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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/04/2025, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. LUCA MICCICHÈ per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. C.F._5 Parte_7
), (C.F. ), C.F._6 Parte_8 C.F._7
(C.F. ), Parte_9 C.F._8 Parte_10
pagina 1 di 15 (C.F. ), (C.F. C.F._9 Parte_11
), (C.F. ), C.F._10 Parte_12 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._12 Parte_14
), rappresentati e difesi EO VI per procura in atti C.F._13
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._14
ANTONINO TRIBULATO e dall'avv. FILADELFO TRIBULATO, per procura in atti
-convenuti-
e
( ) Controparte_3 C.F._15
- convenuta contumace
Oggetto: altri istituti di diritto societario.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.1.2021 e 8.1.2021, Parte_15
(già ha convenuto in giudizio i
[...] Parte_2 soci , Controparte_2 CP_1 Parte_3 CP_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento Controparte_3 dell'esistenza del loro debito nella misura di € 513.326,10 – pari ad una somma non inferiore a
€ 32.221,74 pro quota – e la loro condanna al pagamento in proprio favore della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
A sostegno delle domande l'attrice ha allegato: di avere gestito due distinti progetti per la costruzione di alloggi destinati ad abitazione dei soci nel territorio di EN, il primo sui terreni siti in contrada Sant'Antonio, affidato alla ditta DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l., l'altro, in contrada Burrione, i cui lavori erano stati affidati ad altra ditta appaltatrice;
che la contabilità dei due progetti era stata gestita separatamente, mentre la gestione amministrativa era avvenuta pagina 2 di 15 in forma unitaria;
che gli alloggi del complesso Sant'Antonio, completati tra il 2013 e il 2014, erano stati assegnati ai soci convenuti con diversi atti di trasferimento stipulati a fine del 2014; che per il progetto Burrione, invece, gli immobili erano stati trasferiti a favore dei soci con atto di assegnazione di alloggi di cooperativa edilizia del 21.12.2018, a rogito del notaio Per_1
repertorio n. 241 e raccolta n. 176; che la ditta DI (appaltatrice del
[...] Controparte_5 progetto ) aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1088/2015 emesso dal Tribunale Parte_16 di Siracusa per l'importo di € 90.481,81 nei confronti della Cooperativa e aveva iscritto ipoteca sui beni immobili ancora intestati alla Cooperativa, ovverosia sugli alloggi del progetto
Burrione; che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Siracusa, la aveva chiesto la riduzione dell'ipoteca, ma la domanda era stata rigettata con Parte_2 condanna alla spese dell'attrice e dei soci intervenuti;
che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 2038/2018, aveva confermato la decisione impugnata, condannando gli appellanti alle ulteriori spese del giudizio di appello;
che era inoltre emersa l'esistenta di un ulteriore credito di DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l. per il mancato pagamento della fattura n. 2/14, di €
93.807,96; che la società cooperativa, a fronte del decreto ingiuntivo, della fattura non corrisposta e delle spese di lite liquidate per entrambi i gradi di giudizio, aveva concluso un accordo transattivo con DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l. e aveva corrisposto a quest'ultima la somma complessiva di € 200.000,00, ottenendo in tal modo la riduzione dell'ipoteca e la possibilità di procedere con l'assegnazione degli immobili ai soci del progetto Burrione;
che, a causa della tardiva assegnazione degli immobili, i soci interessati avevano docuto corrispondere ulteriori interessi alla finanziatrice del progetto per la costruzione CP_6 degli alloggi, conteggiati dall'attrice, dal mese di aprile 2015 sino al mese di dicembre 2018, in complessivi € 236.305,15; che la società cooperativa aveva individuato ulteriori somme dovute dai soci convenuti per spese amministrative relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, complesssivamente pari a € 15.649,00, oltre alle spese legali e notarili, conseguenti alle azioni giudiziarie intraprese.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha chiesto di dichiararsi la responsabilità dei soci convenuti per il rimborso delle suddette somme, in base alla previsione contenuta nell'art. 7
pagina 3 di 15 dello statuto, in virtù della quale il socio si obbliga a rimborsare le spese sostenute nel suo esclusivo interesse, trattandosi di spese attinenti e determinate dalla costruzione del complesso
. Parte_16
Con comparsa del 6.5.2020 si è costituito in giudizio eccependo il Controparte_2 mancato rispetto dei termini a comparire assegnati in citazione, non essendo stata applicata la sospensione dei termini dal 15.4.2020 sino al 11.5.2020 - ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 23/2020 e in vigore dal 9.4.2020 – e ha chiesto la rimessione in termini.
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito sulla base dell'art. 34 dello statuto della società cooperativa, che deferiva agli arbitri le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la società che abbiano a oggetto diritti disponibili, nonostante l'intervenuta modifica di tale disposizione nel giugno 2018, modifica ritenuta invalida in quanto approvata in assenza del voto favorevole dei due terzi dei soci.
Nel merito, ha dedotto di essere creditore nei confronti della società cooperativa, avendo versato una somma maggiore rispetto a quella inizialmente pattuita, considerando altresì di essere risultato vittorioso, insieme agli altri soci, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il medesimo credito in parte azionato in questa sede, come da sentenza n. 807/2018 del Tribunale di Siracusa.
Ha escluso l'esistenza di alcun obbligo di pagamento, essendo intervenuta l'assegnazione dell'alloggio.
Ha ritenuto non provato l'accordo transattivo e ha contestato le somme richieste dall'appaltatrice, in quanto i lavori non erano stati realizzati a regola d'arte. Ha ritenuto che il debito dovesse imputarsi alla negligenza della società cooperativa, che non aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dall'impresa.
Ha escluso l'addebitabilità ai soci delle spese e degli esborsi dovuti a seguito dell'iscrizione dell'ipoteca e delle azioni proposte da DI Ga.Le.Ca. Costruzioni, riconducibili ad un comportamento negligente della cooperativa, che aveva coltivato un'azione palesemente infondata, mentre le spese amministrative non erano documentate, oltre che eccessive e dal
2015 inerenti il solo progetto Burrione.
pagina 4 di 15 Quanto all'addebito di € 28.022,15 a titolo di IVA esso, a suo dire, era stato compreso nella somma corrisposta al momento dell'assegnazione, escludendo che la relazione contabile, contraria ai contenuti del bilancio depositato presso la Camera di Commercio, potesse fondare la pretesa creditoria in esame.
Ha chiesto il rigetto delle domande;
in subordine, ha eccepito la compensazione tra l'eventuale credito della società e il proprio credito, come risultante dalla documentazione prodotta.
All'udienza del 20.10.2020, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione.
Con comparsa del 14.4.2021 si sono costituiti gli altri convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale. Nel merito, hanno dichiarato l'esistenza di propri crediti nei confronti della e hanno escluso la Parte_2 debenza delle somme richieste in questa sede.
In subordine, per il caso di accoglimento della domanda, hanno chiesto di computare le somme da essi versate in eccedenza, nonché delle spese riconosciute dal Tribunale di Siracusa
a loro favore.
Con ordinanza del 26.4.2021, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, è stata rigettata l'eccezione di incompentenza e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c.; rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.6.2020, per la precisazione delle conclusioni;
sono seguiti taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in Controparte_3 giudizio e non costituitasi.
Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza, confermando sul punto l'ordinanza del
26.4.2021.
pagina 5 di 15 Al riguardo si richiama il seguente principio di diritto: In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e
l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (C. Cass., n. 26696/2020).
Ciò posto, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ai fini della determinazione della competenza, deve aversi riguardo alla situazione esistente al momento della domanda e, quindi, deve applicarsi lo statuto nella formulazione modificata a seguito della deliberata dall'assemblea straordinaria del 20.6.2018.
Tale modifica è da considerarsi valida anche se non risulta approvata dalla maggioranza dei due terzi dei soci, secondo il quorum prescritto ratione temporis dall'art. 34 d. lgs. n. 5/2003 inerente alle modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie e ciò in quanto, come già affermato nella richiamata ordinanza del 26.4.2021, in disparte la mancata prova in ordine alla mancanza del quorum richiesto (atteso che dieci soci ben potrebbero, in teoria, rappresentare anche più di due terzi del capitale sociale), i casi di nullità delle delibere assembleari sono tassativi e sono indicati all'art. 2379 c.c.; ne deriva che, stante l'inapplicabilità della regola della nullità virtuale ex 1418 c. I e la non riconducibilità del caso in esame a una delle previsioni di cui all'art. 2379 citato, la nullità della delibera modificativa del 2018 deve essere esclusa;
non coglie nel segno neanche l'eccepita nullità per irragionevolezza della clausola sub iudice formulata dall' secondo il quale, precisamente, CP_2
l'asimmetria della previsione di distinte competenze a seconda di chi sia l'attore (Società piuttosto che Soci), non sarebbe in alcun modo giustificabile; non può infatti dirsi irragionevole una clausola che devolve al suo giudice naturale, qual è il Giudice ordinario, una la controversia;
si aggiunga che, quand'anche la lamentata asimmetria rendesse la clausola compromissoria immeritevole, non si vede per quale ragione dovrebbe ritenersi
pagina 6 di 15 l'invalidità della stessa clausola proprio nella parte in cui devolve le controversie al Giudice ordinario e non, come allora sarebbe più logico, nella parte in cui le devolve ad arbitri.
Come chiarito nella predetta ordinanza, non vi è prova della mancanza del quorum ma, in ogni caso, la delibera non risulta essere stata impugnata, dunque deve ritenersi valida ed efficace.
Fatta tale premessa, occorre in via preliminare qualificare la domanda proposta dalla società attrice.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16231/2024, resa in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio (così Cass. 13 maggio 2021, n. 12949; nel medesimo senso, tra le tante: Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 9 maggio 2013, n. 11015; Cass. 6 settembre 2007, n.
18724; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646; Cass. 18 maggio 2004, n. 9393; Cass. 16 aprile 2003, n. 6016).
Il portato di tale distinzione si coglie ove si guardi all'insensibilità dei diritti che si inscrivono nel rapporto di scambio rispetto agli atti degli organi sociali che intendano incidere sui medesimi. Infatti, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente: con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, la misura e le modalità di pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto, e non possono essere modificate dagli organi sociali, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale, onde al socio che abbia stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento cedutogli dalla cooperativa non può essere imposto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamento nel predetto contratto (Cass. 28 marzo 2007, n. 7646, cit.). In particolare, poiché l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, è escluso che gli organi sociali abbiano facoltà di intervenire successivamente su detta vicenda traslativa, a modifica in peius, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale: al socio assegnatario, dopo la stipula del contratto di acquisto, non può dunque essere successivamente imposto alcun adeguamento di prezzo,
pagina 7 di 15 con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi in cui l'organo gestorio della cooperativa deliberi, per converso, detta maggiorazione in contrasto con le previsioni contrattuali, il socio non ha l'onere di impugnare tale delibera entro termini prefissati per legge, trattandosi di un mero atto interno all'ente, inidoneo ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio (Cass. 16 aprile 2003, n. 6016, cit., in motivazione, ove il richiamo a
Cass. 28 marzo 1996 n. 2850 e al principio, ivi enunciato, per cui una deliberazione degli amministratori che, esulando dal campo della gestione della società, incidesse direttamente sui diritti soggettivi dei soci, sarebbe assunta in difetto di potere e sarebbe perciò priva di efficacia;
cfr. pure Cass. 23 settembre 2009, n. 20441, non massimata in CED). Diversamente è a dirsi per quelle forme di contribuzione che si collocano nel rapporto associativo: e a queste si riferisce la giurisprudenza di questa Corte allorquando postula doversi ritenere legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite: affermazione ― questa ― sorretta dal rilievo per cui tale clausola non incide sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, non impegnando i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, riguardando piuttosto essa i rapporti interni alla società, e risultando inoltre pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale (Cass. 8 agosto 2016, n. 16622; Cass. 17 luglio 2008, n. 19719;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1280; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157).
In tal senso, nemmeno l'assemblea e gli organi della cooperativa hanno il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all'iniziale conferimento: questo potere in tanto può essere riconosciuto, alla prima e ai secondi, in quanto sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell'espletamento dell'attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 17 maggio 2017, n. 12374, non massimata in CED;
Cass. 9 maggio 2008, n. 11555; Cass. 18 aprile 1998, n. 3942).
Detto ciò, la ha dichiarato di agire nei confronti dei soci convenuti sulla base Parte_2 dell'art. 7 dello statuto sociale, rubricato “Obblighi dei soci”, in virtù del quale il socio deve rimborsare le spese effettuate e sostenute nel suo interesse.
Tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei principi riportati.
Invero, la ha agito in giudizio, da una parte, per recuperare le spese sostenute Parte_2 per i lavori del complesso Sant'Antonio, e ulteriori spese conseguenziali, inerenti al rapporto di pagina 8 di 15 scambio e, dall'altra parte, per recuperare spese di tipo diverso.
In relazione alle prime spese, occorre rilevare come nei contratti di assegnazione a firma del notaio non vi sia alcun riferimento alle fatture impagate della DI Persona_2
Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l..
In particolare, negli atti di assegnazione del 18.12.2014, repertorio n. 23236 e raccolta n.
10092, a favore di , e CP_4 Parte_5 Parte_10 Parte_12
, nell'atto del 23.12.2014, repertorio n. 23243 e raccolta n. 10096, a favore di Parte_13
, nell'atto del 20.11.2014, repertorio n. 23181 e raccolta n. 10052, a favore di Parte_9
e, infine, nell'atto del 11.12.2014, repertorio n. 23224 e raccolta n. 10081, Controparte_7
a favore dei soci , , , Parte_7 Parte_8 Parte_14 CP_1
e , è contenuta la seguente Parte_11 Controparte_8 Controparte_2 clausola: “Le parti si danno reciprocamente atto che per le superiori assegnazione è stato sopra esposto il relativo valore e corrispettivo, che rappresenta il prezzo di costo del singolo allogio ed accessori, come risulta dalle scritture contabili della e dai bilanci approvati. Il socio assegnatario, dal canto suo, Parte_2 riconosce di essere stato soddisfatto, con la presente assegnazione, di ogni suo diritto verso la Società
Cooperativa, rimanendo comunque ferme tutte le ragioni debitorie pro quota del socio assegnatario nei confronti della società cooperativa maturate e maturande fino alla cessazione dei rapporti sociali tra le parti” (cfr. produzione documentale dei convenuti allegata alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.).
Diversamente, nell'atto di assegnazione rogato dal notaio del 9.8.2013, Persona_2 repertorio n. 22589 e raccolta n. 9678, a favore di il solo depositato Controparte_3 dall'attrice, risulta che al momento della stipula del detto atto i lavori per le opere di urbanizzazione erano ancora in corso di completamento e le parti hanno pattuito che la consegna materiale dell'alloggio sociale sarebbe avvenuta solo alla data di completamento delle suddette opere, restando comunque ferme tutte le ragioni debitorie pro-quota del socio assegnatario nei confronti della società cooperativa maturate e maturande fino alla definitiva consegna dei citati lavori di urbanizzazione e, comunque, fino alla cessazione dei rapporti sociali tra le parti.
Emerge, dunque, che negli atti di assegnazione in favore di tutti i convenuti, ad eccezione pagina 9 di 15 dell'atto di assegnazione in favore della , non vi è alcun esplicito riferimento alle spese CP_3 di urbanizzazione ulteriori dovute dai soci, mentre vi è la previsione dell'obbligo di contribuire alle spese inerenti i rapporti sociali.
Sulla base dei principi riportati, la società Cooperativa non può chiedere oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo già versato concernenti il rapporto di scambio.
L'unica socia-assegnataria tenuta a corrispondere un compenso ulteriore è CP_3
in quanto ciò è previsto dal contratto.
[...]
La fattura n. 3/2014 del 28/1/2014, emessa da GA.LE.CA. Costruzioni s.r.l. (all. 5 dell'attrice), di € 90.481,81, si riferisce al “saldo per la realizzazione di opere di urbanizzazione relative al cantiere sito a EN (SR) in c.da S. Antonio”, dunque la relativa spesa può essere richiesta pro quota alla sola . CP_3
Per converso, la fattura n. 2/2014 del 28/1/2014, di € 93.807,06, emessa da GA.LE.CA.
Costruzioni s.r.l. (all. 9 dell'attrice), ha ad oggetto “saldo per lavori relativi alla costruzione di n. 15 villette per civile abitazione da realizzare a EN in c.da , come da Parte_16 concessione edilizia n. 7 del 24.2.2010”, è di epoca successiva rispetto al predetto atto di assegnazione della , ma il contratto non contempla obblighi ulteriori e diversi rispetto CP_3
a quelli concernenti gli oneri di urbanizzazione, dunque, in applicazione del superiore principio, la somma in esame non può essere posta pro quota a carico della . CP_3
Peraltro, proprio la diversa previsione contrattuale contenuta negli atti di trasferimento in favore dei soci convenuti diversi dalla porta a ritenere l'intervenuta realizzazione delle CP_3 opere di urbanizzazione alla data di stipula dei medesimi atti di assegnazione, allorquando la società cooperativa era a conoscenza, o avrebbe dovuto conoscere, l'esistenza delle ulteriori pretese creditorie della ditta appaltatrice.
Deve pure considersi l'ammontare della variazioni apportate al progetto, come approvate dall'assemblea della società in data 17.2.2012 (doc. 1 – CI VE ), CP_2 ricomprese nel corrispettivo della vendita e in relazione alle quali i convenuti hanno dichiarato di vantare appositi crediti nei confronti dell'attrice.
Occorre poi rilevare che la Cooperativa ha depositato una relazione contabile 2014, anno in pagina 10 di 15 cui sono stati trasferiti gli immobili, da cui appare risultare il debito di € 168.688,87 nei confronti della impresa EDIL.GA.LE.GA. e il debito IVA per € 28.022,15; in essa sono considerati gli importi versati dai soci assegnatari degli alloggi.
Il documento indicato, tuttavia, oltre ad essere privo di data e firma, recante la mera intestazione della è privo di valore probatorio e risulta contrastare con il bilancio Parte_2 depositato presso la CCIAA, prodotto dal convenuto , nel quale non risultano né il CP_2 debito nei confronti dell'appaltatrice né il debito IVA.
Dalla documentazione prodotta dal convenuto emerge, poi, che in data 28.4.2014, CP_2 dunque in epoca successiva all'atto di assegnazione della , ma precedente agli altri atti, CP_3 la società attrice ha appositamente diffidato la DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l. al completamento delle opere e all'esecuzione a regola d'arte delle stesse, in modo da poter ottenere il rilascio del certificato di collaudo e del certificato di abitabilità, necessari per redigere la contabilità finale, con l'accollo delle spese a carico dei soci (doc. 8); non vi è prova dell'avvenuta ricezione della diffida a mezzo fax da parte della ditta, tuttavia, la stessa risulta idonea a dimostrare che la ditta appaltatrice, a quella data, vantava un credito contestato, di cui la Cooperativa era a conoscenza, dunque negli atti di assegnazione avrebbe potuto richiedere le somme necessarie ai soci assegnatari degli immobili del progetto . Parte_16
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione della , delle domande avanzate per il recupero delle somme versate dalla CP_3 alla ditta appaltatrice in esecuzione dell'accordo transattivo concluso con la stessa. Parte_2
La domanda va, invece, parzialmente accolta nei confronti della , la quale va CP_3 condannata al pagamento in favore dell'attrice solo della sua quota di € 6.032,12 (€ 90.481,15) relativa alla fattura emessa per gli oneri di urbanizzazione, oltre interessi legali dalla domanda, non risultando recapitata la costituzione in mora del 5.10.2018, perché “trasferita”.
Vanno rigettate le domande concernenti il recupero delle spese legali.
La società cooperativa ha agito in giudizio al fine di ottenere la riduzione dell'ipoteca iscritta il 15.5.2015 da DI GA.Le.Ca. s.r.l. per l'importo di € 180.000,00 e la limitazione dell'iscrizione ipotecaria sui terreni della Cooperativa non ancora edificati. Il relativo giudizio pagina 11 di 15 si è concluso con il rigetto della domanda, essendo emerso che gli immobili non edificati della
al pari di tutti gli altri immobili di proprietà della stessa , risultavano gravati da Parte_2 Parte_2 ipoteca volontaria iscritta in data 21.11.2012 dalla Unipol Banca s.p.a. a garanzia del credito di €
3.600.000,00, tale da assorbire oltre la metà del valore dei beni. Per cui è stata ritenuta la congruità della garanzia reale iscritta dalla DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l..
La pronuncia in esame è stata confermata in appello e, successivamente, l'attrice e la ditta hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale la ditta ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca.
Non risulta depositata la delibera di autorizzazione ad agire in giudizio né l'eventuale delibera di ripartizione delle spese nei confronti dei soci, di modo che non è possibile affermare che le dette spese afferiscano al rapporto societario.
L'attrice ha poi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento degli importi versati a titolo di interessi moratori del mutuo stipulato per la costruzione degli alloggi relativi al progetto Burrione, corrisposti dal 2015 al 2018, avendo ritardato la stipulazione degli atti di assegnazione per l'intervenuta iscrizione ipotecaria su istanza della predetta ditta appaltatrice.
Al riguardo occorre evidenziare che alla data del 5.9.2016, data del sopralluogo effettuato in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio per la riduzione ipotecaria davanti al
Tribunale di Siracusa e versata in atti (doc. 14 – fascicolo convenuto ), i lavori di CP_2 urbanizzazione del progetto Burrione erano ancora in corso, difatti erano ancora in fase di realizzazione e completamento le opere interne, sebbene le stesse risultassero completate al
90% (pag. 3 osservazioni CTU). Ciò consente di ritenere che fino al settembre 2016 i lavori non erano stati completati e non vi è prova in atti della data di ultimazione dei lavori. Nell'atto di assegnazione degli alloggi del progetto Burrione del 21.12.2018 (all. 13 del fascicolo del convenuto ) è riportato che l'ultimo atto depositato presso il Comune per gli alloggi CP_2 indicati risale al 25.10.2016, per cui, certamente, fino all'ottobre 2016 gli interessi passivi maturati risultano correttamente versati solo dai soci interessati dal complesso Burrione.
La Cooperativa, il 7.12.2018, ha concluso l'accordo transattivo con la ditta appaltatrice, in virtù del quale la ditta ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca, permettendo la pagina 12 di 15 stipulazione degli atti di assegnazione.
Sostanzialmente, la prima di concludere l'accordo transattivo, ha atteso la Parte_2 conclusione del giudizio, da essa intrapreso, per la riduzione di ipoteca. L'ordinanza emessa all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. appositamente instaurato reca la data del
2.5.2017, mentre la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2038/2018 è dell'1.10.2018.
La Cooperativa ha, quindi, operato una sua valutazione in merito all'opportunità di proseguire nel giudizio o trovare una soluzione che le consentisse di procedere in tempi brevi all'assegnazione degli alloggi.
In ogni caso, trattandosi di interessi dovuti per la realizzazione del complesso Burrione, e versati dai soci interessati, la società non risulta legittimata a richiederli ai convenuti.
Ad abundantiam, tenuto conto della infondatezza della domanda volta ad ottenere dai convenuti il versamento degli ulteriori corrispettivi versati alla ditta appaltatrice – di cui questa rappresenta una spesa conseguenziale - e considerato che la Cooperativa ha autonomamente valutato il momento nel quale addivenire ad un accordo con la ditta appaltatrice, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
L'attrice ha chiesto, infine, il pagamento degli oneri di gestione e amministrativi relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. L'obbligazione in questione discende dal rapporto societario.
Tuttavia, nel caso di specie, le spese non risultano fondate su documentazione contabile della società, sul bilancio o, comunque, su una apposita delibera assembleare, corredata dai documenti giustificativi.
L'attrice si è limitata a depositare una relazione tecnico contabile della sua consulente, che, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (C. Cass.,
n. 1614/2022).
Alla luce di quanto sopra, in base alle contestazioni mosse, e in assenza di una prova specifica del credito, anche tale domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'attrice va condannata al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite- con distrazione in favore dei procuratori del convenuto , dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. - e la convenuta va CP_2 CP_3
pagina 13 di 15 condannata al pagamento delle spese in favore dell'attrice.
Le spese sono liquidate sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022; nei rapporti tra l'attrice e i convenuti – ad eccezione della convenuta - avuto riguardo al CP_3 valore della controversia (fino a € 520.000,00); esse sono determinate in € 15.000,00 (di cui €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la fase decisionale), con l'aumento del 50% per la pluralità di parti rappresentate dall'avv. Privitera.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta vanno liquidate sulla base del c.d. decisum CP_3
(art. 5 d.m. n. 55/2014; cfr. C. Cass., SS.UU. n. 19014/2007) (valore fino a € 26.000,00), in €
4.600,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 1328/2020, vertente tra
[...]
(attrice), , Parte_1 Controparte_2 CP_1 Parte_3
Part
, , , CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
(convenuti) e (convenuta contumace), disattesa
[...] Parte_14 Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento Controparte_3 in favore dell'attrice della somma di € 6.032,12, oltre interessi come in motivazione;
- Rigetta le residue domande nei confronti di Controparte_3
- Rigetta le domande nei confronti dei convenuti , Controparte_2 CP_1
, Parte_3 CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, ;
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che Controparte_3
pagina 14 di 15 liquida in € 4.600,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti , Controparte_2 CP_1
,
[...] Parte_3 CP_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , in solido, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 delle spese di lite, che liquida in € 22.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- Condanna l'attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati e Filadelfo Pt_9
Tribulato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. Mariano Sciacca
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catania, composto dai Magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Milena Aucelluzzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. , già Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. LUCA MICCICHÈ per procura in atti
- attrice -
e
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._1 Parte_3
), (C.F. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Pt_5 C.F._4 Parte_6
), (C.F. C.F._5 Parte_7
), (C.F. ), C.F._6 Parte_8 C.F._7
(C.F. ), Parte_9 C.F._8 Parte_10
pagina 1 di 15 (C.F. ), (C.F. C.F._9 Parte_11
), (C.F. ), C.F._10 Parte_12 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_13 C.F._12 Parte_14
), rappresentati e difesi EO VI per procura in atti C.F._13
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._14
ANTONINO TRIBULATO e dall'avv. FILADELFO TRIBULATO, per procura in atti
-convenuti-
e
( ) Controparte_3 C.F._15
- convenuta contumace
Oggetto: altri istituti di diritto societario.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.1.2021 e 8.1.2021, Parte_15
(già ha convenuto in giudizio i
[...] Parte_2 soci , Controparte_2 CP_1 Parte_3 CP_4 Parte_5
, , , , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, e
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento Controparte_3 dell'esistenza del loro debito nella misura di € 513.326,10 – pari ad una somma non inferiore a
€ 32.221,74 pro quota – e la loro condanna al pagamento in proprio favore della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
A sostegno delle domande l'attrice ha allegato: di avere gestito due distinti progetti per la costruzione di alloggi destinati ad abitazione dei soci nel territorio di EN, il primo sui terreni siti in contrada Sant'Antonio, affidato alla ditta DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l., l'altro, in contrada Burrione, i cui lavori erano stati affidati ad altra ditta appaltatrice;
che la contabilità dei due progetti era stata gestita separatamente, mentre la gestione amministrativa era avvenuta pagina 2 di 15 in forma unitaria;
che gli alloggi del complesso Sant'Antonio, completati tra il 2013 e il 2014, erano stati assegnati ai soci convenuti con diversi atti di trasferimento stipulati a fine del 2014; che per il progetto Burrione, invece, gli immobili erano stati trasferiti a favore dei soci con atto di assegnazione di alloggi di cooperativa edilizia del 21.12.2018, a rogito del notaio Per_1
repertorio n. 241 e raccolta n. 176; che la ditta DI (appaltatrice del
[...] Controparte_5 progetto ) aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1088/2015 emesso dal Tribunale Parte_16 di Siracusa per l'importo di € 90.481,81 nei confronti della Cooperativa e aveva iscritto ipoteca sui beni immobili ancora intestati alla Cooperativa, ovverosia sugli alloggi del progetto
Burrione; che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Siracusa, la aveva chiesto la riduzione dell'ipoteca, ma la domanda era stata rigettata con Parte_2 condanna alla spese dell'attrice e dei soci intervenuti;
che la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 2038/2018, aveva confermato la decisione impugnata, condannando gli appellanti alle ulteriori spese del giudizio di appello;
che era inoltre emersa l'esistenta di un ulteriore credito di DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l. per il mancato pagamento della fattura n. 2/14, di €
93.807,96; che la società cooperativa, a fronte del decreto ingiuntivo, della fattura non corrisposta e delle spese di lite liquidate per entrambi i gradi di giudizio, aveva concluso un accordo transattivo con DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l. e aveva corrisposto a quest'ultima la somma complessiva di € 200.000,00, ottenendo in tal modo la riduzione dell'ipoteca e la possibilità di procedere con l'assegnazione degli immobili ai soci del progetto Burrione;
che, a causa della tardiva assegnazione degli immobili, i soci interessati avevano docuto corrispondere ulteriori interessi alla finanziatrice del progetto per la costruzione CP_6 degli alloggi, conteggiati dall'attrice, dal mese di aprile 2015 sino al mese di dicembre 2018, in complessivi € 236.305,15; che la società cooperativa aveva individuato ulteriori somme dovute dai soci convenuti per spese amministrative relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, complesssivamente pari a € 15.649,00, oltre alle spese legali e notarili, conseguenti alle azioni giudiziarie intraprese.
Sulla scorta di tali premesse, l'attrice ha chiesto di dichiararsi la responsabilità dei soci convenuti per il rimborso delle suddette somme, in base alla previsione contenuta nell'art. 7
pagina 3 di 15 dello statuto, in virtù della quale il socio si obbliga a rimborsare le spese sostenute nel suo esclusivo interesse, trattandosi di spese attinenti e determinate dalla costruzione del complesso
. Parte_16
Con comparsa del 6.5.2020 si è costituito in giudizio eccependo il Controparte_2 mancato rispetto dei termini a comparire assegnati in citazione, non essendo stata applicata la sospensione dei termini dal 15.4.2020 sino al 11.5.2020 - ai sensi dell'art. 36 d.l. n. 23/2020 e in vigore dal 9.4.2020 – e ha chiesto la rimessione in termini.
In via preliminare, ha eccepito l'incompetenza del Giudice adito sulla base dell'art. 34 dello statuto della società cooperativa, che deferiva agli arbitri le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la società che abbiano a oggetto diritti disponibili, nonostante l'intervenuta modifica di tale disposizione nel giugno 2018, modifica ritenuta invalida in quanto approvata in assenza del voto favorevole dei due terzi dei soci.
Nel merito, ha dedotto di essere creditore nei confronti della società cooperativa, avendo versato una somma maggiore rispetto a quella inizialmente pattuita, considerando altresì di essere risultato vittorioso, insieme agli altri soci, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il medesimo credito in parte azionato in questa sede, come da sentenza n. 807/2018 del Tribunale di Siracusa.
Ha escluso l'esistenza di alcun obbligo di pagamento, essendo intervenuta l'assegnazione dell'alloggio.
Ha ritenuto non provato l'accordo transattivo e ha contestato le somme richieste dall'appaltatrice, in quanto i lavori non erano stati realizzati a regola d'arte. Ha ritenuto che il debito dovesse imputarsi alla negligenza della società cooperativa, che non aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiesto e ottenuto dall'impresa.
Ha escluso l'addebitabilità ai soci delle spese e degli esborsi dovuti a seguito dell'iscrizione dell'ipoteca e delle azioni proposte da DI Ga.Le.Ca. Costruzioni, riconducibili ad un comportamento negligente della cooperativa, che aveva coltivato un'azione palesemente infondata, mentre le spese amministrative non erano documentate, oltre che eccessive e dal
2015 inerenti il solo progetto Burrione.
pagina 4 di 15 Quanto all'addebito di € 28.022,15 a titolo di IVA esso, a suo dire, era stato compreso nella somma corrisposta al momento dell'assegnazione, escludendo che la relazione contabile, contraria ai contenuti del bilancio depositato presso la Camera di Commercio, potesse fondare la pretesa creditoria in esame.
Ha chiesto il rigetto delle domande;
in subordine, ha eccepito la compensazione tra l'eventuale credito della società e il proprio credito, come risultante dalla documentazione prodotta.
All'udienza del 20.10.2020, rilevato il mancato rispetto dei termini a comparire, è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione.
Con comparsa del 14.4.2021 si sono costituiti gli altri convenuti eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale. Nel merito, hanno dichiarato l'esistenza di propri crediti nei confronti della e hanno escluso la Parte_2 debenza delle somme richieste in questa sede.
In subordine, per il caso di accoglimento della domanda, hanno chiesto di computare le somme da essi versate in eccedenza, nonché delle spese riconosciute dal Tribunale di Siracusa
a loro favore.
Con ordinanza del 26.4.2021, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, è stata rigettata l'eccezione di incompentenza e sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183, c. 6,
c.p.c.; rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 20.6.2020, per la precisazione delle conclusioni;
sono seguiti taluni rinvii per l'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 2.12.2024, sostituita dal deposito di note, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di ritualmente evocata in Controparte_3 giudizio e non costituitasi.
Deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza, confermando sul punto l'ordinanza del
26.4.2021.
pagina 5 di 15 Al riguardo si richiama il seguente principio di diritto: In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e
l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria (C. Cass., n. 26696/2020).
Ciò posto, in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ai fini della determinazione della competenza, deve aversi riguardo alla situazione esistente al momento della domanda e, quindi, deve applicarsi lo statuto nella formulazione modificata a seguito della deliberata dall'assemblea straordinaria del 20.6.2018.
Tale modifica è da considerarsi valida anche se non risulta approvata dalla maggioranza dei due terzi dei soci, secondo il quorum prescritto ratione temporis dall'art. 34 d. lgs. n. 5/2003 inerente alle modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie e ciò in quanto, come già affermato nella richiamata ordinanza del 26.4.2021, in disparte la mancata prova in ordine alla mancanza del quorum richiesto (atteso che dieci soci ben potrebbero, in teoria, rappresentare anche più di due terzi del capitale sociale), i casi di nullità delle delibere assembleari sono tassativi e sono indicati all'art. 2379 c.c.; ne deriva che, stante l'inapplicabilità della regola della nullità virtuale ex 1418 c. I e la non riconducibilità del caso in esame a una delle previsioni di cui all'art. 2379 citato, la nullità della delibera modificativa del 2018 deve essere esclusa;
non coglie nel segno neanche l'eccepita nullità per irragionevolezza della clausola sub iudice formulata dall' secondo il quale, precisamente, CP_2
l'asimmetria della previsione di distinte competenze a seconda di chi sia l'attore (Società piuttosto che Soci), non sarebbe in alcun modo giustificabile; non può infatti dirsi irragionevole una clausola che devolve al suo giudice naturale, qual è il Giudice ordinario, una la controversia;
si aggiunga che, quand'anche la lamentata asimmetria rendesse la clausola compromissoria immeritevole, non si vede per quale ragione dovrebbe ritenersi
pagina 6 di 15 l'invalidità della stessa clausola proprio nella parte in cui devolve le controversie al Giudice ordinario e non, come allora sarebbe più logico, nella parte in cui le devolve ad arbitri.
Come chiarito nella predetta ordinanza, non vi è prova della mancanza del quorum ma, in ogni caso, la delibera non risulta essere stata impugnata, dunque deve ritenersi valida ed efficace.
Fatta tale premessa, occorre in via preliminare qualificare la domanda proposta dalla società attrice.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16231/2024, resa in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, il socio di una cooperativa edilizia è parte di un duplice rapporto, l'uno di carattere associativo e l'altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio tra il pagamento degli oneri per la sua realizzazione e l'assegnazione dell'alloggio (così Cass. 13 maggio 2021, n. 12949; nel medesimo senso, tra le tante: Cass. 30 maggio 2013, n. 13641; Cass. 9 maggio 2013, n. 11015; Cass. 6 settembre 2007, n.
18724; Cass. 28 marzo 2007, n. 7646; Cass. 18 maggio 2004, n. 9393; Cass. 16 aprile 2003, n. 6016).
Il portato di tale distinzione si coglie ove si guardi all'insensibilità dei diritti che si inscrivono nel rapporto di scambio rispetto agli atti degli organi sociali che intendano incidere sui medesimi. Infatti, nelle cooperative edilizie, l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente: con specifico riferimento al corrispettivo dovuto, la misura e le modalità di pagamento sono quelle indicate nel contratto di acquisto, e non possono essere modificate dagli organi sociali, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale, onde al socio che abbia stipulato il contratto di acquisto dell'appartamento cedutogli dalla cooperativa non può essere imposto alcun adeguamento del prezzo, qualora ciò non trovi fondamento nel predetto contratto (Cass. 28 marzo 2007, n. 7646, cit.). In particolare, poiché l'acquisto, da parte dei soci, della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente sia stato costituito passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio, in relazione al quale la cooperativa assume veste di alienante ed il socio quella di acquirente, è escluso che gli organi sociali abbiano facoltà di intervenire successivamente su detta vicenda traslativa, a modifica in peius, in assenza di un'esplicita previsione contrattuale: al socio assegnatario, dopo la stipula del contratto di acquisto, non può dunque essere successivamente imposto alcun adeguamento di prezzo,
pagina 7 di 15 con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi in cui l'organo gestorio della cooperativa deliberi, per converso, detta maggiorazione in contrasto con le previsioni contrattuali, il socio non ha l'onere di impugnare tale delibera entro termini prefissati per legge, trattandosi di un mero atto interno all'ente, inidoneo ad incidere sui diritti derivanti dal contratto di cessione dell'alloggio (Cass. 16 aprile 2003, n. 6016, cit., in motivazione, ove il richiamo a
Cass. 28 marzo 1996 n. 2850 e al principio, ivi enunciato, per cui una deliberazione degli amministratori che, esulando dal campo della gestione della società, incidesse direttamente sui diritti soggettivi dei soci, sarebbe assunta in difetto di potere e sarebbe perciò priva di efficacia;
cfr. pure Cass. 23 settembre 2009, n. 20441, non massimata in CED). Diversamente è a dirsi per quelle forme di contribuzione che si collocano nel rapporto associativo: e a queste si riferisce la giurisprudenza di questa Corte allorquando postula doversi ritenere legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite: affermazione ― questa ― sorretta dal rilievo per cui tale clausola non incide sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, non impegnando i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, riguardando piuttosto essa i rapporti interni alla società, e risultando inoltre pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale (Cass. 8 agosto 2016, n. 16622; Cass. 17 luglio 2008, n. 19719;
Cass. 29 gennaio 2003, n. 1280; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12157).
In tal senso, nemmeno l'assemblea e gli organi della cooperativa hanno il potere di imporre al socio versamenti in denaro ulteriori rispetto all'iniziale conferimento: questo potere in tanto può essere riconosciuto, alla prima e ai secondi, in quanto sia stabilito da una clausola statutaria per i fini dell'espletamento dell'attività della cooperativa e per il perseguimento dello scopo sociale (Cass. 17 maggio 2017, n. 12374, non massimata in CED;
Cass. 9 maggio 2008, n. 11555; Cass. 18 aprile 1998, n. 3942).
Detto ciò, la ha dichiarato di agire nei confronti dei soci convenuti sulla base Parte_2 dell'art. 7 dello statuto sociale, rubricato “Obblighi dei soci”, in virtù del quale il socio deve rimborsare le spese effettuate e sostenute nel suo interesse.
Tale disposizione deve essere interpretata alla luce dei principi riportati.
Invero, la ha agito in giudizio, da una parte, per recuperare le spese sostenute Parte_2 per i lavori del complesso Sant'Antonio, e ulteriori spese conseguenziali, inerenti al rapporto di pagina 8 di 15 scambio e, dall'altra parte, per recuperare spese di tipo diverso.
In relazione alle prime spese, occorre rilevare come nei contratti di assegnazione a firma del notaio non vi sia alcun riferimento alle fatture impagate della DI Persona_2
Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l..
In particolare, negli atti di assegnazione del 18.12.2014, repertorio n. 23236 e raccolta n.
10092, a favore di , e CP_4 Parte_5 Parte_10 Parte_12
, nell'atto del 23.12.2014, repertorio n. 23243 e raccolta n. 10096, a favore di Parte_13
, nell'atto del 20.11.2014, repertorio n. 23181 e raccolta n. 10052, a favore di Parte_9
e, infine, nell'atto del 11.12.2014, repertorio n. 23224 e raccolta n. 10081, Controparte_7
a favore dei soci , , , Parte_7 Parte_8 Parte_14 CP_1
e , è contenuta la seguente Parte_11 Controparte_8 Controparte_2 clausola: “Le parti si danno reciprocamente atto che per le superiori assegnazione è stato sopra esposto il relativo valore e corrispettivo, che rappresenta il prezzo di costo del singolo allogio ed accessori, come risulta dalle scritture contabili della e dai bilanci approvati. Il socio assegnatario, dal canto suo, Parte_2 riconosce di essere stato soddisfatto, con la presente assegnazione, di ogni suo diritto verso la Società
Cooperativa, rimanendo comunque ferme tutte le ragioni debitorie pro quota del socio assegnatario nei confronti della società cooperativa maturate e maturande fino alla cessazione dei rapporti sociali tra le parti” (cfr. produzione documentale dei convenuti allegata alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.).
Diversamente, nell'atto di assegnazione rogato dal notaio del 9.8.2013, Persona_2 repertorio n. 22589 e raccolta n. 9678, a favore di il solo depositato Controparte_3 dall'attrice, risulta che al momento della stipula del detto atto i lavori per le opere di urbanizzazione erano ancora in corso di completamento e le parti hanno pattuito che la consegna materiale dell'alloggio sociale sarebbe avvenuta solo alla data di completamento delle suddette opere, restando comunque ferme tutte le ragioni debitorie pro-quota del socio assegnatario nei confronti della società cooperativa maturate e maturande fino alla definitiva consegna dei citati lavori di urbanizzazione e, comunque, fino alla cessazione dei rapporti sociali tra le parti.
Emerge, dunque, che negli atti di assegnazione in favore di tutti i convenuti, ad eccezione pagina 9 di 15 dell'atto di assegnazione in favore della , non vi è alcun esplicito riferimento alle spese CP_3 di urbanizzazione ulteriori dovute dai soci, mentre vi è la previsione dell'obbligo di contribuire alle spese inerenti i rapporti sociali.
Sulla base dei principi riportati, la società Cooperativa non può chiedere oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo già versato concernenti il rapporto di scambio.
L'unica socia-assegnataria tenuta a corrispondere un compenso ulteriore è CP_3
in quanto ciò è previsto dal contratto.
[...]
La fattura n. 3/2014 del 28/1/2014, emessa da GA.LE.CA. Costruzioni s.r.l. (all. 5 dell'attrice), di € 90.481,81, si riferisce al “saldo per la realizzazione di opere di urbanizzazione relative al cantiere sito a EN (SR) in c.da S. Antonio”, dunque la relativa spesa può essere richiesta pro quota alla sola . CP_3
Per converso, la fattura n. 2/2014 del 28/1/2014, di € 93.807,06, emessa da GA.LE.CA.
Costruzioni s.r.l. (all. 9 dell'attrice), ha ad oggetto “saldo per lavori relativi alla costruzione di n. 15 villette per civile abitazione da realizzare a EN in c.da , come da Parte_16 concessione edilizia n. 7 del 24.2.2010”, è di epoca successiva rispetto al predetto atto di assegnazione della , ma il contratto non contempla obblighi ulteriori e diversi rispetto CP_3
a quelli concernenti gli oneri di urbanizzazione, dunque, in applicazione del superiore principio, la somma in esame non può essere posta pro quota a carico della . CP_3
Peraltro, proprio la diversa previsione contrattuale contenuta negli atti di trasferimento in favore dei soci convenuti diversi dalla porta a ritenere l'intervenuta realizzazione delle CP_3 opere di urbanizzazione alla data di stipula dei medesimi atti di assegnazione, allorquando la società cooperativa era a conoscenza, o avrebbe dovuto conoscere, l'esistenza delle ulteriori pretese creditorie della ditta appaltatrice.
Deve pure considersi l'ammontare della variazioni apportate al progetto, come approvate dall'assemblea della società in data 17.2.2012 (doc. 1 – CI VE ), CP_2 ricomprese nel corrispettivo della vendita e in relazione alle quali i convenuti hanno dichiarato di vantare appositi crediti nei confronti dell'attrice.
Occorre poi rilevare che la Cooperativa ha depositato una relazione contabile 2014, anno in pagina 10 di 15 cui sono stati trasferiti gli immobili, da cui appare risultare il debito di € 168.688,87 nei confronti della impresa EDIL.GA.LE.GA. e il debito IVA per € 28.022,15; in essa sono considerati gli importi versati dai soci assegnatari degli alloggi.
Il documento indicato, tuttavia, oltre ad essere privo di data e firma, recante la mera intestazione della è privo di valore probatorio e risulta contrastare con il bilancio Parte_2 depositato presso la CCIAA, prodotto dal convenuto , nel quale non risultano né il CP_2 debito nei confronti dell'appaltatrice né il debito IVA.
Dalla documentazione prodotta dal convenuto emerge, poi, che in data 28.4.2014, CP_2 dunque in epoca successiva all'atto di assegnazione della , ma precedente agli altri atti, CP_3 la società attrice ha appositamente diffidato la DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l. al completamento delle opere e all'esecuzione a regola d'arte delle stesse, in modo da poter ottenere il rilascio del certificato di collaudo e del certificato di abitabilità, necessari per redigere la contabilità finale, con l'accollo delle spese a carico dei soci (doc. 8); non vi è prova dell'avvenuta ricezione della diffida a mezzo fax da parte della ditta, tuttavia, la stessa risulta idonea a dimostrare che la ditta appaltatrice, a quella data, vantava un credito contestato, di cui la Cooperativa era a conoscenza, dunque negli atti di assegnazione avrebbe potuto richiedere le somme necessarie ai soci assegnatari degli immobili del progetto . Parte_16
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto nei confronti di tutti i convenuti, ad eccezione della , delle domande avanzate per il recupero delle somme versate dalla CP_3 alla ditta appaltatrice in esecuzione dell'accordo transattivo concluso con la stessa. Parte_2
La domanda va, invece, parzialmente accolta nei confronti della , la quale va CP_3 condannata al pagamento in favore dell'attrice solo della sua quota di € 6.032,12 (€ 90.481,15) relativa alla fattura emessa per gli oneri di urbanizzazione, oltre interessi legali dalla domanda, non risultando recapitata la costituzione in mora del 5.10.2018, perché “trasferita”.
