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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/07/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6324/2017del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
Parte_1
), in persona del legale
[...] PartitaIVA_1 rappresentante e socio unico , elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA MICHELANGELO TESTA 11 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. INFANTE GIUSEPPE ( , CodiceFiscale_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
nata a [...] in data [...], e CP_1 residente in [...], Cod. Fisc.
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._2
L. Sanfelice, 1, presso lo studio dei suoi procuratori, avvocati Francesco de Martino Rosaroll C.F. e C.F._3
Francesco Lambiase C.F. che la C.F._4 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 qualità di legale rappresentante e socio unico della
[...]
Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1914/2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31/10/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto , della somma di € 22.444,80, oltre CP_1 interessi e spese per compenso dell'attività professionale espletata. Parte opponente eccepiva:
- preliminarmente, il difetto di ius postulandi, avendo i procuratori agito in virtù di procura inesistente, priva della sottoscrizione della ricorrente e dell'autentica dei difensori;
- sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto e/o accordo, dal momento che il committente della sua opera professionale era la signora , in CP_2 nome proprio e quale rappresentante della Parte_2
;
[...]
- l'inutilizzabilità dell'atto di acquisto dell'immobile per Notaio del 15/12/2014 n. 19397 di Repertorio e n. 11557 di Per_1 raccolta, dal momento che il rogito, all'art. 11, prevedeva un accollo interno, regolante unicamente i rapporti tra le parti stipulanti e non legittimando la ricorrente ad agire direttamente nei suoi confronti;
- la indeterminatezza dell'accollo, non essendo quantificato l'ammontare dell'obbligazione, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo ancora sorta l'obbligazione oggetto dell'accollo stesso (essendo la costruzione ancora in una fase iniziale), circostanza dai cui sarebbe derivata l'impossibilità di modificare i soggetti di un'obbligazione non ancora venuta ad esistenza;
- la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante l'illiquidità del presunto credito, derivante da una convenzione intercorsa con un soggetto terzo CP_2
in nome proprio e quale rappresentante della
[...] Pt_2
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 2 ) e di natura unilaterale (in quanto Parte_2 sottoscritta unicamente dal professionista), non opponibile al terzo;
in caso di ritenuta opponibilità, Parte_1 si sarebbe configurato un difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per la presenza, all'art. XII, di una clausola compromissoria;
- che nulla era dovuto all'odierna opposta, che non aveva provato l'attività espletata, per la quale ha richiesto il compenso;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo: A. di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1914/2017, reso dal tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/17 e notificato in data 31/10/17, in accoglimento dell'eccezione di carenza dello ius postulandi;
B. di ritenere fondata e di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del concludente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
C. di revocare il decreto ingiuntivo per la carenza dei presupposti per l'emissione dello stesso;
D. in via subordinata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di revocare il decreto ingiuntivo;
E. di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligo in capo al concludente nei confronti dell'architetto
[...]
per tutti i motivi esposti;
CP_1
F. do condannare l'architetto al pagamento CP_1 delle spese e competenze di causa.
In data 6/6/2018 si costituiva , la quale: CP_1
- in relazione all'eccepito difetto dello ius postulandi, si riportava alla procura alle liti regolarmente conferita dall'architetto e ritualmente autenticata, CP_1 depositata nel fascicolo monitorio telematico;
- in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva, evidenziava che, con “Atto di modifica di precedenti rapporti giuridici, di trasferimento immobiliare in pagamento e di concessione di ipoteca volontaria” stipulato in data 15/12/2014 in Scafati dinanzi al notaio Dott. Per_2
Rep. n.19397, Racc. n.11557, l'odierno opponente,
[...]
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 3 nella qualità di titolare dell'allora ditta individuale “
[...]
”, si era accollato, tra l'altro – Parte_1 come risultante dalla lettura dell'art.11) lett. C) dell'atto -
“tutti gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, al rilascio di ogni necessaria autorizzazione, permesso, licenza, concessione successiva ai permessi di costruire a rilasciarsi, nonché di tutti gli altri oneri relativi alle professionalità tecniche intervenute per la realizzazione del fabbricato ad oggi”. Il signor si era, pertanto obbligato a corrispondere Pt_1 anche le competenze professionali maturate nel frangente dall'architetto , in virtù della lettera e della CP_1 convenzione di incarico professionale, conferitole dalla , Pt_3 che con pec del 10/3/2015 inviata dal suo legale ai difensori dell'opposta, a seguito di espressa richiesta di pagamento delle competenze professionali e contrattuali maturate dall'architetto , testualmente comunicava: “Con CP_1 atto per notar del 15 dicembre 2014, Persona_2
Rep.n.19397, ha provveduto alla Controparte_3 cessione del fabbricato sito in Baronissi alla via Giovanni Falcone alla ditta , che ci legge per Parte_1 conoscenza e che avete già ritenuto interessare a mezzo della missiva pervenuta alla mia cliente. Per espresso accordo contenuto negli articoli 10 e 11 del suindicato atto, la medesima si è obbligata a subentrare in tutte le obbligazioni economiche, anche pregresse, nei confronti dei tecnici che hanno effettuato le loro prestazioni nell'interessa della realizzazione del costruendo fabbricato. Pertanto, Vi invito ad indirizzare le Vostre richieste al debitore che si è formalmente obbligato”. Al negozio di accollo il creditore aveva prestato adesione implicita con la richiesta di negoziazione assistita e con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- in relazione all'eccepita indeterminatezza dell'oggetto dell'accollo, osservava che, all'atto della stipula notarile, l'opponente aveva già l'esatta e determinata conoscenza del debito esistente nei confronti dell'architetto ; né CP_1
l'invocata nullità della clausola contrattuale riportata all'art.11) dell'atto notarile poteva essere fatta valere nel presente giudizio, riguardando i rapporti tra la CP_3
e l' , e solo da questi sottoscritta;
[...] Parte_1
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 4 - in relazione alla eccepita illiquidità del credito, rilevava che la stessa fosse insussistente per l'esistenza di una lettera di affidamento incarico regolarmente firmata dalla committenza e accettata dal professionista del 17 maggio 2013, e di una convenzione di incarico professionale, del 15 luglio 2013, scritta e firmata dalle parti in cui veniva parametrata e quantificata la prestazione del professionista, pattuizione che prevedeva, per un'opera da realizzare del valore di € 4.000.000,00, un compenso complessivo di € 30.000,00 per due incarichi affidati all'architetto
[...]
