Ordinanza cautelare 20 giugno 2013
Decreto decisorio 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 15/03/2021, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 00629/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2013, proposto da
San Marco Petroli Distribuzione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Acerboni, presso il cui studio in Mestre -Venezia, Via Torino, 125, ha eletto domicilio;
contro
Provincia di Treviso, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Franco Botteon, Sebastiano Tonon e Mario Feltrin, con domicilio eletto presso lo Studio Tonon in Venezia, San Marco, 5278;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Tra.Co.Gas. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Boris Cagnin, Francesco Furlan e Cristina Lavezzo, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Artuso in Mestre, Via Bruno Maderna, 7/9;
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Treviso del 31.12.2007 che dispone l'iscrizione dell'impresa Tra.Co.Gas. s.r.l. nell'elenco separato dell'Albo Autotrasportatori di Cose per Conto Terzi;
- della nota della Provincia prot. n. 22124 del 28.02.2013 che diniega la cancellazione della Tra.Co.Gas. s.r.l. dall'Albo anzidetto;
- della nota prot. 3588/11 del 23.04.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Nord Est - Ufficio 6 Motorizzazione Civile per la Provincia di Treviso;
- di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, co. 2, lett. c ) e 84 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato da parte ricorrente il 17 dicembre 2020;
Considerato che tale atto - sottoscritto in calce per accettazione, anche ai fini della compensazione delle spese, dai difensori della società controinteressata - non risulta notificato alle altre parti costituite ai sensi del comma 3 del richiamato art. 84 cod. proc. amm.;
Rilevato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto che, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e degli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO