Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4674/2024 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv.to/ degli Avv.ti PISANO VINCENZO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Controparte_1 P.IVA_1 Patrocinio dell'Avv.to MANTELLO MARIA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte convenuta , parte CP_2
ritualmente intimata e non costituitasi.
Nel merito, il ricorso – nella parte in cui è qualificabile come opposizione all'esecuzione – è fondato per quanto concerne la prescrizione del credito azionato con l'intimazione di pagamento gravata, con specifico riferimento alla cartella esattoriale di pagamento n. 293 2008 01638969810000 notificata in data 03/08/2009 e con la quale si era già chiesto il pagamento dell'importo di € 14.642,12, a titolo di contributi per l'anno
2005, per la gestione dei lavoratori dello spettacolo.
Ed invero, non si rilevano atti interruttivi della prescrizione, utili, prima della notifica dell'intimazione si pagamento, avvenuta in data 5.4.2024.
Il , invero, ha prodotto la notifica della cartella esattoriale, perfezionatasi CP_3
il 3.8.2009, mentre il successivo documento, relativo ad una presunta notifica alla data del 25.1.2018 (che sarebbe stata in ogni modo tardiva), non appare correlato alla pretesa oggetto di causa, non sussistendovi alcuna prova a tal riguardo.
L' , dal canto suo, non ha curato di costituirsi. CP_2
Il credito opposto deve ritenersi pertanto prescritto ex art. 3, co. 9, l. 335/1995.
Le spese processuali possono compensarsi tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti di , tenuto conto, da un canto, della tardività dell'opposizione avuto CP_2
riguardo ai motivi che attengono alla regolarità dell'intimazione di pagamento (vizi,
quale il difetto di motivazione, qualificabili in termini di opposizione agli atti esecutivi e dunque proposti oltre il termine di legge di 20 giorni), dall'altro tenuto conto che il credito opposto risulta prescritto dopo la valida notifica della cartella esattoriale (di cui la ricorrente aveva negato la validità, v. ricorso, pag. 4), nonché dell'inammissibilità
degli ulteriori motivi che attengono al merito della controversia: il dedotto motivo di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999 andava gravato nei termini di legge, a decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, ritualmente avvenuta il 3.8.2009, come dimostra
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
– contrariamente a quanto dedotto in ricorso – l'avviso di ricevimento prodotto dal concessionario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA prescritto il credito di cui all'intimazione di pagamento gravata,
relativamente alla cartella esattoriale n. 293 2008 01638969810000 notificata in data
03/08/2009;
ANNULLA, pertanto, in tale misura, l'intimazione gravata ed ogni atto conseguenziale;
COMPENSA le spese nei confronti del Concessionario;
DICHIARA irripetibili le spese nei riguardi del concessionario.
Così depositato, in Catania, lì 12/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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