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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 835/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ZAULI GIOVANNI con domicilio in VIA Parte_1
PELLEGRINA ROSSELLI DEL TURCO 30/9 47122 FORLI'
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARZOCCHI CLAUDIO con domicilio Controparte_1 in Piazzetta del Carmine, 12 47121 Forlì
APPELLATO
all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2092/2020 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Zauli Giovanni
APPELLANTE
contro
Controparte_1
pagina 1 di 6 con il patrocinio dell'avv. Marzocchi Claudio
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Forlì del 17.3.2025.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 724 del 05.11.2007 -dopo aver precisato che “con sentenza
parziale del 9 giugno 2005, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile
celebrato fra le parti in Meldola il 25.2.1995, rimettendo la causa in lettura per la trattazione delle
rimanenti domande”- disponeva, relativamente alla determinazione dell'assegno contributivo del padre a favore della figlia , ponendo a carico di l'obbligo “di corrispondere a Parte_2 Parte_1 [...]
entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Controparte_1
, la somma mensile di € 300,00 – da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. di prezzi Pt_2
medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati -, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 7.4.23 rappresentava: Parte_1
-di essere privo di occupazione lavorativa e malato, essendo stato recentemente (in data 11.03.2021)
operato di tumore al rene, così come risulta da referto dell'IRST di Meldola del 02.03 che attesta:
pagina 2 di 6 “Paziente con pregressa neoplasia renale radicalmente operata pT1a. Familiarità: padre deceduto a
76 anni per k rene. In data 11/3/21 veniva sottoposto a enucleoresezione del rene destro. All'esame
istologico: Carcinoma a cellule renali a cellule chiare (grado 1 sec. ISUP/WHO), limitato al rene”.
-di soffrire dal marzo 2019 di discopatia con ernia discale.
-che la figlia , nata l'[...] -dunque, attualmente di 30 anni- svolge da anni attività lavorativa Parte_2
alle dipendenze della , con contratto di lavoro Controparte_2
a tempo indeterminato con la qualifica di “addetta alle pulizie di interni”.
Conseguentemente, valutate le condizioni di salute ed economiche del padre, l'età di e la sua Parte_2
disponibilità di una fonte di guadagno con contratto a tempo indeterminato, chiedeva al Parte_1
Tribunale la revoca dell'obbligo al mantenimento della figlia.
nel costituirsi con comparsa del 19.07.23, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Il Tribunale di Forlì, con la sentenza del 22.1.2025 in questa sede impugnata, così statuiva:
“Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337 bis e 337 ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 29 c.p.c.
Rigetta la domanda di parte ricorrente di revoca di assegno contributivo a favore della figlia pari Pt_2
ad euro 300,00 disposto con sentenza n. 724/07 del Tribunale di Forlì;
dispone che corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_1
di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a entro il Controparte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul c/c a lei intestato a decorrere dal mese di marzo 2022,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in
materia di famiglia del Tribunale di Forlì;
pone interamente a carico del ricorrente soccombente le spese del presente giudizio;
condanna la resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
2.336,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
impugnava la sentenza, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni Parte_1
pagina 3 di 6 del primo grado e precisava le seguenti conclusioni:
“DISPORRE la revisione dei provvedimenti a tutela dell'allora minore , ancora titolare di Parte_2
contributo economico all'età di quasi 30 anni, previo riconoscimento della sussistenza di “giustificati
motivi” per la revoca dell'assegno contributivo, così come rappresentato e documentato in prime cure
e con il presente atto di impugnazione;
REVOCARE, pertanto, l'assegno contributivo a carico del padre e a favore della figlia Parte_1
, come determinato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 724/2007 del 05.11.2007; Parte_2
REVOCARE tutte le statuizioni della sentenza del Tribunale di Forlì n. 102/2025 pubblicata il
17.03.2025, compresa la condanna di alle spese e compensi legali, a favore di Parte_1 [...]
; CP_1
CONDANNARE al pagamento di spese e compensi processuali del presente Controparte_1
giudizio di secondo grado. Con vittoria di spese legali”.
Si costituiva in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_1
merito, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in particolare,
- che è affetta da “sindrome post-traumatica di innesto ad un ritardo mentale, con disturbo di Pt_2
personalità con notevole instabilità del tono e dell'umore e difficoltà nelle relazioni sociali” -con invalidità al 74%-, disabilità da mettere in correlazione con il trauma subito all'età di 7 anni allorquando subì violenza sessuale per la quale il padre, in concorso con altri, è stato condannato in via definitiva;
- che lavorava presso la con contratto di lavoro a tempo Pt_2 Controparte_2
parziale (13 ore settimanali), con inserimento lavorativo per le persone con disabilità grave, ricevendo una retribuzione di € 312,00 mensili;
- che è decaduto dalla responsabilità genitoriale dal 2006; Parte_1
- che non versa alcun mantenimento da oltre 10 anni e non ha mai provveduto a Parte_1
pagina 4 di 6 risarcire il danno liquidato dal Tribunale di Forlì a favore della figlia;
Pt_2
- che, pur avendo subito l'intervento al rene del 2021, la controparte attualmente versa in buone condizioni fisiche;
non risulta la sua inabilità al lavoro, né ha dato prova di essersi adeguatamente adoperato al fine di reperire un'attività lavorativa.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è andata in decisione all'odierna udienza.
