Articolo 88 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
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10 febbraio 1970
Art. 88. I residui passivi alla chiusura dell'eser-
cizio 1959-60 restano determinati in........ L. 4.054.960.766 dei quali furono pagati nel 1960-61......... " 2.286.078.965
----------------- e rimasero da pagare al 30 giugno 1961...... L. 1.768.881.801
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970