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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 21890/2023
TRA
difeso dall'avv. AURICCHIO RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
E difeso dall'avv. Controparte_1
MOSCARIELLO CARMEN;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/11/23 il ricorrente in epigrafe espone di aver lavorato come operaio presso l'industria del comparto alimentare, di aver maturato il requisito di 20 anni di contribuzione, e di aver presentato, in data 31/03/23, domanda all' di pensione di vecchiaia CP_1 anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d.lgs. 503/92.
Espone che, con provvedimento del 26/05/23, l' comunicava il rigetto CP_1 della domanda, per carenza del requisito sanitario.
Tanto premesso, e lamentando l'illegittimità del provvedimento, chiede:
«1) dichiarare esso ricorrente invalido in misura pari o superiore all'ottanta per cento a decorrere dalla data della domanda (31/03/2023);
2) per l'effetto, condannare l' Controparte_2
– in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento
[...] in proprio favore della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della legge n° 503/92 a decorrere dalla data di perfezionamento dei requisiti per
l'accesso a detta prestazione, oltre interessi ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria legali sino al soddisfo sui ratei maturati e maturandi, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari».
1 Si costituisce l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è infondato.
Ai sensi del d.lgs. 30/12/92 n. 503, art. 1 comma 8, il limite di età per la pensione di vecchiaia, in caso di invalidità pari o superiore all'80%, resta fissato in 60 anni per gli uomini e in 55 anni per le donne, non operando l'elevazione dei limiti, disposta con il comma 1 del citato art. 1, a far tempo dal 01/01/94, ai sensi della Tabella A allegata al decreto.
In ordine al requisito contributivo, il ricorrente correttamente rileva che alla data della domanda erano maturati i 20 anni di contributi.
Per quanto concerne il requisito sanitario, disposta ed espletata una c.t.u., il consulente ha concluso nel senso dell'insussistenza di una invalidità in misura pari o superiore all'80%.
In particolare, il c.t.u. ha chiarito che le patologie da cui è affetto il ricorrente sono le seguenti:
«• spondiloartrosi diffusa con deficit funzionali di discreta valenza = 35%
(Codici analoghi 7001, 7010, 7343);
• esiti di pregresso (2022) impianto di artroprotesi totale non cementata di anca destra = 31% (Codice 7223);
• leucemia mieloide cronica in trattamento terapeutico con nilotinib ed in attuale follow up = 35% (Codice analogo 9323);
• ipertensione arteriosa in terapia farmacologica = 21 (Codice analogo
6441)».
A tal riguardo, osserva:
«le suddette patologie erano, verosimilmente, presenti all'epoca della domanda amministrativa del 31.03.2023, e successivamente a quest'ultima non si è, altrettanto verosimilmente, verificato un aggravamento, quanto meno significativo, delle stesse, né sono insorte ulteriori infermità, comunque incidenti sul complesso invali-dante, nel corso del procedimento amministrativo o di quello giudiziario;
tenuto conto del grado e della natura delle infermità accertate, sulla scorta delle più volte menzionate tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U.
26.2.1992 supp. ord.), in considerazione dei criteri di cui agli artt. 3 e
4 del D.L. 23.11.1988 n° 509 e, più in generale, della criteriologia valutativa che trova applicazione nell'ambito della Invalidità Civile -in particolare il calcolo riduzionistico per menomazioni coesistenti- riteniamo che il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa del sig. sia da valutare nella misura del 77% a far data Parte_1 dall'epoca della domanda amministrativa del 31.03.2023 e che, pertanto, il predetto non presenti un grado di invalidità pensionabile pari o superiore alla misura dell'80% (articolo 1 comma 8 d.lgs 503/1992)».
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato
2 che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
3 Il ricorso va pertanto respinto.
Tenuto conto del mancato raggiungimento della soglia invalidante per tre soli punti percentuali, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 11/02/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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