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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/11/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. UL dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA GI - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 937/2024 R. G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Eugenia Perri;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Domenico Sirianni;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 24.9.2025 (con ordinanza del 25.9.2025) la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. Con ricorso depositato il 28.6.2024, , premesso: Parte_1
- che il 4.8.2006 in TR (KR) aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
(atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, serie
[...]
A, parte II, anno 2006);
- che dall'unione coniugale era nata la figlia il 4.7.2009; Per_1
- che la casa coniugale era sita in TR alla via degli Achei n. 8;
- che l'affectio coniugalis si era progressivamente deteriorata;
- che ambedue i coniugi percepivano reddito da lavoro dipendente;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi e di disporre: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di lei ricorrente;
una certa regolamentazione del diritto di visita;
l'assegnazione della suddetta casa coniugale a lei ricorrente;
l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia per la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa si costituiva , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva che la stessa fosse addebitata alla ricorrente per aver ella violato tutti i doveri coniugali imposti dalla legge;
inoltre, chiedeva di disporre: l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in TR alla via delle Viti Aminee n. 55; una certa regolamentazione delle visite;
che l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore a carico di lui resistente fosse fissato in € 250,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 19.3.2025, in cui veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e venivano ascoltati questi ultimi e i rispettivi difensori, lo scrivente, quale Giudice delegato, adottava (con ordinanza del 22.3.2025) i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente, a cui viene assegnata la casa coniugale, sita in via degli Achei n. 8 a
TR NA (KR);
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici della medesima e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: • a fine settimana alternati dalle ore 12 del sabato alle ore
20:30 della domenica, fermo restando che le parti potranno convenire visite ulteriori al di là dei giorni previsti, qualora compatibili con gli impegni di tutti (genitori stessi e prole); • è
2 autorizzato a compiere almeno due chiamate o videochiamate settimanali con la minore;
• durante le ferie estive, per un periodo di quindici giorni, frazionabile in due settimane anche non consecutive e da concordarsi con l'altro genitore;
• durante le ricorrenze e le festività natalizie e pasquali, in alternanza con l'altro genitore;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa”.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe;
il P.M. interveniva regolarmente.
3. LO STATO.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
E invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza, e della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. 10.06.1992 n. 7148).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, c. 1 c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza e le risultanze del tentativo di conciliazione.
3 Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e in sede di udienza di prima comparizione è emerso chiaramente come il contenuto del rapporto coniugale fosse già da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. LA DOMANDA DI ADDEBITO.
Riguardo alla domanda di addebito formulata (unicamente) dal resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000
n. 279).
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, il resistente non ha dimostrato il nucleo fondamentale delle sue accuse e non vi sono elementi per ritenere che la disgregazione
4 della unità familiare sia stata una conseguenza del disinteresse della moglie per le esigenze della famiglia.
Né tale difetto di allegazione può ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti, atteso che, pur volendo prescindere dai profili di inammissibilità dei capitoli di prova articolati in atti (per le ragioni già indicate con l'ordinanza istruttoria del 22.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate), tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli assunti di parte, stante il loro evidente tenore generico e valutativo.
Di conseguenza, la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente va rigettata.
5. L'AFFIDAMENTO, IL COLLOCAMENTO E LE VISITE.
Quanto all'affidamento della figlia minore , si deve premettere che la legge n. 54 Per_1 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito il principio che pure nella disgregazione del nucleo familiare, al minore spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di Ginevra del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Coerentemente con il suddetto principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593).
5 La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame, non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso della figlia, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole e occorrendo salvaguardare il diritto della figlia ad avere due genitori.
Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
Inoltre, deve considerarsi che tale regime di affidamento è conforme a quello richiesto da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi.
Sul punto, va peraltro osservato che, mentre tale richiesta, da parte della ricorrente, è rimasta immutata, il resistente ha chiesto, in sede sia di prima udienza che di precisazione delle conclusioni, di disporre l'affidamento paritario della minore, senza tuttavia esplicitare le ragioni di tale richiesta.
Si rende necessario e opportuno, allora, evidenziare come il collocamento paritetico presso le due distinte abitazioni dei coniugi, propugnato dal resistente, non può adottarsi, atteso che un regime di frequentazione alternato non corrisponde all'esigenza di serenità della minore, garantita dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo, che solo la permanenza presso la casa familiare ove ella ha vissuto in maniera continuativa può assicurare e considerata, altresì, la distanza geografica tra le abitazioni dei due coniugi
(difatti, il resistente vive a Palermo, mentre la ricorrente a TR).
Inoltre, non va sottaciuto che secondo la Suprema Corte la scelta dell'affido o comunque della collocazione paritaria costituisce una modalità applicabile in presenza di limitate ipotesi, atteso che è idonea ad assicurare ottimali risultati soprattutto quando sussiste un preciso accordo tra i genitori (cfr. Cass. n. 4060/2017).
6 Pertanto, ritiene il Collegio che - come già disposto coi provvedimenti temporanei e urgenti
- il regime di affido congiunto con collocamento prevalente presso la madre sia quello maggiormente rispondente all'interesse a una crescita sana ed equilibrata della minore.
Deve trovare altresì conferma il provvedimento temporaneo e urgente adottato in punto di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole, precisandosi che tale casa non può che essere quella sita in via degli Achei n. 8 a TR
NA, dovendo ritenersi che ivi si sia radicato il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della vita familiare, come emerge dalle stesse prospettazioni delle parti (cfr. in particolar modo le dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza di prima comparizione).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, stante il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, va confermato sul punto il provvedimento temporaneo e urgente, precisandosi che, in aggiunta al calendario degli incontri e salvo diverso accordo tra le parti, il padre può vedere liberamente la figlia, compatibilmente con gli impegni di tutti (genitori e prole) e con preavviso di almeno 24 ore all'altro genitore.
6. IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
Va osservato che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della prole.
Nel caso di specie, le risultanze in atti non consentono di ricostruire la completa situazione economico-reddituale delle parti, atteso che esse hanno omesso di adempiere adeguatamente all'ordine di integrazione documentale disposto con ordinanza del
22.3.2025; tuttavia, tale omissione non esime il Collegio dal provvedere in ordine al mantenimento della figlia sulla scorta dei principi sopra richiamati (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14.5.2005).
Orbene, convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate in atti, va confermata la misura stabilita in
7 sede di provvedimenti temporanei e quindi va posto a carico del resistente, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN.
Poiché, come noto, un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, l'obbligo di mantenimento deve retroagire al momento della domanda giudiziale.
7. ULTERIORI DOMANDE E ASSEGNO UNICO.
Le ulteriori domande proposte sono inammissibili sia perché tardivamente formulate e sia perché difetta un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus
(cfr., per il merito, Tribunale Benevento sez. I, 18/05/2022, n. 1200; per la giurisprudenza di legittimità, tra tante, Cass. n. 18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Non è dato, infatti, provvedere nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, per i quali dovrà essere trovata sistemazione in altra sede.
Inoltre, quanto alla domanda relativa all'assegno unico - introdotta dalla ricorrente con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione del 24.9.2025 -, deve disporsi il non luogo a provvedere.
Invero, è pacifico come nell'ipotesi di affidamento condiviso entrambi i genitori abbiano titolo a richiedere la prestazione di cui sopra e che l'individuazione di chi tra i genitori può e deve effettuare la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno è rimessa all'accordo delle parti, in mancanza del quale l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare deve essere accordata al genitore con il quale il figlio minore risulta convivente, ai sensi dell'art. 9 L. 903/77, come a più riprese chiarito anche dall' (in tal CP_2
Part senso si vedano, tra gli altri, 02.05.2006, n. 12791; Circolare 7 dicembre 1999, n. 21), seguendone che parte ricorrente dovrà, se del caso, rivolgere idonea istanza in tal senso all'ente pensionistico.
