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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/11/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice
dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale ex artt. 40 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n. 252-1/2024, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 06/08/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto dai
Sig.ri DA SS (C.f.: ) nato a [...] il [...], residente C.F._1
in La Spezia alla Via Monfalcone n. 25; (C.f.: nato a Parte_1 C.F._2
La Spezia il 10/3/1990, residente in [...], Sig. Parte_2
(C.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]al
[...] C.F._3
VI (SP), loc. Piano di Madrignano n.9, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Daniele Castagna (C.F. ), presso il cui C.F._4
studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in AN (SP) alla Piazza
Matteotti n. 63 ed alla p.e.c. Email_1
E da
(C.F./P.I. , con sede legale in Mugnano (LU) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
di Mugnano n. 54, in persona del legale rappresentante Sig. Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Massimiliano Giusti
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 1 di 11 (C.F. ) presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente C.F._5
domiciliata in Lucca (LU) alla Via di Tiglio, 433ed alla p.e.c..:
Email_2
E dai Sig.ri (C.F.: ), nato a [...] il Parte_4 C.F._6
25/8/1968, residente a [...], (C.F. Parte_5
) nato a [...] il [...], residente a [...]
XXIV Maggio n. 321, nato a [...] Parte_6
RI (Repubblica Dominicana) il 14/6/1969, residente a [...], Via Bragarina
52, (C.F.: , e (C.F.: C.F._8 Parte_7
), nato a [...] il C.F._9
15/6/1963 residente a [...], rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dell'Avv. Claudio Cipollini (Cod. Fisc.
) presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente C.F._10
domiciliati a La Spezia (SP) alla Piazza Giuseppe Verdi 19ed alla pec:
Email_3
nonché da
IC PE (C.F.[...]) nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dell'Avv. Ignazio Sabatino ( ) presso il cui studio e domicilio CodiceFiscale_11
digitale è elettivamente domiciliato in La Spezia (SP)alla Piazza Cesare Battisti n°40 ed alla pec Email_4
- Ricorrenti -
per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
(P.Iva: , con sede in Pisa, Via Gaetano Malasoma n. 24 CP_2 P.IVA_2
- Resistente-
1. Gli originari ricorrenti, ex dipendenti della società convenuta, hanno dedotto la mancata corresponsione delle retribuzioni per un importo complessivamente pari ad €
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 2 di 11 82.791,8, oltre al T.F.R. maturato e conseguentemente divenuto esigibile al momento della presentazione delle loro dismissioni avvenute nei mesi di maggio e giugno 2024. Il credito risultava sostenuto dai Decreti Ingiuntivi immediatamente esecutivi emessi dal
Giudice del Lavoro del Tribunale della Spezia (cfr. pag. 5 del ricorso):
“1)il D.I. n° 444/2024 (RG Lav. 1106/2024) con il quale (in solido con i CP_2
committenti coobbligati ex art. 26 dlgs. 276/2003) è stata ingiunta a pagare a DA
SS la somma di € 25.179,83 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza;
(…) l'ulteriore somma di € 38.856,77 (…) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza;
alla sola (…) di pagare l'ulteriore somma di € CP_2
7.710,18 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali alla scadenza;
il tutto oltre le spese di procedimento;
(2)il D.I. n° 445/2024 (RG Lav. 1107/2024) con il quale (in solido con i CP_2
committenti coobbligati ex art. 26 dlgs. 276/2003) è stata ingiunta a pagare a Parte_2
“la somma di € 35833,60 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla
[...]
scadenza e oltre le spese di questo procedimento che liquida in € 259,00 per esborsi, €
1370,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta
e successive occorrende;
e alla sola (…) l'ulteriore somma di € 6.470,23 oltre CP_2
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza;
il tutto oltre le spese di procedimento;
(3)il D.I. n° 446/2024 (RG Lav. 1108/2024) con il quale (in solido con i CP_2
committenti coobbligati ex art. 26 d.lgs. 276/2003) è stata ingiunta a pagare ad Pt_1
la somma di € 35998,27 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla
[...]
scadenza e oltre le spese di questo procedimento che liquida in € 259,00 per esborsi, €
1370,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta
e successive occorrende e alla sola (…)l'ulteriore somma di € 4999,00 oltre CP_2
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza;
il tutto oltre le spese del procedimento”. Pertanto, dette ingiunzioni unitamente ai pedissequi atti di precetto riportano un'esposizione debitoria per un totale di €163.193,92.
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 3 di 11 Successivamente in data 25/3/2025 è intervenuta per un credito pari ad Controparte_1
€ 64.759,78, incarnato in decreto ingiuntivo n. 1054/2024 emesso il 9/10/2024 dal
Tribunale di Lucca nel procedimento r.g. 2773/2024, anch'essa instando per la liquidazione giudiziale della debitrice, ed il 4/6/2025 i Sig.ri , e Pt_4 Pt_5 Pt_6
, in epigrafe meglio identificati, per crediti retributivi e per TFR Pt_7
complessivamente pari ad € 56.699,68 e comprovati dalla diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004 prot. n. DA-SP/2024/0547 del 14/1/2025, notificata il 20/2/2025. Ancora il 30/6/2025 è intervenuto il Sig. IC PE per un credito da lavoro subordinato pari ad € 32.715,65 retto da decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale della Spezia D.I. n. 405/2024 – Rg 1193/2024.
2. Il contraddittorio risulta instaurato nei confronti della convenuta, la quale si è costituita in data 26/2/2025 dichiarando l'insussistenza dei presupposti per l'apertura di liquidazione giudiziale. Il debitore, tra le altre motivazioni poste a fondamento delle sue argomentazioni difensive, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti dal momento che il loro credito risulterebbe ancora sub iudice ed attualmente non esigibile dal momento che il Tribunale di La Spezia nel corso dei giudizi di opposizione nei confronti dei decreti ingiuntivi ha sospeso l'efficacia provvisoriamente esecutiva di due di essi (restando fermo il terzo pur sempre opposto).
In merito agli ulteriori interventi dei creditori istanti per la sua liquidazione giudiziale la debitrice si è dapprima riservata di contestarne la debenza, salvo con le note di trattazione scritta per l'ultima udienza, limitarsi a prenderne atto e rimettersi alla decisione del Tribunale.
Pertanto, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, non pare necessario delibare in via incidentale la questione della legittimazione attiva dei primi ricorrenti – la quale comunque non potrebbe essere esclusa in relazione al Sig. Parte_2
il cui decreto ingiuntivo non è stato sospeso, né a quanto consta, riformato dal
[...]
Tribunale di Spezia – attese le ulteriori domande di altri creditori per l'apertura della liquidazione giudiziale, rimaste incontestate.
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 4 di 11 2.1 Il resistente ha aggiunto altresì che risulterebbe insussistente lo stato d'insolvenza dacché il mancato pagamento dei crediti di cui all'originario ricorso discende dal disconoscimento del credito dei ricorrenti e risponde pertanto ad una scelta della Società
e non all'incapacità di questa di far fronte ai propri debiti. Aggiunge ulteriormente che, stante lo stato di liquidazione di fatto in cui versa la Società e l'attività meramente conservativa da questa svolta, l'insolvenza andrà valutata in senso cd. statico e non dinamico, dacché la società non si propone di operare ulteriormente sul mercato ed in considerazione del fatto che il l'attivo patrimoniale, come rettificato con gli ultimi bilanci depositati, risulta in grado di soddisfare i debiti da cui la società è gravata.
Il Tribunale, pertanto, in data 5/6/2025 ha dato incarico al CTU, Dott.ssa Per_1
, sottoponendole il seguente quesito: “1) verificare la sussistenza in capo ad
[...]
dello stato di insolvenza art. 2, co. 1 lett. b) e121 CCI CP_2
2) verificare la correttezza dei bilanci della resistente per gli esercizi, 2021, 2022 e 2023 di e delle rettifiche patrimoniali che essa ha apportato con la situazione CP_2
aggiornata al 31/12/2023;
2) in caso di omesso deposito del bilancio per l'esercizio 2024 da parte della resistente, ricostruire il bilancio d'esercizio di al 31.12.2024 o comunque ricostruire una CP_2
situazione economico/patrimoniale/finanziaria aggiornata”.
Con note del 24/6/2025 il debitore resistente ha affermato quanto segue “Nel periodo successivo alla costituzione nel presente giudizio, la società si è ulteriormente attivata mettendo allo studio le questioni di cui si fa cenno nella memoria di costituzione, ossia l'azione giudiziale per il recupero dell'ingente credito vantato nei confronti di TISG rappresentato in bilancio, nonché per il risarcimento del danno nei confronti dei Sigg.ri relativo ai costi sostenuti nel periodo febbraio-giugno 2024. Indipendentemente Pt_2
dalle suddette azioni – ed anzi, proprio perché la loro introduzione appare necessaria ai fini della realizzazione dei crediti - il tempo trascorso e le vicende ricostruite nella memoria di costituzione impongono senz'altro una svalutazione del credito commerciale nei confronti di TISG o, quanto meno, la previsione di un fondo rischi, e lo squilibrio che
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 5 di 11 ne deriva determina una situazione di insolvenza ancorché la si valutati, come soltanto sul piano della capienza del patrimonio attivo a soddisfare i debiti”. Il Tribunale pertanto ha revocato l'incarico al CTU e infine riservato la decisione al Collegio il 7/8/2025.
3. Deve ritenersi la competenza del Tribunale adito, atteso che la sede legale risultante dal registro dell'impresa, con la quale si presume coincidere il centro degli interessi principali del debitore, è situata nel circondario di questo Ufficio.
4. L'attività istruttoria officiosamente espletata ha inoltre permesso di accertare la pendenza di debiti contributivi nei confronti di per € 420.112,66. CP_3
È perciò di tutta evidenza che l'ammontare della debitoria complessivamente emergente a carico dell'imprenditore convenuto supera la soglia fissata dall'art. 49, co. 5, CCII.
5. L'esame della domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale e della documentazione versata in atti porta a ritenere sussistenti sia il requisito della assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, sia il requisito oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa resistente, ai sensi dell'art. 121 CCII.
5.1 La qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale del soggetto resistente deve ritenersi sussistente dalle dimensioni economico organizzative dell'impresa nonché dall'oggetto dell'attività. Tale qualità risulta d'altronde dalla visura camerale e non esistono elementi di sorta in base ai quali possa ritenersi che la predetta, iscritta in sezione ordinaria presso la Camera di
Commercio, sia da qualificarsi come imprenditore non soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.
5.2 Dall'esame della documentazione in atti, non si apprezza la mancanza dei requisiti dimensionali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), devono congiuntamente sussistere affinché un soggetto possa qualificarsi come “impresa minore” e sottrarsi, in ragione di ciò, all'ambito applicativo della disciplina della liquidazione giudiziale.
L'art. 121, con previsione del tutto sovrapponibile a quella del previgente art. 1 della legge fallimentare, afferma che “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 6 di 11 imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, vale a dire:
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
Analogamente a quanto fino ad oggi previsto per la dichiarazione di fallimento, è, dunque, colui che intende sottrarsi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a dover provare di possedere i requisiti tutti indicati nella lett. d) dell'art. 2.
CCII.
A tale riguardo, considerata la sostanziale continuità tra la disciplina in esame ed il regime dettato dalla legge fallimentare, è possibile richiamare i principi di diritto consolidatisi in seno alla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere della prova dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Si veda, ex multis, Cass. I sez. civ. n.11309/2009, che ha precisato: che l'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale è stata presentata l'istanza, mentre l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul ricorrente;
che, pur non avendo il valore di prova legale, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sono la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore, a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi.
5.3. Nel caso di specie, l'imprenditore risulta costituito ma non ha contestato la ricorrenza del presupposto soggettivo del superamento delle soglie dimensionali per
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 7 di 11 l'apertura della liquidazione giudiziale, e d'altronde dagli atti di causa risulta il positivo superamento delle soglie dimensionali rilevanti.
7. Lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore si manifesta già chiaramente nel mancato assolvimento dei numerosi e cospicui debiti di cui ai ricorsi via via depositati e degli obblighi contributivi e trova conferma nei diversi pignoramenti sia mobiliari, svolti presso la sede sociale (ove l'Ufficiale notificatore ha rinvenuto esclusivamente uno studio commercialistico) e presso terzi che hanno reso dichiarazione di consistenza negativa.
D'altronde lo stato d'insolvenza è stato infine riconosciuto dallo stesso debitore con le già richiamate note di trattazione scritta del 24/6/2025. Sul punto preme solo sottolineare che l'originaria difesa spiegata dalla debitrice non può comunque essere avallata in considerazione del fatto che la società non è in stato di liquidazione almeno dal punto di vista formale, in quanto la messa in liquidazione non è stata deliberata dagli organi sociali ed iscritta al registro delle imprese, non risulta pertanto alcuna evidenza formale dello stato di liquidazione, il quale è meramente predicato dalla società.
Conseguentemente non può essere sic et simpliciter applicato il richiesto criterio dell'insolvenza statica, in luogo di quella dinamica. Senza contare che alla stregua della rettifica dei bilanci più volte svolta dalla medesima Società lo stesso patrimonio attivo della società pare insufficiente alla soddisfazione dei crediti da cui è gravata.
Sussistendo, pertanto, tutti presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe;
Ritenuto di dover individuare il nominativo del Curatore tra quelli presenti nell'Albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della giustizia di cui all'art. 356
CCII, tenuto conto altresì dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII,
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione sopra indicata, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 49, 121, 256 del d.lgs. n. 14/2019, nonché, per ciò che concerne la nomina del Curatore, i criteri dettati dall'art. 358 del medesimo d.lgs.
DICHIARA
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 8 di 11 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P.Iva: CP_2
, con sede in Pisa, Via Gaetano Malasoma n. 24 P.IVA_2
NOMINA
Giudice Delegato alla procedura il Dott. Marco Zinna
NOMINA
Curatore la Dott.ssa la quale appare in possesso di un'organizzazione di Persona_2
studio e di risorse che, allo stato, appare adeguata ai fini del rispetto dei termini prescritti dall'art. 213 CCII, con invito a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) alla ricerca dei beni del debitore, dei soci illimitatamente responsabili e di coloro nei confronti dei quali la procedura possa vantare ragioni di credito e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo della procedura
7) ad acquisire le visure del Pubblico Registro Automobilistico
ORDINA
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 9 di 11 al legale rappresentante della società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
ONERA il debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'art. 198, co. 2, CCII, avvertendo che, in mancanza, alla redazione dovrà provvedere il Curatore, il quale è altresì tenuto ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
FISSA il giorno 19/2/2025 ore 10:15, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dei falliti termine perentorio fino trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore
AVVISA
i creditori e i terzi che le suindicate modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 10 di 11 elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002
DISPONE che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la presente sentenza venga comunicata al debitore, al Curatore ed al richiedente l'apertura della liquidazione giudiziale e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio dell'11/11/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Marco Zinna Dott.ssa Eleonora Polidori
R.G.P.U. n. 252-1/2024 Pagina 11 di 11