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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2912/2025 promossa da:
ass. avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. EMILIA CONROTTO P_1
ass. avv. ALESSANDRO CAPRIOLI Controparte_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. P_ il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l e Controparte_2
, chiedendo l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
[...]
11020221460001092005, notificata il 28/3/2025, e i seguenti avvisi di addebito alla medesima sottesi:
41020180003502837000
41020170010297013000
41020170008619066000
41020160013827487000
41020160005705355000;
2. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, CP in quanto l'atto notificato e la relativa relata risultano privi della firma del difensore;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
3.
1 P_ l in via preliminare ha eccepito: l'inammissibilità/nullità del ricorso per genericità; la carenza di interesse ad agire in capo ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso in quanto è stato notificato in formato pdf e non vi è l'attestazione di conformità; il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni relative ai vizi della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma
5 del dlgs 46/1999; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
4. preliminarmente deve rilevarsi che la costituzione in giudizio dei convenuti ha sanato tutte le irregolarità relative alla notifica del ricorso rilevate dai convenuti medesimi e che, in ogni caso, la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata del ricorso non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione, come nel caso di specie, risulti nell'originale depositato nel fascicolo telematico e la copia notificata fornisca sufficienti elementi per acquisire certezza sulla sua provenienza dal difensore della parte ricorrente (sul punto cfr. Cass n. 10.450/2020);
5.
è infondata l'eccezione di carenza del requisito dell'interesse ad agire in capo P_ ricorrente, sollevata dall' , in quanto l'ipoteca, pur non essendo configurabile come atto del processo esecutivo, è chiaramente funzionale alla realizzazione del credito, e quindi alla esecuzione forzata;
6. il ricorso non è nullo, in quanto contiene tutti gli elementi idonei ad individuare il petitum e la causa petendi;
7. anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24 del dlgs 46/1999 è infondata: l'intangibilità del credito previdenziale derivante dalla mancata opposizione del ruolo nel termine decadenziale di 40/20 giorni non preclude infatti all'interessato la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso (come nella specie la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine previsto per l'impugnativa delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata, e altresì di far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui l'atto impositivo risulta essere stato
2 notificato, lamentando la mancata notifica dell'atto medesimo in funzione recuperatoria dell'azione di cui all'art. 24 cit..;
8. la domanda di annullamento dell' iscrizione ipotecaria per difetto di notificazione dei P_ 5 avvisi di addebito , tempestivamente proposta da parte ricorrente nel termine di
20 giorni, previsto dall'articolo 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica di tale atto
(28/3/2025), è infondata in quanto i 5 avvisi di addebito sono stati regolarmente P_ notificati come dimostrato dalla documentazione depositata dall in relazione alla quale il ricorrente non ha sollevato contestazione alcuna;
può dirsi provato, dunque, che l'avviso di addebito n. 41020180003502837000 sia stato notificato in data 17/8/2018, l'avviso di addebito n. 41020170010297013000 sia stato notificato in data 9/2/2018, l'avviso di addebito n. 41020170008619066000 sia stato notificato in data 9/2/2018, l'avviso di addebito n. 41020160013827487000 sia stato notificato in data 12/1/2017 e l'avviso di addebito n. 41020160005705355000 sia stato notificato in data 9/7/2016;
9. atteso che i 5 avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati al ricorrente nelle date indicate al paragrafo che precede, l'eccezione di prescrizione dei crediti dagli stessi portati, maturata in data anteriore alla loro notifica, deve essere respinta in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'articolo
24 del dlgs 46/1999;
i crediti portati dai cinque atti impositivi oggetto di causa, pertanto, sono divenuti irretrattabili;
10.
l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in data successiva alle date di notifica degli avvisi di addebito è fondata con riguardo agli avvisi di addebito n.
41020160013827487000 e n. 41020160005705355000;
i crediti portati dai due avvisi di addebito, infatti, si sono prescritti, rispettivamente, in data 19/11/2022 e in data 6/5/2022, prima della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione documentato in giudizio: trattasi della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202200003879000 notificata al ricorrente in data
15/7/2023 ( doc. 8 e 9 ; CP
11.
3 l'eccezione di prescrizione è infondata, invece, con riguardo agli avvisi di addebito n.
41020180003502837000, n. 41020170010297013000 e n. 41020170008619066000, tenuto conto dei periodi di sospensione introdotti dal d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che, all'articolo 37 comma 2, ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, e dal d.l. 183/2020 che all'articolo 11 comma 9 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; alla luce della sopra richiamata normativa emergenziale, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe spirato per gli avvisi di addebito n. 41020180003502837000, n.
41020170010297013000 e n. 41020170008619066000, rispettivamente, in data
23/6/2024, in data 17/12/2023 e in data 17/12/2023, pertanto, successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risalente, come già rilevato, al 15/7/2023;
12. con riferimento all'istanza di sospensione svolta da parte ricorrente, ex lg 228/12 si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la procedura di sospensione introdotta dalla lg 228/12, art. 1, commi 537-540, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive (Cass.
Civ. sez. lav. 8 giugno 2023, n. 16249).; inoltre, l'art 1, comma 538, lg 228/12 stabilisce che l'istanza deve essere presentata unitamente a documentazione che attesti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario
4 per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
l'odierno ricorrente, nell'istanza sub doc. 3, non produce alcuna documentazione riconducibile alle ipotesi indicate dalla norma;
le ragioni ora esposte sono totalmente assorbenti pur prescindendo da ogni ulteriore considerazione in ordine all'applicabilità della normativa richiamata che, all'art. 1, comma 537, lg 228/12, si riferisce alla riscossione dei tributi, mentre nella vicenda in esame è in discussione la pretesa creditoria dell' e dell' , pretesa che non P_1 P_4 ha natura tributaria;
13. in conclusione, per stabilire le conseguenze dell'insussistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 41020160013827487000 e n. 41020160005705355000 rispetto all'iscrizione ipotecaria impugnata, deve farsi applicazione dei principi dettati in materia tributaria dalla Cassazione nella sentenza n. 29.364/2020, applicabili anche alla materia contributiva;
alla luce dei principi affermati nella sopra richiamata sentenza, quando l'ipoteca è stata iscritta in relazione ad una pluralità di avvisi di addebito e di cartelle di pagamento e il giudice ha accertato insussistenti i crediti portati solo da alcuni di essi, come nel caso di specie, non può annullare in toto l'iscrizione ipotecaria ma deve ricondurla alla misura corretta annullandola solo nella parte relativa ai crediti insussistenti e ordinando la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c..; pertanto, in conseguenza dell'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 41020160013827487000 e n.
41020160005705355000, deve essere ordinata la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota n. 6552/645 del 17/7/2024 al minor importo complessivo del credito per cui era stata originariamente iscritta risultante dall'esclusione degli importi di cui ai predetti avvisi di addebito;
12. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza sostanziale, sia pure parziale, in applicazione del principio di causalità, deve essere attribuita in via esclusiva ad , la cui condotta ha determinato la prescrizione dei crediti CP previdenziali portati dei due avvisi di addebito indicati nel paragrafo che precede;
5 il principio di solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e agente della riscossione, infatti, come ripetutamente statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. ordinanza n. 7371/2017 e ordinanza n. 7514/2022), non opera quando l'accoglimento dell'opposizione dipenda dalla mancata notifica dell'atto impositivo ovvero, come nel caso di specie, dalla prescrizione del credito dovuto all'inerzia- successiva alla notifica dell'atto - dell'agente della riscossione;
ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, deve CP essere condannata a rimborsare al ricorrente un quarto delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014, mentre i residui
3/4 delle spese medesime debbono essere compensati tra tali parti;
le spese di lite debbono invece essere integralmente compensate tra il ricorrente e P_ l , incolpevole del parziale accoglimento dell'opposizione;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 il c.p.c., definitivamente pronunciando, dispone la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota n. 6552/645 del 17/7/2024 al minor importo complessivo per cui era stata originariamente iscritta risultante dall'esclusione degli importi di cui agli avvisi di addebito n. 41020160013827487000
e n. 41020160005705355000; condanna a rimborsare al ricorrente 1/4 delle Controparte_5 spese di lite, liquidate per intero in euro 5391 oltre il 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
compensa i residui 3/4 delle spese di lite;
P_ compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' .
Torino, 30/9/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
6
ass. avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv. EMILIA CONROTTO P_1
ass. avv. ALESSANDRO CAPRIOLI Controparte_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. P_ il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l e Controparte_2
, chiedendo l'annullamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
[...]
