Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 710/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentate pro-tempore, con sede in Piazza Salimbeni n. 3, elettivamente Pt_1 domiciliata in Ancona al Viale della Vittoria n. 1 presso lo studio dell'Avv. Massimo Belelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado Craia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentate pro-tempore, con sede in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via
Sisto V n. 25/27, elettivamente domiciliata in Teramo alla Via della Banca n.14, presso lo studio dell'Avv. Berardo Di Ferdinando, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
Oggetto: azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., appello avverso la sentenza n.
374/2022 emessa in data 3.06.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
1
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 374/2022 emessa in data 3.06.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_1
nei confronti di al fine di sentir
[...] Parte_1
accertare e dichiarare la nullità assoluta delle clausole relative all'applicazione di interessi ultralegali, anatocistici e a titolo di c.m.s., delle remunerazioni sulla messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce ex art. 117 bis TUB contenute nel contratto di conto corrente acceso in data 25.11.1991 e della successiva apertura di credito sottoscritta in data
20.08.1992 con , poi ravvisata dal Controparte_2 Controparte_3
giudicante la correttezza della CTU che nel ricostruire i rapporti di dare-avere fra le parti ha elaborato due ipotesi di calcolo, differenti tra loro quanto all'applicazione o meno della capitalizzazione degli interessi anche successivamente alla delibera CICR, ha quantificato in
€.37.786,23 il saldo in favore del correntista, con condanna della banca alla restituzione della predetta somma a titolo di indebito, oltre accessori, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma nella parte in cui il giudice, acriticamente aderendo alle risultanze peritali, ha individuato il limite di fido rilevante agli effetti della prescrizione nella sommatoria delle linee di credito, in relazione alle rimesse rinvenute ed elencate in modo puntuale e tempestivo, avendo il CTU circoscritto gli effetti estintivi ai soli interessi sull'extrafido e avendo tenuto in considerazione anche il castelletto sbf per €.40.000 del
2002, poi ridotto ad €.25.000 nel 2005, nonostante non si tratti di un'apertura di credito: inoltre, parte attrice non ha dedotto i fatti impeditivi della decorrenza della prescrizione dal momento dell'annotazione delle rimesse solutorie, pertanto, la decorrenza della prescrizione va considerata escludendo la rilevanza della chiusura del rapporto e dovendo ritenersi prescritti tutti gli addebiti eseguiti prima del 30.06.2007; la sentenza ha depurato il conto corrente degli interessi e degli altri accessori correttamente pattuiti in relazione alle linee di credito concesse, quali le lettere/contratto di fido e il contratto di conto corrente, trattandosi di rapporti in forma scritta che prevedono le relative condizioni (quali i tassi di interesse, la c.m.s., la capitalizzazione, le spese, ecc.) i quali, sebbene gestiti nel contesto del conto corrente, non perdono la loro autonomia;
la sentenza è erronea anche per aver avallato la ricostruzione del conto basata su periodi senza continuità documentale, che invero avrebbe
2 dovuto avvenire a partire dall'estratto conto che senza soluzione di continuità sia in grado di dimostrare la serie continua delle operazioni;
la sentenza ha violato l'art. 112 c.p.c. per aver eliminato i costi del conto in assenza di una specifica domanda attorea, peraltro senza neppure verificare l'esistenza delle relative condizioni;
la società correntista ha contestato la c.m.s. sul presupposto della inesistenza di una formale pattuizione, pur in presenza di contratti in cui è espressamente indicata l'aliquota della commissione da applicare trimestralmente al massimo scoperto di periodo;
è stata erroneamente espunta la capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo all'1.01.20214 senza considerare che le modifiche all'art. 120, co. 2, TUB non ne hanno comportato l'illegittimità; la sentenza è erronea anche nella parte in cui, ai fini del calcolo del TEG, il
CTU non ha ricompreso la c.m.s. rilevata a parte e comparata con la c.m.s. “soglia” ed ha applicato il c.d. rapporto con il “margine” fra tassi effettivi e tassi soglia;
ulteriore critica mossa alla sentenza attiene alla scelta del metodo di calcolo della formula elaborata dalla
Banca d'Italia per la verifica dell'usura, peraltro in assenza dei Decreti Ministeriali non prodotti da parte attrice e che, non essendo fonti normative, non sono direttamente conoscibili dal giudice e dal CTU;
non è rilevante l'ipote si di usura sopravvenuta, in quanto l'art. 1815 c.c. si riferisce solo all'usura contrattuale, pertanto l'eventuale superamento nel corso del rapporto non determina obblighi di restituzione o ipotesi di nullità del contratto;
dal calcolo eseguito dal CTU vanno, infine, espunti gli interessi calcolati ex art. 117 TUB, in quanto non richiesti da parte attrice e in difetto del presupposto del versamento di somme non dovute.