: il primo avente per oggetto la fase di CP_1 progettazione e il secondo relativo alla fase di esecuzione, dei quali solo la prima era stata completata e la seconda espletata solo parzialmente;
pertanto, la somma inizialmente pattuita di € 30.000,00 (che prevedeva € 15.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per la esecuzione) era stata ridotta dall'architetto CP_1 proprio in funzione dell'attività effettivamente svolta, ed era stata conseguentemente quantificata in € 6.000,00 tenendo conto, nella redazione della parcella, del tempo e del valore attuale dell'opera realizzata, cioè € 1.2000.00,00, e non del valore complessivo della stessa. L'accordo prevedeva inoltre un anticipo di € 5.000,00, ma nulla era stato mai versato. Il credito vantato era, pertanto, esattamente determinato nel suo ammontare e conosciuto dall'odierno opponente, come si evince dalla corrispondenza in atti;
- con riguardo all'attività svolta dall'architetto
[...]
, nella qualità di Coordinatrice per la Progettazione CP_1
e Coordinatrice per l'esecuzione in materia di Sicurezza e Coordinamento, evidenziava come il primo degli incarichi a lei affidati era stato portato a termine, come si evince dal deposito degli elaborati 1) “Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” per la “Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti “, e 2) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera” per la
“Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 5 costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti“ Con riguardo, poi, all'incarico per la fase esecutiva, precisava che anche tale attività era pienamente documentata in quanto l'architetto aveva regolarmente tenuto riunioni di coordinamento per la sicurezza seguiti ai sopralluoghi sul cantiere e redatto i relativi verbali, talvolta evidenziando e contestando situazioni di irregolarità con invito all'adeguamento;
- con riguardo all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell'art. XII della convenzione di incarico - che prevedeva una clausola compromissoria tra la committente e l'architetto Parte_4
- evidenziava che tale clausola, peraltro di CP_1 carattere vessatorio, poteva valere solo tra le parti che l'avevano sottoscritta;
- eccepiva, inoltre l'esistenza di un atto di ricognizione del debito, non solo in forza della comunicazione di risposta inviata all'architetto a seguito della sua richiesta di CP_1 pagamento, ma anche e soprattutto delle comunicazioni intercorse tra l'impresa e la Pt_1 Parte_4
con le quali lo stesso , alla fine
[...] Pt_1 dell'incarico dell'architetto, ne riconosceva l'operato, proponendo un pagamento di € 15,000,00.
Concludeva, pertanto chiedendo: A. in via preliminare, di rigettare le eccezioni di carenza dello ius postulandi e di legittimazione passiva;
B. sempre preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
C. in via alternativa e subordinata, di pronunciare ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.; D. in estremo subordine, di pronunciare ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter;
E. in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, di ordinare l'intervento, ex art 107 cpc, della Controparte_4
, attesa l'invocata nullità della clausola contrattuale
[...]
n.11 dell'“Atto di modifica di precedenti rapporti giuridici, di trasferimento immobiliare in pagamento e di concessione di
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 6 ipoteca volontaria” stipulato dinanzi al notaio Per_1
F. nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o infondata;
G. in estremo subordine, di condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare più giusta ed equa;
H. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuire ai procuratori anticipatari;
I. emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
In data 5/02/2019, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto dello ius postulandi. essendo la procura ritualmente sottoscritta dalla ricorrente ed autenticata dai difensori. Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in primo luogo, risulta necessario richiamare l'art. 11 dell'atto di acquisto dell'immobile per Notaio del 15/12/2014 n. 19397 Per_1 di Repertorio e n. 11557 che recita: (precisazione degli impegni assunti dal signor ) Parte_1
Le società Parte_5 Parte_6
, , come
[...] Parte_7 rappresentate e il signor convengono che Parte_1 quest'ultimo: A. provveda a propria esclusiva cura e spese alla costruzione di tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato di cui in premessa, con installazione dei servizi e delle attrezzature necessarie, sopportandone tutti gli oneri, compresi quelli assicurativi e previdenziali per le maestranze impiegate nell'esecuzione di tali opere;
B. consegni le unità immobiliari descritte nell'art. 4 entro il novembre 2016 complete e rifinite, a prefetta regola d'arte, fornite di ogni necessaria autorizzazione, amministrativa, senza nulla pretendere dalla società Parte_7
per l'esecuzione di tutte le opere
[...]