11020221460001092005, notificata il 28/3/2025, e i seguenti avvisi di addebito alla medesima sottesi:
41020180003502837000
41020170010297013000
41020170008619066000
41020160013827487000
41020160005705355000;
2. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso, CP in quanto l'atto notificato e la relativa relata risultano privi della firma del difensore;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
3.
1 P_ l in via preliminare ha eccepito: l'inammissibilità/nullità del ricorso per genericità; la carenza di interesse ad agire in capo ricorrente;
l'inammissibilità del ricorso in quanto è stato notificato in formato pdf e non vi è l'attestazione di conformità; il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni relative ai vizi della comunicazione di iscrizione ipotecaria;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 comma
5 del dlgs 46/1999; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
4. preliminarmente deve rilevarsi che la costituzione in giudizio dei convenuti ha sanato tutte le irregolarità relative alla notifica del ricorso rilevate dai convenuti medesimi e che, in ogni caso, la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata del ricorso non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione, come nel caso di specie, risulti nell'originale depositato nel fascicolo telematico e la copia notificata fornisca sufficienti elementi per acquisire certezza sulla sua provenienza dal difensore della parte ricorrente (sul punto cfr. Cass n. 10.450/2020);
5.
è infondata l'eccezione di carenza del requisito dell'interesse ad agire in capo P_ ricorrente, sollevata dall' , in quanto l'ipoteca, pur non essendo configurabile come atto del processo esecutivo, è chiaramente funzionale alla realizzazione del credito, e quindi alla esecuzione forzata;
6. il ricorso non è nullo, in quanto contiene tutti gli elementi idonei ad individuare il petitum e la causa petendi;
7. anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24 del dlgs 46/1999 è infondata: l'intangibilità del credito previdenziale derivante dalla mancata opposizione del ruolo nel termine decadenziale di 40/20 giorni non preclude infatti all'interessato la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso (come nella specie la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine previsto per l'impugnativa delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata, e altresì di far valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui l'atto impositivo risulta essere stato
2 notificato, lamentando la mancata notifica dell'atto medesimo in funzione recuperatoria dell'azione di cui all'art. 24 cit..;
8. la domanda di annullamento dell' iscrizione ipotecaria per difetto di notificazione dei P_ 5 avvisi di addebito , tempestivamente proposta da parte ricorrente nel termine di
20 giorni, previsto dall'articolo 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica di tale atto
(28/3/2025), è infondata in quanto i 5 avvisi di addebito sono stati regolarmente P_ notificati come dimostrato dalla documentazione depositata dall in relazione alla quale il ricorrente non ha sollevato contestazione alcuna;
può dirsi provato, dunque, che l'avviso di addebito n. 41020180003502837000 sia stato notificato in data 17/8/2018, l'avviso di addebito n. 41020170010297013000 sia stato notificato in data 9/2/2018, l'avviso di addebito n. 41020170008619066000 sia stato notificato in data 9/2/2018, l'avviso di addebito n. 41020160013827487000 sia stato notificato in data 12/1/2017 e l'avviso di addebito n. 41020160005705355000 sia stato notificato in data 9/7/2016;
9. atteso che i 5 avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati al ricorrente nelle date indicate al paragrafo che precede, l'eccezione di prescrizione dei crediti dagli stessi portati, maturata in data anteriore alla loro notifica, deve essere respinta in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'articolo
24 del dlgs 46/1999;
i crediti portati dai cinque atti impositivi oggetto di causa, pertanto, sono divenuti irretrattabili;
10.
l'eccezione di prescrizione quinquennale maturata in data successiva alle date di notifica degli avvisi di addebito è fondata con riguardo agli avvisi di addebito n.
41020160013827487000 e n. 41020160005705355000;
i crediti portati dai due avvisi di addebito, infatti, si sono prescritti, rispettivamente, in data 19/11/2022 e in data 6/5/2022, prima della notifica del primo atto interruttivo della prescrizione documentato in giudizio: trattasi della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11076202200003879000 notificata al ricorrente in data
15/7/2023 ( doc. 8 e 9 ; CP
11.
3 l'eccezione di prescrizione è infondata, invece, con riguardo agli avvisi di addebito n.
41020180003502837000, n. 41020170010297013000 e n. 41020170008619066000, tenuto conto dei periodi di sospensione introdotti dal d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che, all'articolo 37 comma 2, ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, e dal d.l. 183/2020 che all'articolo 11 comma 9 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021; alla luce della sopra richiamata normativa emergenziale, il termine quinquennale di prescrizione sarebbe spirato per gli avvisi di addebito n. 41020180003502837000, n.
41020170010297013000 e n. 41020170008619066000, rispettivamente, in data
23/6/2024, in data 17/12/2023 e in data 17/12/2023, pertanto, successivamente alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria risalente, come già rilevato, al 15/7/2023;
12. con riferimento all'istanza di sospensione svolta da parte ricorrente, ex lg 228/12 si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la procedura di sospensione introdotta dalla lg 228/12, art. 1, commi 537-540, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive (Cass.
Civ. sez. lav. 8 giugno 2023, n. 16249).; inoltre, l'art 1, comma 538, lg 228/12 stabilisce che l'istanza deve essere presentata unitamente a documentazione che attesti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario
4 per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
l'odierno ricorrente, nell'istanza sub doc. 3, non produce alcuna documentazione riconducibile alle ipotesi indicate dalla norma;
le ragioni ora esposte sono totalmente assorbenti pur prescindendo da ogni ulteriore considerazione in ordine all'applicabilità della normativa richiamata che, all'art. 1, comma 537, lg 228/12, si riferisce alla riscossione dei tributi, mentre nella vicenda in esame è in discussione la pretesa creditoria dell' e dell' , pretesa che non P_1 P_4 ha natura tributaria;
13. in conclusione, per stabilire le conseguenze dell'insussistenza dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 41020160013827487000 e n. 41020160005705355000 rispetto all'iscrizione ipotecaria impugnata, deve farsi applicazione dei principi dettati in materia tributaria dalla Cassazione nella sentenza n. 29.364/2020, applicabili anche alla materia contributiva;
alla luce dei principi affermati nella sopra richiamata sentenza, quando l'ipoteca è stata iscritta in relazione ad una pluralità di avvisi di addebito e di cartelle di pagamento e il giudice ha accertato insussistenti i crediti portati solo da alcuni di essi, come nel caso di specie, non può annullare in toto l'iscrizione ipotecaria ma deve ricondurla alla misura corretta annullandola solo nella parte relativa ai crediti insussistenti e ordinando la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c.c..; pertanto, in conseguenza dell'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 41020160013827487000 e n.
41020160005705355000, deve essere ordinata la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota n. 6552/645 del 17/7/2024 al minor importo complessivo del credito per cui era stata originariamente iscritta risultante dall'esclusione degli importi di cui ai predetti avvisi di addebito;
12. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, la soccombenza sostanziale, sia pure parziale, in applicazione del principio di causalità, deve essere attribuita in via esclusiva ad , la cui condotta ha determinato la prescrizione dei crediti CP previdenziali portati dei due avvisi di addebito indicati nel paragrafo che precede;
5 il principio di solidarietà nelle spese di lite tra ente impositore e agente della riscossione, infatti, come ripetutamente statuito dalla Cassazione (cfr. Cass. ordinanza n. 7371/2017 e ordinanza n. 7514/2022), non opera quando l'accoglimento dell'opposizione dipenda dalla mancata notifica dell'atto impositivo ovvero, come nel caso di specie, dalla prescrizione del credito dovuto all'inerzia- successiva alla notifica dell'atto - dell'agente della riscossione;
ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di soccombenza reciproca, deve CP essere condannata a rimborsare al ricorrente un quarto delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce ai sensi del D. M. 55/2014, mentre i residui
3/4 delle spese medesime debbono essere compensati tra tali parti;
le spese di lite debbono invece essere integralmente compensate tra il ricorrente e P_ l , incolpevole del parziale accoglimento dell'opposizione;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 il c.p.c., definitivamente pronunciando, dispone la riduzione dell'ipoteca iscritta con nota n. 6552/645 del 17/7/2024 al minor importo complessivo per cui era stata originariamente iscritta risultante dall'esclusione degli importi di cui agli avvisi di addebito n. 41020160013827487000
e n. 41020160005705355000; condanna a rimborsare al ricorrente 1/4 delle Controparte_5 spese di lite, liquidate per intero in euro 5391 oltre il 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
compensa i residui 3/4 delle spese di lite;
P_ compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e l' .
Torino, 30/9/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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