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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 54/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori
Magistrati:
Dott.ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. AT SAPONE - Consigliere
Dott. SS LIPRINO - Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 54/2021 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Parte_1
NA (RC) alla via Nazionale snc, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Arcorace,
C.F. , PEC fax 0964 732713, che C.F._1 Email_1 lo rappresenta e difende come in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...], C.F. C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Controparte_3
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_4
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._5 CP_5
, nella loro qualità di eredi del sig. , nato a [...] C.F._6 Persona_1 (RC) il 5.12.43, deceduto in Torino il 3.10.19, domiciliati in NA M.na (RC) alla via Ficarelle n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Giuseppe Daqua, C.F.
, P.E.C. fax C.F._7 Email_2
0964/735053, che li rappresenta e difende come in atti;
-APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI -
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 772/2020, depositata e pubblicata il 20/11/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 28 agosto 2018, adiva il Persona_1
Tribunale di Locri al fine di ottenere la reintegrazione e manutenzione nel possesso di un immobile ubicato in Camini (RC), identificato in catasto al foglio di mappa n. 19, particella n. 237.
Il ricorrente esponeva di essere proprietario esclusivo, in forza di atto pubblico n.
65683 Rep. e n. 19482 del 24.07.2007 e possessore esclusivo dell'immobile, costituito da un terreno con annesso fabbricato, da lui stesso interamente recintato con rete metallica e predisposizione due accessi: il primo sul confine con la statale 106 a sud, il secondo sul confine lato mare a nord. Tale configurazione era rimasta inalterata fino alla Pasqua del 2018, allorché aveva arbitrariamente realizzato una Parte_1 serie di opere consistenti nell'apposizione di una rete metallica, nella creazione di un accesso abusivo e nella costruzione di una parete in cemento e mattoni, con conseguente divisione dell'immobile e impedimento di ogni accesso e utilizzo da parte di della porzione nord. Persona_1
A seguito di tali condotte, il ricorrente aveva provveduto a richiedere l'intervento dei
Carabinieri e a sporgere formale denuncia querela e agito giudizialmente per il rispristino dello stato dei luoghi e la reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. In via istruttoria, chiedeva l'audizione degli informatori meglio indicati in atti e allegava:
Atto notarile di compravendita da parte del sig. atto pubblico n. 65683 Persona_1
Rep. e n. 19482 del 24.07.2007; materiale fotografico;
denuncia-querela del 22.7.18; diffida stragiudiziale a firma avv. Daqua del 4.7.18; permesso a costruire in sanatoria numero 24 del 06.02.2007 rilasciato dal Comune di Camini a favore del Sig. Parte_2 dante causa del medesimo ricorrente;
variante al permesso in sanatoria n. 24
[...] pag. 2/13 del 12.6.2007; voltura del citato permesso in sanatoria n.24 rilasciata dal comune di
Camini in data 06.09.2007 prot. Numero 04454 a favore del ricorrente.
Parte resistente, , si costituiva riconoscendo espressamente di essere Parte_1 autore delle predette opere, ma affermando che le parti in causa avevano formato, col ricorrente e cognato una società di fatto per l'acquisto dell'immobile Persona_1 oggetto della controversia.
A sostegno di tale ricostruzione, il resistente evidenziava che le parti avevano stipulato, in data 30 aprile 2007, un contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile
(all'epoca un terreno edificabile con platea e pilastri in cemento armato), mentre il contratto definitivo, in data 24.07.2007, era stato concluso dal solo Lo Persona_1
affermava di essersi occupato personalmente dell'ultimazione del fabbricato, Pt_1 sostenendo anche le relative spese.
Secondo la prospettazione del resistente, nell'estate del 2014 i due cognati avrebbero diviso il fabbricato in due parti uguali mediante la realizzazione di una parete divisoria. A sarebbe stata attribuita in via esclusiva la parte del fabbricato Persona_1 lato sud-direzione Riace, mentre allo la parte del fabbricato a nord, lato Pt_1
NA. Di conseguenza, nella primavera del 2018, lo aveva realizzato le Pt_1 opere contestate al fine di rendere esclusivo il proprio godimento della porzione che riteneva essergli stata attribuita.
Con ordinanza n. 5410 del 25.09.2019, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, ritenendo provato lo spoglio subìto dal ricorrente nel possesso dell'immobile o, quanto meno, una grave turbativa nel pacifico possesso. Il Giudice ordinava, quindi, a Pt_1
la reintegrazione di nel possesso dell'intero immobile, con il
[...] Persona_1 ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere descritte nel ricorso, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali.
A seguito del decesso di intervenuto nelle more del procedimento, Persona_1
chiedeva la prosecuzione del giudizio nel merito nei confronti degli Parte_1 eredi di deducendo che l'ordinanza si era erroneamente basata sulla Persona_1 scrittura datata 31 agosto 2015, senza considerare che: tale scrittura non si era mai perfezionata;
lo aveva continuato a mantenere il possesso esclusivo sulla Pt_1 porzione di fabbricato lato nord;
non aveva dimostrato di aver esercitato, Persona_1
pag. 3/13 dopo agosto 2015, un potere di fatto esclusivo sulla porzione dell'immobile lato
NA.
Gli eredi di si costituivano in giudizio, chiedendo: di dichiarare Persona_1 inammissibile/improponibile l'azione di merito in quanto propositiva di domande nuove rispetto al giudizio cautelare;
di accertare e dichiarare nel merito che
[...]
e, per esso, i suoi eredi sono gli esclusivi proprietari e possessori dell'immobile; Per_1 di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
di condannare la controparte alle spese di lite.
Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie di entrambe le parti, istruiva la causa mediante la produzione di documenti e l'escussione di alcuni testimoni ritenuti necessari ai fini della decisione.
A seguito dell'udienza cartolare del 16.07.2020, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva emessa la sentenza n. 772 del 20/11/2020, con la quale il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda proposta dagli eredi di PA Per_1 confermando l'ordinanza interdittale del 25.09.2019 e condannando al Parte_1 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, quantificate in € 5.613,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, articolato su tre motivi, Parte_1
e ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto le istanze istruttorie dell'appellante, che avrebbero consentito una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa e, pertanto, di portare in giudizio elementi idonei ad ottenere una pronuncia in contrasto con quella relativa alla fase cautelare del processo.
Col secondo motivo ha contestato la valutazione di attendibilità dei testimoni escussi nel corso della fase cautelare per come svolta dal giudice di prime cure.
Col terzo motivo, infine, ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado delle scritture private redatte nel 2015 tra dall'appellante e dall'appellato.
pag. 4/13 Gli appellati si sono ritualmente costituiti eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, 345 e 434 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese. Inoltre, in via incidentale, hanno proposto domanda di accertamento della proprietà in capo ai medesimi appellati, in quanto eredi di
[...]
, nonché domanda ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nei confronti Per_1 dell'appellante.
Con ordinanza del 12.07.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
Esaurita la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, 345 e 434 c.p.c. L'eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di censura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
2. Delimitazione del thema decidendum e natura unitaria del procedimento possessorio ex art. 703 c.p.c. In via preliminare, occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio di appello, verificando l'ammissibilità delle domande proposte e individuando le questioni effettivamente controverse tra le parti. Prima entrare nel merito delle specifiche doglianze, appare dunque necessario soffermarsi brevemente sulla natura del procedimento possessorio sommario di cui all'art. 703
c.p.c. e sulla funzione dell'istanza di prosecuzione nel merito di cui al comma 4 della medesima disposizione.
È ormai pacifico che il procedimento disciplinato dall'art. 703 c.p.c. costituisce un giudizio unitario, caratterizzato da una struttura bifasica: una prima fase, a cognizione sommaria e con efficacia cautelare;
una seconda fase, eventuale, a cognizione piena e con efficacia decisoria. In tale prospettiva, l'istanza di pag. 5/13 prosecuzione nel merito non introduce un nuovo giudizio, bensì costituisce un mero atto di impulso endoprocessuale, finalizzato a trasformare la cognizione sommaria in cognizione piena, mantenendo fermi il petitum e la causa petendi già delimitati nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2012, n. 4845; Cass. civ., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 32350).
Ne consegue che, nel caso di specie, la cognizione di questa Corte è limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione di reintegrazione nel possesso
(art. 1168 c.c.), ovvero dell'azione di manutenzione nel possesso (art. 1170 c.c.), nonché all'esame della correttezza della liquidazione delle spese processuali. Non possono, invece, essere proposte nuove domande in corso di causa, salvo che si tratti di reconventio reconventionis susseguente a domanda riconvenzionale.
3. Inammissibilità della domanda incidentale avente ad oggetto l'accertamento della proprietà. Precisato quanto sopra, prima di procedere all'esame del merito dell'appello principale, occorre scrutinare l'ammissibilità della domanda di accertamento della proprietà in capo agli eredi di , , proposta in sede di Persona_1 appello incidentale dagli appellati.
Tale domanda, lungi dal costituire un mero ampliamento difensivo, introduce una nuova domanda di natura petitoria nel corso della fase di merito del procedimento possessorio, in violazione dei principi che governano tale tipologia di giudizi.
Con specifico riferimento al divieto di cumulo tra azione possessoria e azione petitoria, l'art. 705 c.p.c. vieta espressamente la proposizione di domande di natura petitoria da parte del convenuto nel corso del giudizio possessorio. Tale facoltà non risulta preclusa all'attore, posto che l'affermazione della proprietà potrebbe giovare alla tutela della situazione possessoria. Ciò non esclude, tuttavia, che la tutela possessoria e quella petitoria si caratterizzano per una netta distinzione nel petitum
e nella causa petendi.
Pertanto, la domanda di natura petitoria può essere proposta dall'attore a seguito dell'instaurazione del giudizio possessorio, ma in via separata rispetto al procedimento possessorio. Sul punto, anche la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso che «in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio;
diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione
pag. 6/13 petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una 'causa petendi' e un
'petitum' completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria» (Cass. civ., sez. II, 4 agosto
2022, n. 24236; conf. Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10588).
Alla luce di tali principi, la domanda, proposta in sede di appello incidentale, di accertamento della proprietà in capo agli eredi di costituendo essa Persona_1 introduzione di una nuova domanda di natura petitoria nel corso della fase di merito del procedimento possessorio deve ritenersi inammissibile.
4. Sul primo motivo di appello.
Con il primo motivo di gravame - rubricato <
- illogicita' manifesta - carenza di motivazione – travisamento dei fatti controversi>> -
l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver accolto le istanze istruttorie formulate in primo grado, che avrebbero consentito, secondo il suo assunto, una diversa ricostruzione della vicenda fattuale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che, nel giudizio possessorio, l'attività istruttoria deve essere strettamente funzionale all'accertamento degli elementi costitutivi dell'azione esperita, vale a dire: l'esistenza del possesso in capo all'attore; la realizzazione di uno spoglio violento o clandestino (per l'azione di reintegrazione) ovvero di molestie o turbative nel godimento del bene (per l'azione di manutenzione); la consumazione dello spoglio o delle turbative da non oltre un anno.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, con ordinanza del 22.05.2020, ha correttamente ritenuto inammissibili perché prive di specifici riferimenti temporali le istanze istruttorie formulate dall'appellante. Come rilevato dal Tribunale, la richiesta di prova testimoniale deve essere specifica e determinata, collocata univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 21057).
pag. 7/13 Le istanze istruttorie formulate dall'appellante, infatti, non erano specificamente dirette a dimostrare circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia possessoria, ma erano volte piuttosto ad accertare l'esistenza di accordi negoziali tra le parti (la presunta società di fatto e l'asserita divisione del 2014), la cui rilevanza nel giudizio possessorio è marginale. È noto, infatti, che nel possessorio non rilevano i titoli che le parti possono vantare sul bene, né gli accordi eventualmente intercorsi tra di esse, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e alla sua violenta o clandestina alterazione.
Peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha comunque proceduto all'escussione di alcuni testimoni ritenuti utili ai fini della ricostruzione dei fatti di causa (in particolare, nella fase cautelare erano stati escussi, tra gli altri, i testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
), sicché non può ritenersi che vi sia stata una lesione del Testimone_6 diritto di difesa dell'appellante.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, le sommarie informazioni assunte nella fase interdittale del procedimento possessorio, se assistite dalla prestazione da parte dei testi della formula di impegno a dire la verità nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, sono pienamente utilizzabili nella fase di discussione del c.d. 'merito' possessorio. Di conseguenza, quando non vengano offerti ulteriori elementi utili per l'accertamento dei presupposti della tutela possessoria, la causa ben può essere rimessa in decisione per il merito.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
5. Sul secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo - rubricato < informatori nella fase cautelare>> - l'appellante contesta l'erroneità della decisione di merito, sostenendo che: la scrittura del 31 agosto 2015 non si sarebbe mai perfezionata;
lo avrebbe continuato a mantenere il possesso esclusivo sulla Pt_1 porzione nord dell'immobile; non avrebbe dimostrato di aver esercitato, Persona_1 dopo agosto 2015, alcun potere di fatto sulla porzione lato NA.
Anche tale motivo è infondato e merita di essere respinto.
Il Tribunale, con motivazione articolata e accurata, ha ricostruito l'evoluzione della situazione possessoria nei seguenti termini.
pag. 8/13 In una prima fase, dal 2007 al mese di agosto 2015, tra le parti esisteva un compossesso dell'immobile, desumibile da una pluralità di elementi: Per_ la scrittura del 28 aprile 2007, firmata da , in cui si legge che il e lo Persona_1
«in società» acquistano un terreno edificabile con platea e pilastri in cemento Pt_1 armato in Camini;
il contratto preliminare del 30 aprile 2007, che prevedeva l'acquisto congiunto dell'immobile; il contratto definitivo del 24 luglio 2007, stipulato formalmente dal solo;
la denuncia presentata da (quale Persona_1 Controparte_3 procuratrice speciale del ricorrente) il 22 luglio 2018, in cui si afferma che nel 2008 lo si accordava verbalmente con impegnandosi ad investire una Pt_1 Persona_1 cifra quasi identica al valore d'acquisto per la costruzione dell'immobile, con l'accordo che, terminata la costruzione, l'immobile sarebbe stato venduto a terzi e il ricavo diviso equamente;
i documenti prodotti dal resistente, indicativi di una serie di spese sostenute in relazione all'immobile da fino al 2009, cui fanno da Parte_1 contraltare gli esborsi del cognato.
Dopo questa prima fase, l'inziale situazione di compossesso si è trasformata consolidandosi nel possesso esclusivo dell'immobile in capo a fino allo Persona_1 spoglio violento ad opera di , avvenuto nel 2018. Parte_1
Tale ricostruzione risulta comprovata da plurimi elementi. Tra questi si segnalano due scritture private, non contestate dalle parti. Segnatamente, si tratta della dichiarazione di (datata 31 agosto 2015 e sottoscritta per accettazione da Persona_1 Pt_1
), in cui lo stesso PA afferma di essere proprietario unico dell'immobile e
[...] dichiara che verserà (entro il 31.12.2019) € 51.569,34 allo «per spese da lui Pt_1 affrontate per l'acquisto e la manodopera utilizzata per lavori di realizzazione dell'immobile in oggetto» e della correlata dichiarazione di , il quale, Parte_1 on separata scrittura, conferma di accettare la somma suddetta «per le spese sostenute per la realizzazione dell'immobile ... acquistato a nome di ...». Persona_1
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che tali scritture, pur non parlando espressamente di possesso, siano espressive di un animus dereliquendi da parte dello
, essendo sintomatiche di un assoluto disinteresse alla conservazione del Pt_1 possesso del bene. Tale disinteresse è ulteriormente corroborato dalla mancata prova di esborsi e di atti di utilizzazione dell'immobile da parte dello nell'arco Pt_1 temporale compreso tra l'agosto 2015 e la primavera 2018.
pag. 9/13 Assolutamente dirimente risulta poi la SCIA depositata dallo stesso allo Persona_1
Sportello unico dell'edilizia del Comune di Camini in data 27.8.2015 (prot. n. 003301)
e finalizzata al completamento del fabbricato. Peraltro, si sottolinea che, dalle foto allegate alla predetta , le quali raffigurano lo stato di fatto dell'immobile nel CP_6 luglio 2015, chiaramente che a quell'epoca esisteva soltanto l'ossatura dell'immobile
(fondazioni, pilastri e copertura), il quale era ancora privo di muri perimetrali e divisori. Tali inconfutabili evidenze documentali smentiscono categoricamente la tesi difensiva di , secondo cui agli avrebbe realizzato le opere integranti lo spoglio Pt_1 non nel 2018, anno della scoperta e denuncia da parte del PA, ma nel 2014, quindi ben prima della SCIA, la quale, invece, comprova uno stato di fatto totalmente incompatibile con dette asserzioni.
La sentenza di primo grado, con valutazione corretta e condivisa anche da questo
Collegio, ha pure osservato che detta ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni dell'informatore-teste (il quale ha riferito che quando Testimone_1 consegnò i mattoni – il 16.11.2016 per come si evince dal buono di consegna –
“l'immobile era costituito solo da pilastri e solaio…” e che nella stessa occasione era
“…entrato dal lato della ss. 106 e c'era un solo cancello…”) e in quelle di (il Tes_2 quale ha affermato che al momento dell'esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla sua ditta -ossia tra maggio 2016 ed agosto 2017- “l'immobile era allo stato rustico…”).
A fronte di tali chiari e univoci dai probatori, risultano del tutto ininfluenti, ai fini del presente giudizio, le dichiarazioni delle varie persone informate dei fatti, le quali peraltro non smentiscono la ricostruzione svolta sulla base dei predetti documenti.
Per completezza, tuttavia, si ritiene utile precisare che la sentenza di primo grado ha giustamente statuito che nessuna valenza, ai fini della prova della perdita del possesso da parte di possono assumere le dichiarazioni in proposito rese da Persona_1
, le quali sono generiche e prive di riferimenti temporali. Con Testimone_3 riferimento a quelle di e , il giudice di primo Testimone_6 Controparte_7 grado, correttamente, non ha considerato provato il possesso esclusivo del terreno da parte dell'appellante sulla base della dichiarazione secondo cui i proprietari del terreno confinante avrebbero visto occuparsi dell'immobile esclusivamente , Parte_1
Per_ atteso che, come si evince dalla documentazione in atti, il viveva a Torino, recandosi presso l'immobile in questione saltuariamente. Ciò non è sufficiente a pag. 10/13 ritenere provato il possesso del bene in via esclusiva in capo all'appellante. Infine, con riferimento alle dichiarazioni del , la sentenza di primo grado appare immune Tes_2 da censure nella parte in cui desume dalle dichiarazioni del predetto un possesso, se non esclusivo, quantomeno condiviso da parte dell'appellante e dell'appellato. Infatti, da tali dichiarazioni e, in maniera ancora più pregnante, dalle fatture presenti in atti, si Per_ evince che negli anni 2016, 2017 e 2018 il partecipò ai lavori di finitura dell'immobile, commissionando lavori, richiedendo forniture e pagando dette prestazioni. In particolare, le dichiarazioni del teste confermano che in Tes_2
Per_
“occasione della consegna di diversa merce erano presenti il sig. ed il figlio” e che lavorazioni hanno riguardato «anche i pannelli per il tetto dell'intero immobile», il che dimostra che aveva libero accesso e disponibilità dell'intera struttura. Persona_1
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che sussistono tutti i presupposti dell'azione di reintegrazione esperita da e proseguita dai suoi eredi. Persona_1
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
6. Sul terzo motivo di appello: liquidazione delle spese processuali di primo grado.
Con ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta l'eccessivo ammontare della condanna alle spese irrogatagli dalla sentenza di primo grado e l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado in merito alla richiesta compensazione delle spese.
Anche tale censura è priva di pregio.
La liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice (€ 5.613,00, oltre accessori) appare congrua e proporzionata alla complessità della controversia e all'attività difensiva espletata dal difensore di parte attrice. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari non può essere considerato modesto, trattandosi di una controversia avente ad oggetto un immobile il cui valore economico è tutt'altro che trascurabile. Inoltre, il procedimento ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria (escussione di testimoni nella fase cautelare, produzione documentale) e l'espletamento di tutte le fasi processuali previste dall'art. 703 c.p.c., sicché la liquidazione operata dal Tribunale risulta pienamente giustificata.
Le espresse, e condivisibili, statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado assorbono automaticamente il dedotto vizio di omessa pronuncia sulla eventuale pag. 11/13 compensazione, di cui peraltro non ricorrevano, con tutta evidenza, le condizioni, stante l'integrale e manifesta soccombenza dello . Pt_1
7. La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Gli appellati hanno proposto domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., deducendo che l'appellante avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Come è noto, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la dimostrazione che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, vale a dire con la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni o, comunque, con negligenza non scusabile nell'apprezzamento della fondatezza della propria pretesa.
Nel caso di specie, pur dovendo confermare l'infondatezza delle ragioni dell'appellante, non può ritenersi che egli abbia agito in mala fede, atteso che la controversia ha riguardato questioni giuridiche di una certa complessità (natura del possesso, rilevanza delle scritture del 2015, valutazione delle risultanze istruttorie) e che l'interpretazione dei fatti di causa poteva legittimamente dare adito a valutazioni divergenti.
La circostanza che la ricostruzione operata dall'appellante sia stata disattesa non è di per sé sufficiente ad integrare la colpa grave richiesta dalla norma, dovendosi distinguere tra mera infondatezza della pretesa (insita nel fisiologico esercizio del diritto di difesa) e temeraria proposizione della domanda (che invece giustifica la condanna al risarcimento del danno).
La domanda ex art. 96 c.p.c. deve, quindi, essere respinta.
8. La regolamentazione delle spese.
Giova premettere che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952).
Non luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dai difensori di parte appellata, di rifusione delle spese relative anche alla fase sommaria inerente la richiesta di pag. 12/13 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, trattandosi di subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla fase di merito.
Premesso quanto sopra, il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale integra reciproca soccombenza e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
L'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale impone altresì di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante principale e l'appellante incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto dagli Parte_1
ER , nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione CP_8
e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della proprietà formulata dagli Per_ eredi e rigetta integralmente l'appello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata.
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante principale e l'appellante incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SS PR AT SA
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 54/2021 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori
Magistrati:
Dott.ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. AT SAPONE - Consigliere
Dott. SS LIPRINO - Consigliere relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 54/2021 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Parte_1
NA (RC) alla via Nazionale snc, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Arcorace,
C.F. , PEC fax 0964 732713, che C.F._1 Email_1 lo rappresenta e difende come in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, nata a [...], il [...], C.F. C.F._2 CP_2
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Controparte_3
, nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Controparte_4
, nato a [...] il [...], C.F. C.F._5 CP_5
, nella loro qualità di eredi del sig. , nato a [...] C.F._6 Persona_1 (RC) il 5.12.43, deceduto in Torino il 3.10.19, domiciliati in NA M.na (RC) alla via Ficarelle n. 7, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Giuseppe Daqua, C.F.