Ne segue che nella specie il genitore cui competerà l'assegno unico dovrà essere necessariamente individuato nella , stante il collocamento prevalente della minore Pt_1 presso la ricorrente in questa sede stabilito.
Aggiungasi, peraltro, che non vi è contestazione sulla spettanza dell'assegno alla ricorrente quale genitore collocatario.
8 8. LE SPESE PROCESSUALI.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e stante la volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposatisi con matrimonio concordatario il 4.8.2006 in TR (KR) (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, serie A, parte II, anno 2006);
2) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
4) affida la figlia congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
a cui viene assegnata la casa coniugale sita in via degli Achei n. 8 a TR NA (KR);
5) dispone per le visite come in parte motiva;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
7) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
8) non luogo a provvedere sull'assegno unico;
9) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA GI IL Alessandra GI
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. UL dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. MA GI - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 937/2024 R. G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Eugenia Perri;
ricorrente
e
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti dall'Avv. Domenico Sirianni;
resistente nonché
Il Pubblico Ministero in sede
interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 24.9.2025 (con ordinanza del 25.9.2025) la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22. u.c. c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti;
il P.M. interveniva regolarmente.
FATTO E DIRITTO
1. Va premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
1 2. Con ricorso depositato il 28.6.2024, , premesso: Parte_1
- che il 4.8.2006 in TR (KR) aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
(atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, serie
[...]
A, parte II, anno 2006);
- che dall'unione coniugale era nata la figlia il 4.7.2009; Per_1
- che la casa coniugale era sita in TR alla via degli Achei n. 8;
- che l'affectio coniugalis si era progressivamente deteriorata;
- che ambedue i coniugi percepivano reddito da lavoro dipendente;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione dei coniugi e di disporre: l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di lei ricorrente;
una certa regolamentazione del diritto di visita;
l'assegnazione della suddetta casa coniugale a lei ricorrente;
l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia per la somma mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa si costituiva , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione, chiedeva che la stessa fosse addebitata alla ricorrente per aver ella violato tutti i doveri coniugali imposti dalla legge;
inoltre, chiedeva di disporre: l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre nella casa coniugale sita in TR alla via delle Viti Aminee n. 55; una certa regolamentazione delle visite;
che l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore a carico di lui resistente fosse fissato in € 250,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 19.3.2025, in cui veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione tra i coniugi e venivano ascoltati questi ultimi e i rispettivi difensori, lo scrivente, quale Giudice delegato, adottava (con ordinanza del 22.3.2025) i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
- affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la ricorrente, a cui viene assegnata la casa coniugale, sita in via degli Achei n. 8 a
TR NA (KR);
- dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici della medesima e salvo diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: • a fine settimana alternati dalle ore 12 del sabato alle ore
20:30 della domenica, fermo restando che le parti potranno convenire visite ulteriori al di là dei giorni previsti, qualora compatibili con gli impegni di tutti (genitori stessi e prole); • è
2 autorizzato a compiere almeno due chiamate o videochiamate settimanali con la minore;
• durante le ferie estive, per un periodo di quindici giorni, frazionabile in due settimane anche non consecutive e da concordarsi con l'altro genitore;
• durante le ricorrenze e le festività natalizie e pasquali, in alternanza con l'altro genitore;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 300,00 mensili, soggetta a rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non sostenute dal SSN e scolastiche, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa”.
Istruita documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare indicata in epigrafe;
il P.M. interveniva regolarmente.
3. LO STATO.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
E invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza, e della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. 10.06.1992 n. 7148).
Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi dell'art. 151, c. 1 c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pure a prescindere da elementi di addebitabilità da parte di uno o dell'altro, la convivenza e le risultanze del tentativo di conciliazione.
3 Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi e in sede di udienza di prima comparizione è emerso chiaramente come il contenuto del rapporto coniugale fosse già da tempo inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. LA DOMANDA DI ADDEBITO.