Si è regolarmente costituita in giudizio Controparte_1 contestando in modo specifico l'avverso gravame, evidenziando la correttezza della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi, con conseguente diritto del cliente a ripetere tutti gli interessi illegittimamente addebitati per il periodo anteriore all'anno 1999; sussiste nullità ed indeterminatezza della clausola di previsione dell'interesse ultralegale pattuita secondo il c.d. “uso piazza” per violazione dell'art. 1284 c.c.; nulla è dovuto a titolo di valute in mancanza di espressa pattuizione circa l'antergazione e/o la postergazione dei c.d. “giorni di valuta” in danno della correntista, così come nulla è dovuto per spese forfettarie, poiché contrattualmente indeterminate;
l'appellata ha altresì contestato tutti gli addebiti relativi alle provvigioni sul massimo scoperto trimestrale, non essendo l'indicazione della mera percentuale di calcolo sufficiente a soddisfare il requisito di determinabilità richiesto dall'art. 1345 c.c.; è da ritenersi la nullità e la illegittimità dei tassi e compensi usurari, applicati dalla banca nei 25 trimestri accertati dal CTU in raffronto ai decreti ministeriali atti che,
3 contrariamente alle affermazioni della banca appellante, risultano prodotti in allegato all'atto di citazione (doc. sub nn. da 4 a 28), con diritto alla ripetizione ex art. 1815, co. 2, c.c.
A seguito di ordinanza del 3.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte fondato.
Con il primo motivo di gravame la difesa della banca appellante impugna la sentenza di primo grado per non aver affrontato le più volte segnalate criticità riguardanti la prescrizione, dolendosi della circostanza che il CTU ne avrebbe sterilizzato gli effetti nell'individuare il limite di fido, quale elemento rilevante ai fini prescrittivi, nella sommatoria delle linee di credito, in relazione alle numerose rimesse, alcune delle quali anche di rilevante importo, come analiticamente individuate dalla banca, pur non essendone onerata, nel prospetto riepilogativo che ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado (doc. sub n. 3).
Il CTU avrebbe, inoltre, limitato gli effetti estintivi ai soli interessi sull'extrafido e considerato, ai fini della determinazione della natura delle rimesse ripristinatorie, non solo i contratti di apertura di credito, ma anche il sbf, pur trattandosi di una fattispecie Parte_2 del tutto diversa e a alla prima non assimilabile, con la conseguenza che la decorrenza della prescrizione avrebbe luogo dalla chiusura del rapporto e che debbano ritenersi prescritti tutti gli addebiti eseguiti prima del 30.06.2007.
La doglianza è fondata.
Reputa il Collegio meritevoli di accoglimento le considerazioni svolte dalla banca appellante in ordine al conto anticipi sbf quanto al periodo di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione di addebiti asseritamente nulli.
Orbene, il principio enunciato da Sezioni Unite n. 24418/2010, elaborato con specifico riguardo su un conto corrente di apertura di credito, non può essere applicato al conto anticipi sbf, atteso che con detto rapporto non viene erogato alcun finanziamento e non viene creata alcuna disponibilità economica suscettibile di essere “ripristinata” con operazioni successive, come nel caso del contratto di apertura di credito con cui la banca si impegna a mettere a disposizione dell'accreditato una certa somma di denaro, con ciò risultando il cliente titolare del diritto potestativo di disporne o meno. Ed infatti, il castelletto di sconto altro non è che l'indicazione della cifra complessiva massima anticipabile al cliente: esso non rappresenta la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre, ma il limite entro il quale la banca si impegna a scontare gli effetti e le ricevute che il cliente presenterà. Da ciò ne consegue che il termine prescrizionale decorre dalla conclusione dell'operazione.
