Art. 11. (Ruolo del personale per i compiti della programmazione)
Per i compiti di studio e di attuazione della programmazione e' istituito un ruolo di consiglieri economici nel campo tecnico ed economico. Il ruolo ha una dotazione organica di trenta unita', distinta come dalla allegata tabella A.
Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) liberi docenti;
b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari i quali abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;
c) laureati iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni alla data del bando di concorso;
d) appartenenti alle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato ed impiegati delle carriere direttive degli enti pubblici, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata;
e) Impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno cinque anni alla data del bando di concorso.
In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Ministro su parere del Consiglio di amministrazione.
Possono essere ammessi al concorso, di cui al comma precedente, anche i laureati che abbiano prestato servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con incarichi professionali o di impiego privato, ai sensi dell'articolo 14 per un periodo non inferiore a cinque anni.
I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di eta', che, per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti a), c) ed e) e' stabilita in anni quaranta.
Per i compiti di studio e di attuazione della programmazione e' istituito un ruolo di consiglieri economici nel campo tecnico ed economico. Il ruolo ha una dotazione organica di trenta unita', distinta come dalla allegata tabella A.
Detto personale assume lo stato giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.
La nomina a consigliere economico di terza classe ha luogo mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) liberi docenti;
b) professori ordinari degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' assistenti universitari ordinari, straordinari e volontari i quali abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio alla data del bando di concorso;
c) laureati iscritti ad albi professionali da almeno cinque anni alla data del bando di concorso;
d) appartenenti alle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato ed impiegati delle carriere direttive degli enti pubblici, forniti di laurea, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata;
e) Impiegati di prima categoria di aziende, istituti e di organismi internazionali forniti di laurea, i quali comprovino di avere svolto funzioni di studio, di indagine e di ricerca in discipline tecnico-economiche per almeno cinque anni alla data del bando di concorso.
In tal caso l'ammissione al concorso ha luogo con provvedimento del Ministro su parere del Consiglio di amministrazione.
Possono essere ammessi al concorso, di cui al comma precedente, anche i laureati che abbiano prestato servizio presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con incarichi professionali o di impiego privato, ai sensi dell'articolo 14 per un periodo non inferiore a cinque anni.
I partecipanti al concorso di cui al presente articolo debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, salvo quello del limite di eta', che, per gli appartenenti alle categorie indicate nei punti a), c) ed e) e' stabilita in anni quaranta.