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 7 necessarie per la completa agibilità delle unità immobiliari in oggetto;
C. sopporti tutti gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, al rilascio di ogni necessaria autorizzazione, permesso licenza, concessione successiva ai permessi di costruire a rilasciarsi, nonché di tutti gli altri oneri relativi alle professionalità tecniche intervenute per la realizzazione del fabbricato ad oggi;
D. confermi l'incarico di direzione dei lavori all'architetto
. Nel caso di rinuncia all'incarico da parte Testimone_1 dell'architetto sarà nominato l'Ingegner Testimone_1
. Testimone_2
Il signor assume su di sé le predette Parte_1 obbligazioni anche a titolo di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, al fine di liberare le società Parte_8 dalle
[...] Controparte_4 obbligazioni assunte da ultimo in forza dell'accollo di cui all'articolo 5 lettera B) del citato atto a mio rogito in data 12 luglio 2013 repertorio numero 17.321. Pertanto, la Controparte_5 come rappresentata dichiara di liberare, come in effetti libera, le e Controparte_6 [...]
che di tale liberazione, come Controparte_4 rappresentate, prendono atto degli obblighi accollati dal signor
Parte_1
Nel caso di specie, dunque, si configura una successione particolare nel rapporto obbligatorio dal lato passivo sub specie di accollo privativo (di carattere esterno, come di qui a breve si dirà), avendo il , per quello che qui interessa, assunto l'obbligo Pt_1 di farsi carico di tutti i costi relativi alla progettazione, nonché di tutti gli altri oneri relativi alle professionalità tecniche intervenute
“per la realizzazione del fabbricato ad oggi”. L'accollo è la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollato) ha verso il creditore (accollatario); il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente. Nell'affrontare la questione bisogna muovere dalla distinzione tra accollo interno ed esterno. Secondo la Cassazione (Cass. ord. 38225/2021) la figura
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 8 dell'accollo c.d. interno integra gli estremi di quella fattispecie negoziale, invalsa nella prassi ma priva di espressa disciplina in seno al codice, con cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale che il codice riconosce loro nel perseguimento d'interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.), convengono che una di esse, accollante, assuma su di sé un debito (che può anche essere solo determinabile) dell'altra, accollata, verso un soggetto estraneo all'accordo, accollatario, impegnandosi a tenere indenne il debitore accollato, alternativamente:
- adempiendo direttamente in veste di terzo;
- apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti all'adempimento dell'obbligazione;
- rimborsando le somme pagate al debitore che abbia adempiuto, senza, con ciò, attribuire alcun diritto al terzo creditore e senza modificare l'originaria obbligazione. Tale figura, secondo la S.C., si distingue dall'accollo c.d. esterno che, di converso, l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, con cui il debitore accollato e il terzo accollante attribuiscono al creditore accollatario il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti anche (se a carattere cumulativo) ovvero soltanto (se di natura privativa) dell'accollante, realizzando una figura di successione a titolo particolare nel debito, nella quale l'adesione da parte del creditore accollatario, lungi dall'essere necessaria, sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione. Laddove nell'ipotesi di accollo esterno le parti realizzano una modificazione soggettiva dal lato passivo dell'originaria obbligazione, in cui l'accollante subentra in veste di debitore, nel caso di accollo interno l'assunzione del debito da parte dell'accollante avviene in senso puramente economico, traducendosi nell'assunzione di un obbligo, per sua stessa natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti della convenzione di accollo, con cui l'accollante si impegna a compiere qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. In conclusione, afferma la Corte, ove ricorra tale ultima figura:
- l'accollante si obbliga nei confronti del solo accollato e non anche verso l'accollatario, che non potrà pretendere da lui l'adempimento del proprio credito;
- l'accollante risponde del proprio eventuale inadempimento
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 9 unicamente nei confronti dell'accollato. Occorre, pertanto, stabilire se, nel caso di specie, le parti abbiano inteso accollare il debito in modo che l'assuntore resti obbligato immediatamente e direttamente verso il terzo creditore, ovvero se si tratti di un accollo puramente interno che obblighi l'assuntore esclusivamente verso il proprio contraente ad estinguergli il debito alla scadenza. Come si è già avuto modo di esporre poc'anzi, l'ulteriore effetto dell'adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l'accollo da parte dell'accollante ai sensi dell'art. 1273 c.c. Se pure l'intervento del creditore, che aderendo alla convenzione rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, è prospettato dalla norma in termini di eventualità (“il creditore può aderire”), tale adesione è necessaria per consentirgli di acquistare, irrevocabilmente, il diritto alla solutio nei confronti dell'accollante. Sotto il profilo strutturale, l'accollo esterno si perfeziona con l'accordo tra accollato ed accollante, mentre l'adesione del creditore costituisce co-elemento di efficacia dell'atto, che comporta l'estensione degli effetti dell'accordo al terzo. Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore. Con il contratto di accollo cd. esterno, pertanto, l'accollante e l'accollato realizzano una modifica soggettiva ex latere debitoris dell'originario rapporto obbligatorio esistente tra accollato e terzo creditore: nell'accollo cumulativo, l'accollante diviene, assieme all'accollato, titolare della situazione debitoria verso l'accollatario, mentre nell'accollo privativo l'accollante si sostituisce all'accollato nella titolarità della situazione di debito verso il terzo creditore. Occorre a questo punto stabilire se l'adesione del creditore necessiti di una comunicazione formale (adesione esplicita), con la conseguenza che, in sua assenza, l'accollo dovrebbe ritenersi meramente interno, senza alcuna azione diretta del creditore nei confronti dell'accollante, ovvero se tale adesione possa essere anche tacita o per facta concludentia. La legge non richiede una forma specifica per l'adesione del creditore, con conseguente ammissibilità di una adesione tacita, purché chiara e univoca. Ciò significa che il creditore non deve necessariamente dichiarare esplicitamente la propria adesione, ma può compiere atti
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 10 inequivocabili che manifestino la volontà di aderire alla convenzione di accollo - quali, ad esempio, l'introduzione di un giudizio contro l'accollante, pretendendone l'adempimento dell'obbligazione, ovvero ricevendo il pagamento dall'accollante senza riserve. Una volta che la volontà di adesione, anche tacita, è stata manifestata, l'accollo diventa efficace anche nei confronti del creditore, che può legittimamente pretendere il pagamento (anche o soltanto) dall'accollante. La giurisprudenza della S.C. ammette l'adesione tacita, purché supportata da comportamenti concludenti, e richiede che tali comportamenti siano coerenti con una volontà di adesione e non interpretabili diversamente: Non vi sarebbe, difatti, motivo per ritenere che l'adesione da parte dell'accollatario debba necessariamente essere espressa, non ravvisandosi ragione alcuna per escludere la rilevanza di una condotta che possa a tal fine esser considerata quale comportamento concludente. Nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente configurabile un'adesione tacita del creditore alla convenzione di accollo, alla luce della richiesta di pagamento rivolta dall'opposta nei confronti dell'accollante, dell'invito alla negoziazione assistita e della proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, tutte circostanze di fatto che provano inequivocamente, quali fatti concludenti, l'intervenuta adesione della creditrice all'accollo stipulato CP_1 per atto notarile tra la e l'impresa , ai Controparte_3 Pt_1 sensi dell'art.1273 cc. Con riguardo alla eccepita indeterminatezza dell'accollo, per non essere stato quantificato l'ammontare dell'obbligazione accollata, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo ancora sorta l'obbligazione oggetto dell'accollo (essendo la costruzione in una fase iniziale), circostanza dai cui sarebbe derivata l'impossibilità di modificare i soggetti di un'obbligazione non ancora venuta ad esistenza, va in primo luogo rilevato che gli oneri relativi alla progettazione e alle professionalità tecniche intervenute, oggetto di accollo, erano già determinati nel collegato contratto, stipulato tra la CP_3
e l'architetto in data 15/7/2017 (convenzione
[...] CP_1 di incarico professionale) in cui erano indicate le prestazioni professionali da svolgere (incarico di coordinatore per la
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 11 progettazione ed incarico di coordinatore per l'esecuzione) e l'onorario previsto (€ 15.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per l'esecuzione, oltre IVA e Cassa), con conseguente determinabilità dell'oggetto dell'accollo e rigetto della relativa eccezione. Secondo la Cassazione (Cass. n. 14372/2018) può configurarsi un accollo ad oggetto determinabile, quando, come nel caso di specie, siano identificabili, all'atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori. Con riguardo all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la presenza di una clausola compromissoria contenuta all'art. XII del conferimento di incarico professionale, tale clausola, anche in quanto derogatoria della giurisdizione ordinaria, può produrre effetti solo tra le parti che l'hanno specificamente sottoscritta, essendo il TA estraneo a tale convenzione, con conseguente impossibilità di esplicare effetti nei suoi confronti. La clausola compromissoria, che stabilisce l'arbitrato per la risoluzione di controversie, non si estende automaticamente ai contratti collegati, anche se stipulati tra le stesse parti, a meno che ciò non sia espressamente previsto. La sua efficacia è limitata al contratto in cui è inserita, alla luce dell'insegnamento della S.C., secondo cui la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale (Cass. n. 18973/2023).
2. Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 12 della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il proprio titolo, avendone provato il conferimento (convenzione di incarico professionale) e l'espletamento dell'incarico per il quale richiede il pagamento. Con riguardo all'attività svolta dall'architetto , nella CP_1 qualità di Coordinatrice per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione in materia di Sicurezza e Coordinamento, risulta documentalmente provato che il primo degli incarichi affidatile era stato portato a termine, come si evince dal deposito degli elaborati1) “Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” per la “Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti “. e 2) Fascicolo con
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 13 le caratteristiche dell'opera” per la “Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti”. Con riguardo, poi, all'incarico per la fase esecutiva, anche lo svolgimento di tale attività risulta documentata in quanto l'architetto aveva regolarmente tenuto riunioni di coordinamento per la sicurezza, seguiti dai sopralluoghi sul cantiere, e redatto i verbali conseguenti, talvolta evidenziando e contestando situazioni di irregolarità con invito all'adeguamento, come risulta dalla documentazione prodotta. Parte opposta ha provato, dunque, di aver completato la fase di progettazione e di aver espletato solo parzialmente la fase di esecuzione, Pertanto, la somma inizialmente pattuita di € 30.000,00 (che prevedeva € 15.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per la esecuzione) era stata ridotta dall'architetto , CP_1 proprio in funzione della ridotta attività effettivamente svolta, e quantificata in € 6.000,00 tenendo conto nella redazione della parcella del tempo e del valore attuale dell'opera realizzata, cioè
€ 1.2000.00,00, e non del valore complessivo della stessa. Parte opposta, invece, non ha provato l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6324/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
e Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1914/2007, emesso in data 13 ottobre 2017, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna la Controparte_7
6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 14
[...] al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'1/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 15
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia
…………………………. NOTIF. APPELLO Esposito, ha pronunciato la seguente
………………………….
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6324/2017del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
Parte_1
), in persona del legale
[...] PartitaIVA_1 rappresentante e socio unico , elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA MICHELANGELO TESTA 11 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. INFANTE GIUSEPPE ( , CodiceFiscale_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
nata a [...] in data [...], e CP_1 residente in [...], Cod. Fisc.
, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via C.F._2
L. Sanfelice, 1, presso lo studio dei suoi procuratori, avvocati Francesco de Martino Rosaroll C.F. e C.F._3
Francesco Lambiase C.F. che la C.F._4 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 6/3/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 1 La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, in Parte_1 qualità di legale rappresentante e socio unico della
[...]
Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1914/2017, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 31/10/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto , della somma di € 22.444,80, oltre CP_1 interessi e spese per compenso dell'attività professionale espletata. Parte opponente eccepiva:
- preliminarmente, il difetto di ius postulandi, avendo i procuratori agito in virtù di procura inesistente, priva della sottoscrizione della ricorrente e dell'autentica dei difensori;
- sempre in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo intercorso tra le parti alcun rapporto e/o accordo, dal momento che il committente della sua opera professionale era la signora , in CP_2 nome proprio e quale rappresentante della Parte_2
;
[...]
- l'inutilizzabilità dell'atto di acquisto dell'immobile per Notaio del 15/12/2014 n. 19397 di Repertorio e n. 11557 di Per_1 raccolta, dal momento che il rogito, all'art. 11, prevedeva un accollo interno, regolante unicamente i rapporti tra le parti stipulanti e non legittimando la ricorrente ad agire direttamente nei suoi confronti;
- la indeterminatezza dell'accollo, non essendo quantificato l'ammontare dell'obbligazione, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo ancora sorta l'obbligazione oggetto dell'accollo stesso (essendo la costruzione ancora in una fase iniziale), circostanza dai cui sarebbe derivata l'impossibilità di modificare i soggetti di un'obbligazione non ancora venuta ad esistenza;
- la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, stante l'illiquidità del presunto credito, derivante da una convenzione intercorsa con un soggetto terzo CP_2
in nome proprio e quale rappresentante della
[...] Pt_2
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 2 ) e di natura unilaterale (in quanto Parte_2 sottoscritta unicamente dal professionista), non opponibile al terzo;
in caso di ritenuta opponibilità, Parte_1 si sarebbe configurato un difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per la presenza, all'art. XII, di una clausola compromissoria;
- che nulla era dovuto all'odierna opposta, che non aveva provato l'attività espletata, per la quale ha richiesto il compenso;
- l'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
Concludeva, pertanto, chiedendo: A. di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1914/2017, reso dal tribunale di Nocera Inferiore in data 13/10/17 e notificato in data 31/10/17, in accoglimento dell'eccezione di carenza dello ius postulandi;
B. di ritenere fondata e di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del concludente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
C. di revocare il decreto ingiuntivo per la carenza dei presupposti per l'emissione dello stesso;
D. in via subordinata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di revocare il decreto ingiuntivo;
E. di accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia obbligo in capo al concludente nei confronti dell'architetto
[...]
per tutti i motivi esposti;
CP_1
F. do condannare l'architetto al pagamento CP_1 delle spese e competenze di causa.
In data 6/6/2018 si costituiva , la quale: CP_1
- in relazione all'eccepito difetto dello ius postulandi, si riportava alla procura alle liti regolarmente conferita dall'architetto e ritualmente autenticata, CP_1 depositata nel fascicolo monitorio telematico;
- in relazione alla eccepita carenza di legittimazione passiva, evidenziava che, con “Atto di modifica di precedenti rapporti giuridici, di trasferimento immobiliare in pagamento e di concessione di ipoteca volontaria” stipulato in data 15/12/2014 in Scafati dinanzi al notaio Dott. Per_2
Rep. n.19397, Racc. n.11557, l'odierno opponente,
[...]
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 3 nella qualità di titolare dell'allora ditta individuale “
[...]
”, si era accollato, tra l'altro – Parte_1 come risultante dalla lettura dell'art.11) lett. C) dell'atto -
“tutti gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, al rilascio di ogni necessaria autorizzazione, permesso, licenza, concessione successiva ai permessi di costruire a rilasciarsi, nonché di tutti gli altri oneri relativi alle professionalità tecniche intervenute per la realizzazione del fabbricato ad oggi”. Il signor si era, pertanto obbligato a corrispondere Pt_1 anche le competenze professionali maturate nel frangente dall'architetto , in virtù della lettera e della CP_1 convenzione di incarico professionale, conferitole dalla , Pt_3 che con pec del 10/3/2015 inviata dal suo legale ai difensori dell'opposta, a seguito di espressa richiesta di pagamento delle competenze professionali e contrattuali maturate dall'architetto , testualmente comunicava: “Con CP_1 atto per notar del 15 dicembre 2014, Persona_2
Rep.n.19397, ha provveduto alla Controparte_3 cessione del fabbricato sito in Baronissi alla via Giovanni Falcone alla ditta , che ci legge per Parte_1 conoscenza e che avete già ritenuto interessare a mezzo della missiva pervenuta alla mia cliente. Per espresso accordo contenuto negli articoli 10 e 11 del suindicato atto, la medesima si è obbligata a subentrare in tutte le obbligazioni economiche, anche pregresse, nei confronti dei tecnici che hanno effettuato le loro prestazioni nell'interessa della realizzazione del costruendo fabbricato. Pertanto, Vi invito ad indirizzare le Vostre richieste al debitore che si è formalmente obbligato”. Al negozio di accollo il creditore aveva prestato adesione implicita con la richiesta di negoziazione assistita e con il ricorso per decreto ingiuntivo;
- in relazione all'eccepita indeterminatezza dell'oggetto dell'accollo, osservava che, all'atto della stipula notarile, l'opponente aveva già l'esatta e determinata conoscenza del debito esistente nei confronti dell'architetto ; né CP_1
l'invocata nullità della clausola contrattuale riportata all'art.11) dell'atto notarile poteva essere fatta valere nel presente giudizio, riguardando i rapporti tra la CP_3
e l' , e solo da questi sottoscritta;
[...] Parte_1
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 4 - in relazione alla eccepita illiquidità del credito, rilevava che la stessa fosse insussistente per l'esistenza di una lettera di affidamento incarico regolarmente firmata dalla committenza e accettata dal professionista del 17 maggio 2013, e di una convenzione di incarico professionale, del 15 luglio 2013, scritta e firmata dalle parti in cui veniva parametrata e quantificata la prestazione del professionista, pattuizione che prevedeva, per un'opera da realizzare del valore di € 4.000.000,00, un compenso complessivo di € 30.000,00 per due incarichi affidati all'architetto
[...]
: il primo avente per oggetto la fase di CP_1 progettazione e il secondo relativo alla fase di esecuzione, dei quali solo la prima era stata completata e la seconda espletata solo parzialmente;
pertanto, la somma inizialmente pattuita di € 30.000,00 (che prevedeva € 15.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per la esecuzione) era stata ridotta dall'architetto CP_1 proprio in funzione dell'attività effettivamente svolta, ed era stata conseguentemente quantificata in € 6.000,00 tenendo conto, nella redazione della parcella, del tempo e del valore attuale dell'opera realizzata, cioè € 1.2000.00,00, e non del valore complessivo della stessa. L'accordo prevedeva inoltre un anticipo di € 5.000,00, ma nulla era stato mai versato. Il credito vantato era, pertanto, esattamente determinato nel suo ammontare e conosciuto dall'odierno opponente, come si evince dalla corrispondenza in atti;
- con riguardo all'attività svolta dall'architetto
[...]
, nella qualità di Coordinatrice per la Progettazione CP_1
e Coordinatrice per l'esecuzione in materia di Sicurezza e Coordinamento, evidenziava come il primo degli incarichi a lei affidati era stato portato a termine, come si evince dal deposito degli elaborati 1) “Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” per la “Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti “, e 2) Fascicolo con le caratteristiche dell'opera” per la
“Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 5 costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti“ Con riguardo, poi, all'incarico per la fase esecutiva, precisava che anche tale attività era pienamente documentata in quanto l'architetto aveva regolarmente tenuto riunioni di coordinamento per la sicurezza seguiti ai sopralluoghi sul cantiere e redatto i relativi verbali, talvolta evidenziando e contestando situazioni di irregolarità con invito all'adeguamento;
- con riguardo all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione dell'art. XII della convenzione di incarico - che prevedeva una clausola compromissoria tra la committente e l'architetto Parte_4
- evidenziava che tale clausola, peraltro di CP_1 carattere vessatorio, poteva valere solo tra le parti che l'avevano sottoscritta;
- eccepiva, inoltre l'esistenza di un atto di ricognizione del debito, non solo in forza della comunicazione di risposta inviata all'architetto a seguito della sua richiesta di CP_1 pagamento, ma anche e soprattutto delle comunicazioni intercorse tra l'impresa e la Pt_1 Parte_4
con le quali lo stesso , alla fine
[...] Pt_1 dell'incarico dell'architetto, ne riconosceva l'operato, proponendo un pagamento di € 15,000,00.
Concludeva, pertanto chiedendo: A. in via preliminare, di rigettare le eccezioni di carenza dello ius postulandi e di legittimazione passiva;
B. sempre preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
C. in via alternativa e subordinata, di pronunciare ordinanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.; D. in estremo subordine, di pronunciare ordinanza ai sensi dell'art. 186 ter;
E. in via istruttoria, ove ritenuto opportuno, di ordinare l'intervento, ex art 107 cpc, della Controparte_4
, attesa l'invocata nullità della clausola contrattuale
[...]
n.11 dell'“Atto di modifica di precedenti rapporti giuridici, di trasferimento immobiliare in pagamento e di concessione di
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 6 ipoteca volontaria” stipulato dinanzi al notaio Per_1
F. nel merito, di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o infondata;
G. in estremo subordine, di condannare l'opponente al pagamento di quella diversa somma, minore o maggiore, che dovesse risultare più giusta ed equa;
H. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da attribuire ai procuratori anticipatari;
I. emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
In data 5/02/2019, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto dello ius postulandi. essendo la procura ritualmente sottoscritta dalla ricorrente ed autenticata dai difensori. Per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in primo luogo, risulta necessario richiamare l'art. 11 dell'atto di acquisto dell'immobile per Notaio del 15/12/2014 n. 19397 Per_1 di Repertorio e n. 11557 che recita: (precisazione degli impegni assunti dal signor ) Parte_1
Le società Parte_5 Parte_6
, , come
[...] Parte_7 rappresentate e il signor convengono che Parte_1 quest'ultimo: A. provveda a propria esclusiva cura e spese alla costruzione di tutte le unità immobiliari costituenti il fabbricato di cui in premessa, con installazione dei servizi e delle attrezzature necessarie, sopportandone tutti gli oneri, compresi quelli assicurativi e previdenziali per le maestranze impiegate nell'esecuzione di tali opere;
B. consegni le unità immobiliari descritte nell'art. 4 entro il novembre 2016 complete e rifinite, a prefetta regola d'arte, fornite di ogni necessaria autorizzazione, amministrativa, senza nulla pretendere dalla società Parte_7
per l'esecuzione di tutte le opere
[...]
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 7 necessarie per la completa agibilità delle unità immobiliari in oggetto;
C. sopporti tutti gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione dei lavori, al rilascio di ogni necessaria autorizzazione, permesso licenza, concessione successiva ai permessi di costruire a rilasciarsi, nonché di tutti gli altri oneri relativi alle professionalità tecniche intervenute per la realizzazione del fabbricato ad oggi;
D. confermi l'incarico di direzione dei lavori all'architetto
. Nel caso di rinuncia all'incarico da parte Testimone_1 dell'architetto sarà nominato l'Ingegner Testimone_1
. Testimone_2
Il signor assume su di sé le predette Parte_1 obbligazioni anche a titolo di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, al fine di liberare le società Parte_8 dalle
[...] Controparte_4 obbligazioni assunte da ultimo in forza dell'accollo di cui all'articolo 5 lettera B) del citato atto a mio rogito in data 12 luglio 2013 repertorio numero 17.321. Pertanto, la Controparte_5 come rappresentata dichiara di liberare, come in effetti libera, le e Controparte_6 [...]
che di tale liberazione, come Controparte_4 rappresentate, prendono atto degli obblighi accollati dal signor
Parte_1
Nel caso di specie, dunque, si configura una successione particolare nel rapporto obbligatorio dal lato passivo sub specie di accollo privativo (di carattere esterno, come di qui a breve si dirà), avendo il , per quello che qui interessa, assunto l'obbligo Pt_1 di farsi carico di tutti i costi relativi alla progettazione, nonché di tutti gli altri oneri relativi alle professionalità tecniche intervenute
“per la realizzazione del fabbricato ad oggi”. L'accollo è la convenzione con cui un terzo (l'accollante) si assume il debito che un altro soggetto (l'accollato) ha verso il creditore (accollatario); il creditore rimane estraneo rispetto all'accordo, a meno che non vi aderisca espressamente. Nell'affrontare la questione bisogna muovere dalla distinzione tra accollo interno ed esterno. Secondo la Cassazione (Cass. ord. 38225/2021) la figura
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 8 dell'accollo c.d. interno integra gli estremi di quella fattispecie negoziale, invalsa nella prassi ma priva di espressa disciplina in seno al codice, con cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia contrattuale che il codice riconosce loro nel perseguimento d'interessi meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.), convengono che una di esse, accollante, assuma su di sé un debito (che può anche essere solo determinabile) dell'altra, accollata, verso un soggetto estraneo all'accordo, accollatario, impegnandosi a tenere indenne il debitore accollato, alternativamente:
- adempiendo direttamente in veste di terzo;
- apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti all'adempimento dell'obbligazione;
- rimborsando le somme pagate al debitore che abbia adempiuto, senza, con ciò, attribuire alcun diritto al terzo creditore e senza modificare l'originaria obbligazione. Tale figura, secondo la S.C., si distingue dall'accollo c.d. esterno che, di converso, l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, con cui il debitore accollato e il terzo accollante attribuiscono al creditore accollatario il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti anche (se a carattere cumulativo) ovvero soltanto (se di natura privativa) dell'accollante, realizzando una figura di successione a titolo particolare nel debito, nella quale l'adesione da parte del creditore accollatario, lungi dall'essere necessaria, sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione. Laddove nell'ipotesi di accollo esterno le parti realizzano una modificazione soggettiva dal lato passivo dell'originaria obbligazione, in cui l'accollante subentra in veste di debitore, nel caso di accollo interno l'assunzione del debito da parte dell'accollante avviene in senso puramente economico, traducendosi nell'assunzione di un obbligo, per sua stessa natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti della convenzione di accollo, con cui l'accollante si impegna a compiere qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito. In conclusione, afferma la Corte, ove ricorra tale ultima figura:
- l'accollante si obbliga nei confronti del solo accollato e non anche verso l'accollatario, che non potrà pretendere da lui l'adempimento del proprio credito;
- l'accollante risponde del proprio eventuale inadempimento
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 9 unicamente nei confronti dell'accollato. Occorre, pertanto, stabilire se, nel caso di specie, le parti abbiano inteso accollare il debito in modo che l'assuntore resti obbligato immediatamente e direttamente verso il terzo creditore, ovvero se si tratti di un accollo puramente interno che obblighi l'assuntore esclusivamente verso il proprio contraente ad estinguergli il debito alla scadenza. Come si è già avuto modo di esporre poc'anzi, l'ulteriore effetto dell'adesione del creditore è quello di rendere non più revocabile l'accollo da parte dell'accollante ai sensi dell'art. 1273 c.c. Se pure l'intervento del creditore, che aderendo alla convenzione rende irrevocabile la stipulazione in suo favore, è prospettato dalla norma in termini di eventualità (“il creditore può aderire”), tale adesione è necessaria per consentirgli di acquistare, irrevocabilmente, il diritto alla solutio nei confronti dell'accollante. Sotto il profilo strutturale, l'accollo esterno si perfeziona con l'accordo tra accollato ed accollante, mentre l'adesione del creditore costituisce co-elemento di efficacia dell'atto, che comporta l'estensione degli effetti dell'accordo al terzo. Pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore. Con il contratto di accollo cd. esterno, pertanto, l'accollante e l'accollato realizzano una modifica soggettiva ex latere debitoris dell'originario rapporto obbligatorio esistente tra accollato e terzo creditore: nell'accollo cumulativo, l'accollante diviene, assieme all'accollato, titolare della situazione debitoria verso l'accollatario, mentre nell'accollo privativo l'accollante si sostituisce all'accollato nella titolarità della situazione di debito verso il terzo creditore. Occorre a questo punto stabilire se l'adesione del creditore necessiti di una comunicazione formale (adesione esplicita), con la conseguenza che, in sua assenza, l'accollo dovrebbe ritenersi meramente interno, senza alcuna azione diretta del creditore nei confronti dell'accollante, ovvero se tale adesione possa essere anche tacita o per facta concludentia. La legge non richiede una forma specifica per l'adesione del creditore, con conseguente ammissibilità di una adesione tacita, purché chiara e univoca. Ciò significa che il creditore non deve necessariamente dichiarare esplicitamente la propria adesione, ma può compiere atti
