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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 322/2023 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Volpe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Savoia n.72, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
-Appellato contumace=
e in persona del suo Presidente e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_1
-Appellato contumace= pagina 1 di 7 OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2018 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Spoleto al fine di ottenere lo scioglimento della Controparte_1
comunione ordinaria esistente tra le parti ed avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in Todi, frazione Crocefisso, loc. San Benigno – Torresquadrata,
composto da un appartamento con annessi due posti auto scoperti e frazione di 1/9 su terreni agricoli limitrofi.
Esponeva l'attore: - di aver acquistato il detto compendio immobiliare per atto a rogito notaio di Roma il 10.10.12 in comune con il - che, Per_1 CP_1
contestualmente all'atto di acquisto, gli acquirenti avevano stipulato un contratto di mutuo con la per la somma di Controparte_2
€.163.500,00; - che sin dal momento dell'acquisto il si era disinteressato al CP_1
pagamento delle rate di mutuo, cui l'attore aveva regolarmente fatto fronte in prima persona;
- che nonostante i tentativi di sciogliere la comunione in via amichevole ed anche col procedimento di mediazione il era rimasto inerte;
tutto ciò posto il CP_1
chiedeva lo scioglimento della comunione ed il rimborso di quanto Parte_1
corrisposto in via esclusiva a titolo di ratei di mutuo e di spese condominiali.
ancorché citato regolarmente in giudizio, non si costituiva e rimaneva Controparte_1
contumace.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza il giudice ordinava ex art. 107 cpc l'intervento della
[...]
in qualità di creditrice ipotecaria;
l'istituto di Controparte_2
credito si costituiva senza opporsi alla richiesta di divisione.
La causa veniva istruita mediante la documentazione proposta e la CTU valutativa dell'immobile, quindi il Tribunale di Spoleto, con sentenza non definitiva n.841/2022
così statuiva: 1) dichiarava lo scioglimento della comunione tra i)o e Parte_2
; 2) rigettava le altre domande proposte da parte attrice;
3) disponeva per Controparte_1
la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Avverso il secondo punto del dispositivo ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
I) “omessa valutazione del materiale probatorio, violazione falsa applicazione artt. 115-
116 cpc”; ha sostenuto il giudice di prime cure che l'attore non abbia dato prova di aver pagato interamente le spese del mutuo “in mancanza di produzione del piano di
ammortamento del mutuo”, ma il piano di ammortamento è stato regolarmente depositato sia dall'attore che dalla chiamata in causa. Inoltre anche la banca creditrice ha fornito prova del regolare pagamento di tutte le rate del mutuo, mentre l'attore ha dimostrato la provenienza dei pagamenti -delle rate suddette e degli oneri condominiali-
dal proprio conto personale.
II) “contraddittorietà/inesistenza della motivazione, nullità della sentenza ex art. 132
Cont c.1 n.4 ”; il primo giudice non ha dato conto del percorso argomentativo seguito,
mancando ogni riferimento al contenuto dei documenti prodotti, ciò che integra un error
in procedendo che comporta la nullità della sentenza.
III) “violazione e falsa applicazione art. 8 comma 4 bis D.L.vo 28/2010 e artt. 116 cpc e
279 C.C.”; la mancata partecipazione del al procedimento di mediazione, CP_1
senza alcun giustificato motivo, costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 8,
pagina 3 di 7 comma 4 bis del D.L.vo n.28/2010, vigente al tempo della proposizione dell'azione, ma nonostante ciò il Tribunale di Spoleto non ha minimamente valutato tale elemento indiziario;
in conformità dei motivi di impugnazione proposti ha chiesto che, in Parte_1
riforma parziale della sentenza impugnata ed in particolare del secondo capo del dispositivo, venisse dichiarato che l'appellante è creditore di Controparte_1
dell'importo di €.33.254,86 a titolo di rate di mutuo non pagate e di €.8.400,00 per oneri condominiali, in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Pur a fronte di rituale notifica, gli appellati non si sono costituiti in giudizio e, pertanto,
si è proceduto in loro contumacia.
All'udienza del 6.12.2023 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 6.11.2024 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
L'appello è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo occorre rilevare che il Tribunale di Spoleto ha argomentato il rigetto della domanda dell'attore sulla base della mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo (cfr. pag.3 della sentenza oggetto di gravame), ma il documento in questione è stato ritualmente prodotto dalla terza chiamata (oltre che dall'odierno appellante all'allegato 02.1), quindi la decisione deve fondarsi anche su tale documento, in base al principio di acquisizione (o non dispersione) delle fonti di prova
(art.115 cpc e, in giurisprudenza Cass. S.U. 16.2.2023 n.4835).
Tanto premesso occorre rilevare che le prove documentali costituite dai bonifici bancari,
unitamente al piano di ammortamento del mutuo, consentono di ritenere fondatamente pagina 4 di 7 dimostrato l'integrale pagamento del mutuo da parte del dal 30.4.2013 (in Parte_1
precedenza l'appellante risulta aver corrisposto la metà della rata mensile, pari ad
€.898,78, quindi non ha maturato nessun credito nei confronti del al 6.5.2014, CP_1
oltre che il 3.12.2014 e nel periodo 3.2.2015-5.12.2018.
Contr Nei mesi rimanenti i pagamenti sul conto corrente della cointestato a Parte_3
sarebbero stati effettuati in contanti o tramite assegno, quindi manca una
[...]
causale specifica, ma ritiene questa Corte che laddove i versamenti sul conto cointestato corrispondano all'importo della rata sia ragionevolmente dimostrato che l'assegno o il versamento in contanti fosse stato fatto in vista dell'adempimento della rata di mutuo,
tenuto conto che la banca ha dato atto del puntuale pagamento delle rate.
Ovvia la conseguenza che ai bonifici sopra indicati e presi in considerazione si debbano sommare i ratei di mutuo del 5.6.2014 ed 1.7.2014 (assegni da €.900,00 l'uno), nonché
quelli del 2.9.2014 e 2.1.2015 (pagamenti in contanti da €.900,00 l'uno), mentre vanno espunti gli altri versamenti, siccome non corrispondenti all'importo della rata
(effettivamente quello del 24.7.2014, pari ad €.150,00, si discosta molto dall'ammontare della rata e quelli del 31.7.2014 e del 3.8.2014 risultano pari alla metà della rata mensile,
ciò che potrebbe indurre a ritenere che il abbia pagato solo per la metà di sua Parte_1
competenza).
Rimangono due versamenti in contanti, quelli del 2.10.14 e del 5.10.2014,
rispettivamente da €.950,00 e da €.870,00, che destano qualche perplessità, nel senso che sono molto ravvicinati tra loro e non coincidono con l'importo previsto per la rata,
motivo per cui il ragionamento induttivo svolto non può trovare applicazione e non si ritiene dimostrata la prova.
Ne deriva che le rate di mutuo pagate interamente dall'appellante di cui è stata fornita piena prova sono:
pagina 5 di 7 - dal 30.4.2013 all'1.7.2014, per un totale di €.15.282,00;
- il 2.9.2014 per un totale di €.900,00;
- dal 3.12.2014 al 5.12.2018 per un totale di €.42.660,00;
e così per un totale di €.58.842,00, di cui €.29.421,00 di competenza del CP_1
Quanto agli oneri condominiali, l'appellante ha dato prova di aver versato tramite bonifico la somma di €.3.670,48, fermo restando che l'amministratore del Condominio,
con dichiarazione del 4.10.2022, ha attestato che il ha versato dall'anno 2015 Parte_1
in poi la somma complessiva di €.9.880,24 (che ricomprende per intero i bonifici documentati), di cui la metà -pari ad €.4.940,12- è di competenza del CP_1
A tale somma va aggiunto l'importo pagato dal a seguito di pignoramento per Parte_1
l'importo di €.1.873,09 (doc.3.1), di cui la metà di competenza del è pari ad CP_1
€.936,54.
Il totale delle somme di cui è debitore il per oneri condominiali è pertanto pari CP_1
ad 5.876,66, che sommato alla metà dei ratei di mutuo versati -vale a dire €.29.421,00- è
pari ad €.35.297,60, cifra di cui l'appellante è creditore dell'appellato CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico del rimasto CP_1
soccombente in larga misura, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata (n.841/2022 emessa dal Tribunale di
Spoleto nel giudizio n.2792/2018 R.G.) accerta che è creditore di Parte_1
pagina 6 di 7 a titolo di rate di mutuo ed oneri condominiali per la somma Controparte_1
complessiva di €.35.297,60;
- Condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente grado Controparte_1
di giudizio che liquida nella misura di €.4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Dichiara compensate tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 9 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 322/2023 R.G. promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Volpe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Savoia n.72, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2
-Appellato contumace=
e in persona del suo Presidente e Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_1
-Appellato contumace= pagina 1 di 7 OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di citazione in appello.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2018 conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Spoleto al fine di ottenere lo scioglimento della Controparte_1
comunione ordinaria esistente tra le parti ed avente ad oggetto un compendio immobiliare sito in Todi, frazione Crocefisso, loc. San Benigno – Torresquadrata,
composto da un appartamento con annessi due posti auto scoperti e frazione di 1/9 su terreni agricoli limitrofi.
Esponeva l'attore: - di aver acquistato il detto compendio immobiliare per atto a rogito notaio di Roma il 10.10.12 in comune con il - che, Per_1 CP_1
contestualmente all'atto di acquisto, gli acquirenti avevano stipulato un contratto di mutuo con la per la somma di Controparte_2
€.163.500,00; - che sin dal momento dell'acquisto il si era disinteressato al CP_1
pagamento delle rate di mutuo, cui l'attore aveva regolarmente fatto fronte in prima persona;
- che nonostante i tentativi di sciogliere la comunione in via amichevole ed anche col procedimento di mediazione il era rimasto inerte;
tutto ciò posto il CP_1
chiedeva lo scioglimento della comunione ed il rimborso di quanto Parte_1
corrisposto in via esclusiva a titolo di ratei di mutuo e di spese condominiali.
ancorché citato regolarmente in giudizio, non si costituiva e rimaneva Controparte_1
contumace.
pagina 2 di 7 Alla prima udienza il giudice ordinava ex art. 107 cpc l'intervento della
[...]
in qualità di creditrice ipotecaria;
l'istituto di Controparte_2
credito si costituiva senza opporsi alla richiesta di divisione.
La causa veniva istruita mediante la documentazione proposta e la CTU valutativa dell'immobile, quindi il Tribunale di Spoleto, con sentenza non definitiva n.841/2022
così statuiva: 1) dichiarava lo scioglimento della comunione tra i)o e Parte_2
; 2) rigettava le altre domande proposte da parte attrice;
3) disponeva per Controparte_1
la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Avverso il secondo punto del dispositivo ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi:
I) “omessa valutazione del materiale probatorio, violazione falsa applicazione artt. 115-
116 cpc”; ha sostenuto il giudice di prime cure che l'attore non abbia dato prova di aver pagato interamente le spese del mutuo “in mancanza di produzione del piano di
ammortamento del mutuo”, ma il piano di ammortamento è stato regolarmente depositato sia dall'attore che dalla chiamata in causa. Inoltre anche la banca creditrice ha fornito prova del regolare pagamento di tutte le rate del mutuo, mentre l'attore ha dimostrato la provenienza dei pagamenti -delle rate suddette e degli oneri condominiali-
dal proprio conto personale.
II) “contraddittorietà/inesistenza della motivazione, nullità della sentenza ex art. 132
Cont c.1 n.4 ”; il primo giudice non ha dato conto del percorso argomentativo seguito,
mancando ogni riferimento al contenuto dei documenti prodotti, ciò che integra un error
in procedendo che comporta la nullità della sentenza.
III) “violazione e falsa applicazione art. 8 comma 4 bis D.L.vo 28/2010 e artt. 116 cpc e
279 C.C.”; la mancata partecipazione del al procedimento di mediazione, CP_1
senza alcun giustificato motivo, costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 8,
pagina 3 di 7 comma 4 bis del D.L.vo n.28/2010, vigente al tempo della proposizione dell'azione, ma nonostante ciò il Tribunale di Spoleto non ha minimamente valutato tale elemento indiziario;
in conformità dei motivi di impugnazione proposti ha chiesto che, in Parte_1
riforma parziale della sentenza impugnata ed in particolare del secondo capo del dispositivo, venisse dichiarato che l'appellante è creditore di Controparte_1
dell'importo di €.33.254,86 a titolo di rate di mutuo non pagate e di €.8.400,00 per oneri condominiali, in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Pur a fronte di rituale notifica, gli appellati non si sono costituiti in giudizio e, pertanto,
si è proceduto in loro contumacia.
All'udienza del 6.12.2023 il Consigliere istruttore ha concesso termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica;
all'udienza del 6.11.2024 l'istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
*****
L'appello è fondato e merita di essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo occorre rilevare che il Tribunale di Spoleto ha argomentato il rigetto della domanda dell'attore sulla base della mancata produzione del piano di ammortamento del mutuo (cfr. pag.3 della sentenza oggetto di gravame), ma il documento in questione è stato ritualmente prodotto dalla terza chiamata (oltre che dall'odierno appellante all'allegato 02.1), quindi la decisione deve fondarsi anche su tale documento, in base al principio di acquisizione (o non dispersione) delle fonti di prova
(art.115 cpc e, in giurisprudenza Cass. S.U. 16.2.2023 n.4835).
Tanto premesso occorre rilevare che le prove documentali costituite dai bonifici bancari,
unitamente al piano di ammortamento del mutuo, consentono di ritenere fondatamente pagina 4 di 7 dimostrato l'integrale pagamento del mutuo da parte del dal 30.4.2013 (in Parte_1
precedenza l'appellante risulta aver corrisposto la metà della rata mensile, pari ad
€.898,78, quindi non ha maturato nessun credito nei confronti del al 6.5.2014, CP_1
oltre che il 3.12.2014 e nel periodo 3.2.2015-5.12.2018.
Contr Nei mesi rimanenti i pagamenti sul conto corrente della cointestato a Parte_3
sarebbero stati effettuati in contanti o tramite assegno, quindi manca una
[...]
causale specifica, ma ritiene questa Corte che laddove i versamenti sul conto cointestato corrispondano all'importo della rata sia ragionevolmente dimostrato che l'assegno o il versamento in contanti fosse stato fatto in vista dell'adempimento della rata di mutuo,
tenuto conto che la banca ha dato atto del puntuale pagamento delle rate.
Ovvia la conseguenza che ai bonifici sopra indicati e presi in considerazione si debbano sommare i ratei di mutuo del 5.6.2014 ed 1.7.2014 (assegni da €.900,00 l'uno), nonché
quelli del 2.9.2014 e 2.1.2015 (pagamenti in contanti da €.900,00 l'uno), mentre vanno espunti gli altri versamenti, siccome non corrispondenti all'importo della rata
(effettivamente quello del 24.7.2014, pari ad €.150,00, si discosta molto dall'ammontare della rata e quelli del 31.7.2014 e del 3.8.2014 risultano pari alla metà della rata mensile,
ciò che potrebbe indurre a ritenere che il abbia pagato solo per la metà di sua Parte_1
competenza).
Rimangono due versamenti in contanti, quelli del 2.10.14 e del 5.10.2014,
rispettivamente da €.950,00 e da €.870,00, che destano qualche perplessità, nel senso che sono molto ravvicinati tra loro e non coincidono con l'importo previsto per la rata,
motivo per cui il ragionamento induttivo svolto non può trovare applicazione e non si ritiene dimostrata la prova.
Ne deriva che le rate di mutuo pagate interamente dall'appellante di cui è stata fornita piena prova sono:
pagina 5 di 7 - dal 30.4.2013 all'1.7.2014, per un totale di €.15.282,00;
- il 2.9.2014 per un totale di €.900,00;
- dal 3.12.2014 al 5.12.2018 per un totale di €.42.660,00;
e così per un totale di €.58.842,00, di cui €.29.421,00 di competenza del CP_1
Quanto agli oneri condominiali, l'appellante ha dato prova di aver versato tramite bonifico la somma di €.3.670,48, fermo restando che l'amministratore del Condominio,
con dichiarazione del 4.10.2022, ha attestato che il ha versato dall'anno 2015 Parte_1
in poi la somma complessiva di €.9.880,24 (che ricomprende per intero i bonifici documentati), di cui la metà -pari ad €.4.940,12- è di competenza del CP_1
A tale somma va aggiunto l'importo pagato dal a seguito di pignoramento per Parte_1
l'importo di €.1.873,09 (doc.3.1), di cui la metà di competenza del è pari ad CP_1
€.936,54.
Il totale delle somme di cui è debitore il per oneri condominiali è pertanto pari CP_1
ad 5.876,66, che sommato alla metà dei ratei di mutuo versati -vale a dire €.29.421,00- è
pari ad €.35.297,60, cifra di cui l'appellante è creditore dell'appellato CP_1
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno poste a carico del rimasto CP_1
soccombente in larga misura, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, contrariis reiectis, così provvede:
- In parziale riforma della sentenza impugnata (n.841/2022 emessa dal Tribunale di
Spoleto nel giudizio n.2792/2018 R.G.) accerta che è creditore di Parte_1
pagina 6 di 7 a titolo di rate di mutuo ed oneri condominiali per la somma Controparte_1
complessiva di €.35.297,60;
- Condanna al pagamento delle spese di lite relative al presente grado Controparte_1
di giudizio che liquida nella misura di €.4.996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Dichiara compensate tra le altre parti le spese di lite.
Così deciso in Perugia, lì 9 aprile 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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