Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 4580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4580 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9758 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Fiacconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Mazzoli, Maria Cristina Tandoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del verbale della Commissione medica Locale Asl Roma 2 del -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con obbligo di revisione della patente n.-OMISSIS-, di cui è titolare, al -OMISSIS-;
di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi:
- il verbale di accertamento della Guardia di Finanza del -OMISSIS- con cui è stato contestato al ricorrente il possesso di 1,2 grammi di hashish, consegnata spontaneamente, all’altezza dell’ippodromo Capannelle in Roma mentre si trovava a piedi;
- la comunicazione della Prefettura di Roma inoltrata alla Motorizzazione Civile di Roma – prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con cui veniva richiesto di valutare “l’opportunità di disporre apposito invito presso la Commissione medica Locale per l’accertamento del possesso dei requisiti psico – fisici per la patente di guida”;
- il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Roma, prot. n. -OMISSIS-del 2.2.2004 avente ad oggetto il procedimento amministrativo di revisione della patente di guida n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il -OMISSIS- al ricorrente è stato contestato, all’esito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza il possesso di 1,2 grammi di hashish, consegnato spontaneamente all’Autorità; il ricorrente, al momento del controllo stava percorrendo a piedi il tratto di strada adiacente l’ingresso dell’ippodromo Capannelle in Roma.
2. A seguito del suddetto accertamento, dopo circa tre anni, intervenuta la segnalazione della Prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento n.-OMISSIS-del 2.2.2004 della Motorizzazione di Roma, è stata disposta la revisione della patente di guida.
3. Dal 2004 ad oggi il ricorrente si è sempre sottoposto alle prescritte visite di verifica presso la Commissione medica Locale per la revisione della patente di guida, risultando sempre idoneo. Da ultimo, nel verbale che oggi si impugna, il ricorrente ha nuovamente ottenuto l’idoneità per il rinnovo della patente sulla base dell’esito delle analisi tossicologiche eseguite e, ciononostante, la Commissione medica Locale ha espresso parere favorevole disponendo, dopo oltre vent’anni di controlli periodici, il rinnovo per soli 2 anni.
4. Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada). Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti e di istruttoria. Violazione art. 3 L. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione ”. Il provvedimento della commissione medica sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 128 del Codice della Strada e per assoluta carenza di motivazione. Trattandosi, infatti, di fattispecie di revisione non automatica, l’Amministrazione sarebbe tenuta a fornire in maniera puntuale le ragioni in forza delle quali sarebbero sorti - e sussisterebbero nel tempo - dubbi sulla permanenza dei requisiti tecnici e/o psicofisici in capo al titolare della patente di guida, mentre nel caso in esame il verbale della commissione medica sarebbe illogico e contraddittorio, come pure il successivo provvedimento della motorizzazione con cui si dispone nuovamente l’obbligo di revisione della patente dopo due anni. Essi risulterebbero del tutto privi della motivazione sottesa alla reiterazione dell’obbligo di revisione. La revisione, d’altra parte, sarebbe stata disposta sull’illegittimo presupposto del verbale di accertamento della Guardia di Finanza del 2001, da cui si evince che il ricorrente non era alla guida di un mezzo, ma a piedi;
II) “ Violazione del principio di affidamento, violazione dell’art. 1, comma 2 bis l. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia e contraddittorietà ”. Il ricorrente, dal 2004 ad oggi, ha sempre diligentemente ottemperato all’obbligo di revisione della patente, sottoponendosi a tutti gli esami medici prescrittigli. Dopo oltre vent’anni, tuttavia, la finalità della disposta revisione non potrebbe più essere di garanzia della sicurezza stradale, ma sarebbe divenuta meramente sanzionatoria;
III) “ Eccesso di potere per illogicità e violazione dei principi sul giusto procedimento ”. I provvedimenti impugnati sarebbero viziati da eccesso di potere in quanto, essendo decorsi oltre vent’anni dalla contestazione che ha determinato l’Amministrazione a disporre l’obbligo di revisione, gli stessi dovrebbero ritenersi, a fronte del contrapposto interesse del privato, non più sostenuti dall’interesse per il quale sono stati originariamente disposti. A fronte degli esiti delle verifiche a cui il ricorrente si è sempre sottoposto, verrebbe meno qualsivoglia interesse pubblico alla sicurezza in grado di prevalere sull’interesse del ricorrente alla definitiva cessazione della sanzione cui è sottoposto.
5. Le Amministrazioni si sono costituite in resistenza rilevando, il Ministero, che la parte ricorrente non avrebbe richiesto una diversa valutazione medica da parte delle strutture sanitarie di RFI e, la AS Roma 2, che essa difetterebbe di legittimazione passiva e che, nel merito, il giudizio impugnato sarebbe giustificato dalle previsioni dell’allegato III al d.lgs. n. 59/2011.
6. All’udienza pubblica del 25.2.2026 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., della sussistenza di profili di irricevibilità del ricorso quanto all’impugnazione del verbale di accertamento della Guardia di Finanza del -OMISSIS-, della comunicazione della Prefettura di Roma inoltrata alla Motorizzazione Civile di Roma – prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- – con cui veniva richiesto di valutare “ l’opportunità di disporre apposito invito presso la Commissione medica Locale per l’accertamento del possesso dei requisiti psico – fisici per la patente di guida ”, e del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Roma, prot. n. -OMISSIS-del 2.2.2004, avente ad oggetto il procedimento amministrativo di revisione della patente di guida n.-OMISSIS-. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Va preliminarmente rilevata l’irricevibilità del ricorso quanto all’impugnazione del verbale di accertamento della Guardia di Finanza del -OMISSIS-, della comunicazione della Prefettura di Roma inoltrata alla Motorizzazione Civile di Roma – prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- – con cui veniva richiesto di valutare “ l’opportunità di disporre apposito invito presso la Commissione medica Locale per l’accertamento del possesso dei requisiti psico – fisici per la patente di guida ”, e del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Roma, prot. n. -OMISSIS-del 2.2.2004, avente ad oggetto il procedimento amministrativo di revisione della patente di guida n.-OMISSIS-. Tali atti, infatti, non sono stati tempestivamente impugnati dalla parte ricorrente e il presente ricorso risulta pacificamente presentato oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
8. Sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla AS Roma 2, in quanto la commissione medica che ha eseguito gli accertamenti contestati è incardinata presso la stessa AS (cfr. TAR Lazio, III- quater , 26.1.2026, n. 1568).
9. Per il resto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.
10. La disciplina sui requisiti per l’idoneità alla guida è stabilita dall’allegato III al d.lgs. 59/2011, di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida. In particolare, la lettera F stabilisce quanto segue:
“ F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI
F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.
La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.
F.2.1. Gruppo 1
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull'abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.
F.2.2. Gruppo 2
La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni .”
11. Questa normativa sostituisce quella precedentemente contenuta nell’appendice II al titolo IV del Regolamento di esecuzione del codice della strada, la quale prevedeva:
“ F. Sostanze psicoattive.
La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità .”
12. Con riferimento a quest’ultima disciplina, la giurisprudenza aveva ritenuto che “ anche in presenza di una “prognosi” favorevole all’istante (per scarsa o non significativa probabilità di recidiva), il termine massimo di validità del titolo sia esclusivamente quello stabilito in via prudenziale dal legislatore, fatta salva la possibilità da parte della commissione medica “nei casi dubbi” di anticipare la scadenza entro cui il conducente dovrà effettuare il successivo controllo, così come si ricava dal combinato disposto dell’art. 319, comma 4, del regolamento, e dalla richiamata lett. f) dell’appendice II al titolo IV” , in tal senso deponendo “ i rigorosi parametri cui il giudizio deve ispirarsi, stabiliti in termini di “estrema cautela” ovvero, per le patenti C, D, ed E, di “estrema severità” tenuto conto dei rischi addizionali connessi alla guida dei veicoli di tale categoria ”, con la conseguenza che “ la patente di guida non tornerà ad avere la sua scadenza naturale ma avrà, in base ad una scelta insindacabile dello stesso legislatore, una validità pari al massimo predefinito “in questi casi”, ovvero due anni ” (Cons. Stato, IV, 17.4.2018, n. 2276).
13. Ai fini dell’esame del presente caso occorre tuttavia rilevare che la disciplina di cui al d.lgs. 59/2011 si pone in termini innovativi rispetto al pregresso per quanto attiene al consumo di sostanze stupefacenti, uniformando la disciplina per tutte le categorie di patente e stabilendo che, nel caso in cui sia riscontrato il suddetto consumo, la patente non deve essere rilasciata né rinnovata.