4 Tutto quanto premesso, appare evidente la sostanziale differenza tra la concessione di un fido mediante apertura di credito e il castelletto di sconto, in cui il montante fissato non ha la funzione di individuare la somma massima utilizzabile dal cliente, ma rappresenta solo il limite entro il quale la banca si impegna ad anticipargli il quantum scontato risultante dalle fatture che le verranno presentate.
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è rimasto del tutto univoco nel tempo. Non essendovi creazione di disponibilità, il di sconto non può essere assimilato Parte_2 all'apertura di credito, tanto che in materia di revocatoria la giurisprudenza ha qualificato atti solutori “i versamenti effettuati dal fallito sul conto corrente bancario nella parte eccedente l'apertura di credito, in quanto il , pur regolato nel medesimo conto, Parte_2
non rappresenta, in difetto di specifici elementi contrari, una forma di utilizzazione dell'apertura di credito stessa” (cfr. Cass. 11 settembre 1993, n. 9479, Tribunale Torino 18 novembre 2014; Tribunale di Chieti, Sez. staccata di Ortona, 19 Gennaio 2016).
In considerazione delle risultanze peritali che hanno erroneamente considerato il meccanismo del sbf come un'apertura di credito e che la rimessa effettuata in presenza di conti sbf è una rimessa solutoria e non ripristinatoria, le conclusioni raggiunte impongono un approfondimento istruttorio teso alla rideterminazione del saldo dei conti controversi che tenga in considerazione la corretta decorrenza del dies a quo della prescrizione decennale delle somme oggetto di indebito non dalla chiusura del conto, ma dalla data delle singole rimesse eseguite dalla correntista.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha depurato il conto corrente degli interessi che la banca aveva applicato al tasso convenzionale, nonché degli altri accessori e spese nell'erroneo presupposto che “dal
3.04.1997 e sino alla data di chiusura del conto … non sono intervenute modifiche al contratto originario del 25.11.1991, ma solo contratti di concessione di fido che comunque non sono intervenute sulla parte interessi creditori”.
Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come dall'esame della documentazione in atti risulti l'avvenuta pattuizione di nuove ed ulteriori condizioni contenute nelle linee di credito concesse successivamente all'apertura del contratto di c/c, sotto forma di corrispondenza avente ad oggetto rispettivamente la concessione di nuove linee di credito in data 5.12.2002 e di modifica del fido iniziale in data 5.10.2005 (doc. nn. 4 e 6 del fascicolo della banca convenuta), nonché nel documento di sintesi datato 23.08.2005 riguardante la concessione del fido (doc. n. 7 del fascicolo della banca convenuta).
5 Trattasi con tutta evidenza di scritture private contenenti le condizioni economiche regolatrici del rapporto (quali, ad esempio, i tassi di interesse, la c.m.s., la capitalizzazione e le spese) riguardanti forme di affidamento che, sebbene gestite nel contesto del conto corrente, non perdono tuttavia la loro autonomia qualora validamente pattuite, come nella fattispecie in esame. Tali condizioni avrebbero dovuto, pertanto, essere tenute in considerazione dal CTU in sede di ricalcolo del saldo che, invero, per alcuni periodi ha elaborato dei calcoli come se esse non fossero presenti: di qui la necessità di un ulteriore approfondimento contabile che consideri la presenza dei tassi di interesse convenzionali sottoscritti dalle parti.
Con il terzo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe in modo erroneo ritenuto assolto l'onere probatorio, incombente su parte attrice, di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto per l'intero periodo, in modo da evidenziare le singole rimesse suscettibili di ripetizione poiché riferite a somme asseritamente indebite, dolendosi parte appellante della carenza di alcuni degli estratti conto e degli scalari, come peraltro accertato dal CTU: a giudizio dell'appellante, la suddetta discontinuità avrebbe impedito all'Ausiliario di sostenere e verificare che vi sia stato il pagamento degli importi addebitati nel periodo successivo alla loro iscrizione nel conto.
L'assunto non è condivisibile.
Dall'esame della perizia emerge la mera affermazione del CTU che “nel fascicolo di causa sono presenti gli estratti di conto corrente, per l'intero periodo e cioè dal 25 gennaio 1991 al 14/10/2015. Risultano mancanti alcuni estratti (o parti di estratti) per i movimenti dare avere relativi ai seguenti periodi: dall'1/10/2005 al 31/12/2005; dall'1/09/2006 al
30/09/2006; dall'1/01/2007 al 31/03/2007; dall'1/04/2015 al 30/06/2015” (cfr. pag. 9), ma non anche quella che egli sarebbe incorso in difficoltà nella verifica dei movimenti dare avere.
Osserva questa Corte territoriale come dall'analisi dell'elaborato peritale si evinca, anzi, la correttezza dei presupposti metodologici adottati dal CTU che, dovendo supplire alla sia pur minima parziale carenza di documentazione, ha sostituito le operazioni mancanti con operazioni di raccordo finalizzate a conciliare il saldo precedente con quello successivo dei periodi interessati (operando un calcolo per singoli periodi, dall'inizio di ciascuno di essi fino al riscontro della mancanza dell'estratto conto e successivamente procedendo per gli altri periodi, con sommatoria finale delle differenze così ottenute), in modo da pervenire a risultati da ritenersi del tutto attendibili e aderenti alla realtà fattuale e tali da non alterare affatto i saldi oggetto di ricostruzione, dovendosi pertanto ritenere che la mancanza degli
6 estratti conto particolarmente circoscritta e sporadica, non può essere tale da incidere sulla ragionevolezza e/o attendibilità della ricostruzione contabile.
Inoltre dai conteggi allegati in atti si evince che, oltre all'utilizzo degli estratti conto che risultano presenti per tutti gli altri numerosi trimestri e che coprono un arco temporale ultraventennale (in relazione al quale il periodo dei pochi mesi degli estratti conto mancanti costituisce entità del tutto trascurabile), il CTU si è altresì avvalso dei conti scalari che, oltre alla loro idoneità ad integrare la carenza degli estratti conto, risultano peraltro presenti per i periodi degli estratti conto mancanti.
Il metodo impiegato dal CTU è, dunque, da ritenersi in linea con quanto affermato dal
Supremo Consesso che, in sede di accertamento del saldo in mancanza degli estratti conto per alcuni limitati mesi, ha ritenuto come “i singoli periodi coperti invece dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, con saldo di partenza sempre coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione” (cfr. Cass., I sez. civ., sentenza n. 2660 del 30.01.2019).
Dall'applicazione dei tali trascritti principi discende, pertanto, l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
Con il quarto motivo viene criticata la sentenza per aver aderito alla eliminazione, da parte del CTU, delle spese dal conto corrente in assenza di una specifica domanda attorea, in violazione del principio del contraddittorio e della domanda ex art. 112 c.p.c., per di più espungendole tutte dal conto omettendo di verificarne le relative condizioni, lì dove avrebbe dovuto applicare almeno quelle pubblicizzate.
La censura è fondata.
Dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo e dagli atti difensivi successivi non si rinviene alcuna richiesta di indebito a titolo di spese e costi applicati al rapporto, essendosi la società correntista genericamente limitata ad affermare sul punto, solo in sede di gravame, che
“nulla è dovuto per spese forfettarie, poiché contrattualmente indeterminate”, con la conseguenza che dal ricalcolo del saldo esse dovranno essere totalmente espunte dal CTU.