, P.E.C. fax C.F._7 Email_2
0964/735053, che li rappresenta e difende come in atti;
-APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI -
Oggetto: appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 772/2020, depositata e pubblicata il 20/11/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 28 agosto 2018, adiva il Persona_1
Tribunale di Locri al fine di ottenere la reintegrazione e manutenzione nel possesso di un immobile ubicato in Camini (RC), identificato in catasto al foglio di mappa n. 19, particella n. 237.
Il ricorrente esponeva di essere proprietario esclusivo, in forza di atto pubblico n.
65683 Rep. e n. 19482 del 24.07.2007 e possessore esclusivo dell'immobile, costituito da un terreno con annesso fabbricato, da lui stesso interamente recintato con rete metallica e predisposizione due accessi: il primo sul confine con la statale 106 a sud, il secondo sul confine lato mare a nord. Tale configurazione era rimasta inalterata fino alla Pasqua del 2018, allorché aveva arbitrariamente realizzato una Parte_1 serie di opere consistenti nell'apposizione di una rete metallica, nella creazione di un accesso abusivo e nella costruzione di una parete in cemento e mattoni, con conseguente divisione dell'immobile e impedimento di ogni accesso e utilizzo da parte di della porzione nord. Persona_1
A seguito di tali condotte, il ricorrente aveva provveduto a richiedere l'intervento dei
Carabinieri e a sporgere formale denuncia querela e agito giudizialmente per il rispristino dello stato dei luoghi e la reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. In via istruttoria, chiedeva l'audizione degli informatori meglio indicati in atti e allegava:
Atto notarile di compravendita da parte del sig. atto pubblico n. 65683 Persona_1
Rep. e n. 19482 del 24.07.2007; materiale fotografico;
denuncia-querela del 22.7.18; diffida stragiudiziale a firma avv. Daqua del 4.7.18; permesso a costruire in sanatoria numero 24 del 06.02.2007 rilasciato dal Comune di Camini a favore del Sig. Parte_2 dante causa del medesimo ricorrente;
variante al permesso in sanatoria n. 24
[...] pag. 2/13 del 12.6.2007; voltura del citato permesso in sanatoria n.24 rilasciata dal comune di
Camini in data 06.09.2007 prot. Numero 04454 a favore del ricorrente.
Parte resistente, , si costituiva riconoscendo espressamente di essere Parte_1 autore delle predette opere, ma affermando che le parti in causa avevano formato, col ricorrente e cognato una società di fatto per l'acquisto dell'immobile Persona_1 oggetto della controversia.
A sostegno di tale ricostruzione, il resistente evidenziava che le parti avevano stipulato, in data 30 aprile 2007, un contratto preliminare per l'acquisto dell'immobile
(all'epoca un terreno edificabile con platea e pilastri in cemento armato), mentre il contratto definitivo, in data 24.07.2007, era stato concluso dal solo Lo Persona_1
affermava di essersi occupato personalmente dell'ultimazione del fabbricato, Pt_1 sostenendo anche le relative spese.
Secondo la prospettazione del resistente, nell'estate del 2014 i due cognati avrebbero diviso il fabbricato in due parti uguali mediante la realizzazione di una parete divisoria. A sarebbe stata attribuita in via esclusiva la parte del fabbricato Persona_1 lato sud-direzione Riace, mentre allo la parte del fabbricato a nord, lato Pt_1
NA. Di conseguenza, nella primavera del 2018, lo aveva realizzato le Pt_1 opere contestate al fine di rendere esclusivo il proprio godimento della porzione che riteneva essergli stata attribuita.
Con ordinanza n. 5410 del 25.09.2019, il Tribunale adito accoglieva il ricorso, ritenendo provato lo spoglio subìto dal ricorrente nel possesso dell'immobile o, quanto meno, una grave turbativa nel pacifico possesso. Il Giudice ordinava, quindi, a Pt_1
la reintegrazione di nel possesso dell'intero immobile, con il
[...] Persona_1 ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere descritte nel ricorso, condannandolo altresì al pagamento delle spese processuali.
A seguito del decesso di intervenuto nelle more del procedimento, Persona_1
chiedeva la prosecuzione del giudizio nel merito nei confronti degli Parte_1 eredi di deducendo che l'ordinanza si era erroneamente basata sulla Persona_1 scrittura datata 31 agosto 2015, senza considerare che: tale scrittura non si era mai perfezionata;
lo aveva continuato a mantenere il possesso esclusivo sulla Pt_1 porzione di fabbricato lato nord;
non aveva dimostrato di aver esercitato, Persona_1
pag. 3/13 dopo agosto 2015, un potere di fatto esclusivo sulla porzione dell'immobile lato
NA.
Gli eredi di si costituivano in giudizio, chiedendo: di dichiarare Persona_1 inammissibile/improponibile l'azione di merito in quanto propositiva di domande nuove rispetto al giudizio cautelare;
di accertare e dichiarare nel merito che
[...]
e, per esso, i suoi eredi sono gli esclusivi proprietari e possessori dell'immobile; Per_1 di condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria;
di condannare la controparte alle spese di lite.
Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie di entrambe le parti, istruiva la causa mediante la produzione di documenti e l'escussione di alcuni testimoni ritenuti necessari ai fini della decisione.
A seguito dell'udienza cartolare del 16.07.2020, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, veniva emessa la sentenza n. 772 del 20/11/2020, con la quale il Tribunale adito, definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda proposta dagli eredi di PA Per_1 confermando l'ordinanza interdittale del 25.09.2019 e condannando al Parte_1 pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, quantificate in € 5.613,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a., da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello, articolato su tre motivi, Parte_1
e ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver accolto le istanze istruttorie dell'appellante, che avrebbero consentito una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa e, pertanto, di portare in giudizio elementi idonei ad ottenere una pronuncia in contrasto con quella relativa alla fase cautelare del processo.
Col secondo motivo ha contestato la valutazione di attendibilità dei testimoni escussi nel corso della fase cautelare per come svolta dal giudice di prime cure.
Col terzo motivo, infine, ha lamentato l'erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado delle scritture private redatte nel 2015 tra dall'appellante e dall'appellato.
pag. 4/13 Gli appellati si sono ritualmente costituiti eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, 345 e 434 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese. Inoltre, in via incidentale, hanno proposto domanda di accertamento della proprietà in capo ai medesimi appellati, in quanto eredi di
[...]
, nonché domanda ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nei confronti Per_1 dell'appellante.
Con ordinanza del 12.07.2023, questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.
Esaurita la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e viene definita con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342, 345 e 434 c.p.c. L'eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di censura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
2. Delimitazione del thema decidendum e natura unitaria del procedimento possessorio ex art. 703 c.p.c. In via preliminare, occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio di appello, verificando l'ammissibilità delle domande proposte e individuando le questioni effettivamente controverse tra le parti. Prima entrare nel merito delle specifiche doglianze, appare dunque necessario soffermarsi brevemente sulla natura del procedimento possessorio sommario di cui all'art. 703
c.p.c. e sulla funzione dell'istanza di prosecuzione nel merito di cui al comma 4 della medesima disposizione.
È ormai pacifico che il procedimento disciplinato dall'art. 703 c.p.c. costituisce un giudizio unitario, caratterizzato da una struttura bifasica: una prima fase, a cognizione sommaria e con efficacia cautelare;
una seconda fase, eventuale, a cognizione piena e con efficacia decisoria. In tale prospettiva, l'istanza di pag. 5/13 prosecuzione nel merito non introduce un nuovo giudizio, bensì costituisce un mero atto di impulso endoprocessuale, finalizzato a trasformare la cognizione sommaria in cognizione piena, mantenendo fermi il petitum e la causa petendi già delimitati nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2012, n. 4845; Cass. civ., sez. VI, 3 novembre 2022, n. 32350).
Ne consegue che, nel caso di specie, la cognizione di questa Corte è limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'azione di reintegrazione nel possesso
(art. 1168 c.c.), ovvero dell'azione di manutenzione nel possesso (art. 1170 c.c.), nonché all'esame della correttezza della liquidazione delle spese processuali. Non possono, invece, essere proposte nuove domande in corso di causa, salvo che si tratti di reconventio reconventionis susseguente a domanda riconvenzionale.
3. Inammissibilità della domanda incidentale avente ad oggetto l'accertamento della proprietà. Precisato quanto sopra, prima di procedere all'esame del merito dell'appello principale, occorre scrutinare l'ammissibilità della domanda di accertamento della proprietà in capo agli eredi di , , proposta in sede di Persona_1 appello incidentale dagli appellati.
Tale domanda, lungi dal costituire un mero ampliamento difensivo, introduce una nuova domanda di natura petitoria nel corso della fase di merito del procedimento possessorio, in violazione dei principi che governano tale tipologia di giudizi.
Con specifico riferimento al divieto di cumulo tra azione possessoria e azione petitoria, l'art. 705 c.p.c. vieta espressamente la proposizione di domande di natura petitoria da parte del convenuto nel corso del giudizio possessorio. Tale facoltà non risulta preclusa all'attore, posto che l'affermazione della proprietà potrebbe giovare alla tutela della situazione possessoria. Ciò non esclude, tuttavia, che la tutela possessoria e quella petitoria si caratterizzano per una netta distinzione nel petitum
e nella causa petendi.
Pertanto, la domanda di natura petitoria può essere proposta dall'attore a seguito dell'instaurazione del giudizio possessorio, ma in via separata rispetto al procedimento possessorio. Sul punto, anche la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso che «in tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio;
diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione
pag. 6/13 petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una 'causa petendi' e un
'petitum' completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria» (Cass. civ., sez. II, 4 agosto
2022, n. 24236; conf. Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10588).
Alla luce di tali principi, la domanda, proposta in sede di appello incidentale, di accertamento della proprietà in capo agli eredi di costituendo essa Persona_1 introduzione di una nuova domanda di natura petitoria nel corso della fase di merito del procedimento possessorio deve ritenersi inammissibile.
4. Sul primo motivo di appello.
Con il primo motivo di gravame - rubricato <
- illogicita' manifesta - carenza di motivazione – travisamento dei fatti controversi>> -
l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver accolto le istanze istruttorie formulate in primo grado, che avrebbero consentito, secondo il suo assunto, una diversa ricostruzione della vicenda fattuale.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Giova premettere che, nel giudizio possessorio, l'attività istruttoria deve essere strettamente funzionale all'accertamento degli elementi costitutivi dell'azione esperita, vale a dire: l'esistenza del possesso in capo all'attore; la realizzazione di uno spoglio violento o clandestino (per l'azione di reintegrazione) ovvero di molestie o turbative nel godimento del bene (per l'azione di manutenzione); la consumazione dello spoglio o delle turbative da non oltre un anno.
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, con ordinanza del 22.05.2020, ha correttamente ritenuto inammissibili perché prive di specifici riferimenti temporali le istanze istruttorie formulate dall'appellante. Come rilevato dal Tribunale, la richiesta di prova testimoniale deve essere specifica e determinata, collocata univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova e alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 21057).
pag. 7/13 Le istanze istruttorie formulate dall'appellante, infatti, non erano specificamente dirette a dimostrare circostanze rilevanti ai fini della decisione della controversia possessoria, ma erano volte piuttosto ad accertare l'esistenza di accordi negoziali tra le parti (la presunta società di fatto e l'asserita divisione del 2014), la cui rilevanza nel giudizio possessorio è marginale. È noto, infatti, che nel possessorio non rilevano i titoli che le parti possono vantare sul bene, né gli accordi eventualmente intercorsi tra di esse, dovendosi avere riguardo esclusivamente alla situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e alla sua violenta o clandestina alterazione.
Peraltro, come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale ha comunque proceduto all'escussione di alcuni testimoni ritenuti utili ai fini della ricostruzione dei fatti di causa (in particolare, nella fase cautelare erano stati escussi, tra gli altri, i testi Tes_1
, , e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
), sicché non può ritenersi che vi sia stata una lesione del Testimone_6 diritto di difesa dell'appellante.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, le sommarie informazioni assunte nella fase interdittale del procedimento possessorio, se assistite dalla prestazione da parte dei testi della formula di impegno a dire la verità nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, sono pienamente utilizzabili nella fase di discussione del c.d. 'merito' possessorio. Di conseguenza, quando non vengano offerti ulteriori elementi utili per l'accertamento dei presupposti della tutela possessoria, la causa ben può essere rimessa in decisione per il merito.
Il primo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
5. Sul secondo motivo di appello.
Con il secondo motivo - rubricato < informatori nella fase cautelare>> - l'appellante contesta l'erroneità della decisione di merito, sostenendo che: la scrittura del 31 agosto 2015 non si sarebbe mai perfezionata;
lo avrebbe continuato a mantenere il possesso esclusivo sulla Pt_1 porzione nord dell'immobile; non avrebbe dimostrato di aver esercitato, Persona_1 dopo agosto 2015, alcun potere di fatto sulla porzione lato NA.
Anche tale motivo è infondato e merita di essere respinto.
Il Tribunale, con motivazione articolata e accurata, ha ricostruito l'evoluzione della situazione possessoria nei seguenti termini.
pag. 8/13 In una prima fase, dal 2007 al mese di agosto 2015, tra le parti esisteva un compossesso dell'immobile, desumibile da una pluralità di elementi: Per_ la scrittura del 28 aprile 2007, firmata da , in cui si legge che il e lo Persona_1
«in società» acquistano un terreno edificabile con platea e pilastri in cemento Pt_1 armato in Camini;
il contratto preliminare del 30 aprile 2007, che prevedeva l'acquisto congiunto dell'immobile; il contratto definitivo del 24 luglio 2007, stipulato formalmente dal solo;
la denuncia presentata da (quale Persona_1 Controparte_3 procuratrice speciale del ricorrente) il 22 luglio 2018, in cui si afferma che nel 2008 lo si accordava verbalmente con impegnandosi ad investire una Pt_1 Persona_1 cifra quasi identica al valore d'acquisto per la costruzione dell'immobile, con l'accordo che, terminata la costruzione, l'immobile sarebbe stato venduto a terzi e il ricavo diviso equamente;
i documenti prodotti dal resistente, indicativi di una serie di spese sostenute in relazione all'immobile da fino al 2009, cui fanno da Parte_1 contraltare gli esborsi del cognato.
Dopo questa prima fase, l'inziale situazione di compossesso si è trasformata consolidandosi nel possesso esclusivo dell'immobile in capo a fino allo Persona_1 spoglio violento ad opera di , avvenuto nel 2018. Parte_1
Tale ricostruzione risulta comprovata da plurimi elementi. Tra questi si segnalano due scritture private, non contestate dalle parti. Segnatamente, si tratta della dichiarazione di (datata 31 agosto 2015 e sottoscritta per accettazione da Persona_1 Pt_1
), in cui lo stesso PA afferma di essere proprietario unico dell'immobile e
[...] dichiara che verserà (entro il 31.12.2019) € 51.569,34 allo «per spese da lui Pt_1 affrontate per l'acquisto e la manodopera utilizzata per lavori di realizzazione dell'immobile in oggetto» e della correlata dichiarazione di , il quale, Parte_1 on separata scrittura, conferma di accettare la somma suddetta «per le spese sostenute per la realizzazione dell'immobile ... acquistato a nome di ...». Persona_1
Il Tribunale ha correttamente ritenuto che tali scritture, pur non parlando espressamente di possesso, siano espressive di un animus dereliquendi da parte dello
, essendo sintomatiche di un assoluto disinteresse alla conservazione del Pt_1 possesso del bene. Tale disinteresse è ulteriormente corroborato dalla mancata prova di esborsi e di atti di utilizzazione dell'immobile da parte dello nell'arco Pt_1 temporale compreso tra l'agosto 2015 e la primavera 2018.
pag. 9/13 Assolutamente dirimente risulta poi la SCIA depositata dallo stesso allo Persona_1
Sportello unico dell'edilizia del Comune di Camini in data 27.8.2015 (prot. n. 003301)
e finalizzata al completamento del fabbricato. Peraltro, si sottolinea che, dalle foto allegate alla predetta , le quali raffigurano lo stato di fatto dell'immobile nel CP_6 luglio 2015, chiaramente che a quell'epoca esisteva soltanto l'ossatura dell'immobile
(fondazioni, pilastri e copertura), il quale era ancora privo di muri perimetrali e divisori. Tali inconfutabili evidenze documentali smentiscono categoricamente la tesi difensiva di , secondo cui agli avrebbe realizzato le opere integranti lo spoglio Pt_1 non nel 2018, anno della scoperta e denuncia da parte del PA, ma nel 2014, quindi ben prima della SCIA, la quale, invece, comprova uno stato di fatto totalmente incompatibile con dette asserzioni.
La sentenza di primo grado, con valutazione corretta e condivisa anche da questo
Collegio, ha pure osservato che detta ricostruzione trova conferma anche nelle dichiarazioni dell'informatore-teste (il quale ha riferito che quando Testimone_1 consegnò i mattoni – il 16.11.2016 per come si evince dal buono di consegna –
“l'immobile era costituito solo da pilastri e solaio…” e che nella stessa occasione era
“…entrato dal lato della ss. 106 e c'era un solo cancello…”) e in quelle di (il Tes_2 quale ha affermato che al momento dell'esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla sua ditta -ossia tra maggio 2016 ed agosto 2017- “l'immobile era allo stato rustico…”).
