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Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/04/2026, n. 7154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7154 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07154/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12655/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12655 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Grattacaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
del diritto ad ottenere gli emolumenti conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati nei propri confronti, a titolo di differenze retributive non percepite,
nonché per il risarcimento
del danno economico, patrimoniale e non, esistenziale, da perdita di chance lavorative, danno da mancata progressione di carriera, danno all’immagine e alla reputazione professionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. TI SE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- – al momento della proposizione del ricorso militare in forza presso il Comando Mariscuola Taranto con la qualifica di Capo di 1° classe – ha adito questo Tribunale al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno dallo stesso patito in conseguenza di iniziative disciplinari adottate nei suoi confronti dalla p.a. per alcuni « fatti avvenuti in Metaponto alla fine di giugno 2016 » (ivi compreso da ultimo il decreto del 6 maggio 2021 con cui la p.a. ha rideterminato la sanzione disciplinare originariamente irrogatagli con decreto del 23 novembre 2018 – pari a quattro mesi di sospensione dall’impiego – disponendo la sua sospensione disciplinare « per mesi 1 »), comprensivo di quello relativo alle « differenze retributive non percepite in seguito all’emissione dei provvedimenti disciplinari ».
2. In data 20 gennaio 2026 l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
3. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il Collegio ha dato avviso alle parti – ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – della sussistenza di un possibile profilo di incompetenza territoriale del Tribunale adito avuto riguardo alla sede in cui il sig. -OMISSIS- prestava servizio al momento della proposizione del gravame e, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Avuto riguardo all’oggetto della presente controversia, questo Collegio non può che dichiarare la propria incompetenza – secondo quanto rilevato in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – in favore del Tar Puglia, sezione staccata di Lecce.
Al riguardo, appare sufficiente evidenziare che:
- ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a. « per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio »;
- la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che la predetta disposizione si riferisce « specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l’impiegato e l’amministrazione (intesa quale datore di lavoro) [che] abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s’intende, a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998 » (cfr. ex multis ord. Consiglio di Stato, AP, 11 dicembre 2012, n. 37);
- nel caso di specie, non può dubitarsi che la domanda avanzata dal ricorrente nel presente giudizio – inerente la condanna della p.a. datrice di lavoro al pagamento in suo favore delle « differenze retributive non percepite in seguito all’emissione dei provvedimenti disciplinari » oltreché al risarcimento di tutti gli altri danni determinati dalle iniziative disciplinari assunte nei suoi confronti (domanda che il ricorrente, all’udienza del 23 gennaio 2026, ha manifestato un persistente interesse a coltivare, ritenendo non preclusivo all’accoglimento delle sue domande quanto medio tempore ritenuto da Consiglio di Stato, I, 29 dicembre 2023, n. 1621 sull’infondatezza delle censure avanzate dal ricorrente avverso il decreto di rideterminazione della sanzione del 6 maggio 2021) – sia strettamente inerente il suo rapporto di pubblico impiego, con conseguente applicazione della regola di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a.
5. Per tutte le ragioni sopra evidenziate, questo Tribunale non può che dichiarare – ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 15, comma 1, c.p.a. – con sentenza (trattandosi di pronuncia intervenuta all’esito dell’udienza per la trattazione del merito, cfr. ex multis Tar Toscana, I, 31 dicembre 2025, n. 2132 e Tar Catania, III, 19 marzo 2025, n. 952) la propria incompetenza in favore del Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio, in analogia a quanto previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.
6. Le spese di lite – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ove il ricorso potrà essere riassunto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TI SE AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI SE AM | RO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.