Con il quinto motivo la difesa appellante si duole del ragionamento del giudice di prime cure che, in adesione ai rilievi del CTU circa il difetto della pattuizione scritta della c.m.s., non si sarebbe avveduto che tutte le componenti sulla base delle quali essa è conteggiata risultano analiticamente indicate nei contratti controversi, pertanto, avrebbe dovuto essere rigettata la contestazione della correntista sul presupposto della inesistenza di una formale pattuizione.
Il motivo è infondato.
Dall'analisi dei contratti in forma scritta versati in atti, si evince la mancanza degli elementi che concorrono a determinare la c.m.s., considerato che l'apertura del conto corrente di
7 corrispondenza sottoscritto il 25.01.1991, quanto alle condizioni economiche, presenta unicamente la dicitura che verrà regolato alle “condizioni d'uso”; il contratto di concessione del fido sottoscritto in data 5.12.2002 riporta la sola percentuale dello 0,625; il contratto di modifica del fido in data 5.10.2005 non riporta alcuna condizione di tipo novativo;
il documento di sintesi riguardante lo scoperto di c/c del 23.08.2005 reca, tra le condizioni economiche del servizio, la percentuale dell'1,30 della c.m.s. “trimestrale”.
Come stabilito dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, la determinatezza o determinabilità di tale clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo che la sua periodicità e tale soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, c. 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
Posto che non vi è alcuna definizione normativa, la c.m.s. è stata diversamente definita o individuata: inizialmente essa rappresentava il compenso spettante alla banca per la sola messa a disposizione del cliente di un affidamento, indipendentemente dal suo utilizzo o meno;
con il passare del tempo, tuttavia, essa ha avuto diverse applicazioni ed è diventata un onere aggiuntivo all'interesse già previsto per la concessione del credito, calcolato sull'utilizzo massimo delle varie tipologie di fido nel trimestre in percentuale sulla somma massima utilizzata durante il trimestre stesso e con applicazione contestuale al conteggio trimestrale degli interessi, con la conseguenza che essa è diventata un ulteriore addebito di interessi a beneficio della banca, privo di ragione pratica e fondamenti giuridici, in mancanza di norme che la riconoscessero, tanto da essere dichiarata giuridicamente illegittima con l'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (convertito nella Legge n. 2/2009), mentre per i contratti sottoscritti nel periodo anteriore se ne deve ritenere la validità in presenza di determinati elementi che concorrono a determinarla, quali percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo “peso” economico;
in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.
In aderenza alla consolidata giurisprudenza ha affermato che “la c.m.s., per poter essere valida, deve essere determinata contrattualmente o, comunque determinabile, non solo nel suo ammontare (misura percentuale), ma anche nelle modalità di computo, essendo
8 necessario che la clausola che la prevede contenga la puntuale indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito) e la specificazione se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o piuttosto quello che si prolunga per un certo periodo di tempo, con la conseguenza che, in assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta nulla, configurandosi una violazione degli obblighi informativi a carico della banca ex art. 117 TUB, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo peso economico” (cfr., ex multis, la recente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n 5359 del 29 febbraio 2024).
Tra la giurisprudenza di merito: “Ove la clausola non preveda espressamente modalità obiettive e criteri per assicurarne la conoscibilità e determinabilità, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione” (App. Bari, sent. n. 66/2014).
E ancora, “è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto che indichi soltanto la percentuale dell'interesse ma non la base di calcolo né la soglia temporale minima per farla scattare” (Trib. Milano 22.07.2016 n.
9266).
Con il sesto motivo la banca appellante lamenta la mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale post 2014, per non avere la sentenza di primo grado considerato che le modifiche all'art. 120, co. 2, TUB in vigore dall'1.01.2014, non hanno comportato l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, ma solo un rinvio al CICR affinché stabilisca “modalità e criteri” per la produzione di interessi nelle operazioni attuate nell'esercizio dell'attività bancaria, effettivamente intervenuto con la Delibera del
3.08.2016, in vigore dal successivo 1.10.2016.
La doglianza è infondata.
Occorre considerare che sussiste contrasto giurisprudenziale in merito alla immediata applicabilità o meno del disposto normativo del novellato art. 120, co. 2, TUB dalla data della sua entrata in vigore (1.01.2014), argomentando una prima corrente dal suo tenore letterale (“Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”) per ritenere esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.01.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera attuativa CICR, emanata in data 3.08.2016 (si vedano Trib. Pescara, sent. 23.08.2018 n. 1194; Trib. Cuneo, sent. 14.07.2017 n. 738; Trib. Cosenza, sent.
5.05.2016; Trib. Bologna, ordin. 25.03.2016; Trib. Bologna, sent, 9.01.2015).
9 La seconda e opposta corrente, peraltro cronologicamente iniziatasi ad affermare in epoca successiva e a cui questa Corte territoriale intende dar seguito, si è invece espressa in favore dell'assoluto divieto di qualsiasi pratica anatocistica, ridimensionando il ruolo del CICR nonché l'applicabilità della citata delibera in relazione ai meccanismi di produzione degli interessi, nell'assunto che l'anatocismo debba considerarsi del tutto illegittimo, a far data dall'entrata in vigore della legge di stabilità e che il principio sia già pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuativa da parte del CICR, anche nel caso in cui il contratto preveda specifica pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e riconosca pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi attivi, a conferma dell'orientamento del Tribunale di Milano dichiarando illegittimo l'anatocismo e con esso qualsiasi forma di capitalizzazione, trimestrale e perfino annuale degli interessi passivi
(Tribunale di Milano, ordin. 25.03.2015 e Tribunale di Milano, ordin. 3.04.2015):
“L'illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, dopo avere rilevato che la giurisprudenza ha escluso in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificarla, ha osservato che era "assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare
l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori” (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9127 del 6.05.2015).
Al lume di quanto argomentato, correttamente la sentenza ha avallato l'operato del CTU che ha epurato il saldo del c/c dagli interessi anatocistici addebitati dalla banca nel periodo in cui
è vigente il divieto di legge.
Con il settimo motivo l'appellante si duole della sentenza che, avallando l'operato del CTU, non ha compreso negli oneri la c.m.s., ma l'ha rilevata separatamene e l'ha comparata con la c.m.s. soglia, applicando per la verifica dell'usura il c.d. rapporto con il “margine” fra tassi effettivi e tassi soglia (cfr. pag. 11 CTU).
Il motivo è infondato.
10 Reputa il Collegio l'opportunità di considerare l'incidenza della c.m.s. nel calcolo sull'eventuale superamento del tasso soglia, alla luce dei principi espressi dalle SS.UU. (cfr.
Cass., sent. n. 16303/2018) nel recepire la modalità di comparazione suggerita da Banca
d'Italia nel Bollettino n. 12/2005, che tiene conto della necessità di effettuare la separata comparazione del TEG, dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della c.m.s. applicata, con la “c.m.s. soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della c.m.s. media indicata nei decreti ministeriali, emanati ex L. n. 108/2008, come anche correttamente affermato dal primo giudice (cfr. pag. 5 sent.) nel riportare le risultanze del
CTU in merito alla verifica dei TEG applicati dalla in raffronto ai tassi soglia di Pt_1 periodo rilevabili dai DM, giungendo alla determinazione del saldo effettivo applicando i tassi BOT rilevabili dall'allegato n. 8), atteso che un eventuale calcolo del TEG effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi condurrebbe ad un risultato privo di attendibilità scientifica.
La necessità di disporre di dati omogenei ai fini del raffronto è stata, infatti, ribadita dalla citata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite, che con sentenza n. 16303 del
20/06/2018 ha affermato “In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio
2010, la commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n.
1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data"”.
Analogo principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con ord. n. 16077 del
18.05.2022.
11 Quindi, in riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore al primo gennaio 2010, data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il "tasso soglia", nonché della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali, emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 (a nulla rilevando l'eccezione appellante di mancata produzione degli stessi, come da Cass.13.05.2020, n.
8883, da ritenersi comunque infondata anche nel merito, in quanto risultanti prodotti in allegato all'atto di citazione sub nn. da 4 a 28), compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della CMS praticata in concreto, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientranti nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Tale operazione deve essere effettuata con riferimento ad ogni trimestre, dovendosi verificare il superamento della soglia usuraria con riferimento ai diversi valori medi che sono oggetto della rilevazione eseguita con tale periodicità, giusta il disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996.
Ad ogni buon conto, gli interessi dei trimestri in contestazione costituiscono un evidente fenomeno di usura sopravvenuta, verificatasi per effetto della variazione dei tassi di interesse durante lo svolgimento del rapporto: sul punto va considerato che la Suprema Corte ha negato la configurabilità della ”usura sopravvenuta”, escludendo che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga a eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata: “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente
12 concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del 2000): di qui la necessità di una rettifica della CTU che ha erroneamente considerato nel calcolo l'ipotesi di usura sopravvenuta.
L'appellante critica, altresì, la sentenza per aver aderito alla CTU nella parte in cui ha inserito nel calcolo spese non riferibili alla erogazione del credito, quali le spese fisse di tenuta conto che in realtà si riferiscono alla gestione del conto corrente e non anche al rapporto di credito e che la banca pone a carico del cliente indipendentemente dal fatto che vi sia stata erogazione di credito, così come la CIV o “commissione di istruttoria urgente”, che costituisce una penale per sconfinamenti e, quindi, un onere non ricorrente dipendente esclusivamente da un inadempimento del correntista.
Il motivo non è condivisibile e va, pertanto, rigettato.
Osserva questa Corte territoriale come nel caso di specie difetti la prova da parte della banca di aver effettivamente eseguito, in corrispondenza di ogni addebito, un'istruttoria sul merito creditizio del richiedente, al fine di consentirgli lo sconfinamento, trovando applicazione l'art. 117 bis, co. 2 TUB e l'art. 4, co. 2 del decreto CICR n. 644/2012, secondo cui “la CIV può essere legittimamente applicata solo a fronte dello svolgimento, da parte dell'intermediario, di un'effettiva attività istruttoria, ai cui costi la quantificazione della
CIV deve peraltro essere proporzionata” (cfr. ABF, Collegio di Bologna, 22 ottobre 2021,
n. 22002).
Con l'ultimo motivo viene impugnata la sentenza di primo grado per aver avallato la CTU che, in sede di ricostruzione del conto, ha provveduto “all'applicazione, in luogo dei TAN
(tassi annuali nominali), degli interessi previsti dal citato art. 117 del TUB per quanto riguarda gli interessi attivi”, nonostante essi non siano stati richiesti da parte attrice e che non siano stati pagati, con conseguente richiesta di scorporo dal calcolo eseguito dal CTU.
La doglianza è fondata, atteso che la domanda introduttiva non prevede alcuna richiesta di applicazione degli interessi attivi ex art. 117 TUB, pertanto, è erronea la sentenza che, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha acceduto al ricalcolo del CTU che le ha invero conteggiate sua sponte.
Alla luce delle suesposte evidenziate criticità la Corte, reputata la necessità di procedere ad un approfondimento di tipo contabile, rimette la causa in istruttoria per l'integrazione della
13 consulenza econometrica, affinché il CTU proceda al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri sopra enunciati.
Tuttavia, per ragioni di economia anche processuale e ricorrendo le condizioni di legge, il
Collegio ritiene di poter formulare alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva del merito.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 374/2022 emessa in data 3.06.2022 dal Tribunale di Ascoli
[...]
Piceno, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi I, II, IV e VIII dell'atto di appello, accoglie la domanda di ripetizione di indebito spiegata da
[...]
e condanna alla Controparte_1 Parte_1
restituzione, in favore della società appellata, delle somme indebitamente addebitate e trattenute in conto corrente oggetto di controversia, nell'ammontare che risulterà all'esito del corretto ricalcolo delle competenze e del saldo finale ad opera della disponenda CTU suppletiva;
- Rimette la causa in istruttoria, al fine di provvedere all'assunzione di CTU econometrica e formula alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza;
- Spese di lite all'eventuale definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 7.05.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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