Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Vittoria Orlando Presidente
Dott. Manuela Saracino Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore alla pubblica udienza del 24/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362/2024 R.G. promossa da:
rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. MAROZZI ANGELO e dall'Avv. RONCONI GIOVANNI
APPELLANTE
contro
: rappresentato e difeso dall'Avv. TEDESCHI Controparte_1
FRANCESCO e dall'Avv. NATILLA TAMARA
APPELLATO nonché APPELLANTE INCIDENTALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza del 13 novembre 2023, l'adito Tribunale di Bari così statuiva sulla domanda proposta da , operatore di esercizio par. 140 (assunto in Controparte_1
data 12.8.2019):
50% sino al giugno 2022 nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie (in sostanza veniva esclusa l'indennità per lavoro notturno e straordinario in quanto non integrante una particolare qualità caratteristica della mansione ma una semplice collocazione oraria del lavoro connotata da eccezionalità ed imprevedibilità).
2. Con ricorso del 10.5.2024 la Parte_1
interponeva appello.
3. L' appellato resisteva con apposita comparsa proponendo a sua volta gravame incidentale avendo il primo giudice escluso dalla base di compito “il 50% delle diarie e trasferte, l'indennità ore di scorta ed il premio di produttività”.
3.1 Con il primo motivo, la società appellante denuncia, in sostanza, che la variazione retributiva nella giornata di ferie era minima e tale da non comportare alcun effetto dissuasivo, come comprovato anche dall'avvenuto pieno godimento delle ferie maturate.
Lamenta altresì che il primo giudice aveva pretermesso il doveroso accertamento circa la “paragonabilità” del trattamento economico goduto nei periodi nei periodi di ferie a quello goduto nei periodi di esercizio dell'attività lavorativa.
Lamenta che il primo giudice avrebbe indebitamente disapplicato la contrattazione collettiva di settore a cui è rimessa la determinazione degli elementi che concorrono a formare il trattamento economico dei lavoratori.
Con il secondo articolato motivo si lamenta l'erronea valutazione delle prove documentali (buste paga in atti) specie laddove risultano incluse le indennità di fuori nastro e di disponibilità “mai percepite dell'appellato” e comunque un'errata interpretazione degli art. 20 e 21 del citato CCNL 23.07.1976 non avendo il
Tribunale rilevato la natura di mero rimborso spese delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta e diaria ridotta, laddove un attento esame della contrattazione collettiva nazionale per la categoria degli autoferrotranvieri avrebbe portato a
2 concludere che le parti hanno inteso attribuire natura prevalente alla componente risarcitoria (appunto di rimborso spese) dell'indennità di trasferta e di diaria ridotta, a fronte di quella retributiva.
Riguardo alle altre indennità di cui alla sentenza impugnata si evidenzia che il primo
Giudice avrebbe omesso di considerare che l'indennità di presenza risultava genericamente correlata alla prestazione lavorativa senza alcuna connessione con la specifica mansione.
Contesta altresì la sentenza del Tribunale laddove il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi sull'individuazione del periodo minimo di durata delle ferie annuali ed evidenzia altresì l'omesso rilievo circa la totale carenza di prova della domanda quanto all'anno 2022, “per mancata produzione dei cedolini paga relativamente al periodo da gennaio 2022 fino al deposito del ricorso in data 16.2.2022”.
4. Le suddette questioni in diritto – esaminabili congiuntamente perché connesse – sono infondate per le ragioni che seguono.
4.1. Come ben chiarisce Cass. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, HO e altri).
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1
del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per
3 un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
4.2 Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva
2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n.
13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.
30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "Europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con il D.Lgs. n.
185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto
Europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione
4 corrispondente alla nozione Europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216).
“….Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva
2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza Corte
Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale
5 e variabile - “il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto,
a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché Persona_2
e a., EU:C:2009:18, punto 60)”. Persona_3
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018,
Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza
Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale
6 riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE
15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio - non ha in questa sede alcuna rilevanza dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata
Cass. n. 22577 del 2012).
