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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/07/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(codice fiscale ), con sede in Piazza Garibaldi, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
persona Sindaco, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Leonforte via Leopardi n. 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera (Codice Fiscale ), che la C.F._1
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Attrice Opponente-
CONTRO
Avv. nato a [...] il giorno 11/01/1976 (c.f.: Controparte_1
), con studio in Enna alla Piazza Kennedy n°4, ove è elettivamente domiciliato, C.F._2
rappresentato e difeso da sé stesso, nella propria qualità di custode giudiziario degli immobili pignorati in seno alla procedura esecutiva immobiliare n.04/2011 R.G.E.I. promossa contro “ Controparte_2
corrente in via San Giovanni n.35/a, (p.i.: ), pendente presso il Tribunale di Enna, Pt_1 P.IVA_2
accorpante il Tribunale di Nicosia, nominato custode dal Giudice delle Esecuzioni con ordinanza del
20/06/2013.
-Convenuto Opposto -
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione a precetto, ritualmente notificato, il ha convenuto nel Parte_1
presente giudizio l'Avv. quale custode giudiziario degli immobili pignorati nella Controparte_1 procedura immobiliare n°04/2011 R.G. promossa contro “ ed ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'atto di precetto da detto custode notificatogli in data 29/05/2024 per il pagamento dell'importo di € 130.800,00, oltre accessori (interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo, oltre ancora spese del procedimento di ingiunzione liquidate in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, iva e c.p.a.) portato dal decreto ingiuntivo n. 330/2023 provvisoriamente esecutivo, emesso e depositato in data 22.12.2023 dal Tribunale di Enna nel procedimento iscritto al n. 1140/2023 R.G.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: i) che il suddetto decreto ingiuntivo è Parte_1
stato impugnato dal presso il Tribunale di Enna RG 134/2024 Dott. Naldi ud Parte_1
24/09/2024, giudizio di opposizione in seno al quale l'Ente ha contestato il titolo esecutivo, Con evidenziando che il è anche creditore della TA , oltre ad aver ricevuto a sua Parte_1
volta un precedente Pignoramento presso Terzi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per riscuotere
Con le medesime somme richieste dall'Avv. in nome e per conto della TA , ed eccependo, CP_1
pertanto, la compensazione;
ii) che il decreto ingiuntivo notificato il 05/01/2024, e contestuale precetto notificato il 29/05/2024 si basano sull'errato presupposto che il non abbia voluto Parte_1 corrispondere i canoni di locazione di €.130.800,00 al Custode Giudiziario della procedura esecutiva Con immobiliare n 4/2011 promossa contro la TA , mentre, in realtà, i suddetti canoni di locazione, oltre ad essere stati pignorati dalla con il pignoramento presso terzi notificato Controparte_3
in data 24/09/2019 (All. 3), non sono altresì dovuti in quanto il è contestualmente Parte_1
Con anche creditore della TA per l'omesso pagamento dei tributi locali Imu, tasi, Tarsu, tari
(€.335.912,00 + €.147.465,00), somme di gran lunga superiori ai canoni di locazione richiesti con il suddetto decreto ingiuntivo;
iii) in ogni caso, il creditore opposto non avrebbe diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del Comune di , atteso che quest'ultimo ha accantonato le Pt_1
somme in virtù del pignoramento presso terzi notificato dalla del 24/09/2019 Controparte_3
avente ad oggetto i canoni di locazione ossia le stesse somme che oggi il custode giudiziario richiede prima con il decreto ingiuntivo notificato il 05/01/2024 e poi con il precetto notificato il 29/05/2024.
In data 27/06/2024, si è costituito in giudizio l'Avv. nella qualità, eccependo la Controparte_1 palese inammissibilità dell'opposizione a precetto di controparte, siccome proposta in violazione al pagina 2 di 6 comma secondo dell'art. 615 c.p.c., a mente del quale, quando l'esecuzione è iniziata, l'opposizione a precetto si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, ipotesi che ricorrerebbe nel caso a mani, stante che, dopo la notifica del precetto ma prima della instaurazione del presente procedimento
(avvenuta in data 15.06.2024), e precisamente in data 11.06.2024, l'opposto ha, altresì, notificato atto di pignoramento presso terzi al debitore opponente. In ogni caso, la presente opposizione sarebbe inammissibile, in quanto ripropone motivi che, da un lato attengono a fatti anteriori alla formazione del titolo e, dall'altro lato, in quanto detti fatti sono i medesimi già dedotti innanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo richiamata dallo stesso ente opponente, fermo, ad ogni modo, il principio giurisprudenziale secondo cui “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. Civ., ordinanza 2 agosto 2021, n.
22090).
Nel merito, per non mancare di difesa, l'opposto ha dedotto: a) che, stante il vincolo di indisponibilità che consegue al pignoramento immobiliare anche dei frutti civili, ad essere illegittimo ed inefficace sarebbe il pignoramento presso terzi notificato ad istanza della , e non già il decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto;
b) che i canoni di locazione costituiscono frutti civili dell'immobile pignorato, di talché i canoni oggetto di causa seguono la stessa sorte dell'immobile a cui si riferiscono, risultando anch'essi parimenti pignorati già a far data dall'anno 2011 con la conseguenza che, prevedendo l'art. 2917 c.c. che “se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione” ed essendo i crediti asseriti dal opponente maturati soltanto Pt_1
a partire dal 2015, non potrebbe operare tra i due crediti alcuna compensazione;
c) infine, che una compensazione del tipo di quella invocata dal comunque, sarebbe del tutto illegittima, in Pt_1 quanto violerebbe il principio generale della par condicio creditorum, e ciò alla luce dell'intervento spiegato dal medesimo nella stessa procedura esecutiva immobiliare n.04/2011 R.G.E.I. del Pt_1
Tribunale di Enna.
A dire dell'opposto, l'inammissibilità dell'opposizione qui avversata sarebbe talmente grave da giustificare, oltre che il suo rigetto, altresì la condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del giorno 1° febbraio 2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione del procedimento de quo con quello portante il n. 1588/2019 r.g. “stante il diverso stato in cui i due procedimenti si trovano, atteso che il procedimento in epigrafe è chiamato oggi alla prima
pagina 3 di 6 udienza di trattazione e occorre che ci si riservi in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente, oltre che sulle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, mentre il procedimento iscritto al n. 1588/2019 r.g.a.c. viene chiamato per la precisazione delle conclusioni e verrà posto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice Istruttore, alla prima udienza, ritenuto il carattere dirimente delle eccezioni di inammissibilità dell'opposizione e la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e fissato, all'uopo, l'udienza del 15.07.2025 alla quale la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione alla domanda di chiamata in causa del terzo Agenzia delle Entrate
Riscossione già , spiegata dall'opponente che l'ha ribadita ancora nelle note di Controparte_3
precisazione delle conclusioni, occorre evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità della domanda esclude la necessità di integrare il contraddittorio, poiché la domanda stessa non è destinata a proseguire il giudizio;
invero, l'ordine di integrazione del contraddittorio ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, con la conseguenza che detto ordine non può essere impartito dal giudice quando l'impugnazione originariamente proposta non sia ammissibile (arg. in tale senso, da Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16858 del 24/06/2019).
Ora, il carattere dirimente dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposto in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, è già stato evidenziato dal giudice istruttore in seno all'ordinanza riservata del 14.02.2025, con la quale la causa è stata avviata al suo epilogo giudiziario, proprio sul presupposto della fondatezza del rilievo dell'Avv. secondo cui, una CP_1 volta avviata l'esecuzione con la notifica dell'atto di pignoramento, deve trovare applicazione il secondo comma dell'art. 615 c.p.c., anche in ossequio al principio di necessaria bifasicità sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito (così massimata Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 che riprende quanto già statuito da
Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018).
pagina 4 di 6 A ciò si aggiunga che risulta fondato, altresì, il secondo profilo di inammissibilità evidenziato dall'opposto che ha precisato che, comunque, nel caso a mani, si è in presenza di opposizione avverso procedura esecutiva (rectius alla sua minaccia concretizzatasi nella notifica del precetto) fondata su titolo di formazione giudiziale, per la quale, come noto, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione, essendo precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Come statuito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso.
Non risulta, invero contestato specificamente dall'ente opponente quanto eccepito dall'opposto, ossia che le eccezioni spiegate dal in atto di opposizione a precetto hanno ad oggetto Parte_1 questioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo, tant'è vero che dette eccezioni non sono altro che precise e fedeli ripetizioni di quanto già scritto dal debitore nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Le spese processuali devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ma, altresì, del suo concreto svolgimento e del suo epilogo.
Quanto alla domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposto, deve ritenersi che non ne sussistono i presupposti, considerato che con riferimento all'elemento della temerarietà della lite, è stato più volte affermato, che essa dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n.
9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011).
Di contro, invece, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definendo il giudizio iscritto al n. 564/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Parte_1
- Condanna il a rifondere, in favore dell'opposto Avv. le spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in Euro 4.217,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed
Iva come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c., depositata in data 17 luglio 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 564 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PROMOSSA DA
(codice fiscale ), con sede in Piazza Garibaldi, in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
persona Sindaco, legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Leonforte via Leopardi n. 17 presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera (Codice Fiscale ), che la C.F._1
rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-Attrice Opponente-
CONTRO
Avv. nato a [...] il giorno 11/01/1976 (c.f.: Controparte_1
), con studio in Enna alla Piazza Kennedy n°4, ove è elettivamente domiciliato, C.F._2
rappresentato e difeso da sé stesso, nella propria qualità di custode giudiziario degli immobili pignorati in seno alla procedura esecutiva immobiliare n.04/2011 R.G.E.I. promossa contro “ Controparte_2
corrente in via San Giovanni n.35/a, (p.i.: ), pendente presso il Tribunale di Enna, Pt_1 P.IVA_2
accorpante il Tribunale di Nicosia, nominato custode dal Giudice delle Esecuzioni con ordinanza del
20/06/2013.
-Convenuto Opposto -
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di opposizione a precetto, ritualmente notificato, il ha convenuto nel Parte_1
presente giudizio l'Avv. quale custode giudiziario degli immobili pignorati nella Controparte_1 procedura immobiliare n°04/2011 R.G. promossa contro “ ed ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'atto di precetto da detto custode notificatogli in data 29/05/2024 per il pagamento dell'importo di € 130.800,00, oltre accessori (interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze al soddisfo, oltre ancora spese del procedimento di ingiunzione liquidate in € 2.242,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi, iva e c.p.a.) portato dal decreto ingiuntivo n. 330/2023 provvisoriamente esecutivo, emesso e depositato in data 22.12.2023 dal Tribunale di Enna nel procedimento iscritto al n. 1140/2023 R.G.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: i) che il suddetto decreto ingiuntivo è Parte_1
stato impugnato dal presso il Tribunale di Enna RG 134/2024 Dott. Naldi ud Parte_1
24/09/2024, giudizio di opposizione in seno al quale l'Ente ha contestato il titolo esecutivo, Con evidenziando che il è anche creditore della TA , oltre ad aver ricevuto a sua Parte_1
volta un precedente Pignoramento presso Terzi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per riscuotere
Con le medesime somme richieste dall'Avv. in nome e per conto della TA , ed eccependo, CP_1
pertanto, la compensazione;
ii) che il decreto ingiuntivo notificato il 05/01/2024, e contestuale precetto notificato il 29/05/2024 si basano sull'errato presupposto che il non abbia voluto Parte_1 corrispondere i canoni di locazione di €.130.800,00 al Custode Giudiziario della procedura esecutiva Con immobiliare n 4/2011 promossa contro la TA , mentre, in realtà, i suddetti canoni di locazione, oltre ad essere stati pignorati dalla con il pignoramento presso terzi notificato Controparte_3
in data 24/09/2019 (All. 3), non sono altresì dovuti in quanto il è contestualmente Parte_1
Con anche creditore della TA per l'omesso pagamento dei tributi locali Imu, tasi, Tarsu, tari
(€.335.912,00 + €.147.465,00), somme di gran lunga superiori ai canoni di locazione richiesti con il suddetto decreto ingiuntivo;
iii) in ogni caso, il creditore opposto non avrebbe diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del Comune di , atteso che quest'ultimo ha accantonato le Pt_1
somme in virtù del pignoramento presso terzi notificato dalla del 24/09/2019 Controparte_3
avente ad oggetto i canoni di locazione ossia le stesse somme che oggi il custode giudiziario richiede prima con il decreto ingiuntivo notificato il 05/01/2024 e poi con il precetto notificato il 29/05/2024.
In data 27/06/2024, si è costituito in giudizio l'Avv. nella qualità, eccependo la Controparte_1 palese inammissibilità dell'opposizione a precetto di controparte, siccome proposta in violazione al pagina 2 di 6 comma secondo dell'art. 615 c.p.c., a mente del quale, quando l'esecuzione è iniziata, l'opposizione a precetto si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, ipotesi che ricorrerebbe nel caso a mani, stante che, dopo la notifica del precetto ma prima della instaurazione del presente procedimento
(avvenuta in data 15.06.2024), e precisamente in data 11.06.2024, l'opposto ha, altresì, notificato atto di pignoramento presso terzi al debitore opponente. In ogni caso, la presente opposizione sarebbe inammissibile, in quanto ripropone motivi che, da un lato attengono a fatti anteriori alla formazione del titolo e, dall'altro lato, in quanto detti fatti sono i medesimi già dedotti innanzi al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo richiamata dallo stesso ente opponente, fermo, ad ogni modo, il principio giurisprudenziale secondo cui “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione” (Cass. Civ., ordinanza 2 agosto 2021, n.
22090).
Nel merito, per non mancare di difesa, l'opposto ha dedotto: a) che, stante il vincolo di indisponibilità che consegue al pignoramento immobiliare anche dei frutti civili, ad essere illegittimo ed inefficace sarebbe il pignoramento presso terzi notificato ad istanza della , e non già il decreto Controparte_3
ingiuntivo opposto;
b) che i canoni di locazione costituiscono frutti civili dell'immobile pignorato, di talché i canoni oggetto di causa seguono la stessa sorte dell'immobile a cui si riferiscono, risultando anch'essi parimenti pignorati già a far data dall'anno 2011 con la conseguenza che, prevedendo l'art. 2917 c.c. che “se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione” ed essendo i crediti asseriti dal opponente maturati soltanto Pt_1
a partire dal 2015, non potrebbe operare tra i due crediti alcuna compensazione;
c) infine, che una compensazione del tipo di quella invocata dal comunque, sarebbe del tutto illegittima, in Pt_1 quanto violerebbe il principio generale della par condicio creditorum, e ciò alla luce dell'intervento spiegato dal medesimo nella stessa procedura esecutiva immobiliare n.04/2011 R.G.E.I. del Pt_1
Tribunale di Enna.
A dire dell'opposto, l'inammissibilità dell'opposizione qui avversata sarebbe talmente grave da giustificare, oltre che il suo rigetto, altresì la condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del giorno 1° febbraio 2022, il Giudice Istruttore ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la riunione del procedimento de quo con quello portante il n. 1588/2019 r.g. “stante il diverso stato in cui i due procedimenti si trovano, atteso che il procedimento in epigrafe è chiamato oggi alla prima
pagina 3 di 6 udienza di trattazione e occorre che ci si riservi in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata dall'opponente, oltre che sulle richieste istruttorie avanzate da parte opposta, mentre il procedimento iscritto al n. 1588/2019 r.g.a.c. viene chiamato per la precisazione delle conclusioni e verrà posto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., il Giudice Istruttore, alla prima udienza, ritenuto il carattere dirimente delle eccezioni di inammissibilità dell'opposizione e la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e fissato, all'uopo, l'udienza del 15.07.2025 alla quale la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione normativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in relazione alla domanda di chiamata in causa del terzo Agenzia delle Entrate
Riscossione già , spiegata dall'opponente che l'ha ribadita ancora nelle note di Controparte_3
precisazione delle conclusioni, occorre evidenziare che, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità della domanda esclude la necessità di integrare il contraddittorio, poiché la domanda stessa non è destinata a proseguire il giudizio;
invero, l'ordine di integrazione del contraddittorio ha lo scopo di rendere possibile la decisione sul merito, con la conseguenza che detto ordine non può essere impartito dal giudice quando l'impugnazione originariamente proposta non sia ammissibile (arg. in tale senso, da Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16858 del 24/06/2019).
Ora, il carattere dirimente dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposto in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, è già stato evidenziato dal giudice istruttore in seno all'ordinanza riservata del 14.02.2025, con la quale la causa è stata avviata al suo epilogo giudiziario, proprio sul presupposto della fondatezza del rilievo dell'Avv. secondo cui, una CP_1 volta avviata l'esecuzione con la notifica dell'atto di pignoramento, deve trovare applicazione il secondo comma dell'art. 615 c.p.c., anche in ossequio al principio di necessaria bifasicità sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito (così massimata Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6892 del 14/03/2024 che riprende quanto già statuito da
Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018).
pagina 4 di 6 A ciò si aggiunga che risulta fondato, altresì, il secondo profilo di inammissibilità evidenziato dall'opposto che ha precisato che, comunque, nel caso a mani, si è in presenza di opposizione avverso procedura esecutiva (rectius alla sua minaccia concretizzatasi nella notifica del precetto) fondata su titolo di formazione giudiziale, per la quale, come noto, possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione, essendo precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
Come statuito costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato dal giudicato, che si siano verificati successivamente alla formazione dello stesso.
Non risulta, invero contestato specificamente dall'ente opponente quanto eccepito dall'opposto, ossia che le eccezioni spiegate dal in atto di opposizione a precetto hanno ad oggetto Parte_1 questioni relative a fatti anteriori alla formazione del titolo, tant'è vero che dette eccezioni non sono altro che precise e fedeli ripetizioni di quanto già scritto dal debitore nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Le spese processuali devono seguire la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa ma, altresì, del suo concreto svolgimento e del suo epilogo.
Quanto alla domanda di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avanzata dall'opposto, deve ritenersi che non ne sussistono i presupposti, considerato che con riferimento all'elemento della temerarietà della lite, è stato più volte affermato, che essa dev'essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. n.
9579/2000; Cass. n. 73/2003; Cass. n. 9060/2003; Cass. n. 13071/2003; Cass. n. 3993/2011).
Di contro, invece, la semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definendo il giudizio iscritto al n. 564/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal Parte_1
- Condanna il a rifondere, in favore dell'opposto Avv. le spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in Euro 4.217,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed
Iva come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma c.p.c., depositata in data 17 luglio 2025.
Il GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6