Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1051/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1051/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: medico ospedaliero reddito: euro 54.720,00 netti nell'anno d'imposta 2023 e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: insegnate di scuola secondaria di 1° grado reddito: euro 25.346,00 netti nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Enrico Cappato presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 25-9-2004 (anno 2004, Numero 70, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. i figli nato il [...] in [...], c.f. Persona_3
nata il [...] in [...], C.F._3 Parte_3
c.f. vengono affidati ad entrambi i genitori i quali, C.F._4 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre presso la quale saranno dunque prevalentemente collocati. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della loro residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni.
3. La casa familiare sita in Rovigo, via Tulcea n. 5, è assegnata alla madre, con tutti gli arredi.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli tutte le volte che vorrà, previo accordo per le vie brevi (telefono o sistemi di messaggistica), compatibilmente con le esigenze di studio e ludico-sportive dei figli e comunque cinque giorni durante le vacanze di Natale ricomprendendo ad anni alterni il Natale ovvero il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua;
e quindici giorni anche non continuativi durante le vacanze estive;
i coniugi si impegnano in ogni caso a garantire la massima flessibilità nell'esercizio della visita ed i genitori potranno di volta in volta concordare tra loro per le vie brevi deroghe e/o modifiche, anche in considerazione delle contingenti esigenze della prole.
5. Il marito si impegna a provvedere
- al pagamento –fino a sua completa estinzione, prevista nell'anno 2030- del 100% delle rate del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa in comproprietà (rata pari ad Euro 430,00/mese);
- al pagamento del 100% delle utenze dell'abitazione assegnata alla moglie (costi complessivi per energia elettrica, acqua, gas, tari pari a circa Euro 300,00/mese).
6. Anche in considerazione dell'impegno assunto così al pagamento di ogni spesa (mutuo, utenze per un totale mensile di circa Euro 750,00 mensili) necessaria all'ordinaria gestione dell'abitazione assegnata alla moglie, il padre si obbliga a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole e finché la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, la somma mensile di 250,00 euro per ciascuno dei figli, per un totale complessivo di Euro 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito indicate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2 a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) mensa universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport) e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
7. Spese legali compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19-3-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale degli stessi, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nel procedimento n. 1051/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo il 25-9- Parte_2
2004, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 30 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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