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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 784/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 784/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Frabetti Fabio Controparte_1
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Botta Andrea CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone 759/2020 del 30.9.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto Con ricorso al tribunale di Frosinone la società contestava l'intimazione di Parte_2 pagamento numero 04720209003116273000 notificata i 24.2.20 con riferimento agli avvisi di addebito ivi riportati assumendo l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata con l'indirizzo digitale non registrato in nessuno dei pubblici registri e la prescrizione della pretesa azionata con avvisi di addebito asseritamente notificati al più tardi nel 2014.
Si costituivano e contestando le avverse deduzioni. CP_2 Controparte_1
Il tribunale rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento sul presupposto che l'indirizzo
PEC della notificante non risultante da pubblici elenchi non fosse richiesto a pena di validità in relazione alle procedure ex articolo 26 del DPR 602 del 1963 e 60 DPR 600 del 1973, che era pacificamente scaduto il termine di 40 giorni per proporre opposizione agli avvisi di addebito e l' aveva prodotto un atto interruttivo (intimazione di pagamento Controparte_1
04720169006236200000) notificato il 25.10.16 che aveva impedito il maturare della prescrizione
Avverso tale sentenza proponeva appello la società.
Con il primo e unico motivo deduceva l'inesistenza delle notifiche delle intimazioni ( compresa quella interruttiva della prescrizione del 25.10.16) da parte dell' a mezzo di una PEC Controparte_1 non censita nei pubblici registri, né segnalata sul sito istituzionale del concessionario Lamentava la violazione del DPR 68/2005, art. 4,14,16, e 16 ter, 6 bis e 6 ter e lamentava che a tutela del destinatario - contribuente il messaggio PEC deve essere proveniente da mittente incluso nel pubblico registro , rappresentando che la presunzione di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. della notifica telematica a mezzo PEC presuppone che la stessa sia eseguita con la stretta osservanza delle modalità fissate dalla legge . Escludeva la sanatoria ex art. 156 cpc stante il vizio della notifica via pec e la possibilità che la mail finisca nella casella di posta indesiderata;
evidenziava come chiunque potrebbe acquistare un indirizzo PEC dall'estensione verosimilmente analoga e conforme a quelli utilizzati da e che questo espone l'utente alla possibilità di ricevere email Controparte_1 truffa .
Si costituivano l' e l' contestando integralmente le avverse deduzioni e CP_2 Controparte_1 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellante non è comparso all'udienza del 22.10.25 , né all'udienza odierna cui la Corte rinviava ex art. 348 cpc dandone formale avviso, mentre sono comparsi in entrambe le udienze i procuratori costituiti per l e per l' . CP_1 CP_2
Ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS.UU.
12354/1997); l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; le spese di lite seguono la soccombenza;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1984 Parte_1 in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione in favore del procuratore costituito per l'Agenzia , oltre oneri riflessi, iva e cpa se dovuta e spese generali al 15%
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NI GA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA NI GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 784/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBANESE CLAUDIO Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Frabetti Fabio Controparte_1
APPELLATO
E
rappresentato e difeso dall'avv. Botta Andrea CP_2
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Frosinone 759/2020 del 30.9.21
Conclusioni: come da scritti difensivi
Fatto e diritto Con ricorso al tribunale di Frosinone la società contestava l'intimazione di Parte_2 pagamento numero 04720209003116273000 notificata i 24.2.20 con riferimento agli avvisi di addebito ivi riportati assumendo l'inesistenza giuridica della notifica perché effettuata con l'indirizzo digitale non registrato in nessuno dei pubblici registri e la prescrizione della pretesa azionata con avvisi di addebito asseritamente notificati al più tardi nel 2014.
Si costituivano e contestando le avverse deduzioni. CP_2 Controparte_1
Il tribunale rigettava il ricorso avverso l'intimazione di pagamento sul presupposto che l'indirizzo
PEC della notificante non risultante da pubblici elenchi non fosse richiesto a pena di validità in relazione alle procedure ex articolo 26 del DPR 602 del 1963 e 60 DPR 600 del 1973, che era pacificamente scaduto il termine di 40 giorni per proporre opposizione agli avvisi di addebito e l' aveva prodotto un atto interruttivo (intimazione di pagamento Controparte_1
04720169006236200000) notificato il 25.10.16 che aveva impedito il maturare della prescrizione
Avverso tale sentenza proponeva appello la società.
Con il primo e unico motivo deduceva l'inesistenza delle notifiche delle intimazioni ( compresa quella interruttiva della prescrizione del 25.10.16) da parte dell' a mezzo di una PEC Controparte_1 non censita nei pubblici registri, né segnalata sul sito istituzionale del concessionario Lamentava la violazione del DPR 68/2005, art. 4,14,16, e 16 ter, 6 bis e 6 ter e lamentava che a tutela del destinatario - contribuente il messaggio PEC deve essere proveniente da mittente incluso nel pubblico registro , rappresentando che la presunzione di conoscenza legale ex art. 1335 c.c. della notifica telematica a mezzo PEC presuppone che la stessa sia eseguita con la stretta osservanza delle modalità fissate dalla legge . Escludeva la sanatoria ex art. 156 cpc stante il vizio della notifica via pec e la possibilità che la mail finisca nella casella di posta indesiderata;
evidenziava come chiunque potrebbe acquistare un indirizzo PEC dall'estensione verosimilmente analoga e conforme a quelli utilizzati da e che questo espone l'utente alla possibilità di ricevere email Controparte_1 truffa .
Si costituivano l' e l' contestando integralmente le avverse deduzioni e CP_2 Controparte_1 chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appellante non è comparso all'udienza del 22.10.25 , né all'udienza odierna cui la Corte rinviava ex art. 348 cpc dandone formale avviso, mentre sono comparsi in entrambe le udienze i procuratori costituiti per l e per l' . CP_1 CP_2
Ritenuto che la mancata presenza dell'appellante nella prima udienza di discussione e in quella successiva ritualmente comunicata determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS.UU.
12354/1997); l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; le spese di lite seguono la soccombenza;
deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1984 Parte_1 in favore di ciascuna parte appellata, con distrazione in favore del procuratore costituito per l'Agenzia , oltre oneri riflessi, iva e cpa se dovuta e spese generali al 15%
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
MA NI GA