Ritiene questa Corte che l'appello che l'appello debba essere rigettato.
In particolare, non si possono che condividere e richiamare le argomentazioni utilizzate dal Giudice di primo grado per sottolineare come sia affetta da una grave disabilità (ampiamente documentata): Pt_2
conseguentemente ella non può essere trattata alla stregua di un figlio adulto completamente abile al lavoro. L'art. 337 septies comma 2 c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori e l'art. 473 bis.9 c.p.c.
prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino le disposizioni in favore dei figli minori previste nel titolo relativo al procedimento in materia di famiglia. Il legislatore ha, pertanto,
previsto una equiparazione completa del trattamento dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni.
Di conseguenza, appare ovviamente inconferente il richiamo del ricorrente a tutta la giurisprudenza relativa ai figli maggiorenni e abili al lavoro.
In particolare, aveva sì prestato attività lavorativa presso una (rapporto di Pt_2 Controparte_2
lavoro, per altro, interrotto e poi ripreso presso altra Cooperativa), ma con una retribuzione che certamente non poteva -e non può- essere ritenuta sintomo di autosufficienza economica.
D'altro canto, non appare neppure dimostrata l'impossibilità di di reperire attività Parte_1
lavorativa, oltretutto tenuto conto che è principio pacifico in giurisprudenza che il genitore disoccupato sia comunque tenuto al mantenimento dei figli, posto che “La mera perdita di lavoro non costituisce
oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni economiche. Il genitore separato o divorziato
deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a
pagina 5 di 6 versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere
riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (ex pluribus, Cass. Civ. sent. n.39411 del 24.08.17).
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Secondo il principio di soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio, liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile bassa (complessità tra media e minima) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, in €. 6.200,00 (per le tre fasi di studio, introduttiva, decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Parte_1
Forlì del 17.3.2025 così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Controparte_1
misura di € 6.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 835/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. ZAULI GIOVANNI con domicilio in VIA Parte_1
PELLEGRINA ROSSELLI DEL TURCO 30/9 47122 FORLI'
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. MARZOCCHI CLAUDIO con domicilio Controparte_1 in Piazzetta del Carmine, 12 47121 Forlì
APPELLATO
all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2092/2020 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. Zauli Giovanni
APPELLANTE
contro
Controparte_1
pagina 1 di 6 con il patrocinio dell'avv. Marzocchi Claudio
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Forlì del 17.3.2025.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 724 del 05.11.2007 -dopo aver precisato che “con sentenza
parziale del 9 giugno 2005, questo Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile
celebrato fra le parti in Meldola il 25.2.1995, rimettendo la causa in lettura per la trattazione delle
rimanenti domande”- disponeva, relativamente alla determinazione dell'assegno contributivo del padre a favore della figlia , ponendo a carico di l'obbligo “di corrispondere a Parte_2 Parte_1 [...]
entro il 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Controparte_1
, la somma mensile di € 300,00 – da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. di prezzi Pt_2
medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati -, oltre al 50% delle spese straordinarie”.
con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato il 7.4.23 rappresentava: Parte_1
-di essere privo di occupazione lavorativa e malato, essendo stato recentemente (in data 11.03.2021)
operato di tumore al rene, così come risulta da referto dell'IRST di Meldola del 02.03 che attesta:
pagina 2 di 6 “Paziente con pregressa neoplasia renale radicalmente operata pT1a. Familiarità: padre deceduto a
76 anni per k rene. In data 11/3/21 veniva sottoposto a enucleoresezione del rene destro. All'esame
istologico: Carcinoma a cellule renali a cellule chiare (grado 1 sec. ISUP/WHO), limitato al rene”.
-di soffrire dal marzo 2019 di discopatia con ernia discale.
-che la figlia , nata l'[...] -dunque, attualmente di 30 anni- svolge da anni attività lavorativa Parte_2
alle dipendenze della , con contratto di lavoro Controparte_2
a tempo indeterminato con la qualifica di “addetta alle pulizie di interni”.
Conseguentemente, valutate le condizioni di salute ed economiche del padre, l'età di e la sua Parte_2
disponibilità di una fonte di guadagno con contratto a tempo indeterminato, chiedeva al Parte_1
Tribunale la revoca dell'obbligo al mantenimento della figlia.
nel costituirsi con comparsa del 19.07.23, chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_1
Il Tribunale di Forlì, con la sentenza del 22.1.2025 in questa sede impugnata, così statuiva:
“Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero in sede, visti gli artt. 316, 337 bis e 337 ter e ss. c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis 29 c.p.c.
Rigetta la domanda di parte ricorrente di revoca di assegno contributivo a favore della figlia pari Pt_2
ad euro 300,00 disposto con sentenza n. 724/07 del Tribunale di Forlì;
dispone che corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma Parte_1
di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a entro il Controparte_1
giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul c/c a lei intestato a decorrere dal mese di marzo 2022,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in
materia di famiglia del Tribunale di Forlì;
pone interamente a carico del ricorrente soccombente le spese del presente giudizio;
condanna la resistente alla corresponsione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
2.336,00 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge”.
impugnava la sentenza, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni Parte_1
pagina 3 di 6 del primo grado e precisava le seguenti conclusioni:
“DISPORRE la revisione dei provvedimenti a tutela dell'allora minore , ancora titolare di Parte_2
contributo economico all'età di quasi 30 anni, previo riconoscimento della sussistenza di “giustificati
motivi” per la revoca dell'assegno contributivo, così come rappresentato e documentato in prime cure
e con il presente atto di impugnazione;
REVOCARE, pertanto, l'assegno contributivo a carico del padre e a favore della figlia Parte_1
, come determinato con sentenza del Tribunale di Forlì n. 724/2007 del 05.11.2007; Parte_2
REVOCARE tutte le statuizioni della sentenza del Tribunale di Forlì n. 102/2025 pubblicata il
17.03.2025, compresa la condanna di alle spese e compensi legali, a favore di Parte_1 [...]
; CP_1
CONDANNARE al pagamento di spese e compensi processuali del presente Controparte_1
giudizio di secondo grado. Con vittoria di spese legali”.
Si costituiva in giudizio sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello e, nel Controparte_1
merito, chiedendone il rigetto.
Deduceva, in particolare,
- che è affetta da “sindrome post-traumatica di innesto ad un ritardo mentale, con disturbo di Pt_2
personalità con notevole instabilità del tono e dell'umore e difficoltà nelle relazioni sociali” -con invalidità al 74%-, disabilità da mettere in correlazione con il trauma subito all'età di 7 anni allorquando subì violenza sessuale per la quale il padre, in concorso con altri, è stato condannato in via definitiva;
- che lavorava presso la con contratto di lavoro a tempo Pt_2 Controparte_2
parziale (13 ore settimanali), con inserimento lavorativo per le persone con disabilità grave, ricevendo una retribuzione di € 312,00 mensili;
- che è decaduto dalla responsabilità genitoriale dal 2006; Parte_1
- che non versa alcun mantenimento da oltre 10 anni e non ha mai provveduto a Parte_1
pagina 4 di 6 risarcire il danno liquidato dal Tribunale di Forlì a favore della figlia;
Pt_2
- che, pur avendo subito l'intervento al rene del 2021, la controparte attualmente versa in buone condizioni fisiche;
non risulta la sua inabilità al lavoro, né ha dato prova di essersi adeguatamente adoperato al fine di reperire un'attività lavorativa.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è andata in decisione all'odierna udienza.
Ritiene questa Corte che l'appello che l'appello debba essere rigettato.
In particolare, non si possono che condividere e richiamare le argomentazioni utilizzate dal Giudice di primo grado per sottolineare come sia affetta da una grave disabilità (ampiamente documentata): Pt_2
conseguentemente ella non può essere trattata alla stregua di un figlio adulto completamente abile al lavoro. L'art. 337 septies comma 2 c.c. prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori e l'art. 473 bis.9 c.p.c.
prevede che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino le disposizioni in favore dei figli minori previste nel titolo relativo al procedimento in materia di famiglia. Il legislatore ha, pertanto,
previsto una equiparazione completa del trattamento dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni.
Di conseguenza, appare ovviamente inconferente il richiamo del ricorrente a tutta la giurisprudenza relativa ai figli maggiorenni e abili al lavoro.
In particolare, aveva sì prestato attività lavorativa presso una (rapporto di Pt_2 Controparte_2
lavoro, per altro, interrotto e poi ripreso presso altra Cooperativa), ma con una retribuzione che certamente non poteva -e non può- essere ritenuta sintomo di autosufficienza economica.
D'altro canto, non appare neppure dimostrata l'impossibilità di di reperire attività Parte_1
lavorativa, oltretutto tenuto conto che è principio pacifico in giurisprudenza che il genitore disoccupato sia comunque tenuto al mantenimento dei figli, posto che “La mera perdita di lavoro non costituisce
oggettiva impossibilità di far fronte alle obbligazioni economiche. Il genitore separato o divorziato
deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato. O meglio, è tenuto a
pagina 5 di 6 versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere
riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi” (ex pluribus, Cass. Civ. sent. n.39411 del 24.08.17).
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Secondo il principio di soccombenza, deve essere condannato al pagamento delle spese Parte_1
di lite del presente giudizio, liquidate, avuto riguardo al valore indeterminabile bassa (complessità tra media e minima) della controversia e ai parametri di cui al DM 147/2022, in €. 6.200,00 (per le tre fasi di studio, introduttiva, decisionale), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 102/2025 del Tribunale di Parte_1
Forlì del 17.3.2025 così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento in favore di delle spese di lite nella Parte_1 Controparte_1
misura di € 6.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
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