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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2134/2021 R.G., a cui è riunto il procedimento n. 2609/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Castell'Umberto in C.da Margi Sup 29, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi e Paola
Spadaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici- disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 29/06/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: CP_
- Che, in data 28 Marzo 2020 l'odierna ricorrente ha presentato all' istanza volta ad ottenere il pagamento della Disoccupazione Agricola ed Anf per l'anno di competenza 2019 - Che i requisiti per il pagamento della disoccupazione agricola consistono: a) iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente (minimo contributivo); - Che ai trattamenti di disoccupazione accede, come prestazione accessoria, l'accredito di contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate, nonché l'assegno per il nucleo familiare;
- Che ad oggi la prestazione richiesta non è stata liquidata.
- Che l'odierno giudizio viene incoato nel rispetto del termine decadenziale ad quem del 7 Marzo
2022 calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) Ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 i termini per il processo civile, penale e tributario sono stati sospesi durante il periodo che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 - che, l'odierna ricorrente nel
2019 ha lavorato per 102 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'Azienda agricola
CARCIONE SILVANO, CIDA 429028, ed esattamente dal 9 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del Carcione ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura. Parte_2
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
Con successivo ricorso depositato in data 21/07/2021, la parte ricorrente proponeva ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2019.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. CP_1
22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
All'udienza del 14/10/2022, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente.
Prova che non veniva espletata per mancata attività della parte richiedente, e per non avere la stessa intimato i testi.
La causa all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le domande proposte con i ricorsi riuniti, sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, presupposto necessario, ai fini dell'ottenimento della disoccupazione agricola richiesta, è che la parte ricorrente dia prova di avere espletato attività lavorativa per gli anni e le giornate necessarie, (102 giornate nel biennio) nel caso in esame per l'anno 2019, oggetto peraltro della richiesta di reiscrizione nel procedimento riunito RGN 2609/2021.
Orbene, ammessa la prova testimoniale all'udienza del 14/10/2022, la stessa non è stata espletata per mancata attività della parte ricorrente che peraltro non ha intimato i testi, e conseguentemente è decaduta dalla prova.
Pertanto in mancanza di prova del rapporto lavorativo, le domande vanno rigettate.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, avendo parte ricorrente impugnato il provvedimento di diniego della prestazione economica di disoccupazione agricola, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
CP_
contro
L' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 23/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
23/05/2025 ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2134/2021 R.G., a cui è riunto il procedimento n. 2609/2021 R.G., promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Castell'Umberto in C.da Margi Sup 29, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Ricciardi e Paola
Spadaro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris in virtù di procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici- disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 29/06/2021, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: CP_
- Che, in data 28 Marzo 2020 l'odierna ricorrente ha presentato all' istanza volta ad ottenere il pagamento della Disoccupazione Agricola ed Anf per l'anno di competenza 2019 - Che i requisiti per il pagamento della disoccupazione agricola consistono: a) iscrizione negli elenchi anagrafici dell'anno di riferimento ed altro precedente (biennio assicurativo); b) minimo di 102 contributi giornalieri accreditati nel biennio corrispondente all'anno al quale si riferisce la domanda ed a quello precedente (minimo contributivo); - Che ai trattamenti di disoccupazione accede, come prestazione accessoria, l'accredito di contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate, nonché l'assegno per il nucleo familiare;
- Che ad oggi la prestazione richiesta non è stata liquidata.
- Che l'odierno giudizio viene incoato nel rispetto del termine decadenziale ad quem del 7 Marzo
2022 calcolato tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) Ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020 i termini per il processo civile, penale e tributario sono stati sospesi durante il periodo che va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 - che, l'odierna ricorrente nel
2019 ha lavorato per 102 giornate come bracciante agricola, alla dipendenze dell'Azienda agricola
CARCIONE SILVANO, CIDA 429028, ed esattamente dal 9 Agosto 2019 al 31 Dicembre 2019 svolgendo, sui terreni nella disponibilità del Carcione ubicati a Montalbano Elicona, Sinagra e mansioni strettamente connesse e riconosciute come afferenti all'agricoltura. Parte_2
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
Con successivo ricorso depositato in data 21/07/2021, la parte ricorrente proponeva ricorso avverso la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2019.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
L' si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. CP_1
22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
All'udienza del 14/10/2022, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente.
Prova che non veniva espletata per mancata attività della parte richiedente, e per non avere la stessa intimato i testi.
La causa all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le domande proposte con i ricorsi riuniti, sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, presupposto necessario, ai fini dell'ottenimento della disoccupazione agricola richiesta, è che la parte ricorrente dia prova di avere espletato attività lavorativa per gli anni e le giornate necessarie, (102 giornate nel biennio) nel caso in esame per l'anno 2019, oggetto peraltro della richiesta di reiscrizione nel procedimento riunito RGN 2609/2021.
Orbene, ammessa la prova testimoniale all'udienza del 14/10/2022, la stessa non è stata espletata per mancata attività della parte ricorrente che peraltro non ha intimato i testi, e conseguentemente è decaduta dalla prova.
Pertanto in mancanza di prova del rapporto lavorativo, le domande vanno rigettate.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, avendo parte ricorrente impugnato il provvedimento di diniego della prestazione economica di disoccupazione agricola, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
CP_
contro
L' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 23/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia