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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8901/2022 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pulli Parte_1 C.F._1
del Foro di Lecce, in virtù di procura in atti
ATTORE
Contro
(c.f ), rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia Gozzi del CP_1 C.F._2
Foro di Lecce, in virtù di procura speciale in atti
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e risarcimento danni
Svolgimento del Processo
La presente sentenza è redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. Attuaz. cod. poc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, pertanto, sono esposte le sole ragioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione, con rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza. Le restanti questioni esposte dalle parti devono ritenersi assorbite in quanto giuridicamente incompatibili con le ragioni della decisione (Cass. n. 13202/2012 e Cass. S.U. n.
642/2015).
Con atto di citazione notificato nel mese di novembre 2022, il sig. conveniva, Parte_1 dinanzi all'intestato Tribunale, , chiedendo, previo accertamento della responsabilità CP_1 ex art. 2051 cod. civ., il risarcimento in proprio favore dei danni subìti in conseguenza di una caduta per scivolamento “sulla rampa di scale d'ingresso” dell'appartamento del convenuto, in Galatina alla
Contrada Spina, in data 14.01.2021, intorno alle ore 12.00, “nel mentre si cominciava a salire detta scalinata”, per complessivi € 16.069,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, in alternativa, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, come da documentazione ospedaliera allegata e relazione medicolegale del 09.11.2021 a cura del dott. per Parte_1 la valutazione del danno biologico occorso nella misura dell'8%, residuando “postumi valido trauma contusivo spalla destra e sinistra in esiti di frattura-lussazione glenoomerale bilaterale, in quadro di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra e sinistra e postumi trauma contusivo distrattivo colonna lombo-cervicale". Privi di riscontro erano rimasti sia la richiesta formulata con rr. dell'11.2.2022 che l'invito alla negoziazione assistita del 04.8.2022, in atti. Con vittoria di spese di giudizio.
La costituzione del convenuto:
Si costituiva il convenuto , con comparsa del 6.2.2023 che chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attrice, sostenendone l'infondatezza, sia in relazione all'an che al quantum debeatur, con vittoria di spese di lite.
Istruzione della causa:
La causa, acquisiti i documenti in atti, concessi i termini ex art. 183 cod. proc. civ., in virtù dei quali, la difesa dell'attore sig. , con la memoria n. 1 acquisita al processo civile telematico Parte_1 in data 20.06.2023, a pag.1 “Sull'an debeatur”, riportava testualmente, come di seguito “e, nel mentre saliva detta scalinata, l'odierno attore scivolava e cadeva a causa della scivolosità delle predette rampe. Ed invero, le scale di cui trattasi si presentavano scivolose poiché cosparse da liquido trasparente (presumibilmente acqua ovvero lucido per scale), il tutto reso ancor più pericoloso dalla circostanza che le stesse erano fatte di marmo e, dunque, di un materiale di per sé molto scivoloso”.
A seguito dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa convenuta con memoria di replica ex art. 183 comma VI n. 2 del 18.7.2023, sul rilievo che, con riguardo alla dinamica dell'evento lesivo, l'attore con la memoria n. 1, avesse mutato la domanda originaria (cd. mutatio libelli), il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 12.11.2023, ritenendo che la domanda attrice con la predetta memoria n. 1, fosse stata precisata e non mutata, disponeva il prosieguo istruttorio con l'interrogatorio formale svoltosi alle udienze rispettivamente del 14.2.2024 per il convenuto e del
19.3.2024 per l'attore. Con decreto del 10.9.2024, la causa è stata assegnata all'odierno decidente, all'udienza del 17.9.2024, alla richiesta di CTU medicolegale da parte attrice, la difesa del convenuto ha reiterato la richiesta di revoca dell'ordinanza del 12.11.2023.
Con ordinanza del 22.9.2024, l'odierno giudice ha disposto la revoca della suddetta ordinanza, rilevando che, con le memorie ex art. 183 comma VI n. 1 del 20.06.2023 di parte attrice, sia stata modificata la vicenda sostanziale oggetto di causa (cd. mutatio libelli) e non precisata
(conformemente Corte di Cassazione Ordinanza del 27.5.2019 n. 14369), di conseguenza, ritenuta matura la causa per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20.01.2025, confermando la suddetta ordinanza il 21.1.2025, a seguito della reiterata richiesta di revoca da parte attrice, riservando definitivamente per la precisazione delle conclusioni alla data del
29.01.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e repliche trasmesse da entrambe le parti costituite.
Motivi della Decisione
La domanda attrice è inammissibile per le ragioni che seguono.
Con l'atto di citazione, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. nei confronti del convenuto, per l'evento lesivo subìto in data 14.01.2021.
La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. stabilisce: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Trattandosi infatti di responsabilità avente natura oggettiva, la stessa può essere esclusa o, dalla prova del caso fortuito, o, dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo.
Come precisato dalla Corte di Cassazione: “a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” (ordinanza n.
18518/2024), tantomeno, la prova di un'insidia, estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., o
“dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo”.
Il danneggiato è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subìti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.