Vanno rigettate le domande concernenti il recupero delle spese legali.
La società cooperativa ha agito in giudizio al fine di ottenere la riduzione dell'ipoteca iscritta il 15.5.2015 da DI GA.Le.Ca. s.r.l. per l'importo di € 180.000,00 e la limitazione dell'iscrizione ipotecaria sui terreni della Cooperativa non ancora edificati. Il relativo giudizio pagina 11 di 15 si è concluso con il rigetto della domanda, essendo emerso che gli immobili non edificati della
al pari di tutti gli altri immobili di proprietà della stessa , risultavano gravati da Parte_2 Parte_2 ipoteca volontaria iscritta in data 21.11.2012 dalla Unipol Banca s.p.a. a garanzia del credito di €
3.600.000,00, tale da assorbire oltre la metà del valore dei beni. Per cui è stata ritenuta la congruità della garanzia reale iscritta dalla DI Ga.Le.Ca. Costruzioni s.r.l..
La pronuncia in esame è stata confermata in appello e, successivamente, l'attrice e la ditta hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale la ditta ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca.
Non risulta depositata la delibera di autorizzazione ad agire in giudizio né l'eventuale delibera di ripartizione delle spese nei confronti dei soci, di modo che non è possibile affermare che le dette spese afferiscano al rapporto societario.
L'attrice ha poi chiesto la condanna dei convenuti al pagamento degli importi versati a titolo di interessi moratori del mutuo stipulato per la costruzione degli alloggi relativi al progetto Burrione, corrisposti dal 2015 al 2018, avendo ritardato la stipulazione degli atti di assegnazione per l'intervenuta iscrizione ipotecaria su istanza della predetta ditta appaltatrice.
Al riguardo occorre evidenziare che alla data del 5.9.2016, data del sopralluogo effettuato in sede di consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio per la riduzione ipotecaria davanti al
Tribunale di Siracusa e versata in atti (doc. 14 – fascicolo convenuto ), i lavori di CP_2 urbanizzazione del progetto Burrione erano ancora in corso, difatti erano ancora in fase di realizzazione e completamento le opere interne, sebbene le stesse risultassero completate al
90% (pag. 3 osservazioni CTU). Ciò consente di ritenere che fino al settembre 2016 i lavori non erano stati completati e non vi è prova in atti della data di ultimazione dei lavori. Nell'atto di assegnazione degli alloggi del progetto Burrione del 21.12.2018 (all. 13 del fascicolo del convenuto ) è riportato che l'ultimo atto depositato presso il Comune per gli alloggi CP_2 indicati risale al 25.10.2016, per cui, certamente, fino all'ottobre 2016 gli interessi passivi maturati risultano correttamente versati solo dai soci interessati dal complesso Burrione.
La Cooperativa, il 7.12.2018, ha concluso l'accordo transattivo con la ditta appaltatrice, in virtù del quale la ditta ha acconsentito alla cancellazione dell'ipoteca, permettendo la pagina 12 di 15 stipulazione degli atti di assegnazione.
Sostanzialmente, la prima di concludere l'accordo transattivo, ha atteso la Parte_2 conclusione del giudizio, da essa intrapreso, per la riduzione di ipoteca. L'ordinanza emessa all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. appositamente instaurato reca la data del
2.5.2017, mentre la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 2038/2018 è dell'1.10.2018.
La Cooperativa ha, quindi, operato una sua valutazione in merito all'opportunità di proseguire nel giudizio o trovare una soluzione che le consentisse di procedere in tempi brevi all'assegnazione degli alloggi.
In ogni caso, trattandosi di interessi dovuti per la realizzazione del complesso Burrione, e versati dai soci interessati, la società non risulta legittimata a richiederli ai convenuti.
Ad abundantiam, tenuto conto della infondatezza della domanda volta ad ottenere dai convenuti il versamento degli ulteriori corrispettivi versati alla ditta appaltatrice – di cui questa rappresenta una spesa conseguenziale - e considerato che la Cooperativa ha autonomamente valutato il momento nel quale addivenire ad un accordo con la ditta appaltatrice, la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
L'attrice ha chiesto, infine, il pagamento degli oneri di gestione e amministrativi relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. L'obbligazione in questione discende dal rapporto societario.
Tuttavia, nel caso di specie, le spese non risultano fondate su documentazione contabile della società, sul bilancio o, comunque, su una apposita delibera assembleare, corredata dai documenti giustificativi.
L'attrice si è limitata a depositare una relazione tecnico contabile della sua consulente, che, com'è noto, costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (C. Cass.,
n. 1614/2022).
Alla luce di quanto sopra, in base alle contestazioni mosse, e in assenza di una prova specifica del credito, anche tale domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque l'attrice va condannata al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite- con distrazione in favore dei procuratori del convenuto , dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. - e la convenuta va CP_2 CP_3
pagina 13 di 15 condannata al pagamento delle spese in favore dell'attrice.
Le spese sono liquidate sulla base del dm n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022; nei rapporti tra l'attrice e i convenuti – ad eccezione della convenuta - avuto riguardo al CP_3 valore della controversia (fino a € 520.000,00); esse sono determinate in € 15.000,00 (di cui €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 7.000,00 per la fase istruttoria ed € 4.000,00 per la fase decisionale), con l'aumento del 50% per la pluralità di parti rappresentate dall'avv. Privitera.
Nei rapporti tra l'attrice e la convenuta vanno liquidate sulla base del c.d. decisum CP_3
(art. 5 d.m. n. 55/2014; cfr. C. Cass., SS.UU. n. 19014/2007) (valore fino a € 26.000,00), in €
4.600,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r.g. 1328/2020, vertente tra
[...]
(attrice), , Parte_1 Controparte_2 CP_1 Parte_3
Part
, , , CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
(convenuti) e (convenuta contumace), disattesa
[...] Parte_14 Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al pagamento Controparte_3 in favore dell'attrice della somma di € 6.032,12, oltre interessi come in motivazione;
- Rigetta le residue domande nei confronti di Controparte_3
- Rigetta le domande nei confronti dei convenuti , Controparte_2 CP_1
, Parte_3 CP_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, ;
[...] Parte_12 Parte_13 Parte_14
- Condanna al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che Controparte_3
pagina 14 di 15 liquida in € 4.600,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti , Controparte_2 CP_1
,
[...] Parte_3 CP_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , in solido, Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 delle spese di lite, che liquida in € 22.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge;
- Condanna l'attrice al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati e Filadelfo Pt_9
Tribulato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Milena Aucelluzzo Dott. Mariano Sciacca
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