A fronte di tali chiari e univoci dai probatori, risultano del tutto ininfluenti, ai fini del presente giudizio, le dichiarazioni delle varie persone informate dei fatti, le quali peraltro non smentiscono la ricostruzione svolta sulla base dei predetti documenti.
Per completezza, tuttavia, si ritiene utile precisare che la sentenza di primo grado ha giustamente statuito che nessuna valenza, ai fini della prova della perdita del possesso da parte di possono assumere le dichiarazioni in proposito rese da Persona_1
, le quali sono generiche e prive di riferimenti temporali. Con Testimone_3 riferimento a quelle di e , il giudice di primo Testimone_6 Controparte_7 grado, correttamente, non ha considerato provato il possesso esclusivo del terreno da parte dell'appellante sulla base della dichiarazione secondo cui i proprietari del terreno confinante avrebbero visto occuparsi dell'immobile esclusivamente , Parte_1
Per_ atteso che, come si evince dalla documentazione in atti, il viveva a Torino, recandosi presso l'immobile in questione saltuariamente. Ciò non è sufficiente a pag. 10/13 ritenere provato il possesso del bene in via esclusiva in capo all'appellante. Infine, con riferimento alle dichiarazioni del , la sentenza di primo grado appare immune Tes_2 da censure nella parte in cui desume dalle dichiarazioni del predetto un possesso, se non esclusivo, quantomeno condiviso da parte dell'appellante e dell'appellato. Infatti, da tali dichiarazioni e, in maniera ancora più pregnante, dalle fatture presenti in atti, si Per_ evince che negli anni 2016, 2017 e 2018 il partecipò ai lavori di finitura dell'immobile, commissionando lavori, richiedendo forniture e pagando dette prestazioni. In particolare, le dichiarazioni del teste confermano che in Tes_2
Per_
“occasione della consegna di diversa merce erano presenti il sig. ed il figlio” e che lavorazioni hanno riguardato «anche i pannelli per il tetto dell'intero immobile», il che dimostra che aveva libero accesso e disponibilità dell'intera struttura. Persona_1
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che sussistono tutti i presupposti dell'azione di reintegrazione esperita da e proseguita dai suoi eredi. Persona_1
Il secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto.
6. Sul terzo motivo di appello: liquidazione delle spese processuali di primo grado.
Con ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta l'eccessivo ammontare della condanna alle spese irrogatagli dalla sentenza di primo grado e l'omessa pronuncia della sentenza di primo grado in merito alla richiesta compensazione delle spese.
Anche tale censura è priva di pregio.
La liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice (€ 5.613,00, oltre accessori) appare congrua e proporzionata alla complessità della controversia e all'attività difensiva espletata dal difensore di parte attrice. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari non può essere considerato modesto, trattandosi di una controversia avente ad oggetto un immobile il cui valore economico è tutt'altro che trascurabile. Inoltre, il procedimento ha richiesto lo svolgimento di attività istruttoria (escussione di testimoni nella fase cautelare, produzione documentale) e l'espletamento di tutte le fasi processuali previste dall'art. 703 c.p.c., sicché la liquidazione operata dal Tribunale risulta pienamente giustificata.
Le espresse, e condivisibili, statuizioni sulle spese del giudizio di primo grado assorbono automaticamente il dedotto vizio di omessa pronuncia sulla eventuale pag. 11/13 compensazione, di cui peraltro non ricorrevano, con tutta evidenza, le condizioni, stante l'integrale e manifesta soccombenza dello . Pt_1
7. La domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Gli appellati hanno proposto domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., deducendo che l'appellante avrebbe agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Come è noto, la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. richiede la dimostrazione che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, vale a dire con la consapevolezza dell'infondatezza delle proprie ragioni o, comunque, con negligenza non scusabile nell'apprezzamento della fondatezza della propria pretesa.
Nel caso di specie, pur dovendo confermare l'infondatezza delle ragioni dell'appellante, non può ritenersi che egli abbia agito in mala fede, atteso che la controversia ha riguardato questioni giuridiche di una certa complessità (natura del possesso, rilevanza delle scritture del 2015, valutazione delle risultanze istruttorie) e che l'interpretazione dei fatti di causa poteva legittimamente dare adito a valutazioni divergenti.
La circostanza che la ricostruzione operata dall'appellante sia stata disattesa non è di per sé sufficiente ad integrare la colpa grave richiesta dalla norma, dovendosi distinguere tra mera infondatezza della pretesa (insita nel fisiologico esercizio del diritto di difesa) e temeraria proposizione della domanda (che invece giustifica la condanna al risarcimento del danno).
La domanda ex art. 96 c.p.c. deve, quindi, essere respinta.
8. La regolamentazione delle spese.
Giova premettere che, nel caso di rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato e contestuale rigetto dell'appello, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado, non ha luogo un'ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca (Cass. civ., sez. II, 13 settembre 2019, n. 22952).
Non luogo a provvedere sulla domanda, avanzata dai difensori di parte appellata, di rifusione delle spese relative anche alla fase sommaria inerente la richiesta di pag. 12/13 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, trattandosi di subprocedimento incidentale privo di autonomia rispetto alla fase di merito.
Premesso quanto sopra, il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale integra reciproca soccombenza e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
L'integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale impone altresì di dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante principale e l'appellante incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto dagli Parte_1
ER , nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione CP_8
e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. dichiara inammissibile la domanda di accertamento della proprietà formulata dagli Per_ eredi e rigetta integralmente l'appello incidentale;
3. conferma la sentenza impugnata.
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si attesta la ricorrenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante principale e l'appellante incidentale versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
SS PR AT SA
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