizione dell'indebito vantata da CP_1 va qualificata, in realtà, come azione di accertamento negativo nella misura in cui la ricorrente sostiene la natura non indebita di quanto percepito e, pretende pertanto di veder anche accertato il proprio diritto alla prestazione medesima, tant' che le conclusioni espressamente formulate e precisate anche in sede di udienza di discussione sono di “…Accertare e dichiarare che quanto percepito dalla ricorrente nel periodo da febbraio 2022 a gennaio 2023 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito e nulla è dovuto dal ricorrente in restituzione all' . CP_1
In tali casi l'onere della prova è posto a carico della stessa ricorrente che, sostenendo l'inesistenza di un obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito, spetta dimostrare che la prestazione corrispostale e che voglia trattenere presso di sé, possa qualificarsi legittimamente come adempimento, e che dunque sussista un valido titolo per il pagamento ricevuto, di cui ricorrano i presupposti costitutivi (cfr. Cassa Civ, S.U. n.18046/2010, Css. Civ. Sez. Lav. n.2739/2016, Cass. Civ, Sez. Lav. n.26231/2018, Cass. Civ. Sez. lav, n.15550/2019).
Pertanto, in primis, nella fattispecie de qua, non risulta che parte ricorrente abbia fornito alcuna allegazione, prima ancora che la prova, della sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto alla percezione del RDC nel periodo in oggetto di cui l'ente resistente ha disposto la revoca e preteso la restituzione.
Da ciò ne consegue che la domanda deve essere rigettata in forza dei principi probatori sopra esposti.
NEL MERITO
Venendo poi anche al merito delle questioni sollevate, la domanda della ricorrente è infondata e il ricorso va respinto risultando dagli stessi documenti di causa come l'odierna ricorrente abbia percepito il RDC, fin dalla prima domanda di ottobre 2021, in virtù di false attestazioni relative al proprio nucleo familiare e che secondo la normativa di riferimento, come di seguito verrà illustrata, le dichiarazioni non conformi al vero comportano di per sé la revoca della prestazione a prescindere dalle ulteriori conseguenze, anche sotto il profilo penale.
Infatti, l' fonda la richiesta di ripetizione di indebito sulla normativa in materia di reddito di CP_1 cittadinanza di cui al DL 4/201, conv in Legge 26/2019 e, nello specifico: l'art. 2, co 5, che stabilisce espressamente che: “Ai fini del Rdc il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli” nonché sul comma 4 dell'art 7 dello stesso DL n. 4/2019 prevedendo che quando l' accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle CP_1 informazioni poste a fondamento della domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio per cui è causa, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Da dette disposizioni di legge è pacifico che la dichiarazione non veritiera dedotta da parte ricorrente al momento della presentazione della domanda Prot INPS-RDC-2021 4805170 di richiesta del RDC omettendo di indicare nel nucleo familiare anche il coniuge/compagno/genitore convivente abbia comportato necessariamente la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito come prescritto per legge.
La norma è chiara nel disporre la revoca con efficacia retroattiva, quindi l'obbligo di restituzione dell'intera prestazione, non solo di quanto ricevuto in eccesso.
Ora la ricorrente contesta la decisione dell' e tale comunicazione di revoca del RCD percepito CP_1 lamentando che l'Ente abbia deciso sui documenti e sul presupposto di false attestazioni non anche in base ad una verifica della concreta situazione di vita della beneficiaria stessa.
A tal proposito la ricorrente deduce che abitava in affitto a Monsummano Terme e che in quel periodo aveva iniziato una relazione con il sig. (circostanza peraltro diversa da Persona_4 quanto si legge nella relazione del Servizio Sociale dell'ottobre 2023 nella quale si legge che i due avevano contratto matrimonio in Senegal) e che da tale unione il 25.12.2020 era nato il figlio
[...]
Rappresentava che il rapporto tra i due soggetti non era mai stato sereno a causa Persona_5 delle minacce e vessazioni subite dalla sig.ra per le quali era stato informato anche il Pt_1
Servizio Sociale che la seguiva fin dall'inizio del 2021 per motivi di natura economica. Deduceva poi che nel settembre 2021 la signora riferiva ai servizi sociali di attraversare un momento di Pt_1 crisi di coppia, ma che il sig. non aveva intenzione di abbandonare la casa, tant'è che nel Per_2 novembre del 2021 aveva fissato la propria residenza in Monsummano Terme nonostante le resistenze della sig.ra che, proprio a causa di tale situazione, si allontanava di casa per andare a stare Pt_1 da una zia. Decideva poi di rientrare presso l'abitazione di Monsummano Terme ma stante la situazione familiare molto precaria per condotte vessatorie e minacciose del sig. , si rivolgeva Per_2 al giudice competente di questo stesso Tribunale e il 29.11.2023 veniva emesso un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'odierna ricorrente e dal figlio minore.
Orbene, purtroppo, tutte le circostanze sopra dedotte da parte ricorrente non assumono alcuna rilevanza ai fini che qui interessano e secondo le disposizioni normative che disciplinano l'erogazione del RDC e la esatta composizione del nucleo familiare come sopra indicate e richiamate in virtù delle quali l'odierna ricorrente avrebbe, in ogni caso, dovuto indicare il coniuge/compagno/genitore convivente nella relativa domanda già presentata nell'ottobre 2021.
Come già detto, nella narrazione dei fatti sopra esposta, risulta dai documenti di causa come il sig. era residente in [...]int 3 sin dal 3.08.2020 nella stessa Persona_2 abitazione ove risiedeva la ricorrente.
Seppur dopo un primo allontanamento della ricorrente con il figlio presso altri familiari, come si legge nella relazione del Servizio Sociale dell'ottobre 2023 allegata al ricorso introduttivo, ad ottobre 2021 la sig.ra decideva di proseguire la relazione a la convivenza con il sig. che, di fatto è Pt_1 Per_2 proseguita fino al 29.11.2023 allorquando è stato emesso un provvedimento di allontanamento dello stesso dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla ricorrente e al figlio minore.
Tutto ciò significa che quando la sig.ra ha fatto la domanda del RDC ad ottobre 2021, il Pt_1 coniuge/compagno/genitore era presente nella casa da tempo e conviveva insieme alla odierna ricorrente e al loro figlio minore e per cui la mancata indicazione dello stesso nella domanda presentata costituisce una falsa attestazione e per legge, in caso di verifica, comporta la revoca immediata e con efficacia retroattiva del beneficio come disposto correttamente da . CP_1
Peraltro, sempre così come correttamente dedotto da , anche qualora l'altro genitore non fosse CP_1 stato convivente, doveva comunque essere inserito nella SU (si veda il modello di SU ordinaria quadro D) che avrebbe dovuto compilare la ricorrente invece che la SU mini (doc. 5).
In ogni caso, anche ove in ipotesi volesse attribuirsi rilievo al dato della (non) convivenza, il provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare e la cessazione della convivenza dei tre soggetti è stato emesso solo nel novembre 2023 e dunque successivamente alla domanda presentata.
L'Ente resistente, pertanto, non ha potuto che prendere atto di una circostanza specifica ed oggettiva e non avrebbe potuto agire diversamente se non con la revoca del reddito di cittadinanza come operata provvedendo, diversamente, contra legem, tenuto conto che l'azione amministrativa di recupero dell'indebito esercitata dall'Ente previdenziale nei confronti della ricorrente trova fondamento in una precisa ed univoca disposizione normativa che certamente l' non poteva né può disattendere in CP_1 casi di specie.
Era in ogni caso onere della richiedente prima di presentare la domanda amministrativa ed attesa la rilevanza giuridica delle dichiarazioni rese attraverso l'autocertificazione, dare atto della condizione soggettiva all'epoca del proprio nucleo familiare, cosa che non è avvenuta.
Alla luce di tali principi giuridici ed interpretativi sopraesposti, ecco che per tutte tali motivazioni la domanda formulata da parte ricorrente deve essere respinta in quanto appare legittimo il provvedimento di revoca adottato dall' e legittima la domanda di restituzione dell'indebito CP_1 percepito come da comunicazione del 24.04.2024. CP_1 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo in virtù della somma richiesta e dell'esigua attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa di lavoro e previdenza n. 651/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-respinge integralmente il ricorso introduttivo proposto da parte ricorrente in quanto non provato e, comunque, infondato in fatto e in diritto e conferma integralmente i provvedimenti adottati dall' ; CP_1
2-condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute da parte nel CP_2 presente giudizio che si liquidano, tenuto conto dei valori minimi del primo scaglione ed esclusa l'attività istruttoria, in complessive euro 1.865,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e CPA come per legge e se dovute.
Così deciso in Pistoia lì 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
GOP Dott.ssa Vanessa Rocchi