14. Tale previsione si rivela, da un lato, più rigorosa di quella precedente, nella misura in cui questa faceva riferimento allo stato di “ dipendenza ” da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, laddove la nuova disciplina si riferisce, più latamente, a chi “ faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti ”; dall’altro lato, essa tuttavia osta, per il caso in cui il predetto uso non sia riscontrato, a qualsivoglia rigido automatismo che possa derivare da un uso passato.
15. Inconferente è, sul punto, il richiamo operato dall’Amministrazione alla lettera F.2.2., la quale si riferisce, come è reso evidente dalla numerazione, al caso di “ Abuso o consumo abituale di medicinali ” e ciò per l’ovvia ragione che nell’impostazione normativa, prevedendo il punto F.1. che la patente, a prescindere dalla categoria, non possa essere rilasciata a chi faccia uso di sostanze psicotrope, la commissione medica non è chiamata in questo caso ad alcuna valutazione.
16. Poiché la nuova disciplina non può essere ragionevolmente interpretata nel senso che chi abbia in passato fatto uso di sostanze psicotrope non può più conseguire la patente, trattandosi di conseguenza del tutto sproporzionata e da ritenere non corrispondente all’intenzione del legislatore, occorre stabilire cosa accada nell’ipotesi in cui l’uso delle predette sostanze sia stato constatato in passato, dando luogo a un procedimento di revisione come nel caso di specie, ma non più attuale.
17. Al riguardo e tenuto conto delle esigenze connesse alla sicurezza stradale, può senz’altro ritenersi che la valutazione circa eventuali limitazioni di validità della patente siano rimesse al prudente apprezzamento della commissione medica, la quale, tuttavia, al di fuori di un rigido automatismo imposto dalla legge, non più sussistente, è tenuta esprimerlo in termini adeguatamente motivati, tenuto conto delle risultanze istruttorie e del conseguente profilo di rischio che ne deriva.
18. Con riferimento al caso di specie, il provvedimento di revisione della patente è stato adottato nel 2004 a seguito di controllo della Guardia di finanza di tre anni prima, che aveva rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, che non stava guidando né si accingeva a farlo, 1,2 g. di hashish. Da allora, il ricorrente ha sempre ottenuto, per i successivi 20 anni, il rinnovo biennale, non venendo riscontrata positività a sostanze psicotrope.
19. In tali condizioni, il giudizio da ultimo impugnato, che reitera la limitazione di validità biennale senza alcuna specifica motivazione sui profili di rischio, è da ritenersi illegittimo, in quanto, in mancanza di norma che specificamente lo sancisca, e che attualmente non è più operante per quanto sopra precisato, un fatto intervenuto quasi 25 anni prima, peraltro non connesso alla guida, e non più confermato dalle analisi successive, non può di per sé essere assunto a presupposto per la limitazione di validità della patente, occorrendo invece che la commissione medica, laddove intenda apporre una siffatta limitazione, dia contezza degli elementi istruttori che consiglino, nel caso specifico, di derogare al termine ordinario di validità.
20. Per le ragioni esposte, vanno annullati l’esito del giudizio espresso della Commissione medica Locale Asl Roma 2 del -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con obbligo di revisione della patente n.-OMISSIS-, di cui è titolare, al -OMISSIS- e il conseguente provvedimento di rilascio della patente con validità limitata a 2 anni. L’Amministrazione dovrà pronunciarsi nuovamente in merito, con determinazione adeguatamente motivata, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
21. Le spese di lite vanno poste a carico delle Amministrazioni intimate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il giudizio medico espresso della Commissione medica Locale Asl Roma 2 del -OMISSIS-, con il quale il ricorrente è stato ritenuto idoneo alla guida con obbligo di revisione della patente n.-OMISSIS-, di cui è titolare, al -OMISSIS- e il conseguente provvedimento di rilascio della patente con validità limitata a 2 anni. Ordina all’Amministrazione pronunciarsi nuovamente sull’idoneità alla guida della parte ricorrente, con determinazione adeguatamente motivata, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | NA AN |
IL SEGRETARIO