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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 597/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SIMONE FORTE, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELO LABRINI, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
E
Controparte_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, ha proposto opposizione a Parte_1
estratto di ruolo in relazione agli avvisi di addebito n.39420150000348508 n.39420160000569360
n.39420160002972505 n.39420170000340984 n.39420170000714911 n.39420180003087303
n.39420170001176469 n.39420160002138737 n.39420170002871501 n.39420190000005746
n.39420190000130585.
In particolare, eccepiva, in relazione agli avvisi n.39420170002871501 n.39420190000005746
n.39420190000130585 la tardività dell'iscrizione a ruolo con conseguente decadenza dal potere di riscossione;
per i restanti avvisi, eccepiva la mancata notifica degli stessi, rilevando che la dimostrazione dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito impugnati , può dirsi raggiunta solo attraverso la produzione in giudizio: delle relate di notifica congiunte ed in calce agli atti in originale;
dell'originale dell'atto notificato al contribuente nei luoghi e ai soggetti indicati dalla legge.
Nella resistenza di e Il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso per CP_1 CP_3 carenza interesse ad agire.
Il Giudicante, richiamando la giurisprudenza in base alla quale l'impugnazione ad estratto di ruolo può dirsi ammissibile solo in assenza di valida notifica della cartella, rilevava che, nel caso di specie gli enti resistenti avevano fornito prova di aver validamente notificato gli avvisi di addebito oggetto di ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso
Ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
CP_ Si è costituito l' ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva ed eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, come espressamente previsto dalla disposizione contenuta nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, applicabile ai rapporti pendenti e non ancora esauriti (Cass. SS.UU. n. 26283 del
19.07.2022).
Con note del 16/10/24, l'appellante ha eccepito che la novella legislativa posta a fondamento delle CP_ difese dell' non troverebbe applicazione alla presente fattispecie “sia in quanto non è retroattiva sia in quanto la stessa è applicabile solo ai processi tributari.”
Il decreto di trattazione ex art 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che nel termine dell'8 maggio 2025 hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ La ha censurato la sentenza impugnata, in quanto la documentazione dall' era stata Parte_1
formalmente disconosciuta- essendo stato contestata, sia con l'atto introduttivo che a verbale, l'esistenza stessa di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte che fosse mai stato sottoscritto dal ricorrente o da altro soggetto – con conseguente inefficacia della scrittura prodotta, non avendo la controparte proposto istanza di verificazione.
Ha eccepito inoltre “il difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge” in relazione: all'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, all'invalidità della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario, alla invalidità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
L'appello è infondato e la sentenza dev essere confermata in forza dell'incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell'interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283. L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture
del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché
Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le
conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione
relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non
ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art.
3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso,
violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza
dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma
3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si
risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie,
Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",
stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela
giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è
detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e
può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della
decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Ancora, come recentissimamente ribadito dalla Suprema Corte,, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, “La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 6/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie)
mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n.
146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e
alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost.,
quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione.
4.5. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in
riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della Costituzione. ( Cass. 10896/25)
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese del grado
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_3
n. 262/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 08/02/2022 , rigetta l'appello.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 597/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. SIMONE FORTE, Parte_1 giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELO LABRINI, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
E
Controparte_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, ha proposto opposizione a Parte_1
estratto di ruolo in relazione agli avvisi di addebito n.39420150000348508 n.39420160000569360
n.39420160002972505 n.39420170000340984 n.39420170000714911 n.39420180003087303
n.39420170001176469 n.39420160002138737 n.39420170002871501 n.39420190000005746
n.39420190000130585.
In particolare, eccepiva, in relazione agli avvisi n.39420170002871501 n.39420190000005746
n.39420190000130585 la tardività dell'iscrizione a ruolo con conseguente decadenza dal potere di riscossione;
per i restanti avvisi, eccepiva la mancata notifica degli stessi, rilevando che la dimostrazione dell'intervenuta notifica degli avvisi di addebito impugnati , può dirsi raggiunta solo attraverso la produzione in giudizio: delle relate di notifica congiunte ed in calce agli atti in originale;
dell'originale dell'atto notificato al contribuente nei luoghi e ai soggetti indicati dalla legge.
Nella resistenza di e Il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso per CP_1 CP_3 carenza interesse ad agire.
Il Giudicante, richiamando la giurisprudenza in base alla quale l'impugnazione ad estratto di ruolo può dirsi ammissibile solo in assenza di valida notifica della cartella, rilevava che, nel caso di specie gli enti resistenti avevano fornito prova di aver validamente notificato gli avvisi di addebito oggetto di ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso
Ha proposto appello la per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
CP_ Si è costituito l' ribadendo il proprio difetto di legittimazione passiva ed eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, come espressamente previsto dalla disposizione contenuta nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, applicabile ai rapporti pendenti e non ancora esauriti (Cass. SS.UU. n. 26283 del
19.07.2022).
Con note del 16/10/24, l'appellante ha eccepito che la novella legislativa posta a fondamento delle CP_ difese dell' non troverebbe applicazione alla presente fattispecie “sia in quanto non è retroattiva sia in quanto la stessa è applicabile solo ai processi tributari.”
Il decreto di trattazione ex art 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che nel termine dell'8 maggio 2025 hanno depositato note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ La ha censurato la sentenza impugnata, in quanto la documentazione dall' era stata Parte_1
formalmente disconosciuta- essendo stato contestata, sia con l'atto introduttivo che a verbale, l'esistenza stessa di un documento originale corrispondente alle fotocopie prodotte che fosse mai stato sottoscritto dal ricorrente o da altro soggetto – con conseguente inefficacia della scrittura prodotta, non avendo la controparte proposto istanza di verificazione.
Ha eccepito inoltre “il difetto di motivazione - insufficienza, contraddittorietà e contrarietà della sentenza alle norme di legge” in relazione: all'intervenuta decadenza dal potere di riscossione, all'invalidità della notifica effettuata a persona diversa dal destinatario, alla invalidità della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata.
L'appello è infondato e la sentenza dev essere confermata in forza dell'incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell'interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283. L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono
suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui
all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture
del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n. 167/18, nonché
Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le
conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione
relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non
ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art.
3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso,
violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza
dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma
3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si
risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie,
Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",
stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela
giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è
detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e
può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della
decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Il ricorrente/odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo.
Ancora, come recentissimamente ribadito dalla Suprema Corte,, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, “La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte, 6/09/2022, n. 26283 ha affermato il principio secondo il quale in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie)
mediante ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n.
146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti,
poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e
alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di
legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost.,
quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione.
4.5. Assume, altresì, rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 190/2023 che ha dichiarato
inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate, in
riferimento agli artt. 3,24,77,111,113 e 117 della Costituzione. ( Cass. 10896/25)
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese del grado
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 CP_3
n. 262/2022 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 08/02/2022 , rigetta l'appello.
Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)