Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA indebito assistenziale
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1314/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, quale procuratore generale di (avv. Parte_1 Persona_1
Luca Putignano)
- ricorrente contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza dell'11.2.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il Parte_1
10.12.2023, nella veste di procuratore generale di , per sentire Persona_1 dichiarare non dovuta da la somma di euro 2.562,45 Persona_1
“…trattenuta sugli arretrati della pensione SR di cui alla comunicazione del 27- CP_ 7-2020 e per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante
p.t., alla restituzione della somma trattenuta, oltre interessi di legge;…”. Ha riferito che è titolare, dal mese di marzo 2020, di pensione “SR” Persona_1
(Pensione superstiti coltiv. diretti, mezzadri, coloni, ndr) e che il 27.7.2020 ha CP_ ricevuto dall la comunicazione della liquidazione in suo favore, a titolo di arretrati a titolo di pensione, della somma di € 2.575,35, dalla quale l'istituto, tuttavia, ha reso noto di avere trattenuto l'importo di € 2.562,45 per recupero di
“presunto indebito” connesso a prestazione di invalidità civile. Ha contestato il
Ha osservato che l'indebito è pacifico viste le regole sul riparto degli oneri di allegazione e prova ed ha rivendicato la ripetibilità non sulla base di una contestazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato dal ricorrente, ma della sua applicazione alla fattispecie scrutinata, posto che
“…nel caso di specie non vi è alcun affidamento da tutelare e l'impiego di somme di denaro che si deve assumere giù utilizzate di cui si chiede la restituzione, ma una mera aspettativa a percepire gli arretrati spettanti a titolo di pensione di reversibilità…”.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. CP_ 3.1 Con nota del 27.7.2020, la sede di Perugia ha comunicato alla ricorrente la liquidazione in suo favore della pensione superstiti Parte_2 numero 32041347, con decorrenza dal 1 marzo 2020…”, aggiungendo che “…Il pagamento è disposto in modo unificato con le seguenti altre pensioni:
Pensione Gestione Privata categoria INVCIV numero 07032619 agenzia 5800…”
e che veniva contestualmente recuperato l'importo, non dovuto, di € 2.562,45 erogato proprio con riferimento alla seconda provvidenza menzionata. CP_ Sebbene la comunicazione dell sia indiscutibilmente criptica, non essendo esplicitate le ragioni (sanitarie o reddituali) che hanno generato l'indebito, lo stesso deve intendersi accertato, non avendo parte ricorrente allegato ed offerto di provare l'esistenza di tutti i presupposti costitutivi della prestazione
22 che secondo l'ente non è più dovuta: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico.” (Cass., sez. unite, 18046/2010).
3.2 Ciò posto, l'indebito, pur esistente, è irripetibile per carenza di dolo dell'assistito. CP_
3.2a L ha spiegato di avere erogato a la pensione di Persona_1 reversibilità per effetto di morte del coniuge a decorrere dal mese di marzo
2020 e che proprio l'attribuzione di questa prestazione ha fatto venir meno il diritto di percepire la prestazione di invalidità civile per venir meno dei requisiti reddituali (€ 5.579,00 era l'importo della prestazione previdenziale a fronte di una soglia limite di € 4.926,35 relativo all'assegno destinato agli invalidi civili parziali). L'istituto ha precisato di avere limitato il recupero ad € 2.562,45 e di avere separatamente e successivamente richiesto il versamento di € 674,27, in base al meccanismo di controllo previsto dall'art. 35 della legge n. 14/2009, come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b) del d.l. 78/2010, conv. con modif. nella legge 122/2010.
3.2 b E' pacifico, innanzitutto, che, alla materia delle prestazioni assistenziali
(qual è l'assegno per l'invalidità civile) non trova applicazione la speciale disciplina limitativa della ripetizione degli indebiti di tipo pensionistico- previdenziale (cfr il c.disp. degli artt. 52 della legge n. 88/1989 e 13 della legge n. 412/1991). Cionondimeno, risulta ormai consolidato l'orientamento del S.C. secondo cui in materia di prestazioni assistenziali la ripetibilità dell'indebito è normalmente esclusa salvo sia dipesa da dolo dell'interessato: “…Uno dei punti di arrivo del graduale processo interpretativo è costituito dalla regola che ha esteso allo speciale settore dell'ordinamento assistenziale il principio secondo cui questo è sottratto all'applicazione del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., espressamente dettato dal legislatore per le sole prestazioni previdenziali (I. n. 412 del 1991, art. 13). A tale
33 conclusione è giunta la giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato
(Corte Cost. n. 264 del 2004 e n. 448 del 2000) che, sia pur contemplato espressamente per la sola materia previdenziale, tale principio di settore deve considerarsi valido anche all'interno del sistema assistenziale. Lungo la traccia segnata dalle pronunce della Corte Costituzionale si è andato consolidando, anche nella giurisprudenza di legittimità, un orientamento per cui, qualora in materia assistenziale si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che queste, conducesse in una situazione idonea a generare un suo affidamento (Cass. 13915 del 2021; Cass. n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del
2015; Cass. n. 1446 del 2008)….”. In particolare, riepilogando le pronunce precedenti ed alcune sentenze della Corte Costituzionale, la sez. lavoro, con la sentenza n. 13916/2021 ha così statuito: “…14. La giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che " [...] il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del
1993; n. 431 del 1993)". 15. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che <[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare auto applicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area
44 dell'indebito assistenziale>. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito….”
Dunque, come riportato sopra, la Corte più volte ha ribadito che la ripetizione delle somme indebitamente percepite per il periodo precedente all'accertamento è possibile solamente in presenza di una situazione di dolo dell'assistito (Cass., sez. lavoro, 28771/2018, in cui il dolo è stato ravvisato in un incremento reddituale così significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio, ma cfr anche id., 26036/2019 in cui si fanno salve le ipotesi “…che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato….”). Inoltre, la sentenza n. 13223/2020 ha precisato che “…In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).”
55 In definitiva, la Suprema Corte ha puntualizzato che l'omessa trasmissione, da CP_ parte dell'assistibile all di dati reddituali che l'ente conosce o ha l'onere di conoscere perché, ad esempio, regolarmente riportati nelle dichiarazioni dei redditi depositate anno per anno, non integra dolo e non permette, pertanto, all'ente di ripetere prestazioni assistenziali indebitamente percepite se non per il periodo successivo all'accertamento. Si tratta, dunque, di un sotto-sistema normativo in cui sussistono limiti strutturali molto precisi a tutela dell'affidamento ingenerato nei percettori delle prestazioni assistenziali di buona fede e proprio per questo è conforme ai principi esposti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e quindi all'art. 117 Cost.1 (Corte Costituzionale, sentenza n. 8 del
27.1.2023). CP_ Nella fattispecie in esame, l non ha neppure dedotto che la Pt_3 abbia incassato dolosamente le somme erogatele a titolo di assegno di invalidità civile né ha prospettato l'esistenza di omissioni o ritardi nella trasmissione di informazioni afferenti alla situazione reddituale dell'interessata, ma ha ritenuto che nel momento in cui all'assistita è stata erogata (ex post, fra l'altro a luglio 2020 con decorrenza marzo 2020) un'altra prestazione cui prima non aveva diritto, quest'ultima dovrebbe subire senza limiti la ripetizione dell'indebito assistenziale ingeneratosi per effetto della sopravvenienza.
Trattasi, ad avviso di chi scrive, di una ricostruzione che non si è in alcun modo confrontata con il compendio dei principi giurisprudenziali, anche costituzionali, che sono stati poco sopra ricordati e che deve, pertanto, considerarsi infondata, tenuto conto che la posizione di qualificato affidamento alla percezione di una prestazione assistenziale, per la ratio della stessa, non viene meno perché in un determinato momento, con efficacia CP_ parzialmente retroattiva, l riconosce l'erogazione di un'altra prestazione, specialmente in un contesto di pura sussistenza, visto che la pensione superstiti integrata al minimo di cui si discute ammonta all'importo mensile di € 515,00,
66 mentre l'assegno di invalidità civile nel 2020 era pari ad una somma di poco meno di € 300,00.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento del ricorso, va CP_ dichiarato che non ha diritto di ripetere dalla l'indebito di € Pt_3
2.562,45 e pertanto il primo va condannato a rimborsare alla seconda, come rappresentata in atti, l'importo indicato, che è stato illegittimamente trattenuto in sede di riconoscimento della pensione superstiti, maggiorando la somma indicata con l'importo più elevato fra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.7.2020 al saldo ai sensi dell'art. 16, sesto comma della legge 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (dato dal valore della sanzione irrogata, scaglione compreso fra € 1.100,00 ed € 5.200,01), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: CP_
- dichiara che non ha diritto di ripetere le somme indebitamente erogate a a titolo di assegno per invalidità civile 2020 Persona_1 per l'importo di € 2.562,45 e condanna il primo a corrispondere a nella veste di procuratore generale di Parte_1 Per_1
la somma indicata, da maggiorarsi con l'importo più elevato fra
[...] interessi legali e rivalutazione monetaria dal 20.7.2020 al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 950,00 a titolo di compenso professionale, oltre r.f., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Luca Putignano, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, l'11.2.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
77 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Corte, nel dichiarare infondate le questioni di legittimità proposte anche con riferimento a ripetizioni di indebito per prestazioni assistenziali, ha ricordato in premessa (par. 10.1) che proprio i limiti alla ripetibilità posti dalla legislazione in materia la sottraggono alle censure di legittimità costituzionale “…Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)…”.