Riguardo alla domanda di addebito formulata (unicamente) dal resistente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata.
La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione (vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza.
Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021; Cass. 12.01.2000
n. 279).
Sotto il profilo processuale, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., l'onere di provare la violazione dei doveri coniugali ed il rapporto diretto tra il comportamento posto in essere dal coniuge e il generarsi dello stato di intollerabilità della prosecuzione della convivenza grava sul coniuge che richiede l'addebito; mentre grava sull'altro coniuge la prova di quei fatti che possano privare di rilevanza i fatti allegati dalla parte istante, come per esempio, la non anteriorità del comportamento adottato rispetto al verificarsi dell'effettiva crisi coniugale.
Nella fattispecie in esame, nondimeno, il resistente non ha dimostrato il nucleo fondamentale delle sue accuse e non vi sono elementi per ritenere che la disgregazione
4 della unità familiare sia stata una conseguenza del disinteresse della moglie per le esigenze della famiglia.
Né tale difetto di allegazione può ritenersi sopperito dal quadro probatorio in atti, atteso che, pur volendo prescindere dai profili di inammissibilità dei capitoli di prova articolati in atti (per le ragioni già indicate con l'ordinanza istruttoria del 22.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate), tali capitoli si appalesano del tutto inidonei a fornire prova concreta degli assunti di parte, stante il loro evidente tenore generico e valutativo.
Di conseguenza, la domanda di addebito della separazione proposta dal resistente va rigettata.
5. L'AFFIDAMENTO, IL COLLOCAMENTO E LE VISITE.
Quanto all'affidamento della figlia minore , si deve premettere che la legge n. 54 Per_1 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito il principio che pure nella disgregazione del nucleo familiare, al minore spetta il diritto alla “bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della
Convenzione internazionale di Ginevra del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Coerentemente con il suddetto principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593).
5 La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nel caso in esame, non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso della figlia, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole e occorrendo salvaguardare il diritto della figlia ad avere due genitori.
Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un
“ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli.
Inoltre, deve considerarsi che tale regime di affidamento è conforme a quello richiesto da entrambe le parti nei rispettivi atti introduttivi.
Sul punto, va peraltro osservato che, mentre tale richiesta, da parte della ricorrente, è rimasta immutata, il resistente ha chiesto, in sede sia di prima udienza che di precisazione delle conclusioni, di disporre l'affidamento paritario della minore, senza tuttavia esplicitare le ragioni di tale richiesta.
Si rende necessario e opportuno, allora, evidenziare come il collocamento paritetico presso le due distinte abitazioni dei coniugi, propugnato dal resistente, non può adottarsi, atteso che un regime di frequentazione alternato non corrisponde all'esigenza di serenità della minore, garantita dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo, che solo la permanenza presso la casa familiare ove ella ha vissuto in maniera continuativa può assicurare e considerata, altresì, la distanza geografica tra le abitazioni dei due coniugi
(difatti, il resistente vive a Palermo, mentre la ricorrente a TR).
Inoltre, non va sottaciuto che secondo la Suprema Corte la scelta dell'affido o comunque della collocazione paritaria costituisce una modalità applicabile in presenza di limitate ipotesi, atteso che è idonea ad assicurare ottimali risultati soprattutto quando sussiste un preciso accordo tra i genitori (cfr. Cass. n. 4060/2017).
6 Pertanto, ritiene il Collegio che - come già disposto coi provvedimenti temporanei e urgenti
- il regime di affido congiunto con collocamento prevalente presso la madre sia quello maggiormente rispondente all'interesse a una crescita sana ed equilibrata della minore.
Deve trovare altresì conferma il provvedimento temporaneo e urgente adottato in punto di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario della prole, precisandosi che tale casa non può che essere quella sita in via degli Achei n. 8 a TR
NA, dovendo ritenersi che ivi si sia radicato il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della vita familiare, come emerge dalle stesse prospettazioni delle parti (cfr. in particolar modo le dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza di prima comparizione).
