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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3086/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3086/2019 promossa da:
Parte_1
già incorporata
[...] Parte_2
per fusione) (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
1 PAIELLA ELENA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia-Mestre, via Antonio Olivi n.30
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. MAZZOLI PIERPAOLO e dall'avv. COSTANTINI
DANIELE PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Mestrina n.6/c
APPELLATO
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Cause in materia di rapporti societari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.2322/2019 pubblicata il
11/11/2019
CONCLUSIONI
per parte appellante:
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: Parte_1
2 - respingere ogni richiesta, argomentazione eccezione e domanda formulata dal signor nella comparsa di costituzione in data CP_1
14.10.2020 e respingere, altresì, l'appello incidentale condizionato ivi proposto.
- In accoglimento dei motivi di appello e in riforma della Sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 2322/2019 impugnata, come da atto di citazione, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia accogliere nei confronti degli appellati signori e (dichiarato CP_1 CP_2
contumace anche nel presente giudizio), in solido tra loro, le conclusioni dimesse nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Rgn. 5976/2011 e precisate dinanzi al Tribunale di
Vicenza mediante foglio di precisazione (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), all'udienza del 10.05.2019 e conseguentemente:
“in via preliminare: - rigettarsi in quanto infondata per i motivi tutti esposti in narrativa l'eccezione di incompetenza per improponibilità ed inammissibilità della domanda e dell'azione proposta trattandosi di controversia compromessa dalle parti in arbitrato, rilevata dal signor (nella comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 27.12.2011 e nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo del 22.03.2012); - rigettarsi in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e nel verbale di udienza del 26.02.2014
3 l'eccezione di improcedibilità della domanda ed azione proposta da
ora rilevata dal sig. Parte_2 Parte_1 CP_1
all'udienza del 26.02.2014;
- nel merito: - rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa le domande e le eccezioni avanzate dal signor (nella comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 27.12.2011 e nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo del 22.03.2012); - conseguentemente dichiararsi che la società non è tenuta per nessun titolo e/o ragione a tenere Parte_1
manlevato, indenne e rilevato il signor da qualsivoglia CP_1
pretesa e/o richiesta della società che dovesse essere Parte_2
accolta nel presente giudizio.
- Accertarsi e dichiararsi che l'insussistenza di attivo e/o la sopravvenienza passiva e/o la divergenza tra il patrimonio sociale di descritto dai signori e Parte_1 CP_1 CP_2
nella situazione patrimoniale allegata sub all. 1
[...]
all'accordo privato del 26.03.2010 e sub All. A all'atto di cessione di quote del 29.04.2010 e il patrimonio sociale effettivamente esistente in così come rilevato da Parte_1 Parte_2
successivamente all'atto di cessione di quote a seguito degli accertamenti posti in essere dal nuovo organo amministrativo, è pari ad euro 2.006.949,67;
4 - accertarsi e dichiararsi che i signori e CP_1 CP_2
in forza delle obbligazioni di garanzia contrattualmente
[...]
assunte nell'accordo privato del 26.03.2010 e nell'atto di cessione di quote del 29.04.2010 come meglio descritte in narrativa, sono tenuti
a corrispondere alla società oggi fusa per Parte_2
incorporazione in l'importo di euro 2.006.949,67; - Parte_1
conseguentemente, condannarsi i signori e CP_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere ad
[...] Parte_2
oggi fusa per incorporazione in in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di euro 2.006.949,67 o quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa.
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da nella memoria 183 co VI Parte_2
c.p.c.n. 2 depositata il 25.10.2012 e da nella memoria Parte_1
183 co. VI c.p.c. n. 2 depositata il 25.10.2012.”
- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare il signor alla restituzione ad dell'importo di € 69.294,51, CP_1 Parte_1
con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. -
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
per parte appellata:
5 Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e respinta
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 2322/2019 del Tribunale di Vicenza, ovvero – in subordine – confermandone la decisione di rigetto eventualmente in ragione delle difese ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado e qui riproposte;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi di appello ex adverso proposti, in accoglimento delle difese ed eccezioni sollevate dal in primo grado e qui riproposte, dichiarare l'incompetenza del CP_1
Giudice ordinario o l'improponibilità dell'azione spiegata, ovvero
l'inammissibilità dell'azione e delle domande dell'odierna appellante per tutte le ragioni ribadite nella comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020, ai capi A e B dell'appello incidentale condizionato, rigettando conseguentemente qualsivoglia domanda proposta contro il Sig. CP_1
In ogni caso, con le spese di lite interamente rifuse.
6 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22 e 24 settembre
2011, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Vicenza e , ex amministratori CP_1 Controparte_2
della società (già , di cui Parte_1 Controparte_3 Parte_2
era divenuta socio unico in forza dell'atto di acquisto di quote sociali del 29 aprile 2010, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.006.949,67, corrispondente all'insussistenza di attivo ed alle ulteriori divergenze emerse rispetto alla situazione patrimoniale di dagli stessi presentata ad in sede di Pt_1 Parte_2
compravendita di quote societarie.
La società attrice esponeva che con scrittura privata autenticata del 26 marzo 2010 e (titolari ciascuno CP_1 Controparte_2
di quote pari al 5% del capitale sociale di ) si erano impegnati Pt_1
a vendere ad (titolare del restante 90%) le proprie quote di Parte_2
partecipazione in;
si era impegnata ad acquistarle al Pt_1 Parte_2
valore di euro 75.000,00 per ciascuna compravendita.
Detta scrittura privata, oltre a contenere le dimissioni con effetto immediato di e da e la rinuncia “ai CP_1 CP_2 Pt_1
compensi attuali e pregressi complessivamente pari ad euro
220.000,00” nonché a qualsiasi ulteriore compenso, indennità o
7 rimborso eventualmente maturato a fronte delle cariche rivestite, conteneva, all'articolo 6, la seguente previsione: “considerato e dando atto che sino al 22.12.2009 i signori e CP_1 CP_2
hanno amministrato e condotto in via esclusiva la società
[...]
oggi gli stessi garantiscono ad Controparte_3 Parte_1
personalmente ed in solido tra loro, la assoluta Parte_2
rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta
a quello emergente dallo stato patrimoniale Controparte_3
evidenziato ad nel corso delle trattative di cui alle premesse Parte_2
sub A) e B) e che qui viene allegato ad ulteriore conferma di conformità unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori e CP_1 CP_2
risponderanno personalmente ed in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1). In tal senso avrà facoltà di notificare ai garanti Parte_2
l'eventuale emersione di sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo a prescindere dal momento in cui le stesse si saranno manifestate, entro quattro anni dalla sottoscrizione del presente accordo. Tale garanzia si intende illimitata e solidale. A supporto di tale garanzia i signori e concedono iscrizione CP_1 CP_2
8 ipotecaria di secondo grado sui beni immobili di esclusiva proprietà descritti nelle visure al presente atto allegate (…). Resta inteso che la garanzia personale e solidale prestata dai signori e CP_1
e di cui al presente articolo, non è limitata all'importo CP_2
garantito a mezzo ipoteca ma ad ogni ulteriore importo e qualsivoglia sopravvenienza passiva e/o insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale all. sub. 1)” (v. doc. 5 fascicolo di parte di primo grado).
In pari data tra , e veniva stipulato “atto di Pt_1 CP_1 CP_2
conferimento di incarico” (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado) per lo svolgimento, da parte di e di attività CP_1 CP_2
commerciale e di promozione di affari, con previsione di un compenso percentuale sugli affari conclusi ed un compenso fisso annuale di
20.000 euro sino all'anno 2013.
L'art.7 di tale secondo accordo richiamava l'impegno preso con la prima scrittura privata da e ad accendere ipoteca CP_1 CP_2
sui beni ivi descritti “a garanzia della veridicità e conformità della situazione patrimoniale della ex al medesimo Controparte_3
atto allegata” integrandolo nei seguenti termini: “- si Parte_1
impegna a non escutere tale garanzia ipotecaria concessa dai sigg.
e fino al 28/02/2014; - laddove Parte_3 CP_1
9 a tale data siano emerse, in quanto dichiarate e documentate da
, sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo rispetto alla Pt_1
citata situazione patrimoniale oggetto di garanzia, allo stato patrimoniale oggetto di garanzia, i sigg. e Controparte_2
matureranno, rispetto ai propri impegni di CP_1
risarcimento in qualità di garanti, una franchigia costituita dai compensi non ritirati, di cui all'art. 5 della scrittura privata, pari a €
220.000,00 euro (euro duecentoventimila) oltre ad una somma pari al
10% dei lavori procurati ad dalla data odierna e sino al Parte_1
31 dicembre in dipendenza del presente conferimento di incarico.
Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013 la franchigia così definita non coprisse integralmente le eventuali sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo emerse, i sigg.
[...]
e avranno facoltà di liquidare ad Parte_4 CP_1 Pt_1
tale differenza entro il termine perentoriamente essenziale del 28 febbraio 2014. In caso contrario sarà libera di procedere Pt_1
all'escussione della garanzia ipotecaria descritta nella premessa sub
C)”.
Con atto del 29 aprile 2010 notaio Boschetti di Vicenza, Rep.200.184
(v. doc. 8 fascicolo di parte attrice di primo grado) , Parte_2 Pt_1
e addivenivano alla stipula del contratto definitivo CP_1 CP_2
di cessione di quote.
10 Ai sensi dell'art. 13 dell'atto di cessione: “Considerato e dato atto che sino al 22 dicembre 2009 i signori e CP_1 CP_2
hanno amministrato e condotto in via esclusiva la società
[...]
oggi Controparte_3 Controparte_4
gli stessi garantiscono alla cessionaria
[...]
personalmente ed in solido tra loro, la assoluta Parte_2
rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta oggi Controparte_3 Controparte_4
a quello emergente dallo stato
[...]
patrimoniale evidenziato ad nel corso delle trattative e che Parte_2
qui, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai comparenti, viene allegato (Allegato A) al presente atto ad ulteriore conferma di conformità, unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere
e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori e CP_1
risponderanno personalmente ed in solido tra Controparte_2
loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale qui allegata sub A).
In tal senso avrà facoltà di notificare ai garanti Parte_2
l'eventuale emersione di sopravvenienze passive e/o insussistenze di
11 attivo, a prescindere dal momento in cui le stesse si saranno manifestate, entro quattro anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Tale garanzia si intende illimitata e solidale.
Resta inteso che la garanzia personale e solidale prestata dai signori
e e di cui al presente articolo, non è limitata CP_1 CP_2
all'importo garantito a mezzo ipoteca ma ad ogni ulteriore importo e qualsivoglia sopravvenienza passiva e/o insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale all. sub.
A)”.
Contestualmente e acconsentivano che venisse CP_1 CP_2
iscritta/intavolata ipoteca di secondo grado sui loro beni immobili personali, presso l'Ufficio Tavolare di Trento – sezione distaccata di
Malè e l'Ufficio del Territorio di Bologna a favore di Parte_2
deduceva altresì che i nuovi amministratori di Parte_2 Pt_1
avevano verificato una importante discrepanza tra i crediti appostati nella situazione patrimoniale della società, allegata al preliminare ed all'atto di cessione di quote, e la reale situazione;
in particolare gli amministratori avevano riscontrato che i crediti effettivamente sussistenti nei confronti dei clienti e iscrivibili a bilancio
12 ammontavano ad euro 1.039.516,18, anziché ad euro 3.046.465,85, come indicato nella situazione patrimoniale in questione.
A seguito della convocazione a chiarimenti degli ex amministratori e questi sottoscrivevano, in data 7 dicembre 2010 CP_1 CP_2
una scrittura privata contenente, all'art.9, la seguente dichiarazione:
“L'all. 1 alla scrittura privata di data 26 marzo 2006 (la data nell'atto contiene un refuso: l'anno corretto è il 2010, ma l'atto è correttamente individuato con gli estremi della registrazione e allegato alla scrittura di che trattasi) a magistero Notaio di Vicenza, rep. Persona_1
N. 200.080 racc. n. 36.802 era stato redatto e predisposto sulla base di mere aspettative di incasso a medio/lungo termine che i sottoscritti avevano al momento della sua redazione. Successivamente si è dovuto verificare che per quanto attiene al capitolo “fatture da emettere”,
l'importo complessivo indicato nel precitato allegato, pari ad euro
3.046.465,85 deve essere corretto pari ad euro 1.039.516,18 in quanto le voci indicate nell'allegato A non potranno essere fatturate. 1) I sottoscritti e confermano CP_1 Controparte_2
l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati allegato A precitato e tali da poter essere usati in un'azione di recupero credito” (v doc. 9 fascicolo di parte attrice in primo grado).
13 Ciò premesso, conveniva in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_2
per ottenere l'adempimento dell'obbligo contrattuale dai predetti assunto garantendo, personalmente e solidalmente, la rispondenza e conformità del patrimonio sociale di a quello emergente dallo Pt_1
stato patrimoniale allegato al preliminare ed al contratto di cessione di quote;
in proposito evidenziavano che gli stessi ex amministratori avevano ammesso, nella scrittura privata del 7 dicembre 2010, la rilevante divergenza tra il patrimonio sociale indicato nella detta situazione patrimoniale e quello effettivamente risultante a seguito delle verifiche effettuate dai nuovi amministratori.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 27 CP_1
dicembre 2012, preliminarmente eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree formulando richiesta di differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Pt_1
nei cui confronti formulava domanda di manleva in caso di
[...]
soccombenza.
All'udienza del 25 gennaio 2012 veniva dichiarata la contumacia di
, non costituitosi. Controparte_5
Con comparsa di costituzione depositata il 20 giugno 2012 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva Parte_1
svolta da CP_1
14 Nel corso del mese di giugno del 2013 ed hanno Parte_2 Pt_1
deliberato la fusione della prima nella seconda sicché, dal punto di vista processuale terza chiamata ed attrice sono venute a coincidere.
La causa, istruita mediante prove documentali e l'assunzione di testimoni, è stata decisa con la sentenza n. 2322/2019, oggetto di impugnazione, con cui il Giudice di primo grado ha rigettato le domande della società attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché la condanna di “alla restituzione … CP_1
dell'importo di € 69.294,51, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo”.
Si è costituito in giudizio chiedendo in via principale il CP_1
rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
ha inoltre formulato appello incidentale condizionato all'accoglimento dei motivi dell'appello principale.
non si è costituito in giudizio pur a seguito di Controparte_2
regolare notifica ed è stato dichiarato contumace con provvedimento del 27 novembre 2020.
15 La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 febbraio 2022, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed utilizzati i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
L'appello proposto verte su tre motivi.
Con il primo motivo lamenta “… omesso esame di un Parte_1
elemento decisivo per il giudizio ed errata valutazione ai fini della ricostruzione della fattispecie;
… violazione e/o falsa applicazione (ai sensi dell'art.342 n.2 c.p.c.) degli artt. 2720, 2730 e 2735 del codice civile, nella parte in cui non riconosce il valore ricognitivo e confessorio della dichiarazione sottoscritta dagli appellati in data
07.12.2010 e dunque rigetta la domanda attrice (sentenza pagg.13-14, pag.21 primo alinea)”.
16 L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha affermato che “non risulta che nella loro dichiarazione il e il abbiano indicato come veri CP_1 CP_2
dei crediti che invece si dimostrarono inesistenti” (pag. 21) e per non avere riconosciuto a detta dichiarazione valore di confessione stragiudiziale (v. doc.9 fascicolo di parte attrice).
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del motivo per CP_1
difetto di specificità e chiarezza e comunque la novità della difesa di che con l'atto di citazione in appello ha sostenuto per la prima Pt_1
volta che la dichiarazione del 7 dicembre 2010 rappresenterebbe una confessione stragiudiziale con valore ricognitivo ex art.2720 c.c., che come tale doveva essere considerata dal Giudice.
Con il secondo motivo lamenta “… omesso esame di un fatto Pt_1
decisivo per il giudizio ed errore nella sua valutazione (ai sensi dell'art.342 n.1 c.p.c.), nonché per violazione e/o falsa applicazione
(ai sensi dell'art.342 n.2 c.p.c.) degli artt.2423 i seguenti del codice civile, nella parte in cui il Giudice di prime cure disconosce o non valorizza il documento allegato come bilancio alla luce dei principi che ne stabiliscono la funzione e ne disciplinano la redazione e dunque rigetta la domanda attorea (Sentenza pag. 18, pag. 20 ultimo e penultimo capoverso;
pag. 21 primo capoverso e secondo alinea)”.
17 L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice, nel valutare il fatto, non ha correttamente considerato il bilancio della società allegato alla scrittura del 26 marzo
2010 e all'atto della cessione delle quote del 29 aprile 2010 che definiva esattamente il perimetro e l'oggetto della garanzia.
L'appellato l'inammissibilità della difesa dell'appellante per CP_1
avere per la prima volta sostenuto che la garanzia di rispondenza della situazione patrimoniale della società era riferita non tanto allo Pt_1
stato patrimoniale redatto dai convenuti-appellati e allegato all'accordo del 26 marzo 2010, bensì al bilancio al 31 dicembre 2009
“trasformando quindi la contestazione fatta in primo grado in un'accusa verso gli amministratori di non chiarezza, non veridicità e non correttezza nella redazione del bilancio 2009”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “errore nella ricostruzione dei fatti emersi durante l'escussione della prova testimoni (ai sensi dell'art 342 n.1 c.p.c.) (Sentenza pag. 18 ultimo capoverso, pagg. 19-
20, pag. 21 terzo e quarto alinea, pag. 22 capoverso).
***
Sul primo motivo
L'eccezione di novità della difesa di per avere qualificato come Pt_1
confessione stragiudiziale la dichiarazione sottoscritta in data 7
18 dicembre 2010 da e è infondata, considerato che CP_1 CP_2
la domanda di cui la società attrice ha chiesto l'accoglimento si è fondata, sin dall'atto di citazione, sul contenuto della predetta.
La qualificazione giuridica dell'atto in questione come confessione non comporta novità della domanda ed è senz'altro ammissibile anche in appello non incorrendo nel divieto di cui all'art.345 c.p.c. in quanto non determina la sostituzione dell'azione proposta con un'azione diversa in quanto fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi
e che lo stesso Giudice del gravame potrebbe operare, a prescindere dall'impulso di parte, proprio perché non incidente sull'oggetto o sulle ragioni della domanda.
E' infondata anche l'eccezione di difetto di chiarezza e specificità del motivo, essendo evidente che con detto motivo l'appellante censura la valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine all'effettiva estensione dell'obbligo di garanzia assunto da e CP_1 CP_2
Il primo motivo d'appello, oltre che ammissibile, è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Con la scrittura privata autenticata del 26 marzo 2010 e CP_1
hanno garantito “l'assoluta rispondenza e conformità del CP_2
patrimonio societario della a quello emergente Controparte_3
dallo stato patrimoniale evidenziato ad nel corso delle Parte_2
trattative (…) che qui viene allegato ad ulteriore conferma di
19 uniformità unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (all. 1). Ne consegue che i signori e CP_1 CP_2
risponderanno personalmente e in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1)”.
Con l'atto “di cessione di quote sociali con iscrizioni ipotecarie a scopo di garanzia” del 29.04.2010 n.200.184 di Repertorio e n.36.864 di Raccolta Vignoli e hanno nuovamente garantito alla CP_2
cessionaria sempre personalmente ed in solido tra Parte_2
loro, “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta oggi Controparte_3 Parte_1 [...]
a quello emergente dallo Controparte_4
stato patrimoniale evidenziato ad nel corso delle trattative Parte_2
e che qui, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, (…) viene allegato (Allegato A) al presente atto ad ulteriore conferma di conformità, unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1).
Con dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 7 dicembre
2010, e hanno riconosciuto che l'all.1 in questione CP_1 CP_2
20 era stato redatto “sulla base di mere aspettative di incasso a medio/lungo termine che i sottoscritti avevano al momento della sua redazione” e che invece, successivamente, “si è dovuto verificare che per quanto attiene al capitolo 'fatture da emettere', l'importo complessivo indicato nel precitato allegato, pari a euro 3.046.465,85, deve essere corretto pari a euro 1.039.516,18, in quanto le voci indicate nell'all. A non potranno essere fatturate” ed hanno altresì confermato “l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati nell'allegato A precitato e tali da poter essere usati in un'azione di recupero di credito”.
Rileva il Collegio che è da riconoscere valore confessorio a suddetta dichiarazione, considerato che con essa e hanno CP_1 CP_2
ammesso che l'Allegato 1), denominato “bilancio al 30.09.2009”, indicava, alla voce “fatture da emettere al 30/09/09”, crediti in realtà inesistenti per complessivi euro 2.006,949,67; i predetti, come si è visto, avevano garantito sia con il preliminare che con il contratto definitivo di cessione “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario” di all'Allegato 1). Pt_1
Gli attori, odierni appellati, con la dichiarazione in questione, avente ad oggetto fatti obiettivi (la divergenza – quanto ai crediti derivanti da fatture da emettere – tra il patrimonio sociale di descritto da Pt_1
e nel “bilancio” allegato all'atto di cessione di CP_1 CP_2
21 quote e quello risultante a seguito degli accertamenti svolti dal nuovo organo amministrativo di ) hanno riferito fatti a loro Pt_1
sfavorevoli, ossia di avere inserito a bilancio, tra i crediti relativi a
“fatture da emettere” voci che non potevano essere fatturate e crediti sforniti di elementi probatori tali da poter essere valorizzati in un'azione di recupero.
Non può pertanto essere condivisa l'affermazione del primo Giudice per cui non risulterebbe che e abbiano indicato CP_1 CP_2
come veri dei crediti che invece si dimostrarono inesistenti”, considerato che, a distanza di poco più di un anno dalla redazione dell'Allegato 1) in questione, tali crediti – tutti indicati nello stato patrimoniale come esigibili entro 12 mesi – si sono rivelati, per ammissione degli stessi e non provati, non CP_1 CP_2
fatturabili e pertanto non recuperabili.
Sul secondo motivo
Innanzitutto è evidente che il riferimento dell'appellante al “bilancio al 31 dicembre 2009” è frutto di una svista, in quanto tutta la difesa è riferita all'Allegato 1) dell'accordo del 26 marzo 2010 e del contratto di cessione di quote del 29 aprile 2010 denominato dalle parti “bilancio al 30.09.2009”.
Il motivo è fondato.
22 Come sopra già evidenziato, all'articolo 6 della scrittura del 26 marzo
2010 ed all'art. 13 dell'atto della cessione delle quote del 29 aprile
2010 e hanno garantito ad CP_1 CP_2 Parte_2
personalmente ed in solido tra loro, l'assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario di a quello emergente Pt_1
dallo stato patrimoniale allegato (Allegato 1 alla scrittura del 26 marzo
2010, Allegato A alla cessione di quote).
La circostanza che il bilancio dai predetti redatto non fosse il bilancio a chiusura dell'esercizio annuale (al 31 dicembre), ma un bilancio infraannuale (al 30 settembre), non li esonerava certo dal dovere di redigerlo sulla base dei principi che regolano la corretta redazione dei bilanci.
Infatti, anche per la redazione dei bilanci intermedi devono essere osservate le medesime regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo esercizio. Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico sono pertanto gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c..
Tra i “crediti v/clienti” esigibili entro dodici mesi e CP_1
hanno inserito tutti i “crediti per fatture da emettere”, CP_2
senza neppure, in ossequio ad un basilare principio di prudenza, ridurne il valore nominale con un fondo svalutazione crediti che tenesse conto delle cause di minor realizzo. e CP_1 CP_2
23 hanno poi ammesso che per detti crediti non vi erano in realtà neppure i presupposti per emettere fattura o, addirittura, per provarne l'esistenza.
Non può pertanto essere condivisa la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, per cui “nell'indicare a bilancio determinati crediti, alcuni dei quali, ex post sono risultati non riscossi (una parte dei quali coltivati anche giudizialmente e un'altra parte non “coltivata” per scelte strategiche del management)” e non CP_1 CP_2
avrebbero formulato “un'attestazione inveritiera”, né l'affermazione per cui “rientra nel dovere di un organo amministrativo registrare, a fini della buona tenuta della contabilità, e in vista della futura riscossione, tutti i crediti che insorgono in capo al patrimonio della società che essi amministrano”.
Come già evidenziato, gli stessi e hanno CP_1 CP_2
confermato, con la dichiarazione resa in data 7 dicembre 2010
“l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati in allegato A precitato e tali da poter essere utilizzati in un'azione di recupero credito”. Le “mere aspettative di incasso a medio/lungo termine” che i predetti avevano al momento della redazione dello stato patrimoniale di cui al “bilancio al 30.09.2009” non potevano pertanto essere considerate crediti verso clienti esigibili
24 entro 12 mesi, senza previa svalutazione o previsione di accantonamento in un fondo rischi.
Sul terzo motivo
Il motivo risulta assorbito dalle ragioni fondanti l'accoglimento dei due precedenti motivi.
Nel rigettare la domanda attorea il primo Giudice ha valorizzato anche l'esito delle prove testimoniali assunte dalle quali sarebbe emerso, in sintesi, che i crediti in questione per una parte sarebbero stati
““coltivati” anche giudizialmente, sicché la società ne coltivò il recupero” per altra parte “la loro mancata “coltivazione” dipese da scelte strategiche del management, nell'ottica di non scontentare, in situazione comunque contestate o contestabili, e con un margine di aleatorietà, clienti considerati di alto profilo economico ed alta solvibilità.”.
E' in proposito dirimente il valore confessorio della dichiarazione resa in data 7 dicembre 2010 da e con la quale hanno CP_1 CP_2
ammesso che l'Allegato 1), denominato “bilancio al 30.09.2009”, indicava, alla voce “fatture da emettere al 30/09/09”, crediti in realtà inesistenti per complessivi euro 2.006,949,67 mentre avevano garantito sia con il preliminare che con il contratto definitivo di cessione “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario” a detto bilancio.
25 Le prove orali assunte e valorizzate dal primo Giudice non costituiscono prova contraria idonea a scalfire la dichiarazione resa da e in ordine alla circostanza di avere inserito a CP_1 CP_2
bilancio, tra i crediti relativi a “fatture da emettere” voci che non potevano essere fatturate e crediti sforniti di elementi probatori tali da poter essere valorizzati in un'azione di recupero.
In definitiva per quanto sopra esposto, l'appello principale è fondato.
Non merita invece accoglimento l'appello incidentale condizionato formulato da CP_1
Con esso l'appellante incidentale ha riproposto l'eccezione già svolta in primo grado, e disattesa dal Tribunale, per cui l'azione della società attrice andava inquadrata come un'azione di responsabilità ex art.2476
c.c. posto che veniva contestata la non corretta esecuzione di un'attività gestoria degli amministratori e CP_1 CP_2
L'eccezione è infondata, come correttamente già ritenuto dal primo
Giudice.
La domanda attorea si fonda infatti non sulla responsabilità gestoria degli ex amministratori e bensì sull'obbligazione CP_1 CP_2
di garanzia in ordine alla conformità della situazione patrimoniale della società al bilancio al 9 settembre 2009 allegato Pt_1
26 all'accordo privato del 26 marzo ed alla cessione di quote del 29 aprile
2010, dai predetti assunta con tali scritture private.
ha inoltre riproposto l'eccezione di arbitrato già sollevata in CP_1
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, disattesa dal Tribunale.
L'eccezione è infondata, alla luce del tenore dell'art. 33 dello statuto di Integra per cui “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale … dovrà essere risolta da un Arbitro
Unico”.
La presente causa esula dal perimetro delle controversie rimettibili ad arbitri, in quanto, come sopra già specificato, non investe il rapporto sociale, bensì trae origine dall'obbligazione di garanzia personale assunta da e CP_1 CP_2
Neppure il “profilo di inammissibilità” già eccepito da in CP_1
primo grado, relativo alla sussistenza di una liberatoria verso i membri del consiglio di amministrazione relativamente al loro operato nell'esercizio 2009, coglie nel segno.
Va infatti ribadito che la causa in oggetto non investe il rapporto sociale e non consiste in un contenzioso tra società/soci e amministratori.
27 Viene altresì riproposta l'eccezione secondo cui Controparte_6
non avrebbe potuto avviare alcuna azione nei confronti di e CP_1
prima del 28 febbraio 2024; l'appellante incidentale CP_2
richiama a sostegno l'art. 7 dell'Atto di Conferimento dell'Incarico
(cfr. doc. 6), in base al quale le parti avrebbero rinunciato sino a marzo
2014 ad attivare qualsivoglia pretesa verso i garanti in relazione ad eventuali divergenze rispetto a quanto contenuto nello Stato
Patrimoniale allegato all'accordo privato del 26 marzo 2010. In realtà la previsione di cui al richiamato art.7 è di diverso tenore, limitandosi a stabilire che: “ si impegna a non escutere tale garanzia Pt_1
ipotecaria concessa dai Signori e fino al CP_2 CP_1
28/02/2014”, ciò che in effetti non è accaduto.
L'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello condizionato determina l'accoglimento delle domande di parte attrice
– appellante, nei limiti di seguito esposti.
La circostanza che le parti abbiano espressamente pattuito una garanzia nell'eventualità di risultanze pregiudizievoli (“i signori
e … garantiscono ad CP_1 CP_2 Parte_2
personalmente ed in solido tra loro, la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta Controparte_3
(oggi a quello emergente dallo stato patrimoniale
[...] Parte_1
… allegato ad ulteriore conferma di conformità unitamente ai dettagli
28 relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori
e risponderanno personalmente ed in solido tra CP_1 CP_2
loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1)...”) assume infatti rilievo dirimente.
La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di considerare una garanzia siffatta come autonoma rispetto alla materia delle garanzie connesse alla vendita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014: “nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt.
1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale”).
Ancora più di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il
29 giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all'oggetto immediato del negozio, consistente nell'acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all'acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
7183 del 13/03/2019).
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di garanzia contrattuale per sopravvenienze e insussistenze fatta valere;
parte attrice, odierna appellante, chiede, infatti, che l'importo di euro
2.006.949,67, pari alla differenza tra quanto indicato nella situazione patrimoniale allegata all'accordo privato del 26 marzo 2010 ed alla cessione di quote del 29 aprile 2010 e quanto risultante dai bilanci rettificati riapprovati dall'assemblea dei soci del 13 maggio 2011
(doc. 13 fascicolo di parte attrice), sia corrisposto dagli acquirenti a titolo di adempimento della obbligazione di garanzia.
30 Ne deriva in conclusione che in forza della garanzia prestata e della valenza confessoria della dichiarazione resa da e CP_1 CP_2
in data 7 dicembre 2010 in ordine alla divergenza patrimoniale tra il patrimonio sociale di risultante dalla situazione patrimoniale Pt_1
allegata alle scritture private autenticate del 26 marzo 2010 e del 29 aprile 2010 e quello effettivamente risultante dalle rettifiche effettuate dalla nuova governance a seguito degli accertamenti effettuati, CP_1
e vanno condannati a pagare ad la somma di CP_2 Parte_1
euro 2.006.949,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta che trova fondamento nella garanzia contrattuale.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di parte appellante volta ad ottenere la condanna di “alla restituzione dell'importo di € CP_1
69.294,51 (di cui al precetto notificato), con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo”. Essa attiene alle spese legali liquidate in primo grado al cui pagamento è stata Parte_1
condannata in favore di e non costituisce domanda nuova CP_1
essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
richiesta che ha trovato accoglimento.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di secondo la regola della soccombenza, in base a valori CP_1
prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22,
31 tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (in primo grado studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale;
nel presente grado studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette o comunque assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.2322/2019 emessa il dal Tribunale di Vicenza:
1. Condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, a corrispondere ad quale incorporante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, la somma di euro 2.006.949,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado in euro 1.474,00 per anticipazioni ed euro 47.000,00 per compensi;
quanto al secondo grado in euro 2.529,00 per anticipazioni ed euro 31.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
32 3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico CP_1
Così deciso in Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3086/2019 promossa da:
Parte_1
già incorporata
[...] Parte_2
per fusione) (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
1 PAIELLA ELENA, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia-Mestre, via Antonio Olivi n.30
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), rappresentato e CP_1 C.F._1
difeso dall'avv. MAZZOLI PIERPAOLO e dall'avv. COSTANTINI
DANIELE PIETRO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Mestrina n.6/c
APPELLATO
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Cause in materia di rapporti societari - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.2322/2019 pubblicata il
11/11/2019
CONCLUSIONI
per parte appellante:
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: Parte_1
2 - respingere ogni richiesta, argomentazione eccezione e domanda formulata dal signor nella comparsa di costituzione in data CP_1
14.10.2020 e respingere, altresì, l'appello incidentale condizionato ivi proposto.
- In accoglimento dei motivi di appello e in riforma della Sentenza del
Tribunale di Vicenza n. 2322/2019 impugnata, come da atto di citazione, si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia accogliere nei confronti degli appellati signori e (dichiarato CP_1 CP_2
contumace anche nel presente giudizio), in solido tra loro, le conclusioni dimesse nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado Rgn. 5976/2011 e precisate dinanzi al Tribunale di
Vicenza mediante foglio di precisazione (da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto), all'udienza del 10.05.2019 e conseguentemente:
“in via preliminare: - rigettarsi in quanto infondata per i motivi tutti esposti in narrativa l'eccezione di incompetenza per improponibilità ed inammissibilità della domanda e dell'azione proposta trattandosi di controversia compromessa dalle parti in arbitrato, rilevata dal signor (nella comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 27.12.2011 e nell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo del 22.03.2012); - rigettarsi in quanto infondata per i motivi esposti in narrativa e nel verbale di udienza del 26.02.2014
3 l'eccezione di improcedibilità della domanda ed azione proposta da
ora rilevata dal sig. Parte_2 Parte_1 CP_1
all'udienza del 26.02.2014;
- nel merito: - rigettarsi in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa le domande e le eccezioni avanzate dal signor (nella comparsa di costituzione e risposta CP_1
depositata in data 27.12.2011 e nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo del 22.03.2012); - conseguentemente dichiararsi che la società non è tenuta per nessun titolo e/o ragione a tenere Parte_1
manlevato, indenne e rilevato il signor da qualsivoglia CP_1
pretesa e/o richiesta della società che dovesse essere Parte_2
accolta nel presente giudizio.
- Accertarsi e dichiararsi che l'insussistenza di attivo e/o la sopravvenienza passiva e/o la divergenza tra il patrimonio sociale di descritto dai signori e Parte_1 CP_1 CP_2
nella situazione patrimoniale allegata sub all. 1
[...]
all'accordo privato del 26.03.2010 e sub All. A all'atto di cessione di quote del 29.04.2010 e il patrimonio sociale effettivamente esistente in così come rilevato da Parte_1 Parte_2
successivamente all'atto di cessione di quote a seguito degli accertamenti posti in essere dal nuovo organo amministrativo, è pari ad euro 2.006.949,67;
4 - accertarsi e dichiararsi che i signori e CP_1 CP_2
in forza delle obbligazioni di garanzia contrattualmente
[...]
assunte nell'accordo privato del 26.03.2010 e nell'atto di cessione di quote del 29.04.2010 come meglio descritte in narrativa, sono tenuti
a corrispondere alla società oggi fusa per Parte_2
incorporazione in l'importo di euro 2.006.949,67; - Parte_1
conseguentemente, condannarsi i signori e CP_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere ad
[...] Parte_2
oggi fusa per incorporazione in in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, la somma di euro 2.006.949,67 o quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa.
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate da nella memoria 183 co VI Parte_2
c.p.c.n. 2 depositata il 25.10.2012 e da nella memoria Parte_1
183 co. VI c.p.c. n. 2 depositata il 25.10.2012.”
- Voglia altresì l'Ecc.ma Corte d'Appello adita condannare il signor alla restituzione ad dell'importo di € 69.294,51, CP_1 Parte_1
con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. -
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
per parte appellata:
5 Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e respinta
IN VIA PRINCIPALE
- rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 2322/2019 del Tribunale di Vicenza, ovvero – in subordine – confermandone la decisione di rigetto eventualmente in ragione delle difese ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado e qui riproposte;
IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA - nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dei motivi di appello ex adverso proposti, in accoglimento delle difese ed eccezioni sollevate dal in primo grado e qui riproposte, dichiarare l'incompetenza del CP_1
Giudice ordinario o l'improponibilità dell'azione spiegata, ovvero
l'inammissibilità dell'azione e delle domande dell'odierna appellante per tutte le ragioni ribadite nella comparsa di costituzione e risposta del 14.10.2020, ai capi A e B dell'appello incidentale condizionato, rigettando conseguentemente qualsivoglia domanda proposta contro il Sig. CP_1
In ogni caso, con le spese di lite interamente rifuse.
6 Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22 e 24 settembre
2011, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_2
Vicenza e , ex amministratori CP_1 Controparte_2
della società (già , di cui Parte_1 Controparte_3 Parte_2
era divenuta socio unico in forza dell'atto di acquisto di quote sociali del 29 aprile 2010, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 2.006.949,67, corrispondente all'insussistenza di attivo ed alle ulteriori divergenze emerse rispetto alla situazione patrimoniale di dagli stessi presentata ad in sede di Pt_1 Parte_2
compravendita di quote societarie.
La società attrice esponeva che con scrittura privata autenticata del 26 marzo 2010 e (titolari ciascuno CP_1 Controparte_2
di quote pari al 5% del capitale sociale di ) si erano impegnati Pt_1
a vendere ad (titolare del restante 90%) le proprie quote di Parte_2
partecipazione in;
si era impegnata ad acquistarle al Pt_1 Parte_2
valore di euro 75.000,00 per ciascuna compravendita.
Detta scrittura privata, oltre a contenere le dimissioni con effetto immediato di e da e la rinuncia “ai CP_1 CP_2 Pt_1
compensi attuali e pregressi complessivamente pari ad euro
220.000,00” nonché a qualsiasi ulteriore compenso, indennità o
7 rimborso eventualmente maturato a fronte delle cariche rivestite, conteneva, all'articolo 6, la seguente previsione: “considerato e dando atto che sino al 22.12.2009 i signori e CP_1 CP_2
hanno amministrato e condotto in via esclusiva la società
[...]
oggi gli stessi garantiscono ad Controparte_3 Parte_1
personalmente ed in solido tra loro, la assoluta Parte_2
rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta
a quello emergente dallo stato patrimoniale Controparte_3
evidenziato ad nel corso delle trattative di cui alle premesse Parte_2
sub A) e B) e che qui viene allegato ad ulteriore conferma di conformità unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori e CP_1 CP_2
risponderanno personalmente ed in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1). In tal senso avrà facoltà di notificare ai garanti Parte_2
l'eventuale emersione di sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo a prescindere dal momento in cui le stesse si saranno manifestate, entro quattro anni dalla sottoscrizione del presente accordo. Tale garanzia si intende illimitata e solidale. A supporto di tale garanzia i signori e concedono iscrizione CP_1 CP_2
8 ipotecaria di secondo grado sui beni immobili di esclusiva proprietà descritti nelle visure al presente atto allegate (…). Resta inteso che la garanzia personale e solidale prestata dai signori e CP_1
e di cui al presente articolo, non è limitata all'importo CP_2
garantito a mezzo ipoteca ma ad ogni ulteriore importo e qualsivoglia sopravvenienza passiva e/o insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale all. sub. 1)” (v. doc. 5 fascicolo di parte di primo grado).
In pari data tra , e veniva stipulato “atto di Pt_1 CP_1 CP_2
conferimento di incarico” (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado) per lo svolgimento, da parte di e di attività CP_1 CP_2
commerciale e di promozione di affari, con previsione di un compenso percentuale sugli affari conclusi ed un compenso fisso annuale di
20.000 euro sino all'anno 2013.
L'art.7 di tale secondo accordo richiamava l'impegno preso con la prima scrittura privata da e ad accendere ipoteca CP_1 CP_2
sui beni ivi descritti “a garanzia della veridicità e conformità della situazione patrimoniale della ex al medesimo Controparte_3
atto allegata” integrandolo nei seguenti termini: “- si Parte_1
impegna a non escutere tale garanzia ipotecaria concessa dai sigg.
e fino al 28/02/2014; - laddove Parte_3 CP_1
9 a tale data siano emerse, in quanto dichiarate e documentate da
, sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo rispetto alla Pt_1
citata situazione patrimoniale oggetto di garanzia, allo stato patrimoniale oggetto di garanzia, i sigg. e Controparte_2
matureranno, rispetto ai propri impegni di CP_1
risarcimento in qualità di garanti, una franchigia costituita dai compensi non ritirati, di cui all'art. 5 della scrittura privata, pari a €
220.000,00 euro (euro duecentoventimila) oltre ad una somma pari al
10% dei lavori procurati ad dalla data odierna e sino al Parte_1
31 dicembre in dipendenza del presente conferimento di incarico.
Nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013 la franchigia così definita non coprisse integralmente le eventuali sopravvenienze passive e/o insussistenze di attivo emerse, i sigg.
[...]
e avranno facoltà di liquidare ad Parte_4 CP_1 Pt_1
tale differenza entro il termine perentoriamente essenziale del 28 febbraio 2014. In caso contrario sarà libera di procedere Pt_1
all'escussione della garanzia ipotecaria descritta nella premessa sub
C)”.
Con atto del 29 aprile 2010 notaio Boschetti di Vicenza, Rep.200.184
(v. doc. 8 fascicolo di parte attrice di primo grado) , Parte_2 Pt_1
e addivenivano alla stipula del contratto definitivo CP_1 CP_2
di cessione di quote.
10 Ai sensi dell'art. 13 dell'atto di cessione: “Considerato e dato atto che sino al 22 dicembre 2009 i signori e CP_1 CP_2
hanno amministrato e condotto in via esclusiva la società
[...]
oggi Controparte_3 Controparte_4
gli stessi garantiscono alla cessionaria
[...]
personalmente ed in solido tra loro, la assoluta Parte_2
rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta oggi Controparte_3 Controparte_4
a quello emergente dallo stato
[...]
patrimoniale evidenziato ad nel corso delle trattative e che Parte_2
qui, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa e concorde dispensa fattane dai comparenti, viene allegato (Allegato A) al presente atto ad ulteriore conferma di conformità, unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere
e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori e CP_1
risponderanno personalmente ed in solido tra Controparte_2
loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale qui allegata sub A).
In tal senso avrà facoltà di notificare ai garanti Parte_2
l'eventuale emersione di sopravvenienze passive e/o insussistenze di
11 attivo, a prescindere dal momento in cui le stesse si saranno manifestate, entro quattro anni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Tale garanzia si intende illimitata e solidale.
Resta inteso che la garanzia personale e solidale prestata dai signori
e e di cui al presente articolo, non è limitata CP_1 CP_2
all'importo garantito a mezzo ipoteca ma ad ogni ulteriore importo e qualsivoglia sopravvenienza passiva e/o insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale all. sub.
A)”.
Contestualmente e acconsentivano che venisse CP_1 CP_2
iscritta/intavolata ipoteca di secondo grado sui loro beni immobili personali, presso l'Ufficio Tavolare di Trento – sezione distaccata di
Malè e l'Ufficio del Territorio di Bologna a favore di Parte_2
deduceva altresì che i nuovi amministratori di Parte_2 Pt_1
avevano verificato una importante discrepanza tra i crediti appostati nella situazione patrimoniale della società, allegata al preliminare ed all'atto di cessione di quote, e la reale situazione;
in particolare gli amministratori avevano riscontrato che i crediti effettivamente sussistenti nei confronti dei clienti e iscrivibili a bilancio
12 ammontavano ad euro 1.039.516,18, anziché ad euro 3.046.465,85, come indicato nella situazione patrimoniale in questione.
A seguito della convocazione a chiarimenti degli ex amministratori e questi sottoscrivevano, in data 7 dicembre 2010 CP_1 CP_2
una scrittura privata contenente, all'art.9, la seguente dichiarazione:
“L'all. 1 alla scrittura privata di data 26 marzo 2006 (la data nell'atto contiene un refuso: l'anno corretto è il 2010, ma l'atto è correttamente individuato con gli estremi della registrazione e allegato alla scrittura di che trattasi) a magistero Notaio di Vicenza, rep. Persona_1
N. 200.080 racc. n. 36.802 era stato redatto e predisposto sulla base di mere aspettative di incasso a medio/lungo termine che i sottoscritti avevano al momento della sua redazione. Successivamente si è dovuto verificare che per quanto attiene al capitolo “fatture da emettere”,
l'importo complessivo indicato nel precitato allegato, pari ad euro
3.046.465,85 deve essere corretto pari ad euro 1.039.516,18 in quanto le voci indicate nell'allegato A non potranno essere fatturate. 1) I sottoscritti e confermano CP_1 Controparte_2
l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati allegato A precitato e tali da poter essere usati in un'azione di recupero credito” (v doc. 9 fascicolo di parte attrice in primo grado).
13 Ciò premesso, conveniva in giudizio e Parte_2 CP_1 CP_2
per ottenere l'adempimento dell'obbligo contrattuale dai predetti assunto garantendo, personalmente e solidalmente, la rispondenza e conformità del patrimonio sociale di a quello emergente dallo Pt_1
stato patrimoniale allegato al preliminare ed al contratto di cessione di quote;
in proposito evidenziavano che gli stessi ex amministratori avevano ammesso, nella scrittura privata del 7 dicembre 2010, la rilevante divergenza tra il patrimonio sociale indicato nella detta situazione patrimoniale e quello effettivamente risultante a seguito delle verifiche effettuate dai nuovi amministratori.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 27 CP_1
dicembre 2012, preliminarmente eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda attorea;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree formulando richiesta di differimento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Pt_1
nei cui confronti formulava domanda di manleva in caso di
[...]
soccombenza.
All'udienza del 25 gennaio 2012 veniva dichiarata la contumacia di
, non costituitosi. Controparte_5
Con comparsa di costituzione depositata il 20 giugno 2012 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva Parte_1
svolta da CP_1
14 Nel corso del mese di giugno del 2013 ed hanno Parte_2 Pt_1
deliberato la fusione della prima nella seconda sicché, dal punto di vista processuale terza chiamata ed attrice sono venute a coincidere.
La causa, istruita mediante prove documentali e l'assunzione di testimoni, è stata decisa con la sentenza n. 2322/2019, oggetto di impugnazione, con cui il Giudice di primo grado ha rigettato le domande della società attrice condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo appello, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, nonché la condanna di “alla restituzione … CP_1
dell'importo di € 69.294,51, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo”.
Si è costituito in giudizio chiedendo in via principale il CP_1
rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, con conferma della sentenza di primo grado;
ha inoltre formulato appello incidentale condizionato all'accoglimento dei motivi dell'appello principale.
non si è costituito in giudizio pur a seguito di Controparte_2
regolare notifica ed è stato dichiarato contumace con provvedimento del 27 novembre 2020.
15 La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17 febbraio 2022, concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche;
successivamente, a seguito dell'assegnazione ad altro consigliere relatore, è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del giorno 28 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ex art.127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni precisate dalle parti come sopra trascritte e senza termini, essendo già stati concessi ed utilizzati i termini per il deposito di conclusionali e repliche ed avendo le parti rinunciato alla concessione di nuovi termini.
In diritto
L'appello proposto verte su tre motivi.
Con il primo motivo lamenta “… omesso esame di un Parte_1
elemento decisivo per il giudizio ed errata valutazione ai fini della ricostruzione della fattispecie;
… violazione e/o falsa applicazione (ai sensi dell'art.342 n.2 c.p.c.) degli artt. 2720, 2730 e 2735 del codice civile, nella parte in cui non riconosce il valore ricognitivo e confessorio della dichiarazione sottoscritta dagli appellati in data
07.12.2010 e dunque rigetta la domanda attrice (sentenza pagg.13-14, pag.21 primo alinea)”.
16 L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice ha affermato che “non risulta che nella loro dichiarazione il e il abbiano indicato come veri CP_1 CP_2
dei crediti che invece si dimostrarono inesistenti” (pag. 21) e per non avere riconosciuto a detta dichiarazione valore di confessione stragiudiziale (v. doc.9 fascicolo di parte attrice).
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del motivo per CP_1
difetto di specificità e chiarezza e comunque la novità della difesa di che con l'atto di citazione in appello ha sostenuto per la prima Pt_1
volta che la dichiarazione del 7 dicembre 2010 rappresenterebbe una confessione stragiudiziale con valore ricognitivo ex art.2720 c.c., che come tale doveva essere considerata dal Giudice.
Con il secondo motivo lamenta “… omesso esame di un fatto Pt_1
decisivo per il giudizio ed errore nella sua valutazione (ai sensi dell'art.342 n.1 c.p.c.), nonché per violazione e/o falsa applicazione
(ai sensi dell'art.342 n.2 c.p.c.) degli artt.2423 i seguenti del codice civile, nella parte in cui il Giudice di prime cure disconosce o non valorizza il documento allegato come bilancio alla luce dei principi che ne stabiliscono la funzione e ne disciplinano la redazione e dunque rigetta la domanda attorea (Sentenza pag. 18, pag. 20 ultimo e penultimo capoverso;
pag. 21 primo capoverso e secondo alinea)”.
17 L'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice, nel valutare il fatto, non ha correttamente considerato il bilancio della società allegato alla scrittura del 26 marzo
2010 e all'atto della cessione delle quote del 29 aprile 2010 che definiva esattamente il perimetro e l'oggetto della garanzia.
L'appellato l'inammissibilità della difesa dell'appellante per CP_1
avere per la prima volta sostenuto che la garanzia di rispondenza della situazione patrimoniale della società era riferita non tanto allo Pt_1
stato patrimoniale redatto dai convenuti-appellati e allegato all'accordo del 26 marzo 2010, bensì al bilancio al 31 dicembre 2009
“trasformando quindi la contestazione fatta in primo grado in un'accusa verso gli amministratori di non chiarezza, non veridicità e non correttezza nella redazione del bilancio 2009”.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta “errore nella ricostruzione dei fatti emersi durante l'escussione della prova testimoni (ai sensi dell'art 342 n.1 c.p.c.) (Sentenza pag. 18 ultimo capoverso, pagg. 19-
20, pag. 21 terzo e quarto alinea, pag. 22 capoverso).
***
Sul primo motivo
L'eccezione di novità della difesa di per avere qualificato come Pt_1
confessione stragiudiziale la dichiarazione sottoscritta in data 7
18 dicembre 2010 da e è infondata, considerato che CP_1 CP_2
la domanda di cui la società attrice ha chiesto l'accoglimento si è fondata, sin dall'atto di citazione, sul contenuto della predetta.
La qualificazione giuridica dell'atto in questione come confessione non comporta novità della domanda ed è senz'altro ammissibile anche in appello non incorrendo nel divieto di cui all'art.345 c.p.c. in quanto non determina la sostituzione dell'azione proposta con un'azione diversa in quanto fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi
e che lo stesso Giudice del gravame potrebbe operare, a prescindere dall'impulso di parte, proprio perché non incidente sull'oggetto o sulle ragioni della domanda.
E' infondata anche l'eccezione di difetto di chiarezza e specificità del motivo, essendo evidente che con detto motivo l'appellante censura la valutazione compiuta dal primo Giudice in ordine all'effettiva estensione dell'obbligo di garanzia assunto da e CP_1 CP_2
Il primo motivo d'appello, oltre che ammissibile, è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Con la scrittura privata autenticata del 26 marzo 2010 e CP_1
hanno garantito “l'assoluta rispondenza e conformità del CP_2
patrimonio societario della a quello emergente Controparte_3
dallo stato patrimoniale evidenziato ad nel corso delle Parte_2
trattative (…) che qui viene allegato ad ulteriore conferma di
19 uniformità unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (all. 1). Ne consegue che i signori e CP_1 CP_2
risponderanno personalmente e in solido tra loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1)”.
Con l'atto “di cessione di quote sociali con iscrizioni ipotecarie a scopo di garanzia” del 29.04.2010 n.200.184 di Repertorio e n.36.864 di Raccolta Vignoli e hanno nuovamente garantito alla CP_2
cessionaria sempre personalmente ed in solido tra Parte_2
loro, “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta oggi Controparte_3 Parte_1 [...]
a quello emergente dallo Controparte_4
stato patrimoniale evidenziato ad nel corso delle trattative Parte_2
e che qui, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, (…) viene allegato (Allegato A) al presente atto ad ulteriore conferma di conformità, unitamente ai dettagli relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1).
Con dichiarazione contenuta nella scrittura privata del 7 dicembre
2010, e hanno riconosciuto che l'all.1 in questione CP_1 CP_2
20 era stato redatto “sulla base di mere aspettative di incasso a medio/lungo termine che i sottoscritti avevano al momento della sua redazione” e che invece, successivamente, “si è dovuto verificare che per quanto attiene al capitolo 'fatture da emettere', l'importo complessivo indicato nel precitato allegato, pari a euro 3.046.465,85, deve essere corretto pari a euro 1.039.516,18, in quanto le voci indicate nell'all. A non potranno essere fatturate” ed hanno altresì confermato “l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati nell'allegato A precitato e tali da poter essere usati in un'azione di recupero di credito”.
Rileva il Collegio che è da riconoscere valore confessorio a suddetta dichiarazione, considerato che con essa e hanno CP_1 CP_2
ammesso che l'Allegato 1), denominato “bilancio al 30.09.2009”, indicava, alla voce “fatture da emettere al 30/09/09”, crediti in realtà inesistenti per complessivi euro 2.006,949,67; i predetti, come si è visto, avevano garantito sia con il preliminare che con il contratto definitivo di cessione “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario” di all'Allegato 1). Pt_1
Gli attori, odierni appellati, con la dichiarazione in questione, avente ad oggetto fatti obiettivi (la divergenza – quanto ai crediti derivanti da fatture da emettere – tra il patrimonio sociale di descritto da Pt_1
e nel “bilancio” allegato all'atto di cessione di CP_1 CP_2
21 quote e quello risultante a seguito degli accertamenti svolti dal nuovo organo amministrativo di ) hanno riferito fatti a loro Pt_1
sfavorevoli, ossia di avere inserito a bilancio, tra i crediti relativi a
“fatture da emettere” voci che non potevano essere fatturate e crediti sforniti di elementi probatori tali da poter essere valorizzati in un'azione di recupero.
Non può pertanto essere condivisa l'affermazione del primo Giudice per cui non risulterebbe che e abbiano indicato CP_1 CP_2
come veri dei crediti che invece si dimostrarono inesistenti”, considerato che, a distanza di poco più di un anno dalla redazione dell'Allegato 1) in questione, tali crediti – tutti indicati nello stato patrimoniale come esigibili entro 12 mesi – si sono rivelati, per ammissione degli stessi e non provati, non CP_1 CP_2
fatturabili e pertanto non recuperabili.
Sul secondo motivo
Innanzitutto è evidente che il riferimento dell'appellante al “bilancio al 31 dicembre 2009” è frutto di una svista, in quanto tutta la difesa è riferita all'Allegato 1) dell'accordo del 26 marzo 2010 e del contratto di cessione di quote del 29 aprile 2010 denominato dalle parti “bilancio al 30.09.2009”.
Il motivo è fondato.
22 Come sopra già evidenziato, all'articolo 6 della scrittura del 26 marzo
2010 ed all'art. 13 dell'atto della cessione delle quote del 29 aprile
2010 e hanno garantito ad CP_1 CP_2 Parte_2
personalmente ed in solido tra loro, l'assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario di a quello emergente Pt_1
dallo stato patrimoniale allegato (Allegato 1 alla scrittura del 26 marzo
2010, Allegato A alla cessione di quote).
La circostanza che il bilancio dai predetti redatto non fosse il bilancio a chiusura dell'esercizio annuale (al 31 dicembre), ma un bilancio infraannuale (al 30 settembre), non li esonerava certo dal dovere di redigerlo sulla base dei principi che regolano la corretta redazione dei bilanci.
Infatti, anche per la redazione dei bilanci intermedi devono essere osservate le medesime regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo esercizio. Gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico sono pertanto gli stessi previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c..
Tra i “crediti v/clienti” esigibili entro dodici mesi e CP_1
hanno inserito tutti i “crediti per fatture da emettere”, CP_2
senza neppure, in ossequio ad un basilare principio di prudenza, ridurne il valore nominale con un fondo svalutazione crediti che tenesse conto delle cause di minor realizzo. e CP_1 CP_2
23 hanno poi ammesso che per detti crediti non vi erano in realtà neppure i presupposti per emettere fattura o, addirittura, per provarne l'esistenza.
Non può pertanto essere condivisa la conclusione cui è pervenuto il primo Giudice, per cui “nell'indicare a bilancio determinati crediti, alcuni dei quali, ex post sono risultati non riscossi (una parte dei quali coltivati anche giudizialmente e un'altra parte non “coltivata” per scelte strategiche del management)” e non CP_1 CP_2
avrebbero formulato “un'attestazione inveritiera”, né l'affermazione per cui “rientra nel dovere di un organo amministrativo registrare, a fini della buona tenuta della contabilità, e in vista della futura riscossione, tutti i crediti che insorgono in capo al patrimonio della società che essi amministrano”.
Come già evidenziato, gli stessi e hanno CP_1 CP_2
confermato, con la dichiarazione resa in data 7 dicembre 2010
“l'insussistenza di elementi probatori concreti a sostegno dei crediti tutti indicati in allegato A precitato e tali da poter essere utilizzati in un'azione di recupero credito”. Le “mere aspettative di incasso a medio/lungo termine” che i predetti avevano al momento della redazione dello stato patrimoniale di cui al “bilancio al 30.09.2009” non potevano pertanto essere considerate crediti verso clienti esigibili
24 entro 12 mesi, senza previa svalutazione o previsione di accantonamento in un fondo rischi.
Sul terzo motivo
Il motivo risulta assorbito dalle ragioni fondanti l'accoglimento dei due precedenti motivi.
