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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3042/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3042/2024 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ANGELO FRIONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MONICA LANDI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MESORACA in data 31/05/2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/04/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 5/04/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 430/24 depositata in data 20/12/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 12/06/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in MESORACA in data 31/05/2008, con atto Pt_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/04/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.; - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MESORACA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 12/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3042/2024 promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ANGELO FRIONI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MONICA LANDI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MESORACA in data 31/05/2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/04/2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 5/04/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 430/24 depositata in data 20/12/2024;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 12/06/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in MESORACA in data 31/05/2008, con atto Pt_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 6, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/04/2024, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.; - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MESORACA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 12/06/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino