Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 731/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/01/2025
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente a [...] con l'Avv. Stefano Massironi presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente anagraficamente a Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Alda Merini n. 1 con l'Avv. Stefano Massironi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Cernusco Sul Naviglio (MI) in data 01/07/2012 trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio
(anno 2012 - atto n. 29 - parte II - serie A)
In regime di separazione dei beni. con la seguente figlia: nata a [...] in data [...], cittadina italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l obbligo del mutuo rispetto;
Per_
2) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori (affido condiviso), con residenza anagrafica presso la madre e collocazione paritaria presso Parte_1 ciascun dei genitori secondo il seguente protocollo che si ripeterà ogni due settimane:
a) in via ordinaria:
- I° settimana: la minore starà con il padre un giorno infrasettimanale che viene attualmente stabilito, in maniera indicativa e non vincolante, nella giornata di mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dopo la cena con accompagnamento presso la residenza materna. In questa settimana la minore starà con il padre dal venerdì dalle ore 17,00 fino alle ore 21 della domenica dopo la cena, con accompagnamento presso la residenza materna.
- II° settimana: la minore starà con il padre due giorni infrasettimanale non consecutivi che vengono attualmente stabiliti, in maniera indicativa e non vincolante, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dopo la cena con accompagnamento presso la residenza materna. In questa settimana la minore passerà il weekend con la madre;
- i restanti giorni della settimana la figlia permarrà presso la madre fatti salvi, in ogni caso, i diversi accordi che verranno raggiunti fra i genitori;
b) durante i periodi festivi e estivi:
• metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell Angelo;
• durante le vacanze estive, la bambina starà due settimane anche non consecutive con il padre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, in base alle reciproche esigenze di lavoro e degli impegni della bambina sempre nell interesse di quest'ultima;
• eccetto i periodi di permanenza con il padre e/o con la madre sopra indicati (metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante l estate, sempre da concordarsi fra genitori entro il 30 maggio di ogni anno in base ai rispettivi impegni di lavoro ed a quelli della figlia), varrà la regolamentazione stabilita in via ordinaria;
3) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale di propria esclusiva Parte_1 Per_ proprietà sita in Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Alda Merini n. 15, insieme alla figlia e provvederà a far data dal deposito del ricorso a volturare a proprio nome le utenze dell abitazione (gas, luce, tassa rifiuti, ecc.). Il sig. ontinuerà al pagamento delle predette utenze sino Pt_2 al perfezionamento delle volture senza nulla pretenere a titolo di rimborso;
4) Il signor si è già allontanato dalla casa coniugale essendo trasferito in affitto ad Pt_2
Agrate Brianza (doc. 31) ed ha già asportato tutti i propri effetti personali e non ha alcuna pretesa in ordine a tutti i beni che arredano la predetta casa coniugale, beni e casa che riconosce essere di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_2 Parte_1 Per_ mantenimento della figlia minore , un assegno mensile di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, assegno da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT - costo della vita a partire dal mese di gennaio 2026.
Le parti concordano che sino al mese di agosto 2025 compreso la somma che il sig. Pt_2 corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_
ammonterà al minor importo di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00). Tale riduzione temporanea dell'importo ordinario di € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) tiene conto:
• dei costi iniziali sostenuti dal sig. er la nuova abitazione presa in affitto (doc. 31); Pt_2
• dello sfratto per morosità promosso dal sig. per liberare l'immobile di sua proprietà Pt_2 sito in Bellusco, per il quale non percepisce puntualmente il canone di locazione dal mese di luglio
2024 (doc. 32);
6) Le spese straordinarie per la figlia saranno sudddivise nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che vengono allegate al presente ricorso (doc. 33) e così identificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Le parti concordano che la sola signora quale collocataria anagrafica della Parte_1 figlia minore, avrà diritto a richiedere ed a trattenere per intero l'assegno unico INPS ed ogni altro beneficio di carattere economico previsto dalla normativa vigente a livello statale, regionale e locale.
Il sig. che fino ad oggi ha beneficiato dell assegno unico INPS continuerà a pagare la Pt_2 Per_ Per_ mensa scolastica della minore fintanto che la sig.ra non avrà Parte_1 beneficiato dell assegno unico INPS;
8) Il signor he dispone di un'autovettura aziendale quale benefit, si impegna a trasferire Pt_2 alla moglie sig.ra 'autovettura Chevrolet Cruze targato EP364SV di sua proprietà, Parte_1 senza nulla pretendere a titolo di corrispettivo. Restano a carico della sig.ra Parte_1 esclusivamente le spese relative al passaggio di proprietà; 9) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciando espressamente a richieste di mantenimento reciproco;
10) I genitori autorizzano reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti valevoli per l espatrio per sé e per la figlia;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Cernusco Sul Naviglio (MI) in data Parte_2
01/07/2012
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________