Nel rigettare la domanda attorea il primo Giudice ha valorizzato anche l'esito delle prove testimoniali assunte dalle quali sarebbe emerso, in sintesi, che i crediti in questione per una parte sarebbero stati
““coltivati” anche giudizialmente, sicché la società ne coltivò il recupero” per altra parte “la loro mancata “coltivazione” dipese da scelte strategiche del management, nell'ottica di non scontentare, in situazione comunque contestate o contestabili, e con un margine di aleatorietà, clienti considerati di alto profilo economico ed alta solvibilità.”.
E' in proposito dirimente il valore confessorio della dichiarazione resa in data 7 dicembre 2010 da e con la quale hanno CP_1 CP_2
ammesso che l'Allegato 1), denominato “bilancio al 30.09.2009”, indicava, alla voce “fatture da emettere al 30/09/09”, crediti in realtà inesistenti per complessivi euro 2.006,949,67 mentre avevano garantito sia con il preliminare che con il contratto definitivo di cessione “la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario” a detto bilancio.
25 Le prove orali assunte e valorizzate dal primo Giudice non costituiscono prova contraria idonea a scalfire la dichiarazione resa da e in ordine alla circostanza di avere inserito a CP_1 CP_2
bilancio, tra i crediti relativi a “fatture da emettere” voci che non potevano essere fatturate e crediti sforniti di elementi probatori tali da poter essere valorizzati in un'azione di recupero.
In definitiva per quanto sopra esposto, l'appello principale è fondato.
Non merita invece accoglimento l'appello incidentale condizionato formulato da CP_1
Con esso l'appellante incidentale ha riproposto l'eccezione già svolta in primo grado, e disattesa dal Tribunale, per cui l'azione della società attrice andava inquadrata come un'azione di responsabilità ex art.2476
c.c. posto che veniva contestata la non corretta esecuzione di un'attività gestoria degli amministratori e CP_1 CP_2
L'eccezione è infondata, come correttamente già ritenuto dal primo
Giudice.
La domanda attorea si fonda infatti non sulla responsabilità gestoria degli ex amministratori e bensì sull'obbligazione CP_1 CP_2
di garanzia in ordine alla conformità della situazione patrimoniale della società al bilancio al 9 settembre 2009 allegato Pt_1
26 all'accordo privato del 26 marzo ed alla cessione di quote del 29 aprile
2010, dai predetti assunta con tali scritture private.
ha inoltre riproposto l'eccezione di arbitrato già sollevata in CP_1
comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, disattesa dal Tribunale.
L'eccezione è infondata, alla luce del tenore dell'art. 33 dello statuto di Integra per cui “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale … dovrà essere risolta da un Arbitro
Unico”.
La presente causa esula dal perimetro delle controversie rimettibili ad arbitri, in quanto, come sopra già specificato, non investe il rapporto sociale, bensì trae origine dall'obbligazione di garanzia personale assunta da e CP_1 CP_2
Neppure il “profilo di inammissibilità” già eccepito da in CP_1
primo grado, relativo alla sussistenza di una liberatoria verso i membri del consiglio di amministrazione relativamente al loro operato nell'esercizio 2009, coglie nel segno.
Va infatti ribadito che la causa in oggetto non investe il rapporto sociale e non consiste in un contenzioso tra società/soci e amministratori.
27 Viene altresì riproposta l'eccezione secondo cui Controparte_6
non avrebbe potuto avviare alcuna azione nei confronti di e CP_1
prima del 28 febbraio 2024; l'appellante incidentale CP_2
richiama a sostegno l'art. 7 dell'Atto di Conferimento dell'Incarico
(cfr. doc. 6), in base al quale le parti avrebbero rinunciato sino a marzo
2014 ad attivare qualsivoglia pretesa verso i garanti in relazione ad eventuali divergenze rispetto a quanto contenuto nello Stato
Patrimoniale allegato all'accordo privato del 26 marzo 2010. In realtà la previsione di cui al richiamato art.7 è di diverso tenore, limitandosi a stabilire che: “ si impegna a non escutere tale garanzia Pt_1
ipotecaria concessa dai Signori e fino al CP_2 CP_1
28/02/2014”, ciò che in effetti non è accaduto.
L'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto dell'appello condizionato determina l'accoglimento delle domande di parte attrice
– appellante, nei limiti di seguito esposti.
La circostanza che le parti abbiano espressamente pattuito una garanzia nell'eventualità di risultanze pregiudizievoli (“i signori
e … garantiscono ad CP_1 CP_2 Parte_2
personalmente ed in solido tra loro, la assoluta rispondenza e conformità del patrimonio societario della predetta Controparte_3
(oggi a quello emergente dallo stato patrimoniale
[...] Parte_1
… allegato ad ulteriore conferma di conformità unitamente ai dettagli
28 relativi alle voci di bilancio concernenti fatture da emettere, note di accredito da ricevere e magazzino (All.1). Ne consegue che i signori
e risponderanno personalmente ed in solido tra CP_1 CP_2
loro di qualsiasi sopravvenienza passiva o di insussistenza di attivo, nonché di qualsiasi ulteriore divergenza dovesse eventualmente emergere rispetto al contenuto della situazione patrimoniale allegata sub 1)...”) assume infatti rilievo dirimente.
La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di considerare una garanzia siffatta come autonoma rispetto alla materia delle garanzie connesse alla vendita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16963 del 24/07/2014: “nella vendita di partecipazioni sociali, la clausola con la quale il venditore si impegna a tenere indenne il compratore dalle sopravvenienze passive nel patrimonio della società ha ad oggetto una prestazione accessoria e non rientra, quindi, nella garanzia di cui all'art. 1497 cod. civ., che attiene, invece, alle qualità intrinseche della cosa, esistenti al momento della conclusione del contratto. Pertanto, il diritto del compratore all'indennizzo, fondato su detta clausola, non è soggetto alla prescrizione annuale ex artt.
1495 e 1497 cod. civ., bensì alla prescrizione ordinaria decennale”).
Ancora più di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il
29 giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all'oggetto immediato del negozio, consistente nell'acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un'autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all'acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c.” (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
7183 del 13/03/2019).
Deve pertanto trovare accoglimento la domanda di garanzia contrattuale per sopravvenienze e insussistenze fatta valere;
parte attrice, odierna appellante, chiede, infatti, che l'importo di euro
2.006.949,67, pari alla differenza tra quanto indicato nella situazione patrimoniale allegata all'accordo privato del 26 marzo 2010 ed alla cessione di quote del 29 aprile 2010 e quanto risultante dai bilanci rettificati riapprovati dall'assemblea dei soci del 13 maggio 2011
(doc. 13 fascicolo di parte attrice), sia corrisposto dagli acquirenti a titolo di adempimento della obbligazione di garanzia.
30 Ne deriva in conclusione che in forza della garanzia prestata e della valenza confessoria della dichiarazione resa da e CP_1 CP_2
in data 7 dicembre 2010 in ordine alla divergenza patrimoniale tra il patrimonio sociale di risultante dalla situazione patrimoniale Pt_1
allegata alle scritture private autenticate del 26 marzo 2010 e del 29 aprile 2010 e quello effettivamente risultante dalle rettifiche effettuate dalla nuova governance a seguito degli accertamenti effettuati, CP_1
e vanno condannati a pagare ad la somma di CP_2 Parte_1
euro 2.006.949,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta che trova fondamento nella garanzia contrattuale.
Deve altresì trovare accoglimento la domanda di parte appellante volta ad ottenere la condanna di “alla restituzione dell'importo di € CP_1
69.294,51 (di cui al precetto notificato), con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo”. Essa attiene alle spese legali liquidate in primo grado al cui pagamento è stata Parte_1
condannata in favore di e non costituisce domanda nuova CP_1
essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata;
richiesta che ha trovato accoglimento.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di secondo la regola della soccombenza, in base a valori CP_1
prossimi ai medi di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22,
31 tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (in primo grado studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale;
nel presente grado studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette o comunque assorbite ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza n.2322/2019 emessa il dal Tribunale di Vicenza:
1. Condanna e , in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, a corrispondere ad quale incorporante Parte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, la somma di euro 2.006.949,67, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. Condanna alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida, quanto al primo grado in euro 1.474,00 per anticipazioni ed euro 47.000,00 per compensi;
quanto al secondo grado in euro 2.529,00 per anticipazioni ed euro 31.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
32 3. Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico CP_1
Così deciso in Venezia, 14 gennaio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
33