Nella fattispecie, l'attore ha descritto l'evento lesivo, nell'atto di citazione, come: “scivolata e caduta sulla rampa di scale d'ingresso”dell'appartamento del convenuto che lo aveva invitato perché vedesse l'impianto fotovoltaico da poco installato sul lastrico solare, “nel mentre si cominciava a salire detta scalinata”.
Tuttavia, nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1, a pag. 1, ha descritto la dinamica come di seguito:
“mentre saliva le scale”, aggiungendo che la scivolata sarebbe stata determinata da “un liquido trasparente (presumibilmente acqua ovvero lucido per scale”), determinando un mutamento
(mutatio) della domanda originaria.
Il corretto riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2051 cod. civ. prevede quali presupposti che “la derivazione del danno dalla cosa e la custodia” debbano essere provati dal danneggiato, incombendo sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
Giova di conseguenza rammentare l'ordinanza n. 4279 del 19.2.2008 della Corte di Cassazione “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.
E' pacifico che le lesioni subìte dall'attore siano state determinate da una caduta per scivolamento
“sulla rampa di scale d'ingresso” dell'appartamento del convenuto, in Galatina alla Contrada Spina, in data 14.01.2021, intorno alle ore 12.00, “nel mentre si cominciava a salire detta scalinata”, come descritto nell'atto di citazione.
Tuttavia, ai fini della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., è richiesto ai fini dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., che il danneggiato dimostri il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso subìto.
In sede di interrogatorio formale, mezzo di prova volto a provocare la confessione giudiziale, l'attore, all'udienza del 19 marzo 2024, ha dichiarato testualmente: “Confermo che il 14.01.2021 le scale dell'appartamento sito in Galatina alla Contrada Spina erano nelle condizioni raffigurate nelle fotografie allegate al fascicolo del convenuto doc. 2 che mi vengono esibite. E' vero che le scale erano composta da gradini in marmo. Non avevo mai percorso prima della caduta le scale in questione. Preciso che le scale portano dal piano terra, dove c'è la zona notte e poi ancora più su verso il terrazzo. Io avevo già frequentato un paio di volte la casa, ma mi ero fermato sempre e solo al piano terra. In occasione della caduta io ero diretto sul terrazzo per vedere l'impianto fotovoltaico che era stato da poco installato”.
Dall'esame delle dichiarazioni rese dall'attore, non emerge la derivazione causale della caduta dalla presenza di liquido trasparente (acqua o cera per scale), come riportato nella memoria n. 1 memoria istruttoria parte attrice.
Con l'ordinanza n. 14910 del 2018, la Corte di Cassazione terza sezione civile ha chiarito la distinzione tra “emendatio” e “mutatio libelli”, in particolare: “l'ambito di responsabilità entro cui un soggetto è chiamato a rispondere della sua condotta non può essere riferito a fatti alternativi e tra loro incompatibili, o ancor solo descritti in maniera evanescente, dovendosi esso circoscrivere a elementi fattuali e comportamentali umani specifici che debbono essere provati nel loro materiale accadere da parte di chi agisce in giudizio, e specificamente descritti nella fase di litis contestatio, posto che il procedimento civile che ne scaturisce presuppone l'attribuzione di un circostanziato accadimento o fatto, fonte di pregiudizio, al soggetto che è chiamato a risponderne, anche in via presuntiva od oggettiva, in modo che possa approntare una propria difesa”.
Con la memoria istruttoria n. 1 ex art. 183 cod. proc. civ. comma VI, l'attore, rispetto al libello introduttivo del giudizio, ha introdotto sostanzialmente una diversa ricostruzione e narrazione del fatto (non diversa qualificazione giuridica che è consentita Cass. Civile n. 15724/2011 e n.
9294/2015), secondo la quale la causa della caduta sia da attribuire alla presenza di liquido trasparente, acqua o cera per scale, aggiungendo dati di fatto originariamente mancanti che avrebbero richiesto la predisposizione di una difesa diversa da parte del convenuto ed alterando “di fatto, i termini del contraddittorio”.
La Corte di Cassazione prosegue: “se si ammettesse la possibilità di imputare a un soggetto un fatto diversamente accaduto sotto lo stesso titolo di responsabilità, una volta provata l'infondatezza di una prima versione, si cadrebbe in un'aperta violazione del principio del giusto contraddittorio e della parità delle armi”. Nella fattispecie, l'introduzione di una diversa ricostruzione del fatto ha determinato un'inammissibile mutatio libelli, essendo stato introdotto “un nuovo tema d'indagine” che altera l'oggetto sostanziale dell'azione.
In conclusione, la domanda attrice è inammissibile.
Le spese devono essere liquidate come in dispositivo a favore della parte convenuta in considerazione dell'attività difensiva complessivamente svolta, del valore della controversia e dello scaglione dei valori medi della tariffa professionale forense ex DM n. 147 del 13.8.2022.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara Martina, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attrice,
2) Per lo effetto, condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida a favore della parte convenuta per complessivi € 3.397,00, a titolo compensi tabellari, oltre 15% per rimborso forfetario, Iva e Cap come per legge.
Lecce, 06 maggio 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)