5.1 Chiarisce Cass. n. 18160/2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell' erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass. n. 35578/2023 la quale precisa che deve trattarsi
7 comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione in esame).
6. Ora, chiarito quanto sopra, il fatto che l'indennità di diaria ridotta prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell' ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di < all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta, evidentemente, la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Inoltre, la “franchigia” delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa più che dell'assenza di spese (come opina parte appellante), della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare poi che a norma dell'art. 21 comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art. 20”.
8 6.1 Tanto premesso, va richiamato sul punto l'orientamento di Cass. n. 17253 del
2018 la quale, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della "trasferta in senso proprio", costituita dalla temporanea dislocazione del lavoratore in un luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche
Cass. n. 18479 del 2014; Cass. n. 27826 del 2009; Cass. n. 3278 del 2004).
Per cui, “nella specie, come può, peraltro, evincersi dai dati riportati nei prospetti di calcolo allegati al ricorso, cha attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, ai ricorrenti è abitualmente richiesto di prestare la propria attività al di fuori della residenza di servizio o presso altri depositi o rimesse (o, comunque, secondo le condizioni che danno diritto all'indennità di diaria ridotta o di trasferta), sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di
Cassazione dappresso richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette
9 voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile”.
Su questa scia si colloca anche:
- Cass. n. 6294/2022 la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (così si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla S.C.) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retributiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
- Cass. n. 24594 del 2018 la quale ha precisato come, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b)
l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011/2024 (nonché Cass. nn. 11760 e 13321 del
2024 che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva Pt_1
l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e diaria ridotta) che, in tema di diaria ridotta ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di Appello posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del 2019; Cass.
n. 37589 del 2021).
6.2 Altra cosa è poi la distinta indennità di pernottazione, richiamata (v. sopra dalla società appellante) prevista dal punto 3 dell'art. 21 citato in favore del personale di
10 cui ai precedenti punti, “quando pernotta per ragioni di servizio fuori della propria residenza dalle ore 22 alle 5” la quale compete nelle misure previste al punto 11 dell'art. 20 e che qui non è stata affatto rivendicata a riprova del fatto che non risulta che l' istante abbia sostenuto particolari voci di spesa in occasione delle trasferte svolte in correlazione con le sopra citate specifiche mansioni di operatori di esercizio
(id est personale viaggiante).
6.3 Da notare infine che l'azienda, nella specie, in modo sintomatico, non ha affatto allegato in cosa sarebbero consistite le “spese” in tesi rimborsate tramite l'indennità in questione, precisazione che sarebbe stata doverosa ove si consideri che dalle buste paga in atti emerge che il lavoratore oltre all'indennità in parola si è visto retribuire in busta, come voce a parte, un'apposita voce a titolo di “tickets pasto”/indennità di mensa (di cui all'Accordo aziendale del 3.2.1998).
In ogni caso ed a tutto voler concedere, non si tratta, per tutto quanto sopra esposto, come è pacifico tra le parti, di emolumenti diretti a coprire “spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. punti 24 e ss. della sopra citata sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
7. In ordine alle ulteriori indennità, si osserva che:
- l'indennità giornaliera di presenza di cui al punto 5, lett. a) dell'Accordo Nazionale del 21.05.1981, è a tutti gli effetti una componente predeterminata della retribuzione in quanto pagata per ogni effettiva giornata di prestazione (0,52/giorno) ed è quindi intrinsecamente legata allo svolgimento della mansione lavorativa. Essa dunque costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale ad eccezione di quello che non ha diritto ad essere retribuito. Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dalla base di computo;
- l'indennità di fuori nastro e di “disponibilità” (ovvero “aggiuntiva” stando a quanto allegato in sede di ricorso introduttivo) , come correttamente evidenziato da Pt_1
non risultano essere mai state percepite dal lavoratore il quale, sintomaticamente, in
11 questa sede di appello, nulla ha obiettato in ordine tale specifica censura;
stesso discorso per “il premio di produttività” (genericamente) reclamato in sede di gravame incidentale (v. infra), ma assolutamente non riscontrabile nelle buste paga (periodo
2019/2021, laddove tra l'altro nello stesso ricorso introduttivo, pag. 6 punto f l'istante dava atto che tale “premio” “dal 2021 non era più computabile…”), prodotte dall'istante.
8.Piuttosto va verificata l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'inclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del
2003 ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
9. Orbene, a differenza di quanto sopra dedotto dall'appellante, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi che (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10,
Williams, par. 21) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
9.1 E che la differenza, nel caso di specie, non sia trascurabile, lo si evince da quanto dedotto e documentato da parte ricorrente (circostanza non contestata dalla controparte e dedotta sin dal ricorso introduttivo di primo grado, v. pag. 10).
12 Premesso infatti che il raffronto, come detto, va operato su base mensile, risulta per tabulas che le sole diarie e trasferte dispiegavano, nella base di calcolo, un' incidenza complessiva media senz'altro apprezzabile (circa 200/300 euro mensili) rispetto, appunto, alla paga mensile (circa euro 2000).
10. In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In altre parole, risulta decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono deve qui ritenersi rilevante una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-
2023).
In tale contesto si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
13 Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4
giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , EU:C:2018:1018, punto Email_1
44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
10. E' ancora fondato l'appello principale quanto alle doglianze di natura contabile nei limiti di cui appresso, siccome si prestano comunque ad incidere sull'esatta configurazione del diritto qui azionata, tenuto conto dell'erroneità della simulazione di cui alle pagg. 8 e 9 del ricorso introduttivo.
Ed invero, con riguardo al numero totale di ferie indicato nel prospetto contabile di cui al suddetto ricorso (prospetto che fa riferimento al complessivo numero di giornate di ferie contrattualmente previsto) - devesi rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216 - i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass.. civ., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per
14 cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie
Inconferente è da ultimo il rilievo che parte appellante non abbia in questa sede prodotto le buste paga relativa all'anno 2022, posto che come è noto per la valutazione dell'indennità feriale spettante per tale annualità , rileva la media degli emolumenti percepiti l'anno prima.
11. Quanto all'appello incidentale del lavoratore, lo stesso deve essere scrutinato innanzitutto sotto il profilo dell'ammissibilità.
Va sul punto premesso in via generale che al presente giudizio è applicabile l'articolo
434, primo comma, nella formulazione introdotta dall'art. 3, comma 31, lett. a), del
D. Lgs. n. 149 del 2022 (c.d. “riforma Cartabia”), giacché l'appello incidentale è stato proposto con memoria depositata dopo il 28 febbraio 2023 (per la disciplina transitoria si veda l'art. 35 del D. Lgs. cit., come sostituito dall'art.1, comma 380, della L. n. 197 del 2022), che è la seguente: «Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Tuttavia, rispetto al passato (cioè all'art. 434 c.p.c. come sostituito dal D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), il contenuto dell'atto di appello non è sostanzialmente mutato. Anche a seguito della novella la norma prescrive che esso rechi una critica alla sentenza impugnata idonea a far intendere quali siano le parti della decisione che vengono attaccate, per quale ragione la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice sia sbagliata ed in che senso le norme siano state interpretate od applicate da quel giudice in modo scorretto.
Rimane cioè a carico dell'appellante l'onere di accompagnare alla concreta domanda di riforma (di uno o più capi) della sentenza impugnata l'enunciazione delle ragioni
15 per le quali la riforma è richiesta, che si devono contrapporre alla motivazione fornita dal primo giudice e devono consistere in argomenti di critica al suo ragionamento.
Nell'atto di appello, dunque, continua a doversi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Può legittimamente affermarsi, perciò, che la riscrittura del primo comma dell'art. 434 non modifica la natura del giudizio d'appello, che era – e rimane – una revisio prioris instantiae in virtù della quale i giudici di secondo grado sono chiamati ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività istruttoria, senza trasformare l'appello in una sorta di anticipato ricorso per cassazione (cfr. per tutte Cass. civ., Sez. un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
11.1 Quanto al caso di specie, dalla piana lettura dell'atto di gravame incidentale emerge in modo irrefutabile che esso non contiene la specifica enunciazione delle censure alla ricostruzione fattuale e giuridica sottesa alla decisione assunta dal
Tribunale e, in particolare, non si censura in maniera specifica la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda con riferimento ad alcune delle indennità indicate nel ricorso.