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 10 inequivocabili che manifestino la volontà di aderire alla convenzione di accollo - quali, ad esempio, l'introduzione di un giudizio contro l'accollante, pretendendone l'adempimento dell'obbligazione, ovvero ricevendo il pagamento dall'accollante senza riserve. Una volta che la volontà di adesione, anche tacita, è stata manifestata, l'accollo diventa efficace anche nei confronti del creditore, che può legittimamente pretendere il pagamento (anche o soltanto) dall'accollante. La giurisprudenza della S.C. ammette l'adesione tacita, purché supportata da comportamenti concludenti, e richiede che tali comportamenti siano coerenti con una volontà di adesione e non interpretabili diversamente: Non vi sarebbe, difatti, motivo per ritenere che l'adesione da parte dell'accollatario debba necessariamente essere espressa, non ravvisandosi ragione alcuna per escludere la rilevanza di una condotta che possa a tal fine esser considerata quale comportamento concludente. Nel caso di specie, deve ritenersi legittimamente configurabile un'adesione tacita del creditore alla convenzione di accollo, alla luce della richiesta di pagamento rivolta dall'opposta nei confronti dell'accollante, dell'invito alla negoziazione assistita e della proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo, tutte circostanze di fatto che provano inequivocamente, quali fatti concludenti, l'intervenuta adesione della creditrice all'accollo stipulato CP_1 per atto notarile tra la e l'impresa , ai Controparte_3 Pt_1 sensi dell'art.1273 cc. Con riguardo alla eccepita indeterminatezza dell'accollo, per non essere stato quantificato l'ammontare dell'obbligazione accollata, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo ancora sorta l'obbligazione oggetto dell'accollo (essendo la costruzione in una fase iniziale), circostanza dai cui sarebbe derivata l'impossibilità di modificare i soggetti di un'obbligazione non ancora venuta ad esistenza, va in primo luogo rilevato che gli oneri relativi alla progettazione e alle professionalità tecniche intervenute, oggetto di accollo, erano già determinati nel collegato contratto, stipulato tra la CP_3
e l'architetto in data 15/7/2017 (convenzione
[...] CP_1 di incarico professionale) in cui erano indicate le prestazioni professionali da svolgere (incarico di coordinatore per la
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 11 progettazione ed incarico di coordinatore per l'esecuzione) e l'onorario previsto (€ 15.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per l'esecuzione, oltre IVA e Cassa), con conseguente determinabilità dell'oggetto dell'accollo e rigetto della relativa eccezione. Secondo la Cassazione (Cass. n. 14372/2018) può configurarsi un accollo ad oggetto determinabile, quando, come nel caso di specie, siano identificabili, all'atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori. Con riguardo all'eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la presenza di una clausola compromissoria contenuta all'art. XII del conferimento di incarico professionale, tale clausola, anche in quanto derogatoria della giurisdizione ordinaria, può produrre effetti solo tra le parti che l'hanno specificamente sottoscritta, essendo il TA estraneo a tale convenzione, con conseguente impossibilità di esplicare effetti nei suoi confronti. La clausola compromissoria, che stabilisce l'arbitrato per la risoluzione di controversie, non si estende automaticamente ai contratti collegati, anche se stipulati tra le stesse parti, a meno che ciò non sia espressamente previsto. La sua efficacia è limitata al contratto in cui è inserita, alla luce dell'insegnamento della S.C., secondo cui la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale (Cass. n. 18973/2023).
2. Sul merito Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 12 della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il proprio titolo, avendone provato il conferimento (convenzione di incarico professionale) e l'espletamento dell'incarico per il quale richiede il pagamento. Con riguardo all'attività svolta dall'architetto , nella CP_1 qualità di Coordinatrice per la Progettazione e Coordinatore per l'esecuzione in materia di Sicurezza e Coordinamento, risulta documentalmente provato che il primo degli incarichi affidatile era stato portato a termine, come si evince dal deposito degli elaborati1) “Piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.” per la “Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti “. e 2) Fascicolo con
N.R.G. 6324/2017- G.M. DOTT.SSA IA ESPOSITO 13 le caratteristiche dell'opera” per la “Realizzazione di un fabbricato servito da un'unica scala e costituito da piano interrato adibito ad autorimesse e locali deposito, da un piano terra adibito a locali commerciali e locali di deposito e da quattro piani in elevazione composto ciascuno da cinque appartamenti”. Con riguardo, poi, all'incarico per la fase esecutiva, anche lo svolgimento di tale attività risulta documentata in quanto l'architetto aveva regolarmente tenuto riunioni di coordinamento per la sicurezza, seguiti dai sopralluoghi sul cantiere, e redatto i verbali conseguenti, talvolta evidenziando e contestando situazioni di irregolarità con invito all'adeguamento, come risulta dalla documentazione prodotta. Parte opposta ha provato, dunque, di aver completato la fase di progettazione e di aver espletato solo parzialmente la fase di esecuzione, Pertanto, la somma inizialmente pattuita di € 30.000,00 (che prevedeva € 15.000,00 per la progettazione ed € 15.000,00 per la esecuzione) era stata ridotta dall'architetto , CP_1 proprio in funzione della ridotta attività effettivamente svolta, e quantificata in € 6.000,00 tenendo conto nella redazione della parcella del tempo e del valore attuale dell'opera realizzata, cioè
€ 1.2000.00,00, e non del valore complessivo della stessa. Parte opposta, invece, non ha provato l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6324/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
e Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1914/2007, emesso in data 13 ottobre 2017, che dichiara definitivamente esecutivo;
3. condanna la Controparte_7
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[...] al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1
€ 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, l'1/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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