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, stante il preminente interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato, frequente e continuativo con entrambi i genitori, va confermato sul punto il provvedimento temporaneo e urgente, precisandosi che, in aggiunta al calendario degli incontri e salvo diverso accordo tra le parti, il padre può vedere liberamente la figlia, compatibilmente con gli impegni di tutti (genitori e prole) e con preavviso di almeno 24 ore all'altro genitore.
6. IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA FIGLIA.
Va osservato che grava un obbligo di mantenimento della figlia minore solidalmente su entrambi i genitori e che tale obbligo ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie, imprevedibili ed imponderabili.
Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dalla prole in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della prole.
Nel caso di specie, le risultanze in atti non consentono di ricostruire la completa situazione economico-reddituale delle parti, atteso che esse hanno omesso di adempiere adeguatamente all'ordine di integrazione documentale disposto con ordinanza del
22.3.2025; tuttavia, tale omissione non esime il Collegio dal provvedere in ordine al mantenimento della figlia sulla scorta dei principi sopra richiamati (così Cass. civ., sez. I, sentenza n. 10135 del 14.5.2005).
Orbene, convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c. e tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate in atti, va confermata la misura stabilita in
7 sede di provvedimenti temporanei e quindi va posto a carico del resistente, quale genitore non convivente, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN.
Poiché, come noto, un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, l'obbligo di mantenimento deve retroagire al momento della domanda giudiziale.
7. ULTERIORI DOMANDE E ASSEGNO UNICO.
Le ulteriori domande proposte sono inammissibili sia perché tardivamente formulate e sia perché difetta un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processus
(cfr., per il merito, Tribunale Benevento sez. I, 18/05/2022, n. 1200; per la giurisprudenza di legittimità, tra tante, Cass. n. 18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Non è dato, infatti, provvedere nel presente giudizio su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, per i quali dovrà essere trovata sistemazione in altra sede.
Inoltre, quanto alla domanda relativa all'assegno unico - introdotta dalla ricorrente con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione del 24.9.2025 -, deve disporsi il non luogo a provvedere.
Invero, è pacifico come nell'ipotesi di affidamento condiviso entrambi i genitori abbiano titolo a richiedere la prestazione di cui sopra e che l'individuazione di chi tra i genitori può e deve effettuare la richiesta di autorizzazione alla corresponsione dell'assegno è rimessa all'accordo delle parti, in mancanza del quale l'autorizzazione alla percezione della prestazione familiare deve essere accordata al genitore con il quale il figlio minore risulta convivente, ai sensi dell'art. 9 L. 903/77, come a più riprese chiarito anche dall' (in tal CP_2
Part senso si vedano, tra gli altri, 02.05.2006, n. 12791; Circolare 7 dicembre 1999, n. 21), seguendone che parte ricorrente dovrà, se del caso, rivolgere idonea istanza in tal senso all'ente pensionistico.
Ne segue che nella specie il genitore cui competerà l'assegno unico dovrà essere necessariamente individuato nella , stante il collocamento prevalente della minore Pt_1 presso la ricorrente in questa sede stabilito.
Aggiungasi, peraltro, che non vi è contestazione sulla spettanza dell'assegno alla ricorrente quale genitore collocatario.
8 8. LE SPESE PROCESSUALI.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e stante la volontà del Collegio di cercare di eliminare ogni ulteriore possibilità di conflitto tra i disputanti per il futuro.
P.t.m. il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 sposatisi con matrimonio concordatario il 4.8.2006 in TR (KR) (atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, serie A, parte II, anno 2006);
2) manda al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
3) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
4) affida la figlia congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
a cui viene assegnata la casa coniugale sita in via degli Achei n. 8 a TR NA (KR);
5) dispone per le visite come in parte motiva;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, da versarsi entro il dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre adeguamento annuale Istat e 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
7) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
8) non luogo a provvedere sull'assegno unico;
9) compensa le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
MA GI IL Alessandra GI
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