Ed invero, dev'essere osservato che il primo giudice nel rigettare la domanda attorea con riferimento alla richiesta di inclusione nel calcolo della retribuzione feriale del premio di produttività e delle ore di scorta ha affermato quanto segue: “l'indennità ed il premio di produttività, infatti, non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dai ricorrenti. La produttività non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione ma costituisce un misuratore quantitativo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati. In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla
Giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
16 Lo stesso può dirsi con riferimento all'indennità per le ore di scorta, istituita dal contratto integrativo aziendale del 1998 e rivista nel 2014, che è divenuta compenso di produttività scorta a pieno ed a vuoto”.
Quanto all'inclusione dell'indennità di trasferta e diaria in ragione del 50% soltanto si rimanda alle pagg. da 9 a 12 della motivazione, ove si illustrano in modo analitico e dettagliato le ragioni della ritenuta natura mista di tale indennità e del correlativo ricorso all'equità ammesso dalla giurisprudenza per cui, “tenuto conto della sostanziale equivalenza delle due anime dell'indennità, il punto di riferimento maggiormente solido appare essere costituito dall'art. 12, legge 30 aprile 1969, n.
153, che, come detto, esclude dalla retribuzione imponibile il 50% della stessa erogazione….”.
A fronte di tale articolata motivazione il lavoratore non ha svolto alcuna pertinente censura o contro–argomentazione in qualche modo idonea a sovvertire la logicità delle suddette conclusioni.
Egli infatti si è limitato a formulare l'impugnazione incidentale nei seguenti termini:
“Il Giudice di primo grado ha reso la sua decisione escludendo dalla retribuzione feriale l'indennità ore scorta e il premio di produttività. Inoltre ha escluso il 50% delle diarie e trasferte. Si chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata incidentalmente da questa difesa e l'accertamento del diritto dell'appellante incidentale all'inclusione delle suddette voci nella retribuzione feriale erogata al lavoratore per il periodo non coperto da prescrizione.
Ciò anche in virtù della decisione resa da codesta ecc.ma Corte nella recentissima sentenza n. 153/2025”.
Orbene, per giurisprudenza consolidata, l'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo
"per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché, per dettato di legge, i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, demandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera
17 d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida (Cass. n. 1248 del 2013; Cass. n. 20261 del 2006; Cass. n. 18957 del 2013; v. anche Cass,
Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 --in tema di ricorso per Cassazione ma con l'enunciazione di principio applicabile anche all'appello-- secondo cui “L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto
"per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata”).
A nulla rileva, pertanto, il richiamo formulato nell'appello incidentale ad una precedente sentenza emessa da questa Corte.
Non v'è dubbio, perciò, che l'atto d'appello incidentale non supera la soglia di ammissibilità dell'impugnazione secondo i parametri prescritti dalla nuova formulazione dell'art. 434, primo comma, c.p.c. e va dunque dichiarato inammissibile
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono la Corte della trattazione delle ulteriori questioni dedotte dalle parti nei rispettivi scritti.
Atteso l'esito fonale complessivo della lite, stimasi equo lasciare intatta la statuizione in punto di spese resa dal primo giudice, mentre le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
10.5.2024 da , Parte_1
18 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 13.11.2023 nei confronti di nonché sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, così Controparte_1
provvede:
- accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del lavoratore a percepire per i periodi di ferie usufruiti, dalla data di assunzione al 30.6.2022, una retribuzione inclusiva dell' indennità per diarie e trasferte (al 50%) e dell' indennità di presenza nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
Cont condanna di al pagamento delle differenze retributive maturate per i menzionati titoli da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e sulla scorta di n. 24 giornate di ferie annue, oltre accessori e rivalutazione monetaria come per legge;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari il 24/02/2025
Il Presidente Dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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