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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 41/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Tivoli (RM), via Antonio Del Re n. 47, presso lo studio dell'Avv. Bruno Novelli che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio civile in data 23.08.2014, in Poggio San Parte_1 Parte_2
RE (RI), optando per il regime della comunione legale dei beni.
Dalla unione coniugale è nata, in data 16.10.2011, Persona_1
La casa coniugale, di proprietà dei coniugi in egual misura, è sita in Poggio San RE (RI), località
Rio Secco Sant'Antonio n. 11.
Entrambi i coniugi hanno sinora sostenuto le spese per il mutuo, con scadenza nell'anno 2038, provvedendo al pagamento di una rata mensile di € 400,00 circa.
Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti: il è libero professionista e si occupa Parte_1 di termoidraulica percependo una retribuzione di € 1.200,00 mensili circa;
la svolge l'attività di Pt_2 colf percependo una retribuzione mensile di € 600,00 circa.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo il venir meno dell' affectio coniugalis
1 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà a Parte_2 vivere insieme alla figlia minore Il Sig. lascerà l'immobile non appena reperita una nuova abitazione Per_1 Parte_1
e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) Affidare la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e sino al lunedì mattina all'orario di entrata a scuola, tenendo altresì conto degli impegni scolastici e sportivi della minore;
- Il padre, inoltre, nel corso di ciascuna settimana potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00;
- durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé la figlia dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, ad anni alterni;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore da versare alla madre entro il giorno 23 di ogni mese con rivalutazione annuale automatica Istat.
6) Alla Sig.ra spetterà altresì l'intera somma percepita dai genitori a titolo di assegno unico, rinunciando il Sig. Pt_2 al 50% a lui riconosciuto ex lege. Parte_1
7) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il pagamento pari alla quota del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per la figlia minore e previamente concordate ovvero debitamente documentate dalla madre, sostenute per la medesima, rimandando quanto alla loro individuazione al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Rieti.
8) Il mutuo della casa coniugale, continuerà ad essere pagato esclusivamente dal Sig. così rinunciando, la Parte_1
Sig.ra alla richiesta di un contributo a titolo di mantenimento quale coniuge economicamente più debole. Pt_2
9) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
All'udienza del 16.1.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese in ragione della domanda congiunta delle parti difese da uno stesso Avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 23.08.2014, in Poggio San RE, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Poggio San RE (RI) (anno 2014, numero 1, parte I);
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra Parte_2 che vi continuerà a vivere insieme alla figlia minore Il Sig. lascerà l'immobile non Per_1 Parte_1 appena reperita una nuova abitazione e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
- dispone che il padre potrò vedere la figlia secondo le modalità riportate nell'accordo di cui sopra (punto
4) da intendersi integralmente trascritte;
- pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 250,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da versare alla madre entro il giorno 23 di ogni mese con rivalutazione annuale automatica Istat;
- dà atto che alla Sig.ra spetterà altresì l'intera somma percepita dai genitori a titolo di assegno Pt_2 unico, rinunciando il Sig. al 50% a lui riconosciuto ex lege;
Parte_1
- pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il pagamento pari alla quota del 50% Parte_1 delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore e previamente concordate ovvero debitamente documentate dalla madre, sostenute per la medesima, rimandando quanto alla loro individuazione al
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Rieti;
3 - dà atto che il mutuo della casa coniugale, continuerà ad essere pagato esclusivamente dal Sig.
[...] così rinunciando, la Sig.ra alla richiesta di un contributo a titolo di mantenimento quale Parte_1 Pt_2 coniuge economicamente più debole.
- dà atto che i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio San RE (RI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025 da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Tivoli (RM), via Antonio Del Re n. 47, presso lo studio dell'Avv. Bruno Novelli che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio civile in data 23.08.2014, in Poggio San Parte_1 Parte_2
RE (RI), optando per il regime della comunione legale dei beni.
Dalla unione coniugale è nata, in data 16.10.2011, Persona_1
La casa coniugale, di proprietà dei coniugi in egual misura, è sita in Poggio San RE (RI), località
Rio Secco Sant'Antonio n. 11.
Entrambi i coniugi hanno sinora sostenuto le spese per il mutuo, con scadenza nell'anno 2038, provvedendo al pagamento di una rata mensile di € 400,00 circa.
Entrambi i ricorrenti sono economicamente indipendenti: il è libero professionista e si occupa Parte_1 di termoidraulica percependo una retribuzione di € 1.200,00 mensili circa;
la svolge l'attività di Pt_2 colf percependo una retribuzione mensile di € 600,00 circa.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo il venir meno dell' affectio coniugalis
1 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra che vi continuerà a Parte_2 vivere insieme alla figlia minore Il Sig. lascerà l'immobile non appena reperita una nuova abitazione Per_1 Parte_1
e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
3) Affidare la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_1 la madre.
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita:
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e sino al lunedì mattina all'orario di entrata a scuola, tenendo altresì conto degli impegni scolastici e sportivi della minore;
- Il padre, inoltre, nel corso di ciascuna settimana potrà tenere con sé la figlia per due pomeriggi dall'uscita da scuola e fino alle ore 20:00;
- durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé la figlia dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, ad anni alterni;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 250,00 a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della figlia minore da versare alla madre entro il giorno 23 di ogni mese con rivalutazione annuale automatica Istat.
6) Alla Sig.ra spetterà altresì l'intera somma percepita dai genitori a titolo di assegno unico, rinunciando il Sig. Pt_2 al 50% a lui riconosciuto ex lege. Parte_1
7) Disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il pagamento pari alla quota del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per la figlia minore e previamente concordate ovvero debitamente documentate dalla madre, sostenute per la medesima, rimandando quanto alla loro individuazione al Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Rieti.
8) Il mutuo della casa coniugale, continuerà ad essere pagato esclusivamente dal Sig. così rinunciando, la Parte_1
Sig.ra alla richiesta di un contributo a titolo di mantenimento quale coniuge economicamente più debole. Pt_2
9) I coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
All'udienza del 16.1.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese in ragione della domanda congiunta delle parti difese da uno stesso Avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 23.08.2014, in Poggio San RE, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Poggio San RE (RI) (anno 2014, numero 1, parte I);
- dispone l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra Parte_2 che vi continuerà a vivere insieme alla figlia minore Il Sig. lascerà l'immobile non Per_1 Parte_1 appena reperita una nuova abitazione e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- affida la figlia minore, congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
- dispone che il padre potrò vedere la figlia secondo le modalità riportate nell'accordo di cui sopra (punto
4) da intendersi integralmente trascritte;
- pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad € 250,00 a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da versare alla madre entro il giorno 23 di ogni mese con rivalutazione annuale automatica Istat;
- dà atto che alla Sig.ra spetterà altresì l'intera somma percepita dai genitori a titolo di assegno Pt_2 unico, rinunciando il Sig. al 50% a lui riconosciuto ex lege;
Parte_1
- pone a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il pagamento pari alla quota del 50% Parte_1 delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore e previamente concordate ovvero debitamente documentate dalla madre, sostenute per la medesima, rimandando quanto alla loro individuazione al
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Rieti;
3 - dà atto che il mutuo della casa coniugale, continuerà ad essere pagato esclusivamente dal Sig.
[...] così rinunciando, la Sig.ra alla richiesta di un contributo a titolo di mantenimento quale Parte_1 Pt_2 coniuge economicamente più debole.
- dà atto che i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio San RE